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Sintesi

La tesina tratta dei diritti inviolabili dell'uomo e evidenzia alcuni esempi di violazioni di questi ultimi attraverso due percorsi.

Il percorso storico letterario analizza il nazifascismo e l'antisemitismo facendo riferimento ad un viaggio d'istruzione fatto nel campo di concentramento di Mathausen. Poi si occupa di Primo Levi e della sua opera "Se questo è un uomo".

Il secondo percorso geopolitico e socio economico tratta dell'attuale "olocausto": la fame nel mondo. Vengono analizzati i paesi del terzo e del quarto mondo e si spiegano le cause delle condizioni nelle quali questi paesi versano, si sicutono possibili soluzioni. Questo cambiamento può essere attuato solo da una generazione basata sulla fratellanza e carica di sensibilità  ecco perchè il titolo "alla ricerca di Uomini veri".

Materie interessate: Diritto pubblico, Francese, Storia, Italiano, Geografia economica, Scienze delle Finanze, Economia Aziendale, Matematica applicata all'economia.

Estratto del documento

2) E il divieto di discriminazioni perché la legge deve riconoscere a tutti i cittadini uguali diritti

e uguali doveri (un chiaro esempio lo troviamo nelle aule dei tribunali dove campeggia

sempre la scritta “La legge è uguale per tutti”.

Nel secondo comma dell’articolo 3 della costituzione viene sviscerato il senso formale del principio

di uguaglianza infatti: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e

sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo

della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,

economica e sociale del Paese”.

All’affermazione astratta di un diritto infatti deve seguire la sua realizzazione concreta perché non è

sufficiente essere titolari di un diritto, ma p necessario anche disporre dei mezzi materiali per potere

esercitarlo e per metterlo in pratica. E’ importante a tal punto notare come la Costituzione non si

pone come obiettivo l’uguaglianza finale di tutti i cittadini, ma punta tutto sulla uguaglianza iniziale

impegnandosi a ridurre le ingiustizie sociali e a rimuovere le disuguaglianze garantendo pari

opportunità.

Confrontando opportunamente gli articola sopra citai ci si accorge che nell’art. 2 si riconoscono e si

garantiscono i diritti inviolabili a tutti mentre nell’art. 3 c’è l’affermazione dell’uguaglianza davanti

alla legge di tutti i ciò significa che per tutti coloro che non siano cittadini, come gli apolidi

cittadini

e gli stranieri, la legge può prevedere trattamenti giuridici differenziati.

Gli articoli 13 e seguenti della Costituzione riconoscono alcune libertà individuali precisando che

sono ammesse alcune eccezioni purché siano stabilite dalla legge (riserva

di legge) e che ci sia un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria

(riserva di giurisdizione)

Il primo di questi articoli è l’art. 13 che afferma “La libertà personale è

inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione

personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non

per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti

dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla

legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti

provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore

all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive

quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”

Quindi la libertà personale o individuale consiste nella libertà di un individuo da qualsiasi forma di

costrizione o imposizione, fisica o psichica, ed è inviolabile. Nel secondo comma viene sottolineato

che la libertà personale non è assoluta; infatti sonno ammesse delle restrizione a patto che queste

siano sottoposte a riserva di legge e a riserva di giurisdizione. Nel terzo comma è espresso che in

casi di urgenza e di necessità e qui di in quei casi dove è necessario intervenire senza perdere tempo

le forze dell’ordine possono avvalersi della possibilità di attuare dei provvedimenti provvisori di

restrizione della libertà personale anche senza l’autorizzazione di un giudice: viene consentito

infatti l’arresto in fragranza (ossia quando una persona viene sorpresa nell’atto stesso di commettere

u reato) e quando vi è un pericolo di fuga. E’ possibile anche procedere alla limitazione della libertà

anche con la carcerazione preventiva, detta anche custodia cautelare , che può essere disposta nei

confronti di una persona in attesa di giudizio. La custodia cautelare è legittima solo in esecuzione di

un provvedimento motivato del giudice e nei casi indicati dalla legge e viene usata quando esiste il

pericolo di inquinamento delle prove o il rischio di possibili altri reati. Anche se l’articolo 27 della

costituzione, nel secondo comma, afferma che “l'imputato non è considerato colpevole sino alla

a volte si ritiene necessaria la carcerazione preventiva a patto che quest’ultima

condanna definitiva” - 5 -

sia limitata e sia applicata ai casi più gravi, la nostra carta costituzionale dispone anche i termini

massimi della custodia cautelare che devono essere disposti dalla legge come affermato nel quinto e

ultimo comma dell’art. 13 e che comunque non può durare più di due, quattro o sei anni a seconda

della gravità della colpa.

Nell’articolo 14 viene garantita la libertà di domicilio che attribuisce a ogni persona il diritto di

escludere indebite intromissioni, da parte di soggetti privati e pubblici, nella propria vita privata. Il

concetto di domicilio è molto ampio e si estende a qualunque luogo privato dove una persona

svolge le normali attività della propria vita quotidiana. Il primo comma dell’articolo in questione

afferma che “Il e ciò viene tutelato con le stesse garanzie e limiti che

domicilio è inviolabile”

vengono applicati alla libertà personale in quanto qualsiasi intromissione della pubblica autorità può

essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge e a seguito di un provvedimento motivato

dall’autorità giudiziaria e che le autorità pubbliche possono intervenire solo nei casi di urgenza e di

necessità anche se dopo deve chiedere immediatamente la convalida del provvedimento.

