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Sintesi
Diritto: l'ente locale

Scienze Delle Finanze: l'IRAP

Storia: le quattro giornate di Napoli

Italiano: "La Patente" (Luigi Pirandello)

Inglese: Campania
Estratto del documento

LA

CAMPANIA

Davide Ziello 5ªBP I.T.C. “F. Severi” 2011

Indice:

 Ente locale

 IRAP

 Quattro giornate di Napoli

 La Patente

 Campania Ente locale

Nell'ordinamento italiano il termine ente locale è usato:

 con il significato più generale di ente pubblico, la competenza dei cui organi è limitata entro

una determinata circoscrizione territoriale e persegue interessi pubblici propri di tale

circoscrizione;

 con un significato più specifico, derivato dall'uso che ne fa il legislatore, per riferirsi agli

enti locali territoriali diversi dalla regione. Con questo significato si parla anche di

autonomie locali.

Enti locali previsti dalla Costituzione

Secondo l'art. 114 della Costituzione, la

Repubblica Italiana è costituita da un

ente territoriale nazionale, lo Stato, e dai

seguenti enti territoriali locali:

 i comuni;

 le province;

 le città metropolitane;

 le regioni.

Secondo il citato art. 114 "I Comuni, le

Province, le Città metropolitane e le

Regioni sono enti autonomi con propri

statuti, poteri e funzioni secondo i

princìpi fissati dalla Costituzione".

Il territorio nazionale è diviso in Regioni;

queste a loro volta sono suddivise in

Province, ulteriormente suddivise in Comuni. Fa eccezione la Valle d'Aosta, dove la provincia è

stata soppressa e la regione è direttamente suddivisa in comuni; formalmente anche la Sicilia ha

soppresso le province, sostituendole con altrettante Province Regionali che hanno natura di liberi

consorzi di comuni. I comuni delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova,

Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Catania, Messina, Trieste,

Cagliari e Sassari possono costituirsi in città metropolitana, che acquisisce le funzioni della

Provincia e svolge alcune funzioni spettanti ai Comuni a livello sovracomunale.

Le regioni trovano la loro disciplina nella Costituzione e nei rispettivi statuti che, in armonia con la

Costituzione, ne determinano la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e

funzionamento. Le regioni sono dotate di autonomia statutaria, legislativa e regolamentare. Il Friuli-

Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta dispongono di

forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con Legge

Costituzionale (sono le cosiddette Regioni a Statuto Speciale).

Le Città Metropolitane, le Province e i Comuni, sono disciplinati dalla Costituzione e, per quanto

attiene la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali, dalla legge statale

(attualmente il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali), nonché dai rispettivi statuti, che, nell'ambito dei principi fissati dal predetto Testo Unico,

stabiliscono le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente. Tali enti sono dotati di autonomia

statutaria e regolamentare. Fanno eccezione le province autonome di Trento e Bolzano che hanno la

loro disciplina nello statuto regionale del Trentino-Alto Adige e dispongono di particolare

autonomia, anche legislativa.

Da quanto detto emerge la contrapposizione tra le Regioni (e le Province autonome di Trento e

Bolzano), da una parte, e gli altri enti territoriali locali dall'altra, giacché solo le prime sono dotate

di autonomia legislativa, il che ha portato alcuni a qualificarle enti politici. Va peraltro rilevato che

anche Comuni, Province e Città Metropolitane, pur mancando di autonomia legislativa, dispongono

di una rilevante autonomia nel definire il proprio indirizzo politico (cosiddetta autonomia politica),

che può quindi divergere da quello dello stato (o della regione); anch'essi, pertanto, come le

Regioni, appartengono alla categoria degli enti autonomi.

Altri enti locali

L'elenco contenuto nell'art. 114 della Costituzione non esaurisce tutti gli enti locali dell'

ordinamento italiano; ad essi, infatti, vanno aggiunti quelli non previsti dalla Costituzione ma solo a

livello legislativo, quali:

 gli ulteriori enti territoriali elencati nell'art. 2 del D.Lgs. 267/2000 e disciplinati dallo stesso

decreto legislativo, ossia le Comunità Montane, le Comunità Isolane, le Unioni di Comuni e

i Consorzi fra enti territoriali;

 gli enti locali, ma non territoriali, previsti da altre leggi statali, tra i quali si possono

annoverare le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le Aziende

Sanitarie Locali, gli Ordini professionali ed altri;

 gli enti locali previsti da leggi regionali.

