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La riforma Moratti Antonino GIAMBÒ
Il ciclo si chiude con un esame di Stato: è il primo esame che sosterranno gli alunni della scuola rifor-
mata.
Il superamento di quest’esame è condizione necessaria per accedere al 2° ciclo di istruzione.
Una sintesi di quanto detto è delineata nella scheda sottostante:
Scuola dell’infanzia e 1° ciclo d’istruzione
Età Tipologia di scuola Ciclo scolastico Durata degli studi
3-5 Scuola dell’infanzia ------------ 1-2-3
1° ciclo
6-10 Scuola primaria 1 2-3 4-5
11-13 Scuola secondaria di 1° grado 1-2 3
Il 2° ciclo d’istruzione può essere fruito in due canali:
• istruzione secondaria di 2° grado
• istruzione e formazione professionale.
Il primo sarà gestito dallo Stato, il secondo dalle Regioni.
Il canale dell’istruzione secondaria di 2° grado si articola in 8 indirizzi, denominate comunque tutti
LICEI: artistico
- classico
- economico
- linguistico
- musicale e coreutico
- scientifico
- tecnologico
- delle scienze umane.
-
A loro volta i licei artistico, economico e tecnologico potranno avere dei sottoindirizzi.
Questo canale si sviluppa in due bienni, seguiti da un monoennio che prioritariamente completa il per-
corso disciplinare e prevede altresì l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il
profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi (art. 2, comma 1, lettera g). L’età degli
studenti va, di norma, da 14 a 18 anni.
Il canale dell’istruzione e formazione professionale, gestita completamente dalle Regioni, permette, in
un corso di studi di durata triennale, di fare acquisire ai giovani che scelgono questo canale di conse-
guire titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale e spendili
anche nell’UE purché rispondenti a particolari livelli essenziali di prestazione.
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Gli studi, nel canale dell’istruzione e formazione professionale, possono proseguire anche dopo
l’acquisizione di una qualifica.
I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione
professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l’esame di Stato, utile anche ai
fini degli accessi all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di
apposito corso annuale, realizzato d’intesa con le università e con l’alta formazione artistica, musicale
e coreutica.
È interessante quanto contemplato dall’art. 2, comma 1, lettera i: È assicurata e assistita la possibilità
di cambiare indirizzo all’interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema
dell’istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche,
finalizzate all’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di
qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l’acquisizione di crediti certificati che possono essere
fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti.
Il secondo ciclo d’istruzione si chiude con l’esame di Stato al quale possono accedere sia gli studenti
dei licei sia quelli della formazione professionale a condizione che siano rispettate le condizioni preci-
sate sopra.
La seguente scheda sintetizza quanto detto a proposito dell’istruzione secondaria di 2° grado:
Secondo ciclo d’istruzione
Età Tipologia di scuola Durata degli studi Conclusione
14-18 Liceo (8 specialità) 1-2 3-4 5 Esame di Stato
Istruzione e formazione pro-
14-16 1-2-3 Esame di qualifica
fessionale
17-18 1-2 Esame di Stato
Il superamento dell’esame di Stato conclusivo del 2° ciclo è condizione indispensabile per accedere
all’Università e all’Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Si può accedere, invece, alla Forma-
zione Tecnica Superiore con la promozione alla quinta classe di un Liceo o con una qualifica profes-
sionale.
Sempre nell’art. 2, comma 1, ma all’interno della lettera g, è formulato un concetto che poi sarà appro-
fondito nel successivo art. 4: dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si
possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l’apprendistato.
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Il relativo percorso formativo è progettato, attuato e valutato dall’istituzione scolastica e formativa in
collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Si tratta, a mio sommesso parere, di una iniziativa che, se troverà negli addetti ai lavori interesse e
capacità progettuali e realizzative, può dare buoni frutti. Se, al contrario, sarà considerata come una
perdita di tempo alla quale non ci si può sottrarre, sarà destinata ad inevitabile fallimento.
Oltre a questa, mi permetto un altro paio di riflessioni.
La prima riguarda l’esame di Stato. L’art. 3, comma 1, lettera c, recita: l’esame di Stato conclusivo dei
cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del
ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d’esame e su prove predisposte e gestite
dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di
apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno.
Voglio fermare la mia attenzione sulla predisposizione delle prove relative all’esame conclusivo degli
studi secondari di 2° grado, per dire che mi trovo d’accordo con chi ritiene che la seconda prova – co-
siddetta prova d’indirizzo – dovrebbe essere predisposta dalla commissioni, con le dovute cautele per
avere garanzie sulla serietà della prova sia in termini di qualità della stessa sia di riservatezza. Sono
ancora d’accordo con chi ritiene che la terza prova (multidisciplinare) sia predisposta dall’INValSI, na-
turalmente se e quando saranno definiti gli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e gli standard.
Non condivido la posizione di quanti sostengono che anche la prima prova dovrebbe essere predispo-
sta dalle commissioni; penso, al contrario, che questa prova – che dovrebbe stimolare il comune senti-
re di un popolo e avere come finalità la diffusione della lingua nazionale – non possa essere che una
prova centralizzata e perciò anch’essa predisposta dall’INValSI.
La seconda riflessione attiene alla formazione degli insegnanti. L’art. 5, comma 1, lettera c, stabilisce
che l’accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al pos-
sesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione […] e
all’adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei.
Dunque saranno le Università a stabilire quali condizioni dovranno essere soddisfatte per l’accesso ai
corsi di laurea specialistica per gli insegnanti. Da anni sento lamentele da parte di docenti universitari
nei corsi di laurea in matematica circa il fatto che l’insegnamento della matematica nella scuola sia af-
fidato alle lauree più strane. Condivido la lamentela e questa è l’occasione buona per mettere ordine
in questa faccenda.
Altre considerazioni si potrebbero fare sulla riforma, ma forse è il caso di aspettare l’emanazione dei
decreti delegati, il primo dei quali, concernente la scuola dell’infanzia e il primo ciclo d’istruzione è sta-
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