Tesi di maturità
Alla ricerca di uomini veri
Antonio Biscaglia
a. s. 2006/2007 - 1 -
Indice dell’opera
Prefazione pag. 03
Diritti e doveri dei cittadini pag. 04
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (francese) pag. 12
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (italiano) pag. 18
Il Nazismo pag. 21
Primo Levi pag. 31
“Se questo è un uomo” pag. 32
Un mondo ineguale pag. 33
Welfare State e teorie keynesiane pag. 39
Funzioni della banca e politiche monetarie pag. 41
Il leasing pag. 42
Il factoring pag. 43
Problemi di scelta o di decisione pag. 50
Break Even Analysis pag. 52 - 2 -
Prefazione
Il titolo e le immagini scelte per la copertina di questa tesi di maturità così come la cover della versione multimediale hanno un significato profondo.
“Alla ricerca di uomini veri” vuole essere un grido di speranza per migliorare il mondo in cui viviamo, per renderlo più giusto, più attento al benessere di tutti e non solo all’interesse del singolo.
Questa tesina vuole essere infatti un percorso attraverso il quale sia possibile comprendere quali sono le regole da seguire e cosa può accadere se queste non dovessero essere osservate.
L’abbraccio di quei bambini dalle caratteristiche somatiche così contrapposte tra loro è un simbolo di fratellanza e di uguaglianza: valori che hanno bisogno di essere riscoperti e che troppo spesso l’uomo moderno dimentica. Molti si giustificano di ciò dando la colpa al ritmo frenetico della nostra società ma basterebbe un minuto solo della giornata, anche un solo attimo per prendere coscienza che in quel momento nel mondo si stanno perpetrando orribili delitti che noi possiamo evitare; la verità è che la nostra indifferenza verso tali problematiche che continuano a crescere smisuratamente è l’arma di un nuovo olocausto; questa volta, però, le vittime sono i bambini e le popolazioni più povere schiacciate dalle nostre prepotenze e bramosie di potere.
La civiltà e le nazioni di cui noi facciamo parte hanno raggiunto un livello di importanza tale in campo economico e diplomatico che possiamo cambiare le sorti di interi paesi disastrati dalla fame, dalla povertà, dalla miseria e dall’oblio.
Dobbiamo imporre il nostro volere al fine di migliorare questa situazione affinché, come diceva Joseph Ravau, quando la sera penseremo alla giornata trascorsa dobbiamo avere la percezione di aver fatto ciò a cui siamo stati chiamati.
È così che nasceranno, cresceranno e si affermeranno degli uomini veri, capaci di apportare un cambiamento concreto; molti stimoli ci vengono dati dalla scuola per questo tipo di educazione e questa tesi vuole essere un modesto esempio di ciò ma abbiamo bisogno di educare anche il nostro cuore se vogliamo concretizzare questo lavoro e dobbiamo avere anche il coraggio di “fare la svolta”. - 3 -
Diritti e doveri dei cittadini
La Costituzione italiana riconosce ai cittadini una serie di diritti civili, diritti economico-sociali e diritti politici. I diritti civili vengono definiti “diritti di libertà” e si suddividono in libertà individuali (ad es. la libertà personale) e libertà collettive (ad es. la libertà di associazione).
I diritti economico-sociali comprendono la proprietà privata, il diritto al lavoro, il diritto all’istruzione, alla salute ecc. I diritti politici garantiti sono il diritto di elettorato attivo e passivo, il diritto di petizione, il diritto di accesso agli uffici pubblici.
I primi dodici articoli della Costituzione italiana enunciano i principi fondamentali, sui quali si basa l’intera costruzione della nostra Carta costituzionale; in questo ambito il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo assume una importanza particolare infatti i diritti inviolabili dell’uomo sono diritti fondamentali o essenziali che spettano a ogni persona in quanto tale.
I diritti della persona o di libertà presentano due caratteristiche essenziali:
- Sono naturali perché spettano a ogni persona per il fatto stesso della sua esistenza in vita;
- Sono ineliminabili in quanto non possono essere aboliti neppure ricorrendo alla procedura di revisione costituzionale.
L’articolo 2 della Costituzione afferma che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
Un altro principio fondamentale sancito nella Costituzione italiana è il principio di uguaglianza ufficializzato dall’art. 3 che recita nel primo comma che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”; in questa prima parte viene affermato il diritto solo in senso formale in quanto si limita solo al suo riconoscimento e dal quale derivano due conseguenze importanti:
- La soggezione alla legge perché la legge si applica a tutti senza alcuna eccezione o esenzione; - 4 -
- È il divieto di discriminazioni perché la legge deve riconoscere a tutti i cittadini uguali diritti e uguali doveri (un chiaro esempio lo troviamo nelle aule dei tribunali dove campeggia sempre la scritta “La legge è uguale per tutti”).
