airone91
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Concetti Chiave

  • Il ritrovamento di relitti comprende il recupero in mare, sul demanio marittimo e di cetacei.
  • Il ritrovatore deve denunciare il ritrovamento all'Autorità marittima entro tre giorni.
  • L'Autorità marittima deve informare il proprietario e, se sconosciuto, pubblicare un avviso di ritrovamento.
  • Se il proprietario non si presenta entro sei mesi, i beni vengono venduti e il ritrovatore riceve un compenso.
  • Il recupero può essere effettuato dal proprietario, dall'Autorità marittima o da terzi tramite contratto.
Ritrovamento di relitti

Il relitto è un rottame di mezzi, cose e strumenti perduti, spesso residui di naufragio, inidonei alla navigazione marittima. Il ritrovamento di un relitto è il rinvenimento fortuito di cose rimaste in mare. Essi possono prevedere:
1. ritrovamento di relitti in mare;
2. ritrovamento di relitti sul demanio marittimo;
3. ritrovamento di cetacei.

In seguito al ritrovamento di un relitto gli obblighi del ritrovatore sono:
- denuncia del Comandante all'Autorità marittima entro tre giorni dall'approdo della nave o denuncia, da parte del ritrovatore, entro tre giorni dal ritrovamento del relitto sul demanio;
- consegna del relitto all'Autorità marittima più vicina nei casi in cui i ritrovatori lo mettano in salvo.

L'Autorità marittima in possesso del relitto deve intanto comunicare il ritrovamento al proprietario. Se il proprietario è ignoto deve emettere un "pubblico avviso di ritrovamento" e provvedere alla custodia. Nel caso in cui, trascorsi sei mesi dall'avviso, il proprietario non si presenti, le cose ritrovate vengono vendute. Al ritrovatore verrà dato un rimborso spese e un compenso.

Il recupero di relitti in mare si ha quando si ripesca volontariamente una nave naufragata o altri relitti della navigazione marittima.
- Recupero del proprietario: egli ha diritto al recupero. Se non intende recuperare il relitto l'Autorità marittima può procedere al recupero d'ufficio (Recupero dell'Autorità marittima);
- Recupero spontaneo di altri soggetti: quando il proprietario non è interessato al recupero, altri soggetti possono presentarsi spontaneamente all'Autorità marittima. Entro dieci giorni il recuperatore deve consegnare gli oggetti al proprietario o, se ignoto, all'A.M.
- Recupero di terzi: quando avviene la stipula di un contratto (recupero contrattuale) tra il proprietario e un altro soggetto che, dopo aver consegnato il materiale, riceverà un rimborso spese e il compenso pattuito.

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