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narrazione con una profonda analisi storica dell’epoca. Infine, un’ulteriore
difficoltà, era la ricerca di un linguaggio adeguato alla novità dei contenuti
umani e sociali. Questo linguaggio doveva essere formato da una lingua
tradizionale e di forme dialettali storicamente più efficaci e diffuse, capaci
di concorrere alla formazione di una medietas linguistica che escludesse
sia le forme dotte dalla traduzione letteraria e sia le forme gergali e
strettamente locali dei dialetti, per effetto dell’allargamento della coscienza
nazionale alle grandi masse popolari dopo la caduta del Fascismo, e della
loro partecipazione alla vita democratica del Paese.
L’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE
L’ONU fu costituita a San Francisco il 26 giugno 1945,su iniziativa degli
Stati che avevano vinto la Seconda Guerra Mondiale. Essendo aperta
l’adesione degli altri Stati, l’ONU ha poi visto rapidamente moltiplicarsi il
numero dei suoi membri. L’Italia vi è entrata nel 1955. Oggi all’ONU
aderiscono circa 190 Stati. I suoi obiettivi sono il mantenimento della pace
e della sicurezza internazionale; la promozione dello sviluppo economico,
sociale e culturale dei popoli; la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali. L’ONU svolge poi un’attività di promozione di specifiche
convenzioni e costituisce la sede dei dibattiti e negoziati internazionali
spesso di notevole importanza, condotti per lo più in seno ad apposite
conferenze. Con l’adesione gli Stati assumono una serie di obblighi
reciproci e nei confronti dell’Organizzazione stessa; ma questa resta pur
sempre un’organizzazione volontaria, alla quale si aderisce se e finchè lo si
vuole: in ogni momento ci si potrà dunque liberare dai vincoli sorti con
l’adesione, uscendo da essa. L’ONU non dispone di proprie, indipendenti,
forze armate; attualmente i cosiddetti “caschi blu” non sono altro che
soldati volontariamente e occasionalmente forniti dagli Stati membri che
siano disposti a farlo. L’ONU si limita, ove necessario, a raccogliere,
organizzare e utilizzare contingenti militari prestati da singoli Stati
consenzienti. L’organo di vertice dell’ONU , l’unico che può adottare
decisioni vincolanti per gli Stati, è il Consiglio di Sicurezza. Esso è
composto da 15 membri, rappresentanti di altrettanti Stati. Dieci sono eletti
a rotazione ogni due anni dall’Assemblea generale. Cinque Stati,
corrispondenti alle “grandi potenze”vincitrici della seconda guerra
mondiale(USA,Russia,Gran Bretagna, Francia e Cina popolare)sono
invece membri di diritto del Consiglio di sicurezza. Il Consiglio è
competente su tutte le questioni riguardanti la pace tra gli Stati, e può
adottare le misure, anche di carattere militare, opportune per prevenire
conflitti o ristabilire la pace. Il Consiglio di sicurezza può autorizzare
direttamente uno o più Stati all’uso della forza contro chi abbia posto in
pericolo la pace e violato la Statuto dell’ONU. Le decisioni, che prendono
il nome di risoluzioni, sono assunte a maggioranza, ma con il voto
favorevole dei 5 membri permanenti: ognuno di essi ha così un potere di
“veto”, cioè può bloccare, con il suo voto negativo, anche le decisioni che
abbiano raccolto il consenso di tutti gli altri membri del Consiglio.
L’Assemblea generale è composta dai rappresentanti di tutti gli Stati
membri. Ciascuno di essi dispone si un voto. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza e senza alcuna possibilità di veto. Di notevole rilievo è la
figura del segretario generale, eletto dall’Assemblea ogni 5 anni(con
possibilità di riconferma), su proposta del Consiglio di sicurezza. Egli
rappresenta l’ONU ed è a capo del relativo apparato. Vi è poi una Corte
internazionale di giustizia. E’ composta da 15giudici e ha sede in Olanda.
Giudica sulle controversie tra gli Stati che a essa volontariamente si
sottopongano e applica le norme del diritto internazionale.
