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Il REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRPEF si calcola:
Reddito fiscale d’impresa in contabilità ordinaria
+redditi fondiari
+redditi di capitale
+redditi di lavoro dipendente
+redditi di lavoro autonomo
+redditi diversi
Reddito complessivo
- oneri deducibili
Reddito imponibile ai fini IRPEF
Il REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRES si calcola:
Reddito fiscale dʼimpresa
- perdite non compensate nei periodi dʼimposta precedenti
Reddito imponibile ai fini IRES
I redditi provenienti da qualsiasi fonte, prodotti dalle società e dagli
enti che esercitano attività commerciali, sono sempre considerati
redditi d'impresa.
Il reddito d'impresa da assoggettare a tassazione viene determi-
nato apportando all'utile o alla perdita risultante dal Conto Eco-
nomico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti al-
l'applicazione dei criteri fiscali stabiliti dal TUIR (Testo Unico delle
Imprese sui Redditi). è
La base di partenza per il calcolo del reddito d'impresa quindi
formalmente costituita dal reddito che risulta dal Conto economico
redatto secondo i criteri civilistici (reddito di bilancio).
Questo reddito, attraverso variazioni in aumento o in diminuzione,
viene trasformato in reddito fiscale. 5
Il risultato economico dell'impresa che viene riferito all'esercizio in
base alle disposizioni delle norme tributarie da luogo al reddito fi-
scale.
Poichè gli enti e le società commerciali sono obbligati alla redazio-
è
ne del bilancio, nel quale sintetizzato il risultato complessivo della
gestione economica, la normativa fiscale prevede che il loro reddi-
to imponibile sia determinato unitariamente, secondo le disposizio-
ni fiscali contenute nel TUIR.
Le variazioni da apportare al reddito di bilancio hanno origine dalla
diversa concezione di reddito presente nella legislazione civilistica e
in quella fiscale.
Le norme di valutazione contenute nel codice civile sono ispirate
dal principio della prudenza e, allo scopo di impedire annacqua-
menti del patrimonio, assumono generalmente il criterio del costo
quale limite massimo per le valutazioni.
Secondo la legislazione fiscale, il contribuente deve redigere un
è
apposito prospetto per determinare l'imponibile fiscale, che il ri-
sultato dell'utile o della perdita d'esercizio del bilancio civile, con le
variazioni in aumento, per indicare quella parte di costo non dedu-
cibile fiscalmente, e le variazioni in diminuzione, per indicare i ricavi
o altri elementi non imponibili.
Queste variazioni prendono il nome di interferenze fiscali sul bilan-
cio civile, che appariranno nella redazione della dichiarazione dei
redditi.
INTERFERENZE FISCALI
Le sono:
SVALUTAZIONE DEI CREDITI.
La svalutazione dei crediti risultanti in bilancio, non coperti da ga-
ranzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle pre-
stazioni di servizi, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello
è
0,50% del valore nominale dei crediti stessi. Tale deduzione non
ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni ha
raggiunto il 5%del valore nominale dei crediti.
Le perdite sui crediti sono deducibili fiscalmente se risultano da
è
elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore assoggettato
a procedure concorsuali. Dette perdite su crediti sono però dedu-
cibili limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessi- 6
vo delle svalutazioni dedotte nei precedenti esercizi.
E' importante sottolineare che le norme fiscali consentono la sva-
lutazione, nei limiti indicati, solo dei crediti di natura commerciale,
derivanti dalla vendita di merci o prodotti o dalla prestazione di
servizi. Gli altri crediti, come quelli derivanti dalla cessione di immo-
bilizzazioni non possono essere fiscalmente svalutati.
VALUTAZIONE FISCALE DELLE RIMANENZE.
In base alle norme fiscali, le rimanenze finali di prodotti finiti, di sot-
toprodotti, di materie prime e sussidiarie, di semilavorati, di parti
componenti, di materiali di consumo, la cui valutazione non sia ef-
fettuata a costi specifici, concorrono a formare il reddito raggrup-
pando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e at-
tribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello minimo
determinato a norma delle disposizioni che seguono.
Nel primo esercizio le rimanenze sono valutate attribuendo ad
ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo
dei beni prodotti ed acquistati nell'esercizio stesso per la loro
quantità. Si applica quindi il metodo del costo medio ponderato.
è
Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze aumen-
tata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità, saran-
no valutate in base al costo medio ponderato dell'anno. Pertanto
le rimanenze finali vengono separate in due blocchi: il primo corri-
spondente alle esistente iniziali e ha già un suo specifico valore; il
secondo costituisce l'incremento verificatosi nell'esercizio e viene
valorizzato al costo medio ponderato dell'anno. Se invece la
è
quantità diminuita la diminuzione si imputa agli incrementi formati
nei precedenti esercizi, a partire dal più recente. In pratica si appli-
ca il metodo del LIFO A SCATTI ANNUALE, in base al quale si
considerano scaricate dal magazzino le scorte acquistate più re-
centemente.
Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il
metodo della media ponderata o del FIFO o con varianti del LIFO,
le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dal meto-
do adottato. Ciò significa, in sostanza l'accertazione da parte del
fisco dei metodi di valutazione applicati in bilancio e validi civilisti- 7
camente, anche se diversi dal LIFO a scatti più frequentemente
usato. è
Una categoria particolare di rimanenze costituita dai lavori in
corso su ordinazione; essi riguardano commesse ultrannuali che
si eseguono in due o più esercizi in base a progetti definiti al mo-
mento dell'ordinazione. Si tratta di opere eseguite per conto di
terzi che richiedono tempi lunghi di attuazione.
AMMORTAMENTI FISCALI DELLE IMMOBILIZZAZIONI.
