Estratto del documento

Giustizia e società

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’ Mariella Carbone

Prefazione

Il titolo di questa tesina non è fortuito, ho voluto infatti puntare su uno dei temi che ci riguarda molto da vicino, su cui siamo chiamati ogni giorno a confrontarci, sia direttamente che indirettamente.

Il senso di giustizia che possiamo considerare come un diritto innato, un diritto naturale che ci spinge a pretendere che i nostri valori siano rispettati insieme al principio di uguaglianza.

Una società utopica che però prevede la possibilità di rivolgersi ad un giudice per risolvere le controversie che in qualsiasi comunità tendono inevitabilmente a sorgere.

Rispetto al passato sono stati certamente compiuti numerosi passi avanti che ci inducono a pensare che l’evoluzione dello Stato sia andata di pari passo con l’evoluzione dell’uomo e del suo modo di relazionarsi con gli altri.

Basti pensare a ciò che accadeva nell’antica Grecia, alla giustizia poi intesa durante la monarchia di Luigi XIV, a quella degli Stati dittatoriali (compreso il fascismo presente in Italia negli anni ‘20) e al significato attribuitogli oggigiorno.

Ci si domanda spesso quale sia il vero significato di “giustizia” e in quale ottica si debba valutare, quali siano i criteri da tenere ben presenti per far sì che una decisione sia realmente giusta.

Il difficile, infatti, sta proprio nel dover essere oggettivi, criterio facilmente coniabile ma di lenta applicazione.

Le considerazioni da fare potrebbero essere tantissime, ma tutto questo può essere riassunto in un unico titolo:

“Giustizia e società”, due elementi inscindibili, perché non potrebbe esistere giustizia senza società o viceversa.

Indice

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1. Giustizia e riforma (pag. 4)

1.1 La magistratura

2. La magistratura e le istituzioni in Francia

3. Giudici speciali: le Commissioni tributarie (pag. 8)

3.1 L’IRPEF

4. Il reddito di impresa (pag. 12)

4.1 Svalutazione fiscale dei crediti

4.2 Valutazione fiscale delle rimanenze

4.3 Ammortamento

4.4 Costi di manutenzione e riparazione

4.5 Canoni di leasing

4.6 Deducibilità interessi passivi

4.7 Plusvalenze

4.8 Base imponibile IRAP

4.9 Base imponibile IRES

5. Distribuzione del reddito delle persone fisiche

(pag. 17)

6. Le zone franche (pag. 18)

7. Il senso di giustizia negli Stati dittatoriali (pag. 20)

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7.1 Il fascismo

8. Pirandello (pag. 25)

1. Giustizia e riforma

Il Diritto e l’Economia sono le discipline più prossime alla realtà che viviamo.

Recentemente si è proferito sulla riforma di giustizia promossa dal ministro di grazia e giustizia Angelino Alfano che mira a modificare in maniera abbastanza sostanziale il titolo IV della nostra Costituzione, dedicato interamente alla Magistratura e alle funzioni che essa esplica.

I punti salienti possono essere riassunti in:

  • Durata ragionevole dei processi. È evidente come in Italia, sulla base di quanto risulta dalle statistiche internazionali, la durata dei processi è diventata eccessiva, minando di fatto a garantire il diritto alla giustizia. La legge Pinto garantisce addirittura un equo risarcimento per i danni provocati dall’irragionevole durata dei processi.
  • Separazione delle carriere. Distinzione tra giudici e PM (Pubblico Ministero o pubblica accusa). Esisteranno di fatto due CSM, entrambi però presieduti dal Presidente della Repubblica. Il CSM requirente dei PM sarà composto come il CSM giudicante per metà da togati e per metà da laici nominati dal Parlamento, del primo farà parte anche il procuratore della Corte di Cassazione, mentre del secondo il presidente della Corte di Cassazione.
  • In materia di intercettazioni si stabiliscono i termini e le modalità già previste dall’art. 266 del codice penale.
  • Maggiori poteri al ministro di giustizia che potrà partecipare alle riunioni del CSM senza diritto di voto, riferirà ogni anno alle camere sullo stato della giustizia e concorrerà col CSM alla formazione dei giudici e dei PM.

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Altre importanti modifiche in materia di giustizia vennero già annunciate in passato.

Ne fu un chiaro esempio il lodo Alfano che prevedeva la sospensione dei processi penali per tutta la durata del mandato nei confronti delle più alte cariche dello Stato: il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio e i Presidenti di Camera e Senato.

