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Il REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRPEF si calcola:

Reddito fiscale d’impresa in contabilità ordinaria

+redditi fondiari

+redditi di capitale

+redditi di lavoro dipendente

+redditi di lavoro autonomo

+redditi diversi

Reddito complessivo

- oneri deducibili

Reddito imponibile ai fini IRPEF

Il REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRES si calcola:

Reddito fiscale dʼimpresa

- perdite non compensate nei periodi dʼimposta precedenti

Reddito imponibile ai fini IRES

I redditi provenienti da qualsiasi fonte, prodotti dalle società e dagli

enti che esercitano attività commerciali, sono sempre considerati

redditi d'impresa.

Il reddito d'impresa da assoggettare a tassazione viene determi-

nato apportando all'utile o alla perdita risultante dal Conto Eco-

nomico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti al-

l'applicazione dei criteri fiscali stabiliti dal TUIR (Testo Unico delle

Imprese sui Redditi). è

La base di partenza per il calcolo del reddito d'impresa quindi

formalmente costituita dal reddito che risulta dal Conto economico

redatto secondo i criteri civilistici (reddito di bilancio).

Questo reddito, attraverso variazioni in aumento o in diminuzione,

viene trasformato in reddito fiscale. 5

Il risultato economico dell'impresa che viene riferito all'esercizio in

base alle disposizioni delle norme tributarie da luogo al reddito fi-

scale.

Poichè gli enti e le società commerciali sono obbligati alla redazio-

è

ne del bilancio, nel quale sintetizzato il risultato complessivo della

gestione economica, la normativa fiscale prevede che il loro reddi-

to imponibile sia determinato unitariamente, secondo le disposizio-

ni fiscali contenute nel TUIR.

Le variazioni da apportare al reddito di bilancio hanno origine dalla

diversa concezione di reddito presente nella legislazione civilistica e

in quella fiscale.

Le norme di valutazione contenute nel codice civile sono ispirate

dal principio della prudenza e, allo scopo di impedire annacqua-

menti del patrimonio, assumono generalmente il criterio del costo

quale limite massimo per le valutazioni.

Secondo la legislazione fiscale, il contribuente deve redigere un

è

apposito prospetto per determinare l'imponibile fiscale, che il ri-

sultato dell'utile o della perdita d'esercizio del bilancio civile, con le

variazioni in aumento, per indicare quella parte di costo non dedu-

cibile fiscalmente, e le variazioni in diminuzione, per indicare i ricavi

o altri elementi non imponibili.

Queste variazioni prendono il nome di interferenze fiscali sul bilan-

cio civile, che appariranno nella redazione della dichiarazione dei

redditi.

INTERFERENZE FISCALI

Le sono:

SVALUTAZIONE DEI CREDITI.

La svalutazione dei crediti risultanti in bilancio, non coperti da ga-

ranzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle pre-

stazioni di servizi, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello

è

0,50% del valore nominale dei crediti stessi. Tale deduzione non

ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni ha

raggiunto il 5%del valore nominale dei crediti.

Le perdite sui crediti sono deducibili fiscalmente se risultano da

è

elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore assoggettato

a procedure concorsuali. Dette perdite su crediti sono però dedu-

cibili limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessi- 6

vo delle svalutazioni dedotte nei precedenti esercizi.

E' importante sottolineare che le norme fiscali consentono la sva-

lutazione, nei limiti indicati, solo dei crediti di natura commerciale,

derivanti dalla vendita di merci o prodotti o dalla prestazione di

servizi. Gli altri crediti, come quelli derivanti dalla cessione di immo-

bilizzazioni non possono essere fiscalmente svalutati.

VALUTAZIONE FISCALE DELLE RIMANENZE.

In base alle norme fiscali, le rimanenze finali di prodotti finiti, di sot-

toprodotti, di materie prime e sussidiarie, di semilavorati, di parti

componenti, di materiali di consumo, la cui valutazione non sia ef-

fettuata a costi specifici, concorrono a formare il reddito raggrup-

pando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e at-

tribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello minimo

determinato a norma delle disposizioni che seguono.

Nel primo esercizio le rimanenze sono valutate attribuendo ad

ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo

dei beni prodotti ed acquistati nell'esercizio stesso per la loro

quantità. Si applica quindi il metodo del costo medio ponderato.

è

Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze aumen-

tata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità, saran-

no valutate in base al costo medio ponderato dell'anno. Pertanto

le rimanenze finali vengono separate in due blocchi: il primo corri-

spondente alle esistente iniziali e ha già un suo specifico valore; il

secondo costituisce l'incremento verificatosi nell'esercizio e viene

valorizzato al costo medio ponderato dell'anno. Se invece la

è

quantità diminuita la diminuzione si imputa agli incrementi formati

nei precedenti esercizi, a partire dal più recente. In pratica si appli-

ca il metodo del LIFO A SCATTI ANNUALE, in base al quale si

considerano scaricate dal magazzino le scorte acquistate più re-

centemente.

Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il

metodo della media ponderata o del FIFO o con varianti del LIFO,

le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dal meto-

do adottato. Ciò significa, in sostanza l'accertazione da parte del

fisco dei metodi di valutazione applicati in bilancio e validi civilisti- 7

camente, anche se diversi dal LIFO a scatti più frequentemente

usato. è

Una categoria particolare di rimanenze costituita dai lavori in

corso su ordinazione; essi riguardano commesse ultrannuali che

si eseguono in due o più esercizi in base a progetti definiti al mo-

mento dell'ordinazione. Si tratta di opere eseguite per conto di

terzi che richiedono tempi lunghi di attuazione.

AMMORTAMENTI FISCALI DELLE IMMOBILIZZAZIONI.

