Serena Rosticci
di Serena Rosticci
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ragazzo contento

NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI - E' preciso dovere del titolare del corso garantire la propria presenza nelle date di appello da lui indicate. In caso di impossibilità a presenziare per ragioni urgenti e impreviste è suo compito assicurare la presenza di altro docente.

Dell' eventuale assenza egli è comunque tenuto a dare tempestiva comunicazione sul proprio sito telematico.

Le informazioni relative alla prova d’esame devono essere comunicate prima dell’inizio del corso. La prova d’esame deve comunque vertere sul programma del corso, opportunamente divulgato, salva restando la possibilità di contenuti specifici per i frequentanti. Il programma del corso e i relativi contenuti devono essere trattati in modo completo nei testi indicati dal docente e comunicati sulla Guida dello studente. Gli studenti hanno diritto a visionare (senza oneri economici) le esercitazioni e i materiali relativi alle eventuali precedenti prove scritte d’esame.

Gli studenti hanno il diritto di conoscere l’esito delle prove d’esame nonché a ricevere spiegazioni sui criteri di correzione e di valutazione.
La valutazione del profitto dello studente deve riferirsi esclusivamente alla sua preparazione nella materia di cui ha sostenuto l'esame. La commissione d’esame non può visionare il libretto universitario dello studente prima di esprimere la valutazione finale, salva espressa richiesta dell'esaminato. In ogni caso è fatto divieto alla commissione di visionare il materiale didattico utilizzato dallo studente.

E' diritto degli studenti ricevere l'insegnamento di ciascuna materia con regolarità, nei giorni e negli orari previsti e, salve eccezioni, da parte del titolare del corso. Qualora per motivi urgenti e imprevisti quest'ultimo non possa tenere la lezione, egli provvede a farsi sostituire da un proprio collaboratore. Nell'impossibilità di farlo, ne dà comunicazione tempestiva sul proprio sito telematico.

Gli studenti hanno diritto a essere ricevuti personalmente dai docenti, per chiarimenti e consigli didattici nonché per essere assistiti nello svolgimento della tesi di laurea e di altri lavori di ricerca concordati. Il docente dà pubblica comunicazione dell’orario di ricevimento da lui stabilito prima dell’inizio di ogni periodo didattico. Dell' eventuale assenza per ragioni urgenti e impreviste egli dà tempestiva comunicazione sul proprio sito telematico.

Gli insegnamenti e i tirocini relativi allo stesso periodo didattico e allo stesso anno non possono avere svolgimento in orari sovrapposti. La frequenza obbligatoria delle lezioni è prevista di regola solo per i Corsi di Laurea espressamente indicati dagli ordinamenti europei o da leggi dello Stato.
(Dallo statuto dei diritti e doveri degli studenti universitari)

IL PROF DEVE… - I professori universitari:

a) svolgono attività di ricerca scientifica, ove necessario nell’ambito del coordinamento dipartimentale o interdipartimentale e comunque nel pieno rispetto della libertà individuale di orientamento culturale e metodologico;
b) svolgono in ogni anno accademico 500 ore di attività didattica. All’interno di tale impegno didattico i professori di prima e seconda fascia dedicano almeno 120 ore a lezioni, esercitazioni e seminari, ripartite su non meno di otto mesi e sulle varie tipologie di corsi di studio, a seconda di quanto richiesto dalle strutture didattiche di appartenenza, che devono garantire un’equilibrata ripartizione tra i docenti dei carichi didattici. I professori di terza fascia dedicano un pari impegno a corsi o moduli loro eventualmente affidati annualmente dalla facoltà, nonchè ad esercitazioni e seminari. Le ore rimanenti sono utilizzate dai
professori delle tre fasce per compiti organizzativi e di verifica, per attività di orientamento, di tutorato e assistenza didattica agli studenti, nonchè per la partecipazione agli organi delle strutture didattiche;
c) hanno il dovere ed il diritto di partecipare agli organi accademici, in conformità alle disposizioni delle leggi, dello statuto e dei regolamenti di ateneo;
d) assicurano un’adeguata presenza nella sede universitaria, secondo quanto specificato dallo statuto e dai regolamenti di ateneo;
e) possono fruire, compatibilmente con la programmazione delle attività didattiche e di ricerca e a seguito di una procedura di valutazione comparativa delle richieste, di periodi di congedo retribuito, computati per intero ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza, per attività di ricerca, aggiornamento scientifico e insegnamento all’estero, nel limite massimo di due anni ogni decennio
(Dal ddl 946 del 2002 sui “Nuovi doveri e diritti dei professori universitari")

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Serena Rosticci