Non si possono, invece, considerare enti locali le circoscrizioni di decentramento comunale poiché

non sono dotate di soggettività giuridica e, quindi, non sono enti pubblici ma organi del comune,

seppur complessi e dotati di autonomia. IRAP

L'Imposta Regionale sulle Attività Produttive, nota anche con

l'acronimo IRAP, è stata istituita con il decreto legislativo 15 dicembre

1997 n.446. Con la Finanziaria 2008 assume la natura di imposta

propria della Regione e, nella sua applicazione più comune, colpisce il

valore della produzione netto delle imprese ossia in termini generali il

reddito prodotto al lordo dei costi per il personale e degli oneri e dei

proventi di natura finanziaria.

È l'unica imposta a carico delle imprese che è proporzionale al fatturato e non applicata all'utile di

esercizio. Il suo gettito finanzia il 40% della spesa sanitaria italiana ( da dati evinti nell'ottobre

2009).

Soggetti passivi d'imposta

Sono soggetti all'Irap (art.3 D.Lgs. 446/97):

 Società per azioni, Società a responsabilità limitata, Società in accomandita per azioni;

 Enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale;

 Amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, ecc.);

 Enti non commerciali residenti;

 Società ed enti non residenti di qualsiasi tipo;

 Società in nome collettivo e Società in accomandita semplice;

 Persone fisiche esercenti attività commerciali o di lavoro autonomo ad esclusione dei

soggetti rientranti nel regime dei minimi;

 Produttori agricoli (solo se non esonerati).

Determinazione dell'imponibile

La base imponibile si determina in maniera differente a seconda che il soggetto passivo sia:

1. un'impresa commerciale;

2. un produttore agricolo;

3. un ente non commerciale o un ente pubblico;

4. una banca o un'assicurazione.

E' da notare che, se il contribuente esercita attività differenti, la base imponibile su cui si applica

l'aliquota è costituita solamente dalla somma di delle basi imponibili positive. Ad esempio, se un

contribuente ha una base imponibile di € 100.000 relativa a un'impresa commerciale ed è anche

produttore agricolo con una base imponibile pari a -20.000 €, l'aliquota sarà applicata a una base

imponibile di 100.000 €.

Aliquota e calcolo dell'imposta

L'importo da versare si ottiene applicando alla base imponibile, detta Valore della Produzione Netta,

un'aliquota secondo quanto previsto dall'Art.16 del Decreto Legislativo 446 del 1997. Questo

articolo prevede al primo comma l'aliquota del 3,90% (come modificata nel 2008; precedentemente

era del 4,25%), al secondo l'aliquota differenziata dell'8,50% per le Amministrazioni pubbliche ed

al terzo comma la possibilità di elevare o ridurre la prima aliquota fino ad un massimo dell'1%.

Negli ultimi anni sono state introdotte alcune forme di abbattimento della base imponibile per le

micro imprese, per l'inserimento nel mercato del lavoro e per la ricerca, sotto forma di deduzione.

Con la legge finanziaria per il 2005 è stata stabilita la possibilità per le Regioni di elevare l'aliquota

ordinaria dell'1% in caso di sfondamento della spesa sanitaria. Tale possibilità è divenuta obbligo

nella Finanziaria 2006 ed ha comportato l'aumento dell'aliquota ordinaria al 5,25% per l'Abruzzo, la

Campania, il Lazio, il Molise e la Sicilia relativamente agli anticipi dell'IRAP del 2006.

