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Scienze Delle Finanze: l'IRAP
Storia: le quattro giornate di Napoli
Italiano: "La Patente" (Luigi Pirandello)
Inglese: Campania
LA
CAMPANIA
Davide Ziello 5ªBP I.T.C. “F. Severi” 2011
Indice:
Ente locale
IRAP
Quattro giornate di Napoli
La Patente
Campania Ente locale
Nell'ordinamento italiano il termine ente locale è usato:
con il significato più generale di ente pubblico, la competenza dei cui organi è limitata entro
una determinata circoscrizione territoriale e persegue interessi pubblici propri di tale
circoscrizione;
con un significato più specifico, derivato dall'uso che ne fa il legislatore, per riferirsi agli
enti locali territoriali diversi dalla regione. Con questo significato si parla anche di
autonomie locali.
Enti locali previsti dalla Costituzione
Secondo l'art. 114 della Costituzione, la
Repubblica Italiana è costituita da un
ente territoriale nazionale, lo Stato, e dai
seguenti enti territoriali locali:
i comuni;
le province;
le città metropolitane;
le regioni.
Secondo il citato art. 114 "I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le
Regioni sono enti autonomi con propri
statuti, poteri e funzioni secondo i
princìpi fissati dalla Costituzione".
Il territorio nazionale è diviso in Regioni;
queste a loro volta sono suddivise in
Province, ulteriormente suddivise in Comuni. Fa eccezione la Valle d'Aosta, dove la provincia è
stata soppressa e la regione è direttamente suddivisa in comuni; formalmente anche la Sicilia ha
soppresso le province, sostituendole con altrettante Province Regionali che hanno natura di liberi
consorzi di comuni. I comuni delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova,
Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Catania, Messina, Trieste,
Cagliari e Sassari possono costituirsi in città metropolitana, che acquisisce le funzioni della
Provincia e svolge alcune funzioni spettanti ai Comuni a livello sovracomunale.
Le regioni trovano la loro disciplina nella Costituzione e nei rispettivi statuti che, in armonia con la
Costituzione, ne determinano la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e
funzionamento. Le regioni sono dotate di autonomia statutaria, legislativa e regolamentare. Il Friuli-
Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta dispongono di
forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con Legge
Costituzionale (sono le cosiddette Regioni a Statuto Speciale).
Le Città Metropolitane, le Province e i Comuni, sono disciplinati dalla Costituzione e, per quanto
attiene la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali, dalla legge statale
(attualmente il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali), nonché dai rispettivi statuti, che, nell'ambito dei principi fissati dal predetto Testo Unico,
stabiliscono le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente. Tali enti sono dotati di autonomia
statutaria e regolamentare. Fanno eccezione le province autonome di Trento e Bolzano che hanno la
loro disciplina nello statuto regionale del Trentino-Alto Adige e dispongono di particolare
autonomia, anche legislativa.
Da quanto detto emerge la contrapposizione tra le Regioni (e le Province autonome di Trento e
Bolzano), da una parte, e gli altri enti territoriali locali dall'altra, giacché solo le prime sono dotate
di autonomia legislativa, il che ha portato alcuni a qualificarle enti politici. Va peraltro rilevato che
anche Comuni, Province e Città Metropolitane, pur mancando di autonomia legislativa, dispongono
di una rilevante autonomia nel definire il proprio indirizzo politico (cosiddetta autonomia politica),
che può quindi divergere da quello dello stato (o della regione); anch'essi, pertanto, come le
Regioni, appartengono alla categoria degli enti autonomi.
Altri enti locali
L'elenco contenuto nell'art. 114 della Costituzione non esaurisce tutti gli enti locali dell'
ordinamento italiano; ad essi, infatti, vanno aggiunti quelli non previsti dalla Costituzione ma solo a
livello legislativo, quali:
gli ulteriori enti territoriali elencati nell'art. 2 del D.Lgs. 267/2000 e disciplinati dallo stesso
decreto legislativo, ossia le Comunità Montane, le Comunità Isolane, le Unioni di Comuni e
i Consorzi fra enti territoriali;
gli enti locali, ma non territoriali, previsti da altre leggi statali, tra i quali si possono
annoverare le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le Aziende
Sanitarie Locali, gli Ordini professionali ed altri;
gli enti locali previsti da leggi regionali.
