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Sintesi
Diritto: la pubblica amministrazione;

Matematica: il problema del trasporto;

Economia aziendale: la tutela del cliente, il segreto bancario;

Storia: la prima guerra mondiale;

Italiano: Giuseppe Ungaretti (le poesie di guerra);

Inglese: the government, the london metropolitan police service;

Informatica: sicurezza pubblica.
Estratto del documento

ORGANI DELLA P.A.

L’amministrazione dello stato è formata dagli apparati amministrativi che dipendono direttamente

dal governo nazionale. Tali apparati sono costituiti fondamentalmente dai ministeri. Inoltre,

ciascuna regione, provincia e comune dispongono di un proprio apparato amministrativo che

dipende dall’esecutivo, ossia giunta regionale, provinciale o comunale.

Ciascun ente pubblico è formato da organi amministrativi che agiscono a suo nome secondo le

competenze stabilite dalla legge. All’interno delle pubbliche amministrazioni esistono quattro tipi di

organi amministrativi:

gli di cui fanno parte il governo, i ministeri e gli altri organi

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periferici dello stato;

gli che forniscono pareri all’amministrazione attiva; tra questi il consiglio di

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stato e il consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;

gli che verificano la legittimità, l’efficienza o l’efficacia delle attività svolte

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dagli organi di amministrazione attiva;

le vigilano sul rispetto delle leggi in specifici settori come l’Autorità di

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garanzia per le comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali (tutela della privacy),

l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (autorità antitrust) e altre.

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA

Il Governo è a capo dell’amministrazione dello stato e risponde al parlamento dell’attività che viene

svolta dagli organi e dagli uffici amministrativi che sono a lui sottoposti. Le funzioni di direzione

della pubblica amministrazione sono ripartite tra i diversi organi:

ciascun è a capo di un particolare settore

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dell’amministrazione chiamato ministero ed è

responsabile del suo andamento;

il a cui spettano alcuni atti

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amministrativi particolarmente importanti tra cui la

nomina dei più alti funzionari dello stato e

l’approvazione dei regolamenti governativi;

il che ha il compito di mantenere l’unità di indirizzo politico e

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amministrativo del governo e svolge anche compiti di amministrazione diretta in alcuni settori di

rilevanza generale attraverso l’insieme di uffici che formano la presidenza del consiglio. 6

Ogni ministero è costituito da un complesso apparato burocratico che ha il compito di gestire un

particolare ramo dell’amministrazione. Il numero e le competenze sono stabiliti dalla legge e

attualmente sono 12. è formata dagli uffici che dipendono direttamente dal presidente del

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consiglio e si compone di vari dipartimenti che si occupano, tra l’altro, di coordinamento delle

politiche europee, affari regionali, pari opportunità, funzione pubblica. La direzione politica dei

dipartimenti è spesso affidata a un ministro senza portafoglio. Sono infine collegati alla presidenza

del consiglio, sul piano organizzativo, il consiglio di stato, la corte dei conti, l’Istat e la conferenza

stato-regioni.

I sono suddivisi in gruppi: i ministeri d’ordine che si occupano dell’ordine e della

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sicurezza sul piano interno e internazionale (ministero dell’interno, ministero degli affari esteri,

ministero della difesa, ministero della giustizia), i ministeri finanziari che si occupano delle entrate

e delle spese dello stato (ministero delle finanze e ministero del tesoro che dal 1999 sono stati

sostituiti da un unico ministero dell’economia e delle finanze), i ministeri che si occupano di

specifici settori economico-produttivi (ministero dello sviluppo economico, ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali), i ministeri addetti alla gestione del territorio e delle

infrastrutture (ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ministero delle

infrastrutture e dei trasporti) e i ministeri addetti ai servizi sociali e culturali (ministero del lavoro,

della salute e delle politiche sociali, ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,

ministero per i beni e le attività culturali).

Accanto a un’organizzazione centrale, che affronta le questioni di competenza del ministero su

scala nazionale, esistono, in alcuni ministeri, organi periferici che hanno una competenza più

limitata. A livello provinciale troviamo il prefetto che viene designato dal consiglio dei ministri. Gli

uffici che dipendono dal prefetto costituiscono la prefettura. Per il ministero dell’interno troviamo le

questure, che coordinano le forze di polizia presenti in provincia; hanno alle proprie dipendenze i

commissariati di pubblica sicurezza. Per il ministero dei beni e attività culturali troviamo le

soprintendenze per i beni culturali, che si occupano della tutela e della gestione dei musei, dei

monumenti, degli archivi e degli scavi archeologici. Il ministero degli esteri ha propri organi

periferici che si trovano al di fuori del territorio nazionale: le ambasciate e i consolati.

ORGANI CONSULTIVI

Gli organi di amministrazione attiva prima di prendere una decisione possono chiedere il parere di

appositi organi chiamati consultivi perché il loro compito non è quello di decidere, ma di

consigliare esprimendo pareri solo su specifica richiesta. 7

Di regola gli organi di amministrazione attiva sono liberi di rivolgersi o meno a un organi

consultivo per avere il parere: in questo caso il parere viene detto facoltativo. In alcuni casi, però,

può essere obbligatorio se la legge stabilisce che l’organo di amministrazione attiva debba

necessariamente sentire il parere dell’organo consultivo prima di emanare il provvedimento. Inoltre

i pareri possono essere non vincolanti, se l’amministrazione attiva non è tenuta a rispettarli; sono

vincolanti se per prendere quel provvedimento deve necessariamente attenersi al parere ricevuto.

L’organo di amministrazione attiva può chiedere il parere sulla legittimità dell’atto che intende

adottare (parere di legittimità), oppure sull’opportunità del provvedimento stesso (parere di merito).

