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La tesina tratta dei diritti inviolabili dell'uomo e evidenzia alcuni esempi di violazioni di questi ultimi attraverso due percorsi.
Il percorso storico letterario analizza il nazifascismo e l'antisemitismo facendo riferimento ad un viaggio d'istruzione fatto nel campo di concentramento di Mathausen. Poi si occupa di Primo Levi e della sua opera "Se questo è un uomo".
Il secondo percorso geopolitico e socio economico tratta dell'attuale "olocausto": la fame nel mondo. Vengono analizzati i paesi del terzo e del quarto mondo e si spiegano le cause delle condizioni nelle quali questi paesi versano, si sicutono possibili soluzioni. Questo cambiamento può essere attuato solo da una generazione basata sulla fratellanza e carica di sensibilità ecco perchè il titolo "alla ricerca di Uomini veri".
Materie interessate: Diritto pubblico, Francese, Storia, Italiano, Geografia economica, Scienze delle Finanze, Economia Aziendale, Matematica applicata all'economia.
2) E il divieto di discriminazioni perché la legge deve riconoscere a tutti i cittadini uguali diritti
e uguali doveri (un chiaro esempio lo troviamo nelle aule dei tribunali dove campeggia
sempre la scritta “La legge è uguale per tutti”.
Nel secondo comma dell’articolo 3 della costituzione viene sviscerato il senso formale del principio
di uguaglianza infatti: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese”.
All’affermazione astratta di un diritto infatti deve seguire la sua realizzazione concreta perché non è
sufficiente essere titolari di un diritto, ma p necessario anche disporre dei mezzi materiali per potere
esercitarlo e per metterlo in pratica. E’ importante a tal punto notare come la Costituzione non si
pone come obiettivo l’uguaglianza finale di tutti i cittadini, ma punta tutto sulla uguaglianza iniziale
impegnandosi a ridurre le ingiustizie sociali e a rimuovere le disuguaglianze garantendo pari
opportunità.
Confrontando opportunamente gli articola sopra citai ci si accorge che nell’art. 2 si riconoscono e si
garantiscono i diritti inviolabili a tutti mentre nell’art. 3 c’è l’affermazione dell’uguaglianza davanti
alla legge di tutti i ciò significa che per tutti coloro che non siano cittadini, come gli apolidi
cittadini
e gli stranieri, la legge può prevedere trattamenti giuridici differenziati.
Gli articoli 13 e seguenti della Costituzione riconoscono alcune libertà individuali precisando che
sono ammesse alcune eccezioni purché siano stabilite dalla legge (riserva
di legge) e che ci sia un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria
(riserva di giurisdizione)
Il primo di questi articoli è l’art. 13 che afferma “La libertà personale è
inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non
per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti
dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla
legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti
provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore
all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive
quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”
Quindi la libertà personale o individuale consiste nella libertà di un individuo da qualsiasi forma di
costrizione o imposizione, fisica o psichica, ed è inviolabile. Nel secondo comma viene sottolineato
che la libertà personale non è assoluta; infatti sonno ammesse delle restrizione a patto che queste
siano sottoposte a riserva di legge e a riserva di giurisdizione. Nel terzo comma è espresso che in
casi di urgenza e di necessità e qui di in quei casi dove è necessario intervenire senza perdere tempo
le forze dell’ordine possono avvalersi della possibilità di attuare dei provvedimenti provvisori di
restrizione della libertà personale anche senza l’autorizzazione di un giudice: viene consentito
infatti l’arresto in fragranza (ossia quando una persona viene sorpresa nell’atto stesso di commettere
u reato) e quando vi è un pericolo di fuga. E’ possibile anche procedere alla limitazione della libertà
anche con la carcerazione preventiva, detta anche custodia cautelare , che può essere disposta nei
confronti di una persona in attesa di giudizio. La custodia cautelare è legittima solo in esecuzione di
un provvedimento motivato del giudice e nei casi indicati dalla legge e viene usata quando esiste il
pericolo di inquinamento delle prove o il rischio di possibili altri reati. Anche se l’articolo 27 della
costituzione, nel secondo comma, afferma che “l'imputato non è considerato colpevole sino alla
a volte si ritiene necessaria la carcerazione preventiva a patto che quest’ultima
condanna definitiva” - 5 -
sia limitata e sia applicata ai casi più gravi, la nostra carta costituzionale dispone anche i termini
massimi della custodia cautelare che devono essere disposti dalla legge come affermato nel quinto e
ultimo comma dell’art. 13 e che comunque non può durare più di due, quattro o sei anni a seconda
della gravità della colpa.
Nell’articolo 14 viene garantita la libertà di domicilio che attribuisce a ogni persona il diritto di
escludere indebite intromissioni, da parte di soggetti privati e pubblici, nella propria vita privata. Il
concetto di domicilio è molto ampio e si estende a qualunque luogo privato dove una persona
svolge le normali attività della propria vita quotidiana. Il primo comma dell’articolo in questione
afferma che “Il e ciò viene tutelato con le stesse garanzie e limiti che
domicilio è inviolabile”
vengono applicati alla libertà personale in quanto qualsiasi intromissione della pubblica autorità può
essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge e a seguito di un provvedimento motivato
dall’autorità giudiziaria e che le autorità pubbliche possono intervenire solo nei casi di urgenza e di
necessità anche se dopo deve chiedere immediatamente la convalida del provvedimento.
L’inviolabilità del domicilio rappresenta una manifestazione della tutela della riservatezza o
privacy: ogni persona, infatti, ha il diritto di avere una propria vita privata che non può essere
violata né da altre persone né dagli organi pubblici.