Nel 2009 è stato però sottoposto all’esame da parte della Corte Costituzionale che ne ha dichiarato l’illegittimità, a causa della violazione dell’art. 3 (principio di uguaglianza) e 138 della Costituzione.

Attualmente questa riforma presentata sottoforma di disegno di legge (disegno di legge = proposta di legge presentata dal Governo al Parlamento), è sottoposta all’esame da parte del Parlamento.

Poiché essa apporta serie modifiche alla Costituzione, si proseguirà tramite una procedura aggravata che prevede due deliberazioni a distanza minima di 3 mesi.

Nel caso di un’eventuale approvazione e non sia stata raggiunta la maggioranza qualificata, si terrà un referendum costituzionale dove tutti noi saremo chiamati ad accettare o meno questa riforma.

1.1 La magistratura

L’organo che detiene la funzione giurisdizionale, rispettando di conseguenza il principio di separazione dei poteri teorizzato da Montesquieu (potere legislativo, esecutivo e giurisdizionale), è la Magistratura.

Esistono magistrature ordinarie e magistrature speciali.

La giurisdizione ordinaria si divide a sua volta in:

  • Giurisdizione civile: si occupa delle controversie tra privati e tutela i diritti soggettivi.
  • Giurisdizione penale: repressione dei reati.

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Tra le giurisdizioni speciali la più importante è la giurisdizione amministrativa che regola il rapporto tra cittadino e PA (Pubblica Amministrazione), altre sono costituite dalla Corte dei Conti, i Tribunali militari e le Commissioni tributarie, quest’ultima si occupa delle controversie tra il fisco e i contribuenti.

Il titolo IV della nostra Costituzione è interamente dedicato a quest’organo.

In particolar modo, l’articolo 101 afferma:

“I giudici sono soggetti solo alla legge”.

Questo articolo esprime chiaramente la loro indipendenza sia esterna (rispetto agli altri organi statali) che interna alla stessa magistratura.

Il loro compito rimane quello di applicare la legge al caso concreto.

Non esistono infatti gerarchie interne, ossia un giudice più importante rispetto ad altri, ma dei gradi di giudizio che danno al cittadino la possibilità di impugnare la propria sentenza, rivolgendosi così al giudice di grado superiore, pur tenendo presente che l’impugnazione è possibile fino al terzo e ultimo grado di giudizio quando la sentenza diventerà definitiva.

La definitività della sentenza di terzo grado garantisce la certezza del diritto.

La sentenza passa in giudicato per due possibili ragioni: scadenza dei termini per presentare l’impugnazione e l’utilizzo di tutti i gradi di giudizio.

L’indipendenza interna è garantita da:

  • Assunzione per concorso pubblico e imparziale (eccezione per i magistrati onorari come i giudici di pace e i giudici popolari).
  • Inamovibilità (posso essere trasferiti solo con il loro consenso o in seguito ad una decisione del CSM secondo motivi stabiliti nella legge).
  • Assenza di gerarchie interne.

L’indipendenza esterna è invece garantita dal CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) composto da 27 membri che restano in carica per 4 anni.

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16 eletti dai magistrati ordinari, 8 dal Parlamento e 3 sono i membri di diritto: presidente e procuratore della Corte di Cassazione, Presidente della Repubblica.

Esso è presieduto dal Capo di Stato.

Il compito del CSM è di garantire l’indipendenza dei giudici e avere la possibilità di poter influire sulla loro carriera.

Diverso è il compito del Ministro di grazia e giustizia le cui competenze sono ben separate da quelle del CSM e dei giudici.

Egli ha il compito di organizzare i vari uffici e i tribunali, di formulare proposte al CSM e iniziare procedimenti disciplinari contro i magistrati.

I caratteri della giurisdizione sono:

  • Il giudice naturale (art. 25 Cost.).
  • L’imparzialità del giudice.
  • Il diritto d’azione o di giustizia (art. 24 Cost.).
  • Il diritto alla difesa (art. 24 Cost.). Esistenza di due modelli di processo “inquisitorio”, inizialmente con giudice e imputato, successivamente “contraddittorio” o “accusatorio” con 3 soggetti: PM, giudice e imputato.

Quest’ultimo modello risulta essere il più giusto e il più adeguato ad assicurare la correttezza e l’imparzialità del processo poiché non è lo stesso giudice a ricercare le prove per dimostrare la colpevolezza dell’imputato.

  • Tutti gli atti devono essere motivati (art. 111 Cost.).

