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Matematica: il problema del trasporto;
Economia aziendale: la tutela del cliente, il segreto bancario;
Storia: la prima guerra mondiale;
Italiano: Giuseppe Ungaretti (le poesie di guerra);
Inglese: the government, the london metropolitan police service;
Informatica: sicurezza pubblica.
ORGANI DELLA P.A.
L’amministrazione dello stato è formata dagli apparati amministrativi che dipendono direttamente
dal governo nazionale. Tali apparati sono costituiti fondamentalmente dai ministeri. Inoltre,
ciascuna regione, provincia e comune dispongono di un proprio apparato amministrativo che
dipende dall’esecutivo, ossia giunta regionale, provinciale o comunale.
Ciascun ente pubblico è formato da organi amministrativi che agiscono a suo nome secondo le
competenze stabilite dalla legge. All’interno delle pubbliche amministrazioni esistono quattro tipi di
organi amministrativi:
gli di cui fanno parte il governo, i ministeri e gli altri organi
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periferici dello stato;
gli che forniscono pareri all’amministrazione attiva; tra questi il consiglio di
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stato e il consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
gli che verificano la legittimità, l’efficienza o l’efficacia delle attività svolte
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dagli organi di amministrazione attiva;
le vigilano sul rispetto delle leggi in specifici settori come l’Autorità di
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garanzia per le comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali (tutela della privacy),
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (autorità antitrust) e altre.
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA
Il Governo è a capo dell’amministrazione dello stato e risponde al parlamento dell’attività che viene
svolta dagli organi e dagli uffici amministrativi che sono a lui sottoposti. Le funzioni di direzione
della pubblica amministrazione sono ripartite tra i diversi organi:
ciascun è a capo di un particolare settore
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dell’amministrazione chiamato ministero ed è
responsabile del suo andamento;
il a cui spettano alcuni atti
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amministrativi particolarmente importanti tra cui la
nomina dei più alti funzionari dello stato e
l’approvazione dei regolamenti governativi;
il che ha il compito di mantenere l’unità di indirizzo politico e
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amministrativo del governo e svolge anche compiti di amministrazione diretta in alcuni settori di
rilevanza generale attraverso l’insieme di uffici che formano la presidenza del consiglio. 6
Ogni ministero è costituito da un complesso apparato burocratico che ha il compito di gestire un
particolare ramo dell’amministrazione. Il numero e le competenze sono stabiliti dalla legge e
attualmente sono 12. è formata dagli uffici che dipendono direttamente dal presidente del
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consiglio e si compone di vari dipartimenti che si occupano, tra l’altro, di coordinamento delle
politiche europee, affari regionali, pari opportunità, funzione pubblica. La direzione politica dei
dipartimenti è spesso affidata a un ministro senza portafoglio. Sono infine collegati alla presidenza
del consiglio, sul piano organizzativo, il consiglio di stato, la corte dei conti, l’Istat e la conferenza
stato-regioni.
I sono suddivisi in gruppi: i ministeri d’ordine che si occupano dell’ordine e della
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sicurezza sul piano interno e internazionale (ministero dell’interno, ministero degli affari esteri,
ministero della difesa, ministero della giustizia), i ministeri finanziari che si occupano delle entrate
e delle spese dello stato (ministero delle finanze e ministero del tesoro che dal 1999 sono stati
sostituiti da un unico ministero dell’economia e delle finanze), i ministeri che si occupano di
specifici settori economico-produttivi (ministero dello sviluppo economico, ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali), i ministeri addetti alla gestione del territorio e delle
infrastrutture (ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ministero delle
infrastrutture e dei trasporti) e i ministeri addetti ai servizi sociali e culturali (ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
ministero per i beni e le attività culturali).
Accanto a un’organizzazione centrale, che affronta le questioni di competenza del ministero su
scala nazionale, esistono, in alcuni ministeri, organi periferici che hanno una competenza più
limitata. A livello provinciale troviamo il prefetto che viene designato dal consiglio dei ministri. Gli
uffici che dipendono dal prefetto costituiscono la prefettura. Per il ministero dell’interno troviamo le
questure, che coordinano le forze di polizia presenti in provincia; hanno alle proprie dipendenze i
commissariati di pubblica sicurezza. Per il ministero dei beni e attività culturali troviamo le
soprintendenze per i beni culturali, che si occupano della tutela e della gestione dei musei, dei
monumenti, degli archivi e degli scavi archeologici. Il ministero degli esteri ha propri organi
periferici che si trovano al di fuori del territorio nazionale: le ambasciate e i consolati.
ORGANI CONSULTIVI
Gli organi di amministrazione attiva prima di prendere una decisione possono chiedere il parere di
appositi organi chiamati consultivi perché il loro compito non è quello di decidere, ma di
consigliare esprimendo pareri solo su specifica richiesta. 7
Di regola gli organi di amministrazione attiva sono liberi di rivolgersi o meno a un organi
consultivo per avere il parere: in questo caso il parere viene detto facoltativo. In alcuni casi, però,
può essere obbligatorio se la legge stabilisce che l’organo di amministrazione attiva debba
necessariamente sentire il parere dell’organo consultivo prima di emanare il provvedimento. Inoltre
i pareri possono essere non vincolanti, se l’amministrazione attiva non è tenuta a rispettarli; sono
vincolanti se per prendere quel provvedimento deve necessariamente attenersi al parere ricevuto.
L’organo di amministrazione attiva può chiedere il parere sulla legittimità dell’atto che intende
adottare (parere di legittimità), oppure sull’opportunità del provvedimento stesso (parere di merito).