LE ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Vanno ricordate altre organizzazioni internazionali:la FAO,con sede a
Roma, che si occupa dei problemi dell’alimentazione e dell’agricoltura;
l’UNESCO, con sede a Parigi, che incentiva le relazioni scientifico-
culturali e promuove programmi di scolarizzazione e istruzione;
l’UNICEF, con sede a New York, che si occupa della tutela dell’infanzia;
l’OIL(Organizzazione internazionale del lavoro), con sede a Ginevra, che
promuove l’adozione di misure a tutele del lavoro subordinato;
l’UNCTAD, con sede a Ginevra, che incentiva le relazioni commerciali e
gli accordi a sostegno dei Paesi sottosviluppati.
L’INTEGRAZIONE EUROPEA
Il primo passo sulla strada, oggi così avanzata, dell’integrazione europea,
fu compiuto nel 1951 a Parigi, con la stipulazione del Trattato istitutivo
della Comunità europea del carbone e dell’acciaio(CECA), entrato in
vigore l’anno dopo. Dopo pochi anni, anche in vista della necessità di
politiche e di investimenti comuni nell’emergente settore dell’energia
nucleare, si concretizzava pure il più ampio disegno di un unico mercato
comune: venivano così firmati a Roma, il 25 marzo 1957, i Trattati
istitutivi della Comunità europea per l’energia atomica della Comunità
economica europea, entrati in vigore il 1° gennaio 1958. Erano così create
quelle Comunità che costituiscono oggi, uno dei “pilastri” dell’Unione
europea. Nel 1992 la Comunità economica europea (CEE) ha assunto la
nuova denominazione di Comunità europea (CE). Le istituzioni della
Comunità sono 5: il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea,
la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei conti.
Il Consiglio è costituito da “un rappresentante di ciascuno Stato membro a
livello ministeriale, abilitato ad impegnare il governo di detto Stato
membro. La Presidenza è esercitata a turno da ciascun membro del
Consiglio per una durata di 6 mesi secondo l’ordine stabilito dal
Consiglio”. Il Consiglio si può considerare l’istituzione di vertice della
Comunità,infatti esso è dotato di un generale potere di liberazione, potendo
adottare atti vincolanti, e cioè regolamenti, direttive e decisioni. E’ assistito
da un segretario generale, nominato dallo stesso Consiglio all’unanimità,
nonché da un Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri.
La Commissione, in carica per 5 anni, è composta da 20 membri, che ne
fanno parte a titolo personale e in piena dipendenza rispetto ai Governi e a
qualsiasi organismo. Con riferimento alle sue funzioni, la Commissione
può essere viste come il “motore” della Comunità. Essa partecipa in
posizione privilegiata alla funzione normativa attraverso un potere di
proposta pressoché vincolante per il Consiglio. Le spetta poi una generale
competenza “esecutiva”, e in particolare l’attuazione di previsioni del
Trattato istitutivo, nonché funzioni delegate dal Consiglio dei ministri.
Infine, alla Commissione spettano rilevanti funzioni di vigilanza, di
gestione finanziaria e di rappresentanza sul piano internazionale della
Comunità.
Il Parlamento europeo è composto da un massimo da 700 membri,
attualmente 626, eletti a suffragio universale diretto ogni 5 anni, secondo
procedure diverse in ogni Paese. A ogni Stato spetta un diverso numero di
seggi. I suoi componenti sono organizzati in gruppi politici e non
nazionali. Salvo diversa disposizione dei Trattati, le deliberazioni sono
prese a maggioranza assoluta dei voti espressi. Il Parlamento partecipa alla
funzione normativa, in rapporto dialettico con il Consiglio e con la
Commissione. Inoltre esso esercita funzioni politiche,infatti esprime un
duplice voto di fiducia nel procedimento di formazione della
Commissione; e può anche adottare nei suoi confronti una “mozione di
censura”, e cioè un voto di sfiducia che obbliga i membri della
Commissione ad abbandonare collettivamente l’incarico.
La Corte di giustizia ha contribuito non solo ad assicurare il rispetto del
diritto nell’interpretazione ed applicazione del Trattato, ma anche a
definire, sviluppare e consolidare l’ordinamento comunitario. E’ composta
da 15 giudici e 8 avvocati generali, nominati di comune accordo dagli Stati
per un periodo di 6 anni.