Ricordiamo che il processo penale a differenza del processo civile è coattivo, le norme sono molto più rigide perché i reati sono atti di una certa gravità che non ledono l’interesse del singolo ma dell’intera collettività.

Oltre all’esistenza di una riserva assoluta, la legge in materia penale si dice infatti irretroattiva, nessuno può essere punito per atti che nel momento in cui sono stati compiuti non erano considerati reati, se però vi è contrasto tra una legge e le successive si applica quella più favorevole al reo.

Ad ogni reato corrisponde la rispettiva sanzione che aumenterà nel caso di dolo (fatto intenzionale) e diminuirà nel caso di colpa (atto involontario dovuto a negligenza e imperizia).

L’art. 27 della Cost. vieta tassativamente la pena di morte.

La durata della pena viene stabilita dal giudice che tiene conto dei limiti e degli intervalli di tempo imposti dalla legge, poi in base alla presenza o meno di aggravanti o attenuanti ne aumenta o ne diminuisce la durata.

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Fasi del processo penale

  • Indagini preliminari: svolte dal PM che raccoglie le prove per la dimostrazione della colpevolezza dell’imputato.
  • Udienza preliminare: del PM che mostra le prove al giudice.
  • Dibattimento: ossia il PM e la difesa presentano le rispettive prove; sarà poi il giudice ad esaminarle e ad emanare sulla base di queste la sentenza.

Processo civile

Protagonisti: attore e convenuto (colui che è citato in giudizio).

Conclusione del processo con 3 tipi di sentenza:

  • Accertamento: accertare la situazione giuridica tra le parti.
  • Condanna.
  • Costitutiva: nascita di un nuovo rapporto giuridico.

Il processo esecutivo è previsto nel momento in cui la parte sconfitta non voglia adempiere ad una decisione presa dal giudice, in questo caso si parlerà di esecuzione forzata.

3. Giudici speciali: Commissioni tributarie

Tra i giudici speciali collochiamo le Commissioni tributarie incaricate della risoluzione delle controversie tra il Fisco e il contribuente.

L’art. 53 della Costituzione, infatti, stabilisce: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”, attraverso il pagamento di tributi.

L’insieme dei tributi vigenti all’interno di uno Stato, in un determinato periodo storico, prende il nome di Sistema tributario, soggetto a modifiche con il mutare delle condizioni socio-economiche del Paese.

Alcune importanti innovazioni sono state apportate con la riforma del 1971 e altre nel 2003 con una più recente applicazione.

Agli inizi del ‘900 il numero dei tributi esistenti era piuttosto elevato, le imposte indirette creavano persino distorsioni economiche e sperequazioni.

Il sistema andava riorganizzato non solo per garantire una maggiore equità impositiva fiscale ma anche per rispettare i criteri di ingresso nell’UE.

La riforma del 1971 prevedeva sostanzialmente la riorganizzazione delle imposte indirette, semplificazioni del sistema fiscale al fine di evitare la doppia tassazione, conferimento di una maggiore unità e organicità, misure più severe per la lotta all’evasione.

Il sistema però continuava a presentare delle lacune.

  • 1992: istituzione dell’ICI.
  • 1993: venne rafforzata l’autonomia impositiva delle Regioni (IRAP).
  • 7 aprile 2003: legge delega del Parlamento che attribuiva al governo il potere di revisionare il sistema fiscale con:
  • La sostituzione dell’IRPEF con l’IRE.
  • L’introduzione dell’IRES al posto dell’IRPEG.
  • L’imposta sui servizi (imposta di registro).
  • L’Accisa.

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La legge delega ha avuto la sua attuazione solo per l’IRES (Imposta sul reddito delle società).

È necessario però sottolineare come i tributi costituiscano una vasta categoria al cui interno possiamo distinguere:

  • Imposte: prelevamento coattivo di ricchezza destinato a coprire il costo di servizi pubblici generali. Esse a loro volta possono essere dirette o indirette.
  • Tasse: prelevamento coattivo di ricchezza attuato solo nei confronti del soggetto che richiede un determinato servizio. Distinguiamo tasse amministrative, giudiziarie e industriali.
  • Contributi: prelevamento di ricchezza nei confronti di chi si avvantaggia in particolar modo di un’opera o di un servizio pubblico.
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Sintesi

Diritto: la Magistratura

Scienza delle finanze: i giudici speciali (commissioni tributarie e il sistema tributario)

Economia aziendale: il fiscale

Geografia economica: le zone franche e le multinazionali

Matematica: la statistica

Storia: i totalitarismi

Italiano: Luigi Pirandello; Dante Alighieri

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