Non si possono, invece, considerare enti locali le circoscrizioni di decentramento comunale poiché
non sono dotate di soggettività giuridica e, quindi, non sono enti pubblici ma organi del comune,
seppur complessi e dotati di autonomia. IRAP
L'Imposta Regionale sulle Attività Produttive, nota anche con
l'acronimo IRAP, è stata istituita con il decreto legislativo 15 dicembre
1997 n.446. Con la Finanziaria 2008 assume la natura di imposta
propria della Regione e, nella sua applicazione più comune, colpisce il
valore della produzione netto delle imprese ossia in termini generali il
reddito prodotto al lordo dei costi per il personale e degli oneri e dei
proventi di natura finanziaria.
È l'unica imposta a carico delle imprese che è proporzionale al fatturato e non applicata all'utile di
esercizio. Il suo gettito finanzia il 40% della spesa sanitaria italiana ( da dati evinti nell'ottobre
2009).
Soggetti passivi d'imposta
Sono soggetti all'Irap (art.3 D.Lgs. 446/97):
Società per azioni, Società a responsabilità limitata, Società in accomandita per azioni;
Enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale;
Amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, ecc.);
Enti non commerciali residenti;
Società ed enti non residenti di qualsiasi tipo;
Società in nome collettivo e Società in accomandita semplice;
Persone fisiche esercenti attività commerciali o di lavoro autonomo ad esclusione dei
soggetti rientranti nel regime dei minimi;
Produttori agricoli (solo se non esonerati).
Determinazione dell'imponibile
La base imponibile si determina in maniera differente a seconda che il soggetto passivo sia:
1. un'impresa commerciale;
2. un produttore agricolo;
3. un ente non commerciale o un ente pubblico;
4. una banca o un'assicurazione.
E' da notare che, se il contribuente esercita attività differenti, la base imponibile su cui si applica
l'aliquota è costituita solamente dalla somma di delle basi imponibili positive. Ad esempio, se un
contribuente ha una base imponibile di € 100.000 relativa a un'impresa commerciale ed è anche
produttore agricolo con una base imponibile pari a -20.000 €, l'aliquota sarà applicata a una base
imponibile di 100.000 €.
Aliquota e calcolo dell'imposta
L'importo da versare si ottiene applicando alla base imponibile, detta Valore della Produzione Netta,
un'aliquota secondo quanto previsto dall'Art.16 del Decreto Legislativo 446 del 1997. Questo
articolo prevede al primo comma l'aliquota del 3,90% (come modificata nel 2008; precedentemente
era del 4,25%), al secondo l'aliquota differenziata dell'8,50% per le Amministrazioni pubbliche ed
al terzo comma la possibilità di elevare o ridurre la prima aliquota fino ad un massimo dell'1%.
Negli ultimi anni sono state introdotte alcune forme di abbattimento della base imponibile per le
micro imprese, per l'inserimento nel mercato del lavoro e per la ricerca, sotto forma di deduzione.
Con la legge finanziaria per il 2005 è stata stabilita la possibilità per le Regioni di elevare l'aliquota
ordinaria dell'1% in caso di sfondamento della spesa sanitaria. Tale possibilità è divenuta obbligo
nella Finanziaria 2006 ed ha comportato l'aumento dell'aliquota ordinaria al 5,25% per l'Abruzzo, la
Campania, il Lazio, il Molise e la Sicilia relativamente agli anticipi dell'IRAP del 2006.