Il terzo è ultimo comma dell’art. 14 recita: “Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di
ciò vuol dire che le
incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali”
ispezioni ai fini della sanità, incolumità pubblica e economici-fiscali sono disciplinati da leggi
speciali.
Nell’articolo 15 viene invece affrontata la libertà e segretezza delle comunicazioni in quanto ogni
persona ha il diritto di comunicare liberamente e segretamente con chi vuole, senza che altri
soggetti possano impedire la comunicazione o prendere conoscenza del suo contenuto nel primo
comma di questo articolo viene ricordato che questo è un diritto inviolabile e nel secondo comma
viene specificato che questo diritto può avere delle limitazioni sempre soggette però a riserva di
legge e di giurisdizione.
Nell’articolo 16 della Costituzione viene riconosciuta la libertà di circolazione e di soggiorno che
consiste nel diritto di muoversi e di risiedere liberamente, per qualsiasi motivo e in qualunque luogo
all’interno del territorio dello Stato Italiano. È importate notare come questo diritto non rientra nei
diritti inviolabili dell’uomo previsti dall’art. 2 della Costituzione in quanto è riconosciuto solo ai
cittadini italiani e , per estensione, ai cittadini comunitari (ossia coloro che hanno la cittadinanza di
un uno Stato facente parte dell’Unione Europea”; è lecito affermare quindi che gli extracomunitari e
gli apolidi sono soggetti a leggi speciali. A questo diritto possono essere presentate alcune
limitazioni per ragioni di carattere sanitario e di sicurezza come espresso nel primo comma, ma è
vietato imporre restrizioni per motivi di carattere politico come affermato nel secondo comma.
Nell’articolo 17 viene disciplinata, invece, la libertà di riunione: “I cittadini hanno diritto di riunirsi
pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle
Esistono anche delle norme
soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”
particolari che disciplinano il diritto dei lavoratori di riunirsi in assemblea bel luogo di lavoro
secondo lo statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, numero 300) e il diritto degli studenti di
svolgere delle assemblee nella scuola secondo il decreto legge 16 aprile 1994, n. 297 del testo unico
in materia di istruzione.
Un fenomeno più complesso di una semplice riunione è una associazione che viene regolata
dall’articolo numero 18 della carta costituzionale: il primo comma afferma che “I cittadini hanno
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diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla
nel secondo comma vengono presentate delle limitazioni a questa liberta in quanto :
legge penale”;
“Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici
bene ricordare che ai sensi dell’articolo 270 del
mediante organizzazioni di carattere militareӏ
codice penale sono punite le associazioni sovversive dell’ordine economico e sociale e quelle con
finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. Un ulteriore limite è rappresentato dal
divieto di ricostruire il partito nazionale fascista sotto qualsiasi forma ai sensi della XII
disposizione transitoria e finale della Costituzione.
L’articolo 19 Cost. riconosce a tutti la libertà religiosa: “Tutti hanno diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne
propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico
il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon
La libertà di religione comprende il diritto
costume.”
di dichiarare il proprio credo religioso e poter
effettuare il proselitismo ossia cercare di convertire
altre persone alla propria fede e comprende anche il
diritto di praticare il culto purché non sia contrario al
buon costume e al comune senso del pudore.
Poiché la religione è un fenomeno sia individuale, sia
collettivo è necessario che lo Stato disciplini queste
organizzazioni sociali che assumono una notevole
importanza nella società civile.
Il primo comma dell’articolo 8 della costituzione proclama il principio generale che tutte le
confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge ciò non esclude che ad alcuni credi,
come la religione cattolica nel nostro Stato, sa riservato un trattamento particolare rispetto agli altri.
Nel nostro ordinamento giuridico i rapporti tra lo Stato e la chiesa cattolica sono disciplinati
dall’articolo 7 della Costituzione la cui approvazione provocò lunghe discussioni e aspri contrasti
all’interno della Assemblea costituente. Il primo comma afferma che lo Stato e la Chiesa cattolica
sono “ciascuno indipendenti e sovrani; sono quindi enti o organizzazioni che
nel proprio ordine”
hanno una finalità di natura diversa. Alla Chiesa cattolica viene riconosciuta una posizione di parità
rispetto allo Stato, perché la Chiesa non è soggetta alla sovranità dello Stato e i loro rapporti
giuridici sono regolati da accordi bilaterali.
In base al secondo comma dell’articolo 7 i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono disciplinati
dai cosiddetti Patti Lateranensi.
I firmati l'11
Patti lateranensi,
febbraio 1929 dal cardinale Pietro
Gasparri e Benito Mussolini,
stabilirono il mutuo riconoscimento tra
il Regno d'Italia e la Città del
Vaticano. Presero il nome del palazzo
di San Giovanni in Laterano in cui
avvenne la firma degli accordi, furono
negoziati tra il cardinale segretario di
stato Pietro Gasparri per conto della
Santa Sede e Benito Mussolini, capo
del Fascismo, come primo ministro
italiano. Il rapporto tra stato e chiesa
era prima disciplinato dalla Legge delle (La
Guarentigie legge constava di venti articoli e si
divideva in due parti. La prima riguardava le prerogative del Pontefice a cui veniva garantita
l'inviolabilità della persona, gli onori sovrani, il diritto di avere al proprio servizio guardie armate
- 7 -
a difesa dei palazzi, Vaticano, Laterano, Cancelleria e villa di Castelgandolfo. Tali immobili erano