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HOME

PAGE LA NATURA DEL LAVORO

P

er lavoro s’intende l’utilizzo delle energie fisiche o psichiche dell’uomo in un processo produttivo volto a

ottenere beni o servizi capaci di soddisfare i bisogni umani. Il lavoro è uno dei fattori della produzione che viene

compensato col salario: ciò determina una domanda di lavoro, da parte delle imprese e un’offerta di lavoro

da parte dei lavoratori. Inoltre esso rappresenta la possibilità di sperimentare le proprie capacità e di realizzare

la propria personalità. In secondo luogo, costituisce il modo per provvedere responsabilmente ai bisogni propri e

della propria famiglia. Art. 36 della Costituzione: “Il lavoratore ha

diritto a una retribuzione proporzionata alla

quantità e qualità del suo lavoro e in ogni

caso sufficiente ad assicurare a sé e alla

famiglia una esistenza libera e dignitosa”

L’ mercato del lavoro,

insieme delle domande e delle offerte di lavoro definiscono il luogo economico dello

scambio di tale particolare merce.

P

arlare il lavoro significa tenere conto di due aspetti fondamentali:

 l’aspetto economico: il lavoro costituisce un fattore produttivo;

 l’aspetto giuridico: il lavoro determina il sorgere di un contratto tra lavoratore e

datore di lavoro . avanti

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PAGE Il lavoro e la Costituzione

T anti sono gli articoli della Costituzione che trattano la materia del lavoro. Uno in particolare è l’articolo che esplica il

principio costituzionale del lavoro: l’art. 3. Il principio di uguaglianza è alla base della disciplina della tutela el lavoratore,

quando si parla di ciò ci si riferisce soprattutto al lavoratore subordinato, individuato come soggetto debole rispetto al

datore di lavoro. lavoro come valore fondamentale della

Repubblica

( ART. 1 )

lavoro come diritto-dovere

( ART. 4 )

diritto alla formazione ed elevazione

professionale

( ART. 35 )

PRINCIPI COSTITUZIONALI diritto alla retribuzione sufficiente

( ART. 36 )

DEL LAVORO tutela del lavoro femminile e minorile

( ART. 37 )

diritto all’assistenza e previdenza sociale

( ART. 38 )

libertà sindacale

( ART. 39 )

indietro avanti

diritto di sciopero

( ART. 40 )

PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL LAVORO

Art. 1

L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Il lavoro è visto come il cemento del nostro essere

società democratica.

Art. 4

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità, un’attività che concorra al

miglioramento della società.

Art. 35

Lo Stato tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, curando la formazione e l’elevazione

professionale dei lavoratori, si tratta quindi di attuare un investimento di cui possa beneficiare l’intera

collettività.

Art. 36

Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro

e on ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa.

Art. 37

Lo Stato ha il compito di tutelare il lavoro della donna e il lavoro del minore, soggetti che si

trovano sul mercato del lavoro in una posizione di debolezza.

Art. 38

Nei momenti di ridotta o annullata capacità lavorativa che portino all’abbandono o all’indigenza

dell’attività, il lavoratore può usufruire di una previdenza sociale.

Art. 39

La Costituzione riconosce ai lavoratori la possibilità di auto tutelarsi nei confronti dei datori di lavoro

attraverso la libertà di associazione sindacale.

Art. 40

Il diritto di sciopero è lo strumento principale di pressione per la difesa dei propri diritti. Ciò non è altro

che l’astensione collettiva dal lavoro per sostenere determinati interessi o rivendicazioni sindacali o

fin

politiche.

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PAGE

Il diritto del lavoro

I l diritto del lavoro è il complesso delle norme che regolano il rapporto lavoro.

Le fonti che introducono nel nostro ordinamento le norme che disciplinano tale materia, oltre alla Costituzione sono:

Leggi speciali Contratti

Statuto dei

Libro V collettivi

Regolament lavoratori:

del di lavoro

i comunitari tutela la libertà e Trattati e

codice (atti normativi (disciplinano le

la dignità del convenzioni

emanati dall’ EU condizioni del

civile lavoratore sul

che entrano a rapporto di

internaziona

posto di lavoro

far parte lavoro)

li

dell’ordinament

o degli Stati

membri)

indietro avanti

HOME

PAGE l

e

d

a

i

g

o

l

o

tip

La o

r

o

v I

la l lavoro può essere subordinato oppure

autonomo:

Si definisce lavoro subordinato quello prestato sotto la direzione dell’imprenditore, mentre si definisce autonomo

quello prestato da una persona senza vincoli di dipendenza e a proprio rischio.