Agli effetti fiscali bisogna distinguere beni immateriali e spese rela-

tive a più esercizi. è

L'ammortamento dei beni immateriali così regolato:

1) diritti di utilizzazione di opere d'ingegno, brevetti dei processi,

formule e informazioni relative a esperienze acquisite in campo in-

dustriale, commerciale o scientifico: le quote di ammortamento

sono deducibili in misura non superiore ad un terzo del costo;

2) marchi d'impresa: le quote di ammortamento sono deducibili in

misura non superiore ad un decimo del costo;

3) diritti di concessione: le quote di ammortamento sono deduci-

bili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal

contratto o dalla legge;

4) avviamento: le quote di ammortamento sono deducibili in mi-

sura non superiore ad un decimo del valore stesso. è

L'ammortamento dei costi la cui utilità può riferirsi a più esercizi

così regolato:

a) spese relative a studi e ricerche: sono interamente deducibili

nell'esercizio in cui sono state sostenute oppure possono essere

ammortizzate a quote costanti nell'esercizio stesso e nei succes-

sivi;

b) spese di pubblicità e propaganda:sono interamente deducibili

nell'esercizio in cui sono state sostenute oppure possono essere

ammortizzate in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro

successivi;

c) spese di rappresentanza: sono ammesse in deduzione solo

nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per

quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei 8

quattro successivi;

d) altre spese relative a più esercizi, comprese quelle di impianto e

di ampliamento: l'ammortamento deve essere attuato in un pe-

riodo non superiore a quanto stabilito dall'art. 2426 del codice ci-

vile (5 anni).

Per le quote di ammortamento del costo dei beni materiali stru-

mentali sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione

di ciascun bene. Tali quote sono fiscalmente deducibili se:

- sono calcolate in misura non superiore a quella risultante dal-

l'applicazione dei coefficienti stabiliti in un'apposita tabella appro-

vata con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;i co-

efficienti vengono stabiliti per categorie di beni omogenee e in ba-

se al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori

produttivi;

- risultano iscritte nel Conto Economico del bilancio tra i costi della

produzione alla voce B 10)b) ammortamento delle immobilizza-

zioni materiali.

Nel primo esercizio di entrata in funzione del bene l'ammortamen-

to si applica riducendo a metà il coefficiente ad esso relativo.

L' applicazione dei coefficienti fiscali determina il cosiddetto am-

è

mortamento ordinario; tuttavia possibile effettuare anche un

è

ammortamento integrale per i beni il cui costo unitario non su-

periore a 516,46 euro.

Se l'importo dell' AMMORTAMENTO FISCALE < AMMORTA-

MENTO CIVILISTICO, la quota eccedente diventa un costo non

deducibile e rappresenta un componente positivo del reddito fisca-

le.

Se l'importo dell'AMMORTAMENTO FISCALE = AMMORTA-

MENTO CIVILISTICO, in sede di dichiarazione dei redditi non deve

essere apportata alcuna modifica al reddito di bilancio.

Se l'importo dell'AMMORTAMENTO FISCALE > AMMORTA-

MENTO CIVILISTICO, le più elevate quote di ammortamento, cal-

colate solo per ottenere benefici tributari, sono considerate costi 9

è

deducibili ed consentito scrivere nella dichiarazione dei redditi una

variazione fiscale in diminuzione del reddito di bilancio.

SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE.

Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e tra-

sformazione, che dal bilancio non risultano imputate a incremento

del costo del bene ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite

del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili

quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortiz-

zabili.

I costi di manutenzione e riparazione, considerati fiscalmente non

deducibili e rinviati ai cinque esercizi successivi, devono essere an-

notati nel registro dei beni ammortizzabili in una voce a sé stante

e non devono perciò essere portati in aumento del valore dei beni

per i quali sono stati sostenuti.

DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI.

Il procedimento da seguire per determinare gli interessi passivi fi-

è

scalmente deducibili il seguente:

1. Calcolo del ROL, pari alla differenza tra valori e costi della pro-

duzione, escludendo gli ammortamenti e i canoni di leasing.

2. Individuazione degli interessi passivi, compresa la quota interes-

si dei canoni di leasing.

3. Calcolo degli interessi passivi netti, pari alla differenza tra inte-

ressi passivi e interessi attivi.

4. Confronto tra interessi passivi netti e il 30% del ROL (limite di

deducibilità degli interessi passivi) e calcolo l'eventuale eccedenza,

che rappresenta una variazione in aumento del reddito di bilancio

(componente attivo del reddito fiscale). 10

DEDUCIBILITA' FISCALE DEI CANONI DI LEASING.

I canoni di leasing son fiscalmente deducibili in quanto documentati

dalle relative fatture emesse dalla società locatrice; la deduzione

è

dei canoni però ammessa a condizione che la durata del con-

tratto non sia inferiore a 8 anni, se questo ha per oggetto beni

immobili, ed alla metà del periodo di ammortamento corrisponden-

te al coefficiente ordinario in relazione all'attività esercitata dal-

l'impresa, se questo ha per oggetto beni mobili.

Nei casi in cui i contratti di leasing prevedono canoni di ammontare

disuguale (per esempio un maxicanone iniziale), la competenza si

calcola attribuendo a ciascun mese un importo corrispondente alla

somma dei canoni (escluso il prezzo di riscatto) diviso per il nu-

mero dei mesi di durata contrattuale, facendo ricorso alla tecnica

dei risconti contabili.

TRATTAMENTO FISCALE DELLE PLUSVALENZE.

Le plusvalenze (ordinarie e straordinarie) concorrono a formare il

reddito fiscale per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono

state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un pe-

riodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote

costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quar-

to.

La suddivisione delle plusvalenze su cinque esercizi consente di di-

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