Maria_Zanghi
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legge doppia laurea decreto murLa possibilità di iscriversi a due corsi di laurea o master e ottenere due lauree contemporaneamente è già realtà.
Con il decreto firmato dal Ministero dell’Università e della Ricerca lo scorso 29 luglio, tutti gli studenti, a partire dal prossimo anno accademico 2022/2023, potranno beneficiare della novità, iscrivendosi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale, anche presso più Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale, purché i corsi di studio appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, conseguendo due titoli di studio distinti.

Ma, più in generale, come cambierà il meccanismo? A chiarirlo è stato il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca - datato 29 luglio - che affronta le linee generali della riforma e a cui seguiranno, come già annunciato, altri due decreti: uno sulla doppia iscrizione a due corsi ad accesso programmato nazionale, l’altro specifico per l’alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica. Nel frattempo, siamo entrati nei meandri del primo decreto, illustrandone i passaggi principali.

SCARICA il decreto del MUR che disciplina la legge sulla Doppia Laurea

A quali corsi ci si potrà iscrivere contemporaneamente?

Partiamo dalla regola base: a partire dal prossimo anno accademico 2022/2023, tutti gli studenti (neo iscritti e no) potranno beneficiare della possibilità di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea triennale, di laurea magistrale (biennale o a ciclo unico), anche presso più Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale, italiani o esteri. Purché, come anticipato, tali corsi di studio appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, portando dunque al conseguimento di due titoli di studio distinti. Il criterio “tecnico” di riferimento sarà legato alle attività formative specifiche, che dovranno essere differenti tra un corso e l’altro per almeno i due terzi del piano didattico.

La norma “anti-furbetti”

Di conseguenza, non sarà consentita l’iscrizione contemporanea a due corsi appartenenti alla stessa classe di laurea, anche se in due diverse strutture. Così come si sottolinea che, nel caso di iscrizione a due corsi a numero chiuso a livello locale, quindi esclusi dai test d’ingresso nazionali ma gestiti dalle singole università, lo studente dovrà passare entrambe le prove d’accesso ed essere collocato in posizione utile nelle graduatorie dei singoli corsi.

Non solo lauree, anche master e scuole di specializzazione incluse nella riforma

Ma la riforma apre anche a un’altra possibilità: quella di conseguire parallelamente titoli di livello differente. Infatti, sarà consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un master, un dottorato di ricerca o a un corso di specializzazione (fatta eccezione per le scuole specializzazione medica). Così come sarà consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a
un corso di specializzazione (sempre a carattere non medico). Anche qui, viene espressamente vietata l’iscrizione a due corsi post-laurea della stessa “classe”.

Per l’area medica, invece, si potrà essere iscritti contemporaneamente sia a un corso di dottorato di ricerca o di master sia a un corso di specializzazione; in quest’ultimo caso, però, saranno i regolamenti delle singole università a disciplinare la frequenza contestuale (obbligatoria) ai vari corsi di dottorato o specializzazione medica, portando dunque a possibili differenze da ateneo ad ateneo.

Frequenza obbligatoria ed esami: come conciliare il doppio impegno?

A proposito di frequenza, il decreto del MUR affronta anche questo passaggio. Sempre più corsi, infatti, prevedono un numero minimo di presenze per poter accedere ad esoneri ed esami. Per questo, qualora uno dei percorsi sia a frequenza obbligatoria, sarà consentita solamente l’iscrizione a un secondo corso di studio che, al contrario, non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione, però, non si applica se la frequenza obbligatoria è limitata alle sole attività laboratoriali e di tirocinio.

Tuttavia i singoli atenei dovranno mettere in atto una serie di interventi per facilitare gli studenti che vogliano cimentarsi con il duplice impegno: dalla didattica a distanza alla possibilità del riconoscimento di studente part-time, al momento concessa ai soli studenti lavoratori. In tal caso, però, la durata del corso di studio nel quale viene concessa la frequenza part-time può essere aumentata proprio in ragione di quanto appena detto. Fermo restando che lo studente dovrà rispettare i limiti minimi di frequenza obbligatoria, ove previsti, nonché gli obblighi relativi alla propedeuticità degli insegnamenti. Infine sugli esami, niente deroghe: si devono svolgere in presenza sempre.

Si potrà prendere solo una borsa di studio

Il Ministero, con questo primo decreto, ha cercato di rispondere anche a una delle domande più frequenti tra gli studenti interessati a sfruttare l’opportunità della “doppia laurea”: come ci si regolerà con le borse di studio? Il provvedimento, infatti, dedica un articolo proprio al diritto allo studio. Specificando che, chi deciderà di iscriversi a due corsi contemporaneamente, dovrà indicare una delle due iscrizioni come riferimento per accedere a eventuali benefici (non solo borse di studio ma anche alloggi, mense, ecc.). Aggiungendo che tale scelta sarà poi valida per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio.

L’unica cosa che “coprirà” entrambi i percorsi sarà l'eventuale esonero, totale o parziale, dal pagamento delle tasse. Tale misura si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti, come autocertificati dallo studente nei casi in cui i corsi di studio non appartengono all’offerta formativa dello stesso ateneo. Ai fini, invece, della maggiorazione dell’importo della borsa - del 20%, così come previsto proprio per gli iscritti a due corsi di studio contemporaneamente - lo studente dovrà mantenere in entrambi i percorsi, per l’intera durata del corsi, i requisiti di merito previsti per l’accesso a tale beneficio.

Il sistema di verifica e monitoraggio

Il decreto annuncia pure che sarà creato un sistema di monitoraggio delle iscrizioni per la verifica dei presupposti e dei requisiti della doppia iscrizione, realizzato anche attraverso l’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore. Nel frattempo, però, gli atenei dovranno richiedere annualmente allo studente che voglia risultare iscritto a un secondo corso di studio un’autocertificazione per verificare la sussistenza dei requisiti per la doppia iscrizione. Come funziona? All’atto dell’iscrizione in entrambi i corsi, lo studente deve infatti dichiarare la volontà di iscriversi anche a un diverso percorso universitario, dichiarando che non ci sono motivi che lo impediscano. La stessa dichiarazione dovrà essere presentata anche nel caso del passaggio da un corso a un altro, sia all’interno dello stesso ateneo sia tra due atenei diversi.

Il riconoscimento delle attività formative

Infine, tra le altre questioni sollevate dal testo, c’è quella relativa ai criteri e le modalità con le quali si procede, su richiesta dello studente, al riconoscimento di attività formative svolte in uno dei corsi di studio in cui lo studente risulta contemporaneamente iscritto. Nel caso di attività applicabili a due corsi di studio diversi, il riconoscimento è concesso automaticamente, anche in deroga agli eventuali limiti quantitativi annuali previsti nei regolamenti didattici. Nel caso di riconoscimento parziale delle attività formative sostenute in un corso di studio, invece, la struttura didattica competente dell’altro corso di studio può promuovere l’organizzazione e facilitare la fruizione da parte dello studente di attività formative integrative al fine del pieno riconoscimento dell’attività formativa svolta. Con il mancato riconoscimento di crediti che dovrà essere adeguatamente motivato.
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