LAVORO AUTONOMO

LAVORO SUBORDINATO

elementi costitutivi

Gli del rapporto di Il lavoro autonomo è disciplinato dalle

contatto d’opera,

lavoro sono: norme sul che si

 prestazione: il lavoratore cede al datore di lavoro la verifica quando una persona si obbliga a

propria forza lavoro, accettandone la direzione; compiere un’opera o un servizio con lavorio

4

proprio .

 inserimento del lavoratore nell’organizzazione CA

dell’impresa: il lavoratore collabora nell’impresa in TE

maniera continuativa; G

subordinazione del lavoratore al datore di O

DIRIGENT

lavoro: il lavoratore deve sottostare alla vigilanza e RI

I

Lavoratori subordinati con compiti

alle direttive impartitegli dal datore secondo un vero e E

decisionali

proprio rapporto gerarchico; D

QUADRI I

 corrispettivo: il corrispettivo dell’erogazione L

Dipendenti qualificati AV

delle energie lavorative del lavoratore è la IMPIEGAT

retribuzione. O

I

Lavoratori che esercitano un’attività RA

intellettuale

OPERAI TO

indietro avant

Lavoratori che svolgono un’attività prevalentemente RI

manuale

HOME

PAGE Il di

contratto

lavoro

I l rapporto do lavoro si costituisce mediante contratto, con il quale il prestatore di lavoro si obbliga a mettere a disposizione

del datore la sua attività lavorativa e questi si obbliga a corrispondergli una retribuzione.

P

ossiamo affermare che il contratto di

lavoro è:

 oneroso: in quanto si prevede una retribuzione in cambio di una attività;

 consensuale: poiché si perfezione con il consenso da entrambe le parti;

 a prestazioni corrispettive: in quanto sono previsti obblighi reciproci fra le parti.

O contratto individuale di lavoro contratto collettivo di lavoro

ccorre distinguere il dal . Il contratto individuale di

lavoro può essere stipulato anche verbalmente ed avviene fra il singolo lavoratore e il singolo datore di lavoro; mentre il

contratto collettivo di lavoro viene stipulato fra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori.

I l contratto collettivo di lavoro è un accordo raggiunto dopo una serie di trattative e con l’intermediazione del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Esso consente di stabilire le modalità di svolgimento del rapporto,

l’entità della retribuzione e le norme per gli avanzamenti di carriera. avanti

indietro

HOME D

PAGE i regola, i contratti possono essere

stipulati:

a tempo indeterminato a tempo determinato

a tempo indeterminato a tempo determinato

non viene fissata la durata scadenza

cioè e prevedono una e sono

periodo di prova, lavori stagionali

prevedono un ammessi per o per

sostituire un lavoratore assente

durante in quale le parti possono che

liberamente recedere dal contratto abbia diritto alla conservazione del

qualora verificassero la non posto o quando si tratta di eseguire

convenienza a rendere definitivo il un servizio di carattere straordinario.

mancanza delle capacità

rapporto per Tali ragioni devono risultare nel

richieste, sproporzione della

o per contratto scritto, salvo che il rapporto

prestazione dovuta rispetto alla di lavoro richieda una durata inferiore

retribuzione. Tale patto di prova deve ai 12 giorni.

risultare da atto scritto.

Si considera stipulato nel caso in

cui il rapporto di lavoro continui Può essere prorogato una volta sola

oltre il ventesimo giorno successivo inferiore a 3 anni.

nel caso sia

se il contratto è

alla scadenza,

inferiore a sei mesi, oppure oltre il

se è superiore a

trentesimo giorno,

sei mesi. avanti

indietro

HOME

PAGE L’ assunzione

L’assunzione dei lavoratori, fino a poco tempo fa, coinvolgeva degli uffici che gestivano le liste di collocamento in

cui dovevano iscriversi le persone in cerca di occupazione. Le imprese inviavano a tali uffici una richiesta (prima

numerica, poi nominativa) di manodopera al fine di ottenere il nulla osta.

