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Analisi del sistema carcerario dagli studi classici a quelli moderni, al fine di comprendere se il carcere italiano sia ancora funzionale agli attuali bisogni della società .
Materie interessate: Filosofia, storia, scienze sociali, comunicazione, diritto, francese.
• INTRODUZIONE
I motivi che mi hanno spinto ad affrontare questo argomento sono principalmente
due.
1) L’interesse personale verso le problematiche sociali, la devianza in
particolare. che cosa porta gli individui a commettere atti
La risposta alla domanda
delittuosi? Non giustifica solamente l’esistenza del carcere, ma ne spiega la sua
funzione principale: evitare che il comportamento deviante venga reiterato. Da
qui nasce il bisogno di risolvere le problematiche del carcere dalla radice. Infatti
la situazione penitenziaria italiana è in uno stato di profonda crisi che investe
non solo il lato economico ma anche quello che riguarda la gestione dei
carcerati; però quello che si è cercato di fare in questi ultimi anni è tentare di
sanare la situazione a partire dai problemi e non da ciò che li crea.
2) Ma soprattutto il bisogno che la società ha di rinnovarsi: a partire dallo studio
della società.
La sociologia contribuisce a rendere le persone più consapevoli della realtà che li
circonda, spingendoli ad adottare scelte ragionate che consentono di migliorare
la condizione dell’individuo. A mio parere per fare ciò l’uomo deve abbandonare
consapevolezza
la logica del guadagno per far maturare in ogni individuo la
sociologica , teorizzata da Comte alla fine del XVIII secolo.
L’argomento scelto però può essere tratto sotto molti punti di vista, il che costituisce
un impedimento, infatti l’argomentazione potrebbe facilmente risultare incompleta
come troppo ampia, in una prima stesura, la tesina risultava essere di oltre 100
pagine, poi ridotte a poco più di 40. perciò riassumendo si cercherà di trattare gli
aspetti principali, fornendo una panoramica di come è organizzato il carcere, per
metterlo in relazione con la sua storia, ed altri temi didattici affrontati lungo i
cinque anni di studio.
Il carcere inoltre è un argomento molto trattato, i dibattiti, la letteratura, la filosofia
ecc. ecc. perciò il rischio è quello di cadere nel banale; fornendo dati ripetitivi e una
visione poco originale e soprattutto non personalmente critica.
Per questi motivi il lavoro è diviso in due parti, i primi capitoli si occupano
principalmente di descrivere ciò che è il carcere e come è organizzato, riportando
anche un esperienza diretta, mediante intervista. (cap. 1 e 2)
Nella seconda parte, si analizza l’aspetto sociale, psicologico e comunicativo del
carcere. (cap. 3 e 4) per giungere alle conclusioni che hanno il loro preambolo nel
capitolo riguardante la sfiducia che si instaura verso questo sistema di pena. (cap.
5)
Infine le conclusioni si propongono di offrire una visione personale e critica nei
confronti dell’argomento; ma soprattutto proporre soluzioni che portino a una
funzionalità migliore. (cap. 6) 4
• DOMANDE INIZIALI
1. DAL PUNTO DI VISTA DEL
RECUPERO DEL DETENUTO E’
UTILE QUESTO SISTEMA DI PENA?
2. L’ORGANIZZAZIONE CARCERE E’
ANCORA FUNZIONALE AL NOSTRO
TEMPO? 5
1.1 CHE COS’E’ LA PENA.
In diritto, la pena è la conseguenza giuridica della violazione di un precetto penale.
La pena criminale può essere definita come la sofferenza comminata dalla legge
penale ed irrogata dall'autorità giudiziaria mediante processo a colui che viola un
comando o un divieto della legge medesima.
Caratteristica essenziale è l'afflittività; consiste, infatti, nella privazione o
diminuzione di un bene individuale (libertà, vita, patrimonio). La pena può svolgere
varie funzioni: una funzione meramente retributiva, una funzione di prevenzione
generale e una funzione di prevenzione speciale.
teoria retributiva, la sanzione penale deve servire a compensare il male
Secondo la
provocato dall'azione illecita.
Secondo la teoria della prevenzione generale, la pena consiste in una minaccia che
serve a distogliere la generalità dei consociati dal compiere fatti socialmente
dannosi. teoria della prevenzione speciale, la pena svolge un compito
Secondo la
intimidatorio volto alla dissuasione del condannato dal commettere nuovi reati.
