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Il tema affrontato nella mia tesina di maturità sulla sicurezza nei luoghi di lavoro riveste sicuramente un’importanza fondamentale come tematica sociale e politica. Sicuramente lo scopo è adempiere alla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008) ma questo non deve costituire la priorità; essa va ricercata nell’utilizzo di strumenti che possono prevenire i rischi di danno alle persone. In questo senso i risultati migliori possono essere ottenuti attraverso un processo di sensibilizzazione che coinvolge tutti coloro che operano nei luoghi di lavoro e quindi non solo i datori di lavoro che devono ampliare il loro senso di responsabilità, abbandonando il binomio sicurezza = maggior costo, ma anche percorsi di formazione e orientamento dei lavoratori, non più considerati soggetti passivi nell’organizzazione della sicurezza. Quindi Il parametro sicurezza è fondamentale per valutare un’azienda e il suo valore oltre l’effettiva attività di produzione.
La tesina mette in luce come per comprendere meglio le misure di prevenzione che devono essere adottate è stata analizzata la relazione sulla valutazione dei rischi di un’azienda del cuneese che progetta e produce testate per la raccolta di mais e cereali. In questa tesina sono state analizzate le varie operazioni per ottenere il prodotto finale e sono stati valutati i rischi relativi alle operazioni di tornitura e le varie procedure adottate dall’azienda nel campo della sicurezza.
Monografia di Diritto sul tema della sicurezza sul lavoro.
direttiva macchine, la direttiva sui dispositivi di protezione individuali. Quelle di tutela sono la
direttiva madre, o direttiva quadro, e le sue direttive particolari di attuazione o direttive figlie.
La direttiva madre è la n. 89/391/CEE del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 1989,
concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro.
8. Il nuovo sistema prevenzionale di organizzazione della sicurezza aziendale nasce negli anni ’90 .
Il sistema di sicurezza globale nei processi produttivi, tracciato dalle direttive dell’ Unione Europea,
viene trasposto nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. 626/1994.
Con il D.Lgs. 626 si sblocca la crescita della legislazione di tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Il legislatore passa da un ordinamento basato essenzialmente sulla prevenzione tecnologica a un
sistema di sicurezza globale che pone l’uomo, anziché la macchina, al centro della nuova
organizzazione della sicurezza in azienda, codificando i doveri giuridici dell’informazione, della
formazione e della partecipazione attiva dei lavoratori alla sicurezza sul lavoro.
La tecnica, l’organizzazione e l’uomo, i tre cardini della moderna prevenzione vengono tradotti con
il D.Lgs. 626/1994 in un disegno giuridico di grande respiro.
L’obbligatorietà di un servizio di prevenzione aziendale, interno o esterno, è uno degli aspetti più
qualificante della nuova politica di prevenzione, in quanto obbliga l’imprenditore a costituire in
azienda una stabile struttura di consulenza per meglio assicurare l’osservanza dei precetti di
prevenzione e protezione.
9. La nuova Organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro. Il Testo Unico 9 aprile 2008 n. 81
sul miglioramento della tutela della salute dei lavoratori .
Il D.Lgs. 81/2008, corretto ed integrato dal successivo D.Lgs. 106/2009, emanato dall’Esecutivo su
delega del Parlamento, ha armonizzato, razionalizzato e coordinato la massa di disposizioni
legislative che durante mezzo secolo si erano affastellate rendendo incerta l’applicazione puntuale
delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro. 7
D.Lgs. 81/2008: Principi generali
Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Si compone di 306 articoli suddivisi in tredici titoli e
51 allegati.