Nel secondo comma dell’articolo 3 della Costituzione viene sviscerato il senso formale del principio di uguaglianza infatti: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
All’affermazione astratta di un diritto infatti deve seguire la sua realizzazione concreta perché non è sufficiente essere titolari di un diritto, ma è necessario anche disporre dei mezzi materiali per potere esercitarlo e per metterlo in pratica. È importante a tal punto notare come la Costituzione non si pone come obiettivo l’uguaglianza finale di tutti i cittadini, ma punta tutto sulla uguaglianza iniziale impegnandosi a ridurre le ingiustizie sociali e a rimuovere le disuguaglianze garantendo pari opportunità.
Confrontando opportunamente gli articoli sopra citati ci si accorge che nell’art. 2 si riconoscono e si garantiscono i diritti inviolabili a tutti mentre nell’art. 3 c’è l’affermazione dell’uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini; ciò significa che per tutti coloro che non siano cittadini, come gli apolidi e gli stranieri, la legge può prevedere trattamenti giuridici differenziati.
Gli articoli 13 e seguenti della Costituzione riconoscono alcune libertà individuali precisando che sono ammesse alcune eccezioni purché siano stabilite dalla legge (riserva di legge) e che ci sia un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione).
La libertà personale
Il primo di questi articoli è l’art. 13 che afferma “La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”
Quindi la libertà personale o individuale consiste nella libertà di un individuo da qualsiasi forma di costrizione o imposizione, fisica o psichica, ed è inviolabile. Nel secondo comma viene sottolineato che la libertà personale non è assoluta; infatti sono ammesse delle restrizioni a patto che queste siano sottoposte a riserva di legge e a riserva di giurisdizione. Nel terzo comma è espresso che in casi di urgenza e di necessità e quindi in quei casi dove è necessario intervenire senza perdere tempo le forze dell’ordine possono avvalersi della possibilità di attuare dei provvedimenti provvisori di restrizione della libertà personale anche senza l’autorizzazione di un giudice: viene consentito infatti l’arresto in flagranza (ossia quando una persona viene sorpresa nell’atto stesso di commettere un reato) e quando vi è un pericolo di fuga.
È possibile anche procedere alla limitazione della libertà anche con la carcerazione preventiva, detta anche custodia cautelare, che può essere disposta nei confronti di una persona in attesa di giudizio. La custodia cautelare è legittima solo in esecuzione di un provvedimento motivato del giudice e nei casi indicati dalla legge e viene usata quando esiste il pericolo di inquinamento delle prove o il rischio di possibili altri reati. Anche se l’articolo 27 della Costituzione, nel secondo comma, afferma che “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”, a volte si ritiene necessaria la carcerazione preventiva a patto che quest’ultima sia limitata e sia applicata ai casi più gravi, - 5 -
la nostra Carta costituzionale dispone anche i termini massimi della custodia cautelare che devono essere disposti dalla legge come affermato nel quinto e ultimo comma dell’art. 13 e che comunque non può durare più di due, quattro o sei anni a seconda della gravità della colpa.
La libertà di domicilio
Nell’articolo 14 viene garantita la libertà di domicilio che attribuisce a ogni persona il diritto di escludere indebite intromissioni, da parte di soggetti privati e pubblici, nella propria vita privata. Il concetto di domicilio è molto ampio e si estende a qualunque luogo privato dove una persona svolge le normali attività della propria vita quotidiana. Il primo comma dell’articolo in questione afferma che “Il domicilio è inviolabile” e ciò viene tutelato con le stesse garanzie e limiti che vengono applicati alla libertà personale in quanto qualsiasi intromissione della pubblica autorità può essere effettuata solo nei casi previsti dalla legge e a seguito di un provvedimento motivato dall’autorità giudiziaria e che le autorità pubbliche possono intervenire solo nei casi di urgenza e di necessità anche se dopo devono chiedere immediatamente la convalida del provvedimento.
L’inviolabilità del domicilio rappresenta una manifestazione della tutela della riservatezza o privacy: ogni persona, infatti, ha il diritto di avere una propria vita privata che non può essere violata né da altre persone né dagli organi pubblici.
Il terzo e ultimo comma dell’art. 14 recita: “Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali”; ciò vuol dire che le ispezioni ai fini della sanità, incolumità pubblica ed economici-fiscali sono disciplinati da leggi speciali.
La libertà e segretezza delle comunicazioni
Nell’articolo 15 viene invece affrontata la libertà e segretezza delle comunicazioni in quanto ogni persona ha il diritto di comunicare liberamente e segretamente con chi vuole, senza che altri soggetti possano impedire la comunicazione o prendere conoscenza del suo contenuto nel primo comma di questo articolo viene ricordato che questo è un diritto inviolabile e nel secondo comma viene specificato che questo diritto può avere delle limitazioni sempre soggette però a riserva di legge e di giurisdizione.
