airone91
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Concetti Chiave

  • Il ritrovamento di relitti comprende il recupero in mare, sul demanio marittimo e di cetacei.
  • Il ritrovatore deve denunciare il ritrovamento all'Autorità marittima entro tre giorni.
  • L'Autorità marittima deve informare il proprietario e, se sconosciuto, pubblicare un avviso di ritrovamento.
  • Se il proprietario non si presenta entro sei mesi, i beni vengono venduti e il ritrovatore riceve un compenso.
  • Il recupero può essere effettuato dal proprietario, dall'Autorità marittima o da terzi tramite contratto.

Indice

  1. Definizione di relitto
  2. Obblighi del ritrovatore
  3. Comunicazione e custodia
  4. Recupero di relitti

Definizione di relitto

Il relitto è un rottame di mezzi, cose e strumenti perduti, spesso residui di naufragio, inidonei alla navigazione marittima. Il ritrovamento di un relitto è il rinvenimento fortuito di cose rimaste in mare. Essi possono prevedere:

1. ritrovamento di relitti in mare;

2. ritrovamento di relitti sul demanio marittimo;

3. ritrovamento di cetacei.

Obblighi del ritrovatore

In seguito al ritrovamento di un relitto gli obblighi del ritrovatore sono:

- denuncia del Comandante all'Autorità marittima entro tre giorni dall'approdo della nave o denuncia, da parte del ritrovatore, entro tre giorni dal ritrovamento del relitto sul demanio;

- consegna del relitto all'Autorità marittima più vicina nei casi in cui i ritrovatori lo mettano in salvo.

Comunicazione e custodia

L'Autorità marittima in possesso del relitto deve intanto comunicare il ritrovamento al proprietario. Se il proprietario è ignoto deve emettere un "pubblico avviso di ritrovamento" e provvedere alla custodia. Nel caso in cui, trascorsi sei mesi dall'avviso, il proprietario non si presenti, le cose ritrovate vengono vendute. Al ritrovatore verrà dato un rimborso spese e un compenso.

Recupero di relitti

Il recupero di relitti in mare si ha quando si ripesca volontariamente una nave naufragata o altri relitti della navigazione marittima.

- Recupero del proprietario: egli ha diritto al recupero. Se non intende recuperare il relitto l'Autorità marittima può procedere al recupero d'ufficio (Recupero dell'Autorità marittima);

- Recupero spontaneo di altri soggetti: quando il proprietario non è interessato al recupero, altri soggetti possono presentarsi spontaneamente all'Autorità marittima. Entro dieci giorni il recuperatore deve consegnare gli oggetti al proprietario o, se ignoto, all'A.M.

- Recupero di terzi: quando avviene la stipula di un contratto (recupero contrattuale) tra il proprietario e un altro soggetto che, dopo aver consegnato il materiale, riceverà un rimborso spese e il compenso pattuito.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la definizione di relitto secondo il testo?
  2. Il relitto è definito come un rottame di mezzi, cose e strumenti perduti, spesso residui di naufragio, inidonei alla navigazione marittima.

  3. Quali sono gli obblighi del ritrovatore di un relitto?
  4. Il ritrovatore deve denunciare il ritrovamento all'Autorità marittima entro tre giorni e consegnare il relitto all'Autorità marittima più vicina se lo mette in salvo.

  5. Cosa accade se il proprietario di un relitto non si presenta entro sei mesi dall'avviso pubblico?
  6. Se il proprietario non si presenta entro sei mesi, le cose ritrovate vengono vendute e al ritrovatore viene dato un rimborso spese e un compenso.

Domande e risposte

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