Il presente decreto ha riordinato le precedenti disposizioni legislative che si sono susseguite per
mezzo secolo, e che comunque hanno apportato incerte applicazioni delle misure di sicurezza nei
luoghi di lavoro. Il nuovo provvedimento, che ha l’ambizione di essere un testo unico sulla materia
della sicurezza, abroga una parte della legislazione previgente sulla prevenzione degli infortuni e
l’igiene del lavoro, risalente agli anni cinquanta, e il famoso decreto 626/1994 di recepimento delle
direttive comunitarie. Rappresenta una consapevolezza dell’importanza del tema, in cui revisione e
innovazione sono i punti fondamentali che lo contraddistinguono. Nonostante tutto, sarebbe errato
considerare definitiva la presente normativa, a causa delle grandi evoluzioni che la caratterizzano,
quindi al contrario questi cambiamenti costituiscono un decisivo punto di partenza innovativo sulla
sicurezza.
Introduce una serie di novità, tra le quali si segnalano: l’estensione delle norme sulla sicurezza a
tutti i settori di attività, pubblici e privati, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori e
lavoratrici, subordinati e autonomi; la rivisitazione delle attività di vigilanza; il finanziamento delle
attività promozionali della cultura della sicurezza e delle azioni di prevenzione; la revisione del
sistema delle sanzioni; il rafforzamento delle funzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza.
La struttura del decreto:
TITOLI DESCRIZIONE
TITOLO I Dati generali
TITOLO II Luoghi di lavoro
TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI
TITOLO IV Cantieri temporanei e mobili
TITOLO V Segnaletica di sicurezza
TITOLO VI Movimentazione manuale dei carichi
TITOLO VII Uso di attrezzature munite di video terminali
TITOLO VIII Agenti fisici
TITOLO IX Sostanze pericolose
TITOLO X Esposizione da agenti biologici
TITOLO XI Protezione da atmosfere esplosive
TITOLO XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale
TITOLO XIII Disposizioni finali
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In questo decreto sono state inserite alcune figure di riferimento, con precise responsabilità in
materia di sicurezza. Bisogna inoltre sottolineare il concetto fondamentale relativo agli obblighi dei
lavoratori, poiché essi, in prima persona, sono responsabili del proprio comportamento.
Consideriamo le figure di riferimento:
Datore Di Lavoro
Lavoratore
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Medico competente
Analizziamo nei particolari queste figure:-Datore di Lavoro.
Assicura la definizione di un valore economico sufficiente per la sicurezza, l'igiene
del lavoro e la protezione ambientale.
Determina la programmazione e l’organizzazione dei lavori delle diverse attività e
si accerta che siano integrate con il Piano dei Rischi.
Verifica che le Procedure di Sicurezza predisposte ed emesse per l’azienda siano
sempre applicate ed adeguate alle esigenze del lavoro. In caso contrario effettuerà le
relative modifiche e/o aggiornamenti.
Si assicura, con opportune verifiche, che i Lavoratori siano opportunamente
sensibilizzati sui temi di sicurezza.
Indice una riunione per la sicurezza tutte le volte che sussiste un cambiamento
organizzativo o comunque un cambiamento delle normali attività lavorative.
Lavoratore
Usa le apparecchiature, i dispositivi di sicurezza individuali (DPI) e gli altri mezzi di
protezione prescritti.
Usa con cura utensili ed attrezzature appropriati per ogni singolo lavoro.
Non rimuove o modifica i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione
senza averne avuta autorizzazione dal Responsabile.
Segnala al diretto superiore le eventuali condizioni di pericolo di cui venisse a
conoscenza.
Attua le misure di sicurezza tenendo bene in evidenza il presente Piano dei Rischi e le
procedure specifiche adottate
presso l’unità produttiva.
Iojio
Pkopk Esempi
ggdfgdfg di DPI
9
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è un
consulente esterno del Datore di lavoro. I relativi compiti sono:
Individuare i fattori di rischio, effettuare la
valutazione dei rischi e promuovere le misure di
sicurezza per le attività lavorative, nel rispetto delle
normative vigenti sulla base della specifica
conoscenza dell’organizzazione aziendale.
Elaborare procedure specifiche di sicurezza per le varie attività lavorative.
