
Il giovane era stato escluso dalla selezione perché non ritenuto idoneo in sede di accertamenti psico-fisici a causa di due tatuaggi all'altezza del malleolo. Trattandosi però di una zona del corpo coperta dall'uniforme, il Tar ha stabilito che non ci fossero gli estremi per applicare la normativa che impone ”un aspetto esteriore del militare decoroso tale consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti”.
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Tar del Lazio: “Non introdurre discriminazioni che non trovino riscontro con la normativa”
Il Tar giudica la normativa come ”esemplificativa dei criteri previsti dalla legge”, ma questa deve essere valutata caso per caso, senza introdurre ”nuovi criteri restrittivi che escludono soggetti con tatuaggi o altre alterazioni siti in zone del corpo non visibili indossando le uniformi di ordinanza”. Nell'emettere la sentenza il Tribunale ha poi citato un precedente specificando l'obbligo per le Amministrazioni di ”favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non trovino riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste”.
Data pubblicazione 4 Agosto 2022, Ore 11:13
Data aggiornamento 4 Agosto 2022, Ore 11:17