Gli organi consultivi sono numerosi: alcuni sono presenti presso quasi tutti i ministeri, come i
consigli superiori o consigli nazionali, e altri li possiamo trovare a livello locale. La legge istituisce
spesso organi consultivi competenti a dare pareri su particolari materie. Due di essi, però, hanno una
competenza di carattere generale e sono stabiliti dalla Costituzione: il Consiglio di Stato e il
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel). è un organo già presente nel Regno
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di Sardegna e mantenuto dalla costituzione
conservandogli due distinte funzioni: una funzione
consultiva in materia giuridico-amministrativa e una
funzione giurisdizionale in materia di giurisdizione
amministrativa configurandosi come un giudice speciale.
I membri sono quasi 100 e vengono nominati con decreto
del presidente della repubblica per metà tra i giudici del Tar, per un quarto attraverso concorsi
pubblici, per un quarto su decisione del consiglio dei ministri. Per i propri membri è stabilita
l’inamovibilità disponendo di garanzie molto simili a quelle dei magistrati.
Il consiglio di stato è diviso in 6 sezioni: 3 svolgono funzioni consultive e le altre 3 svolgono
funzioni di giustizia amministrativa.
Il consiglio dei ministri e i singoli ministri possono richiedere il parere del consiglio di stato in
materia giuridica o amministrativa su ogni atto che essi intendano compiere: tali pareri sono
facoltativi. Diventano obbligatori quando il governo deve deliberare i regolamenti governativi. I
propri pareri non sono vincolanti. , introdotto dalla costituzione all’articolo 99, è
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un organo specializzato in materia di politica economica e di legislazione sul lavoro. Il Cnel è
composto da 111 membri di cui 12 esperti nominati dal governo o dal presidente della repubblica e
99 rappresentanti delle categorie produttive. Il Cnel fornisce pareri sia al governo sia al parlamento
nelle materie di sua competenza. 8
CONTROLLI AMMINISTRATIVI
Sono organi che controllano l’attività degli organi di amministrazione attiva. I controlli possono
riguardare la legittimità dell’attività amministrativa (controlli di legittimità), il corretto impiego
delle risorse, denaro e personale (controlli di efficienza) e la qualità dei risultati effettivamente
conseguiti (controlli di efficacia). Il controllo di legittimità è volto a valutare la corrispondenza tra
gli atti dell’organo di amministrazione attiva e la legge. Sono controlli esercitati su singoli atti,
svolti d’ufficio e preventivi. Nella legislazione recente a questi controlli sono sottoposti solo i
provvedimenti più importanti dando un maggiore impulso ai controlli successivi di efficacia e
efficienza. La verifica dell’efficienza viene attuata attraverso il controllo di gestione analizzando i
costi di un’amministrazione rispetto ai prodotti forniti. La verifica dell’efficacia viene attuata
attraverso la valutazione dei risultati misurando i risultati raggiunti. Entrambi questi controlli
vertono sull’attività amministrativa nel suo complesso e sono controlli successivi.
, anch’esso di antiche
Il principale organo di controllo amministrativo è la C
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tradizioni. La Costituzione le ha attribuito due funzioni: una funzione di controllo e una funzione
giurisdizionale in materia di giustizia amministrativa. La corte dei conti è formata da circa 600
magistrati amministrativi in parte nominati in seguito a pubblico concorso e in parte designati dal
consiglio dei ministri. La corte è organizzata, a livello centrale, in varie sezioni, 3 delle quali
svolgono funzioni di controllo. La corte dei conti esercita due tipi principali di controlli: il controllo
preventivo di legittimità e il controllo successivo sulla gestione.
Il controllo preventivo di legittimità è limitato a tre categorie di atti: provvedimenti emanati su
deliberazione del consiglio dei ministri, decreti dei singoli ministeri che riguardano specifiche
materie e altri atti tassativamente indicati dalla legge. Tali atti vengono trasmessi alla corte che deve
valutare se non vi sia contrasto tra l’atto del governo e le disposizioni di legge pronunciandosi entro
30 giorni. Se non lo fa, l’atto diventa automaticamente efficace. Se invece la corte ritiene che l’atto
sia illegittimo lo rinvia al ministero che lo ha emanato con le proprie osservazioni perché provveda
a correggerlo.
Il controllo successivo di gestione viene effettuato su tutte le amministrazioni pubbliche e non solo
sulle attività dello stato. Riguarda l’insieme della gestione amministrativa e può essere esercitato sia
al termine dell’esercizio finanziario sia in corso di esercizio e ha lo scopo di verificare la legittimità
e la regolarità delle gestioni e di accertare la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa
agli obiettivi stabiliti dalla legge. 9
AUTORITA’ INDIPENDENTI
La legge negli ultimi due decenni ha istituito le autorità indipendenti per svolgere attività di
vigilanza e di regolazione in particolari settori. Sono poste al di fuori dell’organizzazione dei
ministeri e formate da esperti particolarmente qualificati nei settori in cui esse operano. Tra le
autorità indipendenti troviamo l’Autorità di garanzia per le comunicazioni che ha sostituito nel 1997
il Garante per la radiodiffusione e l’editoria vigilando sul rispetto delle norme sulle emittenti radio-
televisive e sulle comunicazioni telefoniche, il Garante per la protezione dei dati personali che
vigila sulla corretta applicazione delle norme sulla tutela della privacy, l’Autorità indipendente per
l’energia che controlla la qualità e le tariffe delle imprese che producono e distribuiscono
l’elettricità e il gas, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’antitrust, che vigila sulla
corretta applicazione delle leggi che tutelano la concorrenza e altre.