Fornire le indicazioni necessarie per una corretta amministrazione del Programma di
Sicurezza in Azienda.
Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
Partecipare alla riunione di Sicurezza indetta dal Datore di Lavoro redigendo il
verbale.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
I compiti del RLS sono:
accede ai luoghi di lavoro
è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi.
è consultato sulla designazione all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla
evacuazione dei lavoratori
è consultato in merito alla formazione
riceve una formazione adeguata
promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione
idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori
formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti
partecipa alle riunioni periodiche
avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e
protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono
idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
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Medico competente
esprime giudizi di idoneità specifica al lavoro
definisce il protocollo sanitario
per ogni lavoratore istituisce ed aggiorna, sotto la sua responsabilità, una cartella sanitaria e
di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale
fornisce informazioni ai lavoratori sul significato dei controlli sanitari cui sono sottoposti
informa ogni lavoratore interessato dei risultati del controllo sanitario
controlla la completezza e funzionalità del contenuto delle cassette di primo soccorso e, se
necessario, suggerisce le integrazioni
visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
La valutazione dei rischi, specificata nell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, è un processo di valutazione di
tutte le situazioni di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti da pericoli presenti
sul luogo di lavoro. Consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti dell’attività
lavorativa, volto a stabilire:
cosa può provocare lesioni o danni,
se è possibile eliminare i pericoli e, nel caso in cui ciò non sia possibile
quali misure di prevenzione o di protezione sono presenti o devono essere messe
Si tenga presente che:
può costituire un pericolo qualsiasi cosa (materiali di lavoro, apparecchiature, metodi o
prassi di lavoro) potenzialmente in grado di arrecare danno;
per rischio si intende la possibilità, elevata o ridotta, che qualcuno possa subire danni a
causa di un determinato pericolo
I principi guida che occorre considerare nell’intero processo di valutazione dei rischi possono essere
suddivisi in varie fasi:
1 — Individuare i pericoli e i rischi
Individuare i fattori sul luogo di lavoro che sono potenzialmente in grado di arrecare danno e
identificare i lavoratori che possono essere esposti ai rischi.
2 — Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi
Valutare i rischi esistenti e classificarli in ordine di importanza. È essenziale che ogni attività volta a
eliminare o prevenire i rischi sia fatta rientrare in un ordine di priorità.
3 — Decidere l’azione preventiva
Identificare le misure adeguate per eliminare o controllare i rischi.
4 — Intervenire con azioni concrete
Mettere in atto misure di protezione e di prevenzione attraverso un piano di definizione delle
priorità (probabilmente non tutti i problemi possono essere risolti immediatamente) e specificare le
persone responsabili di attuare determinate misure e il relativo calendario di intervento, le scadenze
entro cui portare a termine le azioni previste, nonché i mezzi assegnati per attuare tali misure.
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5 — Controllo e riesame
La valutazione dei rischi dovrebbe essere revisionata a intervalli regolari per garantire che essa sia
aggiornata. Tale revisione deve essere effettuata ogniqualvolta intervengono cambiamenti
significativi nell’organizzazione o alla luce dei risultati di indagini concernenti un infortunio.
Al datore di lavoro spetta la decisione finale sulle persone che devono
effettuare le valutazioni dei rischi. Queste possono essere:
il datore di lavoro in prima persona
lavoratori designati dai datori di lavoro;
addetti alla valutazione e servizi esterni se in azienda non è disponibile personale
competente.
Una mancanza del decreto 626/94 ed integrata dal D D.Lgs. 81/2008 riguarda il concetto di salute,
intesa non soltanto come assenza di malattia o di infermità ma come stato di benessere fisico,
mentale e sociale. Infatti ora viene preso in considerazione lo stress da lavoro correlato.
Un altro elemento di continuità riguarda il ruolo assunto dalla informazione e formazione dei
lavoratori, introducendo però il nuovo concetto di addestramento come parte integrativa di tale