Con la legge del 1996 si è introdotto il meccanismo

dell’assunzione diretta

Con il d.lgs. del 1997 il sistema è stato

riformato:

Le funzioni del collocamento sono state Il monopolio pubblico del collocamento è stato

Le funzioni del collocamento sono state Il monopolio pubblico del collocamento è stato

trasferite alla Regioni abolito e state introdotte le agenzie private

trasferite alla Regioni abolito e state introdotte le agenzie private

Il d.lgs. del 2003 ha realizzato un sistema di efficienza del mercato del lavoro ripartendo le competenze tra Stato e

Regioni.

Il DPR 442/2000 prevede al posto delle liste di collocamento l’istituzione di un elenco anagrafico unico. Le

persone inoccupate e disoccupate possono chiedere ai centri per l’impiego di essere inserite nell’elenco. L’

iscrizione vale per tutta la durata della vita lavorativa fino all’età della pensione.

L’elenco anagrafico contiene le seguenti

informazioni:

Composizione del Titoli di Stato Appartenenza a

Dati relativi alla

Dati anagrafici residenza e al nucleo familiare studio occupazionale categorie protette

completi domicilio

Con le schede professionali sono inserite le informazioni relative alle esperienze professionali. Inoltre il

lavoratore può ottenere una carta elettronica contenenti le chiavi di accesso alle banche dati del Servizio

Informazioni per i Lavoratori (SIL). avan

indietro

HOME

PAGE Lo del rapporto di

D svolgimento

al rapporto di lavoro nascono diritti e doveri sia per il lavoratore sia per il datore di lavoro .

lavoro

Il lavoratore Il datore di

lavoro

HA L’OBBLIGO: HA IL

HA DIRITTO: HA DOVERE: POTERE:

 

  direttivo

di corrispondere la :

retribuzione diligenza

alla di nello retribuzione e il emanazione delle

nella misura svolgimento della trattamento di fine disposizioni circa

determinata da propria prestazione;

 rapporto ; l’organizzazione del

subordinazione

contratto di lavoro; di , 

 di provvedere alla lavoro e delle

mansioni

alle per cioè osservanza delle tutela assicurativa modalità di

le quali è stato disposizioni impartite previdenziale

e del esecuzione;

assunto; dall’imprenditore; 

  vigilanza e

lavoratore; di

conservazione

alla di fedeltà, che  assicurare controllo

di i

del posto di lavoro impone la riservatezza contro il

dipendenti sull’esecuzione

in caso di infortunio, di notizie inerenti rischio di dell’attività lavorativa;

malattia, e servizio all’impresa e al divieto 

responsabilità civile decisionale:

militare. i svolgere attività in verso terzi; irrogazione di sanzioni

concorrenza con  rispettare le

di disciplinari nei

l’imprenditore. statuizioni del confronti del

contratto di lavoro; lavoratore che viene

limite massimo dell’orario di

E’ fissato un  di adottare le meno ai suoi doveri.

lavoro

: 8 ore giornaliere, 40 settimanali (48 misure che sono

ore compresi gli straordinari). E’ previsto il necessarie a tutelare

’integrità fisica e la

l

riposo settimanale ferie annuali

e alle . personalità morale

dei prestatori di

lavoro. avan

indietro

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PAGE

L‘estinzione del rapporto di lavoro

I I

l rapporto di lavoro a tempo determinato si estingue l rapporto di lavoro a tempo indeterminato si estingue

per: per:

 

scadenza del termine; mutuo consenso (accordo di ambedue i contraenti);

 

compimento del lavoro prestabilito. recesso unilaterale, cioè per dimissioni o licenziamento .

M

entre le dimissioni sono libere, il licenziamento è disciplinato da numerose leggi e deve essere

I motivato. giusta causa giustificato motivo.

l datore di lavoro può recedere solo per o grave inadempienza del lavoratore

Per

fatto

Quando si verifica un per

(giustificato motivo soggettivo), o

talmente grave da non ragioni oggettive inerenti all’attività

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