Con la legge finanziaria 2007 nell'ambito degli interventi noti come “riduzione del cuneo fiscale” è
stata introdotta la deduzione dall'imponibile dell'intero costo dei contributi assistenziali e
previdenziali versati per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e di una deduzione di 5.000
euro, rapportata ad anno, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel
periodo d'imposta. La deduzione decorre dal 1º febbraio 2007 nella misura del 50% e per l'intero
ammontare a decorrere dal 1º luglio 2007. La deduzione potrà essere applicata con il primo acconto
2007 scadente il 18 giugno 2007 in quanto il decreto legge n. 67/2007 ha eliminato il vincolo
dell'approvazione comunitaria. Ciò nonostante non sono del tutto esclusi vincoli di compatibilità
con la normativa comunitaria sulla concorrenza, in particolare se le deduzioni non fossero estese
agli operatori dei settori bancario, assicurativo e finanziario per il momento escluse
dall'agevolazione (il Governo si è impegnato ad estendere la deduzioni anche a queste categorie),
ma anche qualora venissero sollevate obiezioni su altri aspetti della nuova norma.
Con la legge finanziaria 2008 (Art. 1 comma 226) l'aliquota del 4,25 % è stata abbassata al 3,9 %.
Per le Regioni che avevano adottato una diversa aliquota, essendosi avvalse della possibilità di cui
all'Art. 16 comma 3 del D.Lgs. 446/1997, od essendo incorse nella misura richiamata sopra, relativa
alla Finanziaria 2006, l'aliquota per il 2008 viene calcolata moltiplicando quella in vigore per il
coefficiente 0,9176.
Modalità di versamento
Il periodo d'imposta è determinato con le stesse regole previste per le imposte sul reddito. Anche per
le regole di dichiarazione e di versamento si seguono le stesse regole di Irpef e Ires.
Fino al periodo fiscale 2007 è necessario allegare il modello della dichiarazione Irap (Quadro IQ) al
modello Unico; successivamente in ottemperanza al disposto dell'Art.1 comma 52 della Legge 244
del 2007 (Legge Finanziaria 2008) la dichiarazione non dovrà più essere presentata in forma
unificata. Il versamento, per le imprese commerciali, dovrà essere effettuato tramite il modello F24,
sezione regioni, in due rate, generalmente da effettuarsi entro il 16 giugno (modifica con decorrenza
1º maggio 2007, precedentemente era il 20 giugno) e il 30 novembre dell'anno di competenza. Il
saldo andrà versato il 16 giugno (precedentemente era il 20 giugno) dell'anno successivo unitamente
al primo acconto del periodo d'imposta in corso. È previsto per la rata del 16 giugno il versamento
nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,4%. Fanno eccezione al modello F24 le
pubbliche amministrazioni che calcolano l'imponibile ai sensi dell'Art. 10-bis del D.Lgs.446/1997
che dal primo gennaio 2008 debbono utilizzare a tale scopo il modello F24-EP (Enti pubblici). Dal
14 marzo 2008 sono stati predisposti con la risoluzione n°98E i codici di versamento anche per la
cosiddetta IRAP commerciale o mista, per quanto riguarda gli acconti ed il saldo. Precedentemente,
fino al 31/12/2007 le pubbliche amministrazioni dovevano versare l'IRAP, sia quella Retributiva che
quella Commerciale, utilizzando il modello 124T, essendo vietato per loro, l'utilizzo del modello
F24. Conseguenza del divieto dell'utilizzo del modello F24 (diverso dall'F24-EP) per le pubbliche
amministrazioni è l'impossibilità di fare compensazioni tra IRAP ed altre imposte.
Rimborso dell'imposta
L'Irap è indeducibile dalle imposte sui redditi. Diversi contribuenti avevano proposto ricorso contro
i provvedimenti di diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate dei rimborsi richiesti per le imposte
dirette pagate in conseguenza dell'indeducibilità dell'Irap. Alcune Commissioni Tributarie avevano
ritenuto che la norma in questione (art. 1 D.Lgs. 446/1997) poteva risultare illegittima per
violazione del principio di capacità contributiva e rimesso gli atti alla Corte Costituzionale.
Nell'attesa del giudizio, è stato emanato il decreto legge n. 185/2008 (convertito dalla legge n. 2 del
2009) il quale dispone che è deducibile dalle imposte sul reddito una quota pari al 10% dell'Irap