Esiste la possibilità che la pena non si verifichi, estinzione, le cause sono
principalmente quattro.
La morte del reo.
• L’amnistia, l’indulto
• La remissione della querela
• La prescrizione
•
Queste quattro cause di estinzione della pena non dipendono direttamente
dall’imputato. Tranne una, la prescrizione. Per far sì che un reato cada in
prescrizione, deve trascorrere il tempo massimo della pena applicabile, senza che
sia stata pronunciata una condanna definitiva.
Nel 1996 i processi conclusi con sentenza di non luogo a procedere per
prescrizione dei termini si contavano in 56.486, nel 2003 gli stessi sono saliti a
.
206.000, quadruplicando 1
0F
Dunque, la pena, si propone di infliggere una punizione a chi trasgredisce la legge;
ma da dove nasce l’esigenza di una pena, di un carcere e soprattutto di una legge?
Se queste ultime, fossero solamente limitazioni artificiose della libertà umana, per
trovarne traccia dovremmo aspettare la nascita della sociologia; mentre invece, le
carceri, le pene e le leggi esistono da tempi molto antichi, questo dimostra che sono
state create per un bisogno organizzativo umano.
A queste domande ha già cercato di rispondere un filosofo del XVII secolo, Thomas
Hobbes. Il leviatano. Nel quale si occupò di uno studio
La sua operò principale fu
approfondito della società e dello Stato. Il punto centrale della sua tesi è una
scissione tra lo stato di natura (jus naturalismo) e uno stato di diritto (jus
Cifre estrapolate da un'interrogazione parlamentare del 22 marzo 2005
1 6
positivismo). A partire da questa distinzione, Hobbes, esaminò come l’uomo passi,
necessariamente, da una condizione all’altra. Il suo pensiero verrà estrapolato
direttamente dai suoi testi.
Il punto di partenza è la definizione hobbesiana per cui l’uomo è incapace di vivere
per natura in società organizzate. L’individuo che in uno stato di natura si trova in
una guerra di tutti contro tutti, è costretto a limitare le proprie libertà per costruire
una società; ma alcuni individui cercheranno di ostacolare ciò prevalendo sugli
qui per presenza dei malvagi anche i buoni se non vogliono essere uccisi
altri:“[…]
debbono ricorrere alle virtù della violenza e dell’inganno .[…]” Hobbes aggiunge:
2
1F
Dunque per natura non siamo spinti a cercare amici, ma a poter ottenere per
“
mezzo di essi onore e vantaggi
[…].” Gli uomini, accecati dal desiderio di gloria
3
2F
sono incapaci di costruire una società; infatti quando la gloria è data a tutti non è
data a nessuno.
Hobbes approfondendo il concetto di stato di natura si sofferma sulla differenza tra
diritto e legge. Il diritto naturale coincide con la libertà di usufruire del proprio
il diritto consiste nella libertà
potere per conservare il proprio stato di natura. “[…]
di fare o di astenersi dal fare, mentre la legge stabilisce e impone una delle due
cose […].” 4
3F
Perciò la libertà altrui va rispettata, se si vuole che venga rispettata la propria.
Hobbes pensa, dunque, che l’uomo ha la necessità di trasferire i propri diritti,
attraverso un contratto, nelle mani di un sovrano. Questo contratto, in cui si
adempie il trasferimento dei diritti, non può essere redatto solo in forma orale ma i
ha bisogno di un supporto che lo renda chiaro; ed ecco la nascita della Legge. “[…]
vincoli delle parole sono troppo deboli per poter tenere a freno l’ambizione,
l’avarizia, l’ira e le altre passioni, quando non c’è il timore di un potere coercitivo al
l’uomo deve adempiere i patti che ha assunto; senza di
di sopra di loro […].” “[…]
5
4F
che i patti sarebbero inutili, e nient’altro che vuote parole e, rimanendo il diritto di
tutti su tutte le cose, saremmo ancora nello stato di guerra
.” 6
5F
Hobbes afferma, inoltre che, quando è stato stipulato un patto il romperlo è ingiusto
e la definizione di ingiustizia è il mancato adempimento del patto. E tutto ciò che
non è ingiusto è giusto.