Con la legge finanziaria 2007 nell'ambito degli interventi noti come “riduzione del cuneo fiscale” è

stata introdotta la deduzione dall'imponibile dell'intero costo dei contributi assistenziali e

previdenziali versati per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e di una deduzione di 5.000

euro, rapportata ad anno, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel

periodo d'imposta. La deduzione decorre dal 1º febbraio 2007 nella misura del 50% e per l'intero

ammontare a decorrere dal 1º luglio 2007. La deduzione potrà essere applicata con il primo acconto

2007 scadente il 18 giugno 2007 in quanto il decreto legge n. 67/2007 ha eliminato il vincolo

dell'approvazione comunitaria. Ciò nonostante non sono del tutto esclusi vincoli di compatibilità

con la normativa comunitaria sulla concorrenza, in particolare se le deduzioni non fossero estese

agli operatori dei settori bancario, assicurativo e finanziario per il momento escluse

dall'agevolazione (il Governo si è impegnato ad estendere la deduzioni anche a queste categorie),

ma anche qualora venissero sollevate obiezioni su altri aspetti della nuova norma.

Con la legge finanziaria 2008 (Art. 1 comma 226) l'aliquota del 4,25 % è stata abbassata al 3,9 %.

Per le Regioni che avevano adottato una diversa aliquota, essendosi avvalse della possibilità di cui

all'Art. 16 comma 3 del D.Lgs. 446/1997, od essendo incorse nella misura richiamata sopra, relativa

alla Finanziaria 2006, l'aliquota per il 2008 viene calcolata moltiplicando quella in vigore per il

coefficiente 0,9176.

Modalità di versamento

Il periodo d'imposta è determinato con le stesse regole previste per le imposte sul reddito. Anche per

le regole di dichiarazione e di versamento si seguono le stesse regole di Irpef e Ires.

Fino al periodo fiscale 2007 è necessario allegare il modello della dichiarazione Irap (Quadro IQ) al

modello Unico; successivamente in ottemperanza al disposto dell'Art.1 comma 52 della Legge 244

del 2007 (Legge Finanziaria 2008) la dichiarazione non dovrà più essere presentata in forma

unificata. Il versamento, per le imprese commerciali, dovrà essere effettuato tramite il modello F24,

sezione regioni, in due rate, generalmente da effettuarsi entro il 16 giugno (modifica con decorrenza

1º maggio 2007, precedentemente era il 20 giugno) e il 30 novembre dell'anno di competenza. Il

saldo andrà versato il 16 giugno (precedentemente era il 20 giugno) dell'anno successivo unitamente

al primo acconto del periodo d'imposta in corso. È previsto per la rata del 16 giugno il versamento

nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,4%. Fanno eccezione al modello F24 le

pubbliche amministrazioni che calcolano l'imponibile ai sensi dell'Art. 10-bis del D.Lgs.446/1997

che dal primo gennaio 2008 debbono utilizzare a tale scopo il modello F24-EP (Enti pubblici). Dal

14 marzo 2008 sono stati predisposti con la risoluzione n°98E i codici di versamento anche per la

cosiddetta IRAP commerciale o mista, per quanto riguarda gli acconti ed il saldo. Precedentemente,

fino al 31/12/2007 le pubbliche amministrazioni dovevano versare l'IRAP, sia quella Retributiva che

quella Commerciale, utilizzando il modello 124T, essendo vietato per loro, l'utilizzo del modello

F24. Conseguenza del divieto dell'utilizzo del modello F24 (diverso dall'F24-EP) per le pubbliche

amministrazioni è l'impossibilità di fare compensazioni tra IRAP ed altre imposte.

Rimborso dell'imposta

L'Irap è indeducibile dalle imposte sui redditi. Diversi contribuenti avevano proposto ricorso contro

i provvedimenti di diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate dei rimborsi richiesti per le imposte

dirette pagate in conseguenza dell'indeducibilità dell'Irap. Alcune Commissioni Tributarie avevano

ritenuto che la norma in questione (art. 1 D.Lgs. 446/1997) poteva risultare illegittima per

violazione del principio di capacità contributiva e rimesso gli atti alla Corte Costituzionale.

Nell'attesa del giudizio, è stato emanato il decreto legge n. 185/2008 (convertito dalla legge n. 2 del

2009) il quale dispone che è deducibile dalle imposte sul reddito una quota pari al 10% dell'Irap

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