Agli effetti fiscali bisogna distinguere beni immateriali e spese rela-
tive a più esercizi. è
L'ammortamento dei beni immateriali così regolato:
1) diritti di utilizzazione di opere d'ingegno, brevetti dei processi,
formule e informazioni relative a esperienze acquisite in campo in-
dustriale, commerciale o scientifico: le quote di ammortamento
sono deducibili in misura non superiore ad un terzo del costo;
2) marchi d'impresa: le quote di ammortamento sono deducibili in
misura non superiore ad un decimo del costo;
3) diritti di concessione: le quote di ammortamento sono deduci-
bili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal
contratto o dalla legge;
4) avviamento: le quote di ammortamento sono deducibili in mi-
sura non superiore ad un decimo del valore stesso. è
L'ammortamento dei costi la cui utilità può riferirsi a più esercizi
così regolato:
a) spese relative a studi e ricerche: sono interamente deducibili
nell'esercizio in cui sono state sostenute oppure possono essere
ammortizzate a quote costanti nell'esercizio stesso e nei succes-
sivi;
b) spese di pubblicità e propaganda:sono interamente deducibili
nell'esercizio in cui sono state sostenute oppure possono essere
ammortizzate in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro
successivi;
c) spese di rappresentanza: sono ammesse in deduzione solo
nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per
quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei 8
quattro successivi;
d) altre spese relative a più esercizi, comprese quelle di impianto e
di ampliamento: l'ammortamento deve essere attuato in un pe-
riodo non superiore a quanto stabilito dall'art. 2426 del codice ci-
vile (5 anni).
Per le quote di ammortamento del costo dei beni materiali stru-
mentali sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione
di ciascun bene. Tali quote sono fiscalmente deducibili se:
- sono calcolate in misura non superiore a quella risultante dal-
l'applicazione dei coefficienti stabiliti in un'apposita tabella appro-
vata con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;i co-
efficienti vengono stabiliti per categorie di beni omogenee e in ba-
se al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori
produttivi;
- risultano iscritte nel Conto Economico del bilancio tra i costi della
produzione alla voce B 10)b) ammortamento delle immobilizza-
zioni materiali.
Nel primo esercizio di entrata in funzione del bene l'ammortamen-
to si applica riducendo a metà il coefficiente ad esso relativo.
L' applicazione dei coefficienti fiscali determina il cosiddetto am-
è
mortamento ordinario; tuttavia possibile effettuare anche un
è
ammortamento integrale per i beni il cui costo unitario non su-
periore a 516,46 euro.
Se l'importo dell' AMMORTAMENTO FISCALE < AMMORTA-
MENTO CIVILISTICO, la quota eccedente diventa un costo non
deducibile e rappresenta un componente positivo del reddito fisca-
le.
Se l'importo dell'AMMORTAMENTO FISCALE = AMMORTA-
MENTO CIVILISTICO, in sede di dichiarazione dei redditi non deve
essere apportata alcuna modifica al reddito di bilancio.
Se l'importo dell'AMMORTAMENTO FISCALE > AMMORTA-
MENTO CIVILISTICO, le più elevate quote di ammortamento, cal-
colate solo per ottenere benefici tributari, sono considerate costi 9
è
deducibili ed consentito scrivere nella dichiarazione dei redditi una
variazione fiscale in diminuzione del reddito di bilancio.
SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE.
Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e tra-
sformazione, che dal bilancio non risultano imputate a incremento
del costo del bene ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite
del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili
quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortiz-
zabili.
I costi di manutenzione e riparazione, considerati fiscalmente non
deducibili e rinviati ai cinque esercizi successivi, devono essere an-
notati nel registro dei beni ammortizzabili in una voce a sé stante
e non devono perciò essere portati in aumento del valore dei beni
per i quali sono stati sostenuti.
DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI.
Il procedimento da seguire per determinare gli interessi passivi fi-
è
scalmente deducibili il seguente:
1. Calcolo del ROL, pari alla differenza tra valori e costi della pro-
duzione, escludendo gli ammortamenti e i canoni di leasing.
2. Individuazione degli interessi passivi, compresa la quota interes-
si dei canoni di leasing.
3. Calcolo degli interessi passivi netti, pari alla differenza tra inte-
ressi passivi e interessi attivi.
4. Confronto tra interessi passivi netti e il 30% del ROL (limite di
deducibilità degli interessi passivi) e calcolo l'eventuale eccedenza,
che rappresenta una variazione in aumento del reddito di bilancio
(componente attivo del reddito fiscale). 10
DEDUCIBILITA' FISCALE DEI CANONI DI LEASING.
I canoni di leasing son fiscalmente deducibili in quanto documentati
dalle relative fatture emesse dalla società locatrice; la deduzione
è
dei canoni però ammessa a condizione che la durata del con-
tratto non sia inferiore a 8 anni, se questo ha per oggetto beni
immobili, ed alla metà del periodo di ammortamento corrisponden-
te al coefficiente ordinario in relazione all'attività esercitata dal-
l'impresa, se questo ha per oggetto beni mobili.
Nei casi in cui i contratti di leasing prevedono canoni di ammontare
disuguale (per esempio un maxicanone iniziale), la competenza si
calcola attribuendo a ciascun mese un importo corrispondente alla
somma dei canoni (escluso il prezzo di riscatto) diviso per il nu-
mero dei mesi di durata contrattuale, facendo ricorso alla tecnica
dei risconti contabili.
TRATTAMENTO FISCALE DELLE PLUSVALENZE.
Le plusvalenze (ordinarie e straordinarie) concorrono a formare il
reddito fiscale per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono
state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un pe-
riodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote
costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quar-
to.
La suddivisione delle plusvalenze su cinque esercizi consente di di-