Di conseguenza i nomi di giusto e ingiusto non possono avere un senso prima
“[…]
che sia costituito un potere coercitivo per costringere tutti gli uomini
all’adempimento dei loro impegni col terrore di pene più grandi del beneficio che
E colui che, avendo
essi pensano di poter ricavare dalla rottura del patto stesso; […]
sufficienti garanzie che gli altri osserveranno verso di lui le stesse leggi, non le
osserva da parte sua, cerca non la pace, ma la guerra e per conseguenza la
distruzione della sua natura con la violenza .[…]” 7
6F
L’uomo dunque ha bisogno di un potere che lo diriga, lo indirizzi verso il bene
comune e lo distolga, con il terrore, dall’idea di infrangere le leggi. Per questi motivi
gli uomini si accordano fra loro di sottomettersi ad una persona o ad un’assemblea
di persone, volontariamente, dando così vita allo stato per istituzione.
De cive, epistola dedicatoria.
2 De cive, cap. I
3 Leviatano, parte I, cap. XIV
4 Leviatano, parte I, cap. XIV
5 Leviatano, parte I, cap. XV
6 Leviatano, parte I, cap. XV
7 7
I VARI TIPI DI PENA.
1.2
Le pene si distinguono in:
pene principali
: quelle inflitte dal giudice con la sentenza penale di
• condanna: la pena di morte (per gli Stati ove è ancora in vigore), l'ergastolo,
la reclusione, la multa.
pene accessorie
: le pene che conseguono di diritto alla condanna, come
• effetto penale della stessa.
LA RECLUSIONE
La reclusione è la limitazione della libertà personale (prevista dalla Costituzione
Italiana all'art. 13) che viene eseguita in due casi:
Flagranza di reato, quando la persona viene colta nell'esecuzione di atto
• incriminabile, e viene eseguita dalle forze dell'ordine competenti che devono
comunicare l'accaduto al giudice competente entro e non oltre 48 ore.
Gravi indizi di reato, quando la persona è soggetta ad indizi che affermino
• che abbia compiuto un reato, e viene eseguita direttamente dal giudice
competente in materia. La pena della reclusione si estende da
L'articolo 23 del Codice Penale recita:
quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò
destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato alla
reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al
lavoro all'aperto.
ERGASTOLO
L'ergastolo, chiamato comunemente "carcere a vita", è la massima pena prevista
nell'ordinamento giuridico italiano. Nell'ordinamento italiano l'ergastolo è previsto
per alcuni delitti contro la personalità dello Stato, contro l'incolumità pubblica e
contro la vita cui si aggiungono i reati per cui è ancora prevista la pena di morte
(che sostituisce l'ergastolo ex D. lgs. lgt 10/08/44 n.224). L'ergastolo è altresì
previsto quando concorrono più delitti per ciascuno dei quali è prevista la pena non
inferiore a 24 anni (art. 73 co. 2 c.p.). La perpetuità di tale pena è mitigata dalla
possibilità concessa al condannato di essere ammesso alla libertà condizionale dopo
avere scontato 26 anni, qualora ne venga ritenuto attendibilmente provato il
ravvedimento. Tale limite è ulteriormente eroso dalle riduzioni previste per la
buona condotta del reo, grazie alle quali vengono eliminati 45 giorni ogni sei mesi
di reclusione subiti. La riforma penitenziaria del 1986 ha consentito infatti che il
condannato all'ergastolo possa essere ammesso,dopo l'espiazione di almeno 10 anni
di pena ai permessi premio, nonché, dopo 20 anni, alla semilibertà. 8
LA PENA DI MORTE pamphlet Dei delitti e delle pene
: di Cesare Beccaria
Nel 1764 la pubblicazione del
stimolò la riflessione sul sistema penale vigente. Nel trattato Beccaria si esprimeva
contro la pena di morte:
«Parmi un assurdo che le leggi, che sono l'espressione della pubblica volontà, che
detestano e puniscono l'omicidio, ne commettano uno esse medesime, e, per
allontanare i cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio.»
Tuttavia, la condanna di Beccaria verso la pena di morte, pur nella sua portata
storicamente innovativa, non era espressa in termini assoluti:
« La morte di un cittadino divien necessaria quando la nazione recupera o perde la