L’inviolabilità del domicilio rappresenta una manifestazione della tutela della riservatezza o

privacy: ogni persona, infatti, ha il diritto di avere una propria vita privata che non può essere

violata né da altre persone né dagli organi pubblici.

Il terzo è ultimo comma dell’art. 14 recita: “Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di

ciò vuol dire che le

incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali”

ispezioni ai fini della sanità, incolumità pubblica e economici-fiscali sono disciplinati da leggi

speciali.

Nell’articolo 15 viene invece affrontata la libertà e segretezza delle comunicazioni in quanto ogni

persona ha il diritto di comunicare liberamente e segretamente con chi vuole, senza che altri

soggetti possano impedire la comunicazione o prendere conoscenza del suo contenuto nel primo

comma di questo articolo viene ricordato che questo è un diritto inviolabile e nel secondo comma

viene specificato che questo diritto può avere delle limitazioni sempre soggette però a riserva di

legge e di giurisdizione.

Nell’articolo 16 della Costituzione viene riconosciuta la libertà di circolazione e di soggiorno che

consiste nel diritto di muoversi e di risiedere liberamente, per qualsiasi motivo e in qualunque luogo

all’interno del territorio dello Stato Italiano. È importate notare come questo diritto non rientra nei

diritti inviolabili dell’uomo previsti dall’art. 2 della Costituzione in quanto è riconosciuto solo ai

cittadini italiani e , per estensione, ai cittadini comunitari (ossia coloro che hanno la cittadinanza di

un uno Stato facente parte dell’Unione Europea”; è lecito affermare quindi che gli extracomunitari e

gli apolidi sono soggetti a leggi speciali. A questo diritto possono essere presentate alcune

limitazioni per ragioni di carattere sanitario e di sicurezza come espresso nel primo comma, ma è

vietato imporre restrizioni per motivi di carattere politico come affermato nel secondo comma.

Nell’articolo 17 viene disciplinata, invece, la libertà di riunione: “I cittadini hanno diritto di riunirsi

pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle

Esistono anche delle norme

soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”

particolari che disciplinano il diritto dei lavoratori di riunirsi in assemblea bel luogo di lavoro

secondo lo statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, numero 300) e il diritto degli studenti di

svolgere delle assemblee nella scuola secondo il decreto legge 16 aprile 1994, n. 297 del testo unico

in materia di istruzione.

Un fenomeno più complesso di una semplice riunione è una associazione che viene regolata

dall’articolo numero 18 della carta costituzionale: il primo comma afferma che “I cittadini hanno

- 6 -

diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla

nel secondo comma vengono presentate delle limitazioni a questa liberta in quanto :

legge penale”;

“Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici

bene ricordare che ai sensi dell’articolo 270 del

mediante organizzazioni di carattere militareӏ

codice penale sono punite le associazioni sovversive dell’ordine economico e sociale e quelle con

finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. Un ulteriore limite è rappresentato dal

divieto di ricostruire il partito nazionale fascista sotto qualsiasi forma ai sensi della XII

disposizione transitoria e finale della Costituzione.

L’articolo 19 Cost. riconosce a tutti la libertà religiosa: “Tutti hanno diritto di professare

liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne

propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico

il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon

La libertà di religione comprende il diritto

costume.”

di dichiarare il proprio credo religioso e poter

effettuare il proselitismo ossia cercare di convertire

altre persone alla propria fede e comprende anche il

diritto di praticare il culto purché non sia contrario al

buon costume e al comune senso del pudore.

Poiché la religione è un fenomeno sia individuale, sia

collettivo è necessario che lo Stato disciplini queste

organizzazioni sociali che assumono una notevole

importanza nella società civile.

Il primo comma dell’articolo 8 della costituzione proclama il principio generale che tutte le

confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge ciò non esclude che ad alcuni credi,

come la religione cattolica nel nostro Stato, sa riservato un trattamento particolare rispetto agli altri.

Nel nostro ordinamento giuridico i rapporti tra lo Stato e la chiesa cattolica sono disciplinati

dall’articolo 7 della Costituzione la cui approvazione provocò lunghe discussioni e aspri contrasti

all’interno della Assemblea costituente. Il primo comma afferma che lo Stato e la Chiesa cattolica

sono “ciascuno indipendenti e sovrani; sono quindi enti o organizzazioni che

nel proprio ordine”

hanno una finalità di natura diversa. Alla Chiesa cattolica viene riconosciuta una posizione di parità

rispetto allo Stato, perché la Chiesa non è soggetta alla sovranità dello Stato e i loro rapporti

giuridici sono regolati da accordi bilaterali.

In base al secondo comma dell’articolo 7 i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono disciplinati

dai cosiddetti Patti Lateranensi.

I firmati l'11

Patti lateranensi,

febbraio 1929 dal cardinale Pietro

Gasparri e Benito Mussolini,

stabilirono il mutuo riconoscimento tra

il Regno d'Italia e la Città del

Vaticano. Presero il nome del palazzo

di San Giovanni in Laterano in cui

avvenne la firma degli accordi, furono

negoziati tra il cardinale segretario di

stato Pietro Gasparri per conto della

Santa Sede e Benito Mussolini, capo

del Fascismo, come primo ministro

italiano. Il rapporto tra stato e chiesa

era prima disciplinato dalla Legge delle (La

Guarentigie legge constava di venti articoli e si

divideva in due parti. La prima riguardava le prerogative del Pontefice a cui veniva garantita

l'inviolabilità della persona, gli onori sovrani, il diritto di avere al proprio servizio guardie armate

- 7 -

a difesa dei palazzi, Vaticano, Laterano, Cancelleria e villa di Castelgandolfo. Tali immobili erano

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