Concetti Chiave
- Il Codice della Navigazione italiano, pubblicato nel 1942, regola la navigazione con 1331 articoli e si articola in sezioni, titoli, libri e capi.
- Il codice si ispira a diverse fonti, tra cui il codice della marina mercantile italiana e convenzioni internazionali come quelle di Bruxelles e Ginevra.
- Esso definisce zone marittime come acque interne, mare territoriale, zona contigua e alto mare, specificando il grado di sovranità e controllo dello Stato su ciascuna.
- Lo Stato esercita sovranità sul mare territoriale e sui cieli sovrastanti, mentre nell'alto mare prevale la libertà di navigazione.
- Le navi e gli aeromobili italiani in alto mare o in spazi non soggetti a sovranità straniera sono considerati territorio italiano.
Indice
Pubblicazione e struttura del codice
Il codice della navigazione fu pubblicato in Italia con regio decreto il 3 Marzo 1942 ed entrò in vigore il 21 Aprile dello stesso anno. Esso si compone di 1331 articoli suddivisi in sezioni, titoli, libri e capi. Il governo emanò successivamente il Regolamento per la navigazione marittima la quale costituiscono le norme di esecuzione degli articoli del codice della navigazione che sono a loro volta vigilate dalle Capitanerie di Porto.
Articoli fondamentali del codice
I primi 4 fondamentali articoli del codice sono:
- Fonti del diritto della navigazione;
- Mare territoriale;
- Spazio aereo soggetto alla sovranità dello stato;
- Navi e aeromobili italiani in località non soggette alla sovranità di alcuno Stato.
Disposizioni sull'uso del codice
L'articolo 1 dà disposizioni su quando, dove e perché utilizzare il codice della navigazione. Nel compilare questo codice il legislatore si ispirò ad altri codici come ad esempio: codice della marina mercantile italiana, convenzione internazionali (Bruxelles, Londra, Ginevra, regole di York e Anversa ed altre norme internazionali).
Mare territoriale e sovranità
L'articolo sul "mare territoriale" riguarda le zone di mare soggetti alla sovranità dello Stato. Il mare è diviso in quattro zone: Le acque interne fanno parte del territorio dello Stato.
Il mare territoriale, invece, è la zona di mare che si estende per 12 miglia al largo della linea di base.
La linea di base si divide in:
- linea di base dritta che congiunge le punte estreme costiere consecutive se la distanza tra di esse è minore o uguale a 24 miglia marine;
- linea di base normale che è la linea delle coste uniformi o delle piccole isole.
Sul mare territoriale lo Stato esercita la propria sovranità.
L'alto mare si estende oltre il mare territoriale. Appartiene a tutti perciò tutti se ne possono servire liberamente senza danneggiare ovviamente alcuno.
La zona contigua è la prima zona di alto mare che si estende per 12 miglia al largo del mare territoriale finendo quindi a 24 miglia dalla linea di base. In questa zona lo Stato esercita solo diritti di controllo sulle navi in transito al fine di prevenire eventuali violazioni di proprie leggi e regolamenti doganali, sanitari, fiscali, d'immigrazione e di polizia.
Sovranità nello spazio aereo
L'articolo 3 spiega come il diritto di sovranità si estenda anche allo spazio atmosferico sovrastante le acque interne ed il mare territoriale. L'articolo 4, infine, afferma che "le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno stato sono considerati come territorio italiano".
Domande da interrogazione
- Quando è stato pubblicato e quando è entrato in vigore il Codice della Navigazione in Italia?
- Quali sono le quattro zone di mare definite nel Codice della Navigazione?
- Quali diritti esercita lo Stato nella zona contigua secondo il Codice della Navigazione?
- Come viene considerato il territorio delle navi e degli aeromobili italiani in alto mare secondo l'articolo 4 del Codice della Navigazione?
Il Codice della Navigazione è stato pubblicato in Italia con regio decreto il 3 Marzo 1942 ed è entrato in vigore il 21 Aprile dello stesso anno.
Le quattro zone di mare definite nel Codice della Navigazione sono: acque interne, mare territoriale, zona contigua e alto mare.
Nella zona contigua, lo Stato esercita diritti di controllo sulle navi in transito per prevenire violazioni di leggi e regolamenti doganali, sanitari, fiscali, d'immigrazione e di polizia.
Secondo l'articolo 4 del Codice della Navigazione, le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno stato sono considerati come territorio italiano.