Anche la Corte dei conti è composta da 15 membri nominati per 6 anni, e
svolge un ruolo di rilievo, operando un controllo che non si limita alla
legittimità, ma, estendendosi al merito, volge ad assicurare “la sana
gestione finanziaria”.
PROCESSO DI INTEGRAZIONE
Nel Processo di integrazione europea, un momento particolarmente
significativo fu rappresentato dall’adozione dell’Atto unico europeo,
entrato in vigore il 1°luglio 1987. Esso, non solo andava a incidere su
aspetti interni al funzionamento della Comunità, ma ne rafforzava e ne
allargava la presenza e il ruolo. Le stesse esigenze che avevano portato
all’adozione dell’Atto unico, portarono alla firma, il 7 febbraio 1992 a
Maastricht, del Trattato sull’Unione europea, entrato in vigore il 1°
novembre 1993. In particolare si avvertiva la necessità:
Di accelerare la realizzazione di una moneta unica, anche per
eliminare le distorsioni commerciali con le fluttuazioni delle valute
e con le operazioni di cambio;
Di accentuare la dimensione sociale della Comunità;
Di ridurre il cosiddetto deficit democratico;
Di fronteggiare i problemi derivanti dall’eliminazione dei controlli
doganali intracomunitari.
I PRESTITI PUBBLICI
Una fonte di entrate straordinarie alla quale la finanza pubblica ricorre
sempre più frequentemente è rappresentata dai prestiti pubblici. L’insieme
dei prestiti pubblici contratti dallo Stato e dagli enti minori costituisce il
debito pubblico. I prestiti pubblici vengono contratti attraverso l’emissione
di titoli di natura obbligazionaria, il cui possesso dà diritto al rimborso del
capitale alla scadenza più la corresponsione degli interessi. I titoli vengono
offerti attraverso il ricorso al mercato finanziario (borsa) , o venduti ai
risparmiatori mediante l’intermediazione delle banche. I sottoscrittori
possono essere piccoli risparmiatori, istituti di credito, società
commerciale o enti finanziari. Nelle moderne finanze la sottoscrizione dei
prestiti pubblici consiste in un contratto di mutuo che non è più assistito
da garanzie reali. Lo Stato si obbliga al pagamento degli interessi e al
rimborso dei titoli, e il sottoscrittore deve fidarsi della solvibilità del suo
debitore.
CLASSIFICAZIONE DEI PRESTITI PUBBLICI
In relazione alle modalità di sottoscrizione essi si distinguono in prestiti
volontari , se il risparmiatore è libero di sottoscriverli o meno in base a
criteri di convenienza economica; patriottici, se contratti dal risparmiatore
non per fini di lucro, ma perché spinto da sentimenti di solidarietà
nazionale; forzosi, se imposti dallo Stato, normalmente per un ammontare
proporzionale alle possibilità economiche del sottoscrittore. In base a
modo di collocarli sul mercato, i prestiti pubblici sono a emissione diretta
se offerti direttamente dallo Stato ai sottoscrittori attraverso i canali del
mercato finanziario; a emissione indiretta, se sono venduti ai risparmiatori
attraverso l’intermediazione della banche in cambio di una provvigione; a
emissione mista, se offerti in parte direttamente e in parte indirettamente. Il
sistema più frequente è quello di emissione indiretta perché lo Stato riesce
normalmente a collocare sul mercato tutti i titoli emessi. In relazione ai
prezzi di emissione, i prestiti sono emessi alla pari, se il prezzo di
emissione è pari al valore nominale; sono emessi sotto la pari se il prezzo
di acquisto inferiore al valore nominale.
Per quanto riguarda le modalità di intestazione e di circolazione del titolo,
esso può essere al portatore, se non compare su di esso il nome del
sottoscrittore e in tal caso è trasferibile con la semplice consegna; è
nominativo, se è intestato al suo proprietario. Si dicono infine titoli misti
se sono nominativi per quanto riguarda il capitale e al portatore per la
riscossione degli interessi. Precisiamo chela distinzione tra titoli al