
Nella ricerca affannata di un posto di lavoro in un periodo critico come quello che il nostro Paese sta vivendo, il panorama dei potenziali contratti si presenta agli occhi inesperti e ingenui di numerosissimi giovani confuso e fraintendibile.
Numerose sono le tipologie contrattuali che condividono caratteristiche e aspetti, ma ognuna ha delle specificità che la rendono più o meno alla portata dei disoccupati ventenni. Tra i contratti maggiormente convenienti per chi, uscito dal mondo dello studio, si appresta a compiere il passo d’ingresso in quello del lavoro, rientrano quello di apprendistato, come anche quello di formazione e lavoro. Oggi ci occupiamo di quest’ultimo.LA NASCITA DEL CONTRATTO - Il contratto di formazione e lavoro è nato con la Legge n. 863 del 19 dicembre del 1984. Parliamo, come nella maggior parte delle tipologie contrattuali rivolte ai giovani o ai disoccupati, di lavoro subordinato a tempo determinato. Con la cosiddetta Legge Biagi, tuttavia, questo contratto ha ceduto gradualmente il posto a quello di inserimento nella realtà del privato. Ha ancora validità di applicazione per quanto riguarda il settore del pubblico impiego.
LAVORARE IMPARANDO SI PUÓ - Questa è un’opportunità che sia il contratto di apprendistato, che quello di formazione e lavoro offrono. Infatti alla base di quest’ultimo si colloca un accordo tra datore e lavoratore che prevede che il primo offra una specifica attività formativa al secondo. Pertanto nel periodo lavorativo, il dipendente ha diritto sia alla retribuzione, che ad un percorso di perfezionamento professionalizzante. Al contempo, sono previsti anche vantaggi per l’azienda che effettua l’assunzione. Infatti il datore di lavoro che si impegni ad assumere giovani fino a 25 anni d’età, elevabili ai 29 (soprattutto tra i laureati), o persone disoccupate fino ai 32 anni, ha diritto ad aiuti e riduzioni di oltre il 25% dei contributi a suo carico.
RISVOLTI NEGATIVI - E’ un contratto, questo, con funzione formativa. Gli svantaggi sono la tassatività del tempo – non si possono superare i 24 mesi-, e la possibilità di assunzione con inquadramento inferiore rispetto alla mansione richiesta.
DUE TIPOLOGIE CONTRATTUALI - Il contratto di tipo A prevede dalle 80 alle 130 ore di formazione teorica e mira all’acquisizione da parte del lavoratore di una professionalità intermedia o elevata. Ha una durata massima di 24 mesi. Il contratto di tipo B, invece, consiste in una preparazione minima gravitante attorno agli aspetti fondamentali della realtà lavorativa, ed è orientato all’adeguamento delle capacità professionali alle esigenze e richieste del