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domanda commissari esterni maturità 2023Manca qualche mese alla Maturità 2023 eppure l'esame di Stato va già prendendo forma. L'esame di quest'anno tornerà in tutto e per tutto all'impianto tradizionale, risalente al 2019: oltre alle due prove scritte a carattere nazionale, tornerà anche la commissione mista.

Le commissioni d’esame saranno una ogni due classi e presiedute da un presidente esterno, composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni. Lo scorso 16 marzo il MIM ha diramato le disposizioni sulla formazione delle commissioni e tutte le indicazioni per presentare domanda da commissari esterni all'esame: l'istanza scade il 5 aprile.

Maturità 2023, commissari esterni: chi li nomina

I commissari esterni e il presidente sono nominati dal dirigente dell’USR, i candidati esterni sono assegnati alle commissioni degli istituti scolastici statali e paritari e il loro numero non può superare il 50% dei candidati interni. Tutte le discipline oggetto della prima e seconda prova saranno 'rappresentate' dai commissari titolari di quella materia: se la disciplina oggetto della prima prova verrà affidata a un commissario esterno, la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova saranno assegnate a uno o più commissari interni e viceversa.

Negli istituti professionali, dove la seconda prova scritta non verte su discipline ma sulle competenze in uscita e sui nuclei fondamentali di indirizzo, la scelta dei commissari interni sarà effettuata in relazione allo specifico percorso formativo attivato nella classe. Così facendo sarà assicurata la presenza dei docenti titolari degli insegnamenti di indirizzo, cui sarà affidata la stesura delle proposte di traccia.

Nomina Commissari esterni: chi può fare domanda

Sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità di commissario esterno i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti assegnati sui posti del potenziamento di organico), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, che insegnano le materie appartenenti al ciclo di studi dell'ultimo anno; e tutti quelli che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni. Possono presentare domanda anche i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico, titolari delle materie dell'ultimo anno o che insegnano discipline affini a quelle assegnate ai commissari esterni.

Hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno anche i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999; e i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento.

A questi si aggiungono:

  • a) i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno;
  • b) i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;
  • c) i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare domanda di partecipazione all’esame di Stato per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con disabilità, che partecipano all’esame di Stato;
  • d) i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992;
  • e) i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.
  • Data pubblicazione 21 Marzo 2023, Ore 11:25 Data aggiornamento 21 Marzo 2023, Ore 11:29
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