La libertà di circolazione e di soggiorno
Nell’articolo 16 della Costituzione viene riconosciuta la libertà di circolazione e di soggiorno che consiste nel diritto di muoversi e di risiedere liberamente, per qualsiasi motivo e in qualunque luogo all’interno del territorio dello Stato italiano. È importante notare come questo diritto non rientra nei diritti inviolabili dell’uomo previsti dall’art. 2 della Costituzione in quanto è riconosciuto solo ai cittadini italiani e, per estensione, ai cittadini comunitari (ossia coloro che hanno la cittadinanza di uno Stato facente parte dell’Unione Europea); è lecito affermare quindi che gli extracomunitari e gli apolidi sono soggetti a leggi speciali. A questo diritto possono essere presentate alcune limitazioni per ragioni di carattere sanitario e di sicurezza come espresso nel primo comma, ma è vietato imporre restrizioni per motivi di carattere politico come affermato nel secondo comma.
La libertà di riunione
Nell’articolo 17 viene disciplinata, invece, la libertà di riunione: “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”.
Esistono anche delle norme particolari che disciplinano il diritto dei lavoratori di riunirsi in assemblea nel luogo di lavoro secondo lo Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, numero 300) e il diritto degli studenti di svolgere delle assemblee nella scuola secondo il decreto legge 16 aprile 1994, n. 297 del testo unico in materia di istruzione.
La libertà di associazione
Un fenomeno più complesso di una semplice riunione è una associazione che viene regolata dall’articolo numero 18 della Carta costituzionale: il primo comma afferma che “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”; nel secondo comma vengono presentate delle limitazioni a questa libertà in quanto:
“Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare” è bene ricordare che ai sensi dell’articolo 270 del codice penale sono punite le associazioni sovversive dell’ordine economico e sociale e quelle con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. Un ulteriore limite è rappresentato dal divieto di ricostruire il Partito Nazionale Fascista sotto qualsiasi forma ai sensi della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione.
La libertà religiosa
L’articolo 19 Cost. riconosce a tutti la libertà religiosa: “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.”
La libertà di religione comprende il diritto di dichiarare il proprio credo religioso e poter effettuare il proselitismo ossia cercare di convertire altre persone alla propria fede e comprende anche il diritto di praticare il culto purché non sia contrario al buon costume e al comune senso del pudore.
Poiché la religione è un fenomeno sia individuale, sia collettivo è necessario che lo Stato disciplini queste organizzazioni sociali che assumono una notevole importanza nella società civile.
Il primo comma dell’articolo 8 della Costituzione proclama il principio generale che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge ciò non esclude che ad alcuni credi, come la religione cattolica nel nostro Stato, sia riservato un trattamento particolare rispetto agli altri.
I rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica
Nel nostro ordinamento giuridico i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono disciplinati dall’articolo 7 della Costituzione la cui approvazione provocò lunghe discussioni e aspri contrasti all’interno dell’Assemblea costituente. Il primo comma afferma che lo Stato e la Chiesa cattolica sono “ciascuno indipendenti e sovrani; sono quindi enti o organizzazioni che nel proprio ordine” hanno una finalità di natura diversa. Alla Chiesa cattolica viene riconosciuta una posizione di parità rispetto allo Stato, perché la Chiesa non è soggetta alla sovranità dello Stato e i loro rapporti giuridici sono regolati da accordi bilaterali.
In base al secondo comma dell’articolo 7 i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono disciplinati dai cosiddetti Patti Lateranensi.
I Patti Lateranensi, firmati l’11 febbraio 1929 dal cardinale Pietro Gasparri e Benito Mussolini, stabilirono il mutuo riconoscimento tra il Regno d’Italia e la Città del Vaticano. Presero il nome dal palazzo di San Giovanni in Laterano in cui avvenne la firma degli accordi, furono negoziati tra il cardinale segretario di Stato Pietro Gasparri per conto della Santa Sede e Benito Mussolini, capo del Fascismo, come primo ministro italiano. Il rapporto tra Stato e Chiesa era prima disciplinato dalla Legge delle Guarentigie (la legge constava di venti articoli e si divideva in due parti. La prima riguardava le prerogative del Pontefice a cui veniva garantita l’inviolabilità della persona, gli onori sovrani, il diritto di avere al proprio servizio guardie armate a difesa dei palazzi, Vaticano, Laterano, Cancelleria e villa di Castelgandolfo. Tali immobili erano sottoposti a regime di extraterritorialità che li esentava dal - 7 -
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Alla ricerca di uomini veri
La tesina tratta dei diritti inviolabili dell'uomo ed evidenzia alcuni esempi di violazioni di questi ultimi attraverso due percorsi.
Il percorso storico letterario analizza il nazifascismo e l'antisemitismo facendo riferimento a un viaggio d'istruzione fatto nel campo di concentramento di Mauthausen. Poi si occupa di Primo Levi e della sua opera "Se questo è un uomo".
Il secondo percorso geopolitico e socio economico tratta dell'attuale "olocausto": la fame nel mondo. Vengono analizzati i paesi del terzo e del quarto mondo e si spiegano le cause delle condizioni nelle quali questi paesi versano, si discutono possibili soluzioni. Questo cambiamento può essere attuato solo da una generazione basata sulla fratellanza e carica di sensibilità, ecco perché il titolo "alla ricerca di Uomini veri".
Materie interessate: Diritto pubblico, Francese, Storia, Italiano, Geografia economica, Scienze delle Finanze, Economia Aziendale, Matematica applicata all'economia.