Gli organi consultivi sono numerosi: alcuni sono presenti presso quasi tutti i ministeri, come i

consigli superiori o consigli nazionali, e altri li possiamo trovare a livello locale. La legge istituisce

spesso organi consultivi competenti a dare pareri su particolari materie. Due di essi, però, hanno una

competenza di carattere generale e sono stabiliti dalla Costituzione: il Consiglio di Stato e il

Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel). è un organo già presente nel Regno

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di Sardegna e mantenuto dalla costituzione

conservandogli due distinte funzioni: una funzione

consultiva in materia giuridico-amministrativa e una

funzione giurisdizionale in materia di giurisdizione

amministrativa configurandosi come un giudice speciale.

I membri sono quasi 100 e vengono nominati con decreto

del presidente della repubblica per metà tra i giudici del Tar, per un quarto attraverso concorsi

pubblici, per un quarto su decisione del consiglio dei ministri. Per i propri membri è stabilita

l’inamovibilità disponendo di garanzie molto simili a quelle dei magistrati.

Il consiglio di stato è diviso in 6 sezioni: 3 svolgono funzioni consultive e le altre 3 svolgono

funzioni di giustizia amministrativa.

Il consiglio dei ministri e i singoli ministri possono richiedere il parere del consiglio di stato in

materia giuridica o amministrativa su ogni atto che essi intendano compiere: tali pareri sono

facoltativi. Diventano obbligatori quando il governo deve deliberare i regolamenti governativi. I

propri pareri non sono vincolanti. , introdotto dalla costituzione all’articolo 99, è

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un organo specializzato in materia di politica economica e di legislazione sul lavoro. Il Cnel è

composto da 111 membri di cui 12 esperti nominati dal governo o dal presidente della repubblica e

99 rappresentanti delle categorie produttive. Il Cnel fornisce pareri sia al governo sia al parlamento

nelle materie di sua competenza. 8

CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Sono organi che controllano l’attività degli organi di amministrazione attiva. I controlli possono

riguardare la legittimità dell’attività amministrativa (controlli di legittimità), il corretto impiego

delle risorse, denaro e personale (controlli di efficienza) e la qualità dei risultati effettivamente

conseguiti (controlli di efficacia). Il controllo di legittimità è volto a valutare la corrispondenza tra

gli atti dell’organo di amministrazione attiva e la legge. Sono controlli esercitati su singoli atti,

svolti d’ufficio e preventivi. Nella legislazione recente a questi controlli sono sottoposti solo i

provvedimenti più importanti dando un maggiore impulso ai controlli successivi di efficacia e

efficienza. La verifica dell’efficienza viene attuata attraverso il controllo di gestione analizzando i

costi di un’amministrazione rispetto ai prodotti forniti. La verifica dell’efficacia viene attuata

attraverso la valutazione dei risultati misurando i risultati raggiunti. Entrambi questi controlli

vertono sull’attività amministrativa nel suo complesso e sono controlli successivi.

, anch’esso di antiche

Il principale organo di controllo amministrativo è la C

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tradizioni. La Costituzione le ha attribuito due funzioni: una funzione di controllo e una funzione

giurisdizionale in materia di giustizia amministrativa. La corte dei conti è formata da circa 600

magistrati amministrativi in parte nominati in seguito a pubblico concorso e in parte designati dal

consiglio dei ministri. La corte è organizzata, a livello centrale, in varie sezioni, 3 delle quali

svolgono funzioni di controllo. La corte dei conti esercita due tipi principali di controlli: il controllo

preventivo di legittimità e il controllo successivo sulla gestione.

Il controllo preventivo di legittimità è limitato a tre categorie di atti: provvedimenti emanati su

deliberazione del consiglio dei ministri, decreti dei singoli ministeri che riguardano specifiche

materie e altri atti tassativamente indicati dalla legge. Tali atti vengono trasmessi alla corte che deve

valutare se non vi sia contrasto tra l’atto del governo e le disposizioni di legge pronunciandosi entro

30 giorni. Se non lo fa, l’atto diventa automaticamente efficace. Se invece la corte ritiene che l’atto

sia illegittimo lo rinvia al ministero che lo ha emanato con le proprie osservazioni perché provveda

a correggerlo.

Il controllo successivo di gestione viene effettuato su tutte le amministrazioni pubbliche e non solo

sulle attività dello stato. Riguarda l’insieme della gestione amministrativa e può essere esercitato sia

al termine dell’esercizio finanziario sia in corso di esercizio e ha lo scopo di verificare la legittimità

e la regolarità delle gestioni e di accertare la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa

agli obiettivi stabiliti dalla legge. 9

AUTORITA’ INDIPENDENTI

La legge negli ultimi due decenni ha istituito le autorità indipendenti per svolgere attività di

vigilanza e di regolazione in particolari settori. Sono poste al di fuori dell’organizzazione dei

ministeri e formate da esperti particolarmente qualificati nei settori in cui esse operano. Tra le

autorità indipendenti troviamo l’Autorità di garanzia per le comunicazioni che ha sostituito nel 1997

il Garante per la radiodiffusione e l’editoria vigilando sul rispetto delle norme sulle emittenti radio-

televisive e sulle comunicazioni telefoniche, il Garante per la protezione dei dati personali che

vigila sulla corretta applicazione delle norme sulla tutela della privacy, l’Autorità indipendente per

l’energia che controlla la qualità e le tariffe delle imprese che producono e distribuiscono

l’elettricità e il gas, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’antitrust, che vigila sulla

corretta applicazione delle leggi che tutelano la concorrenza e altre.

GLI ATTI DI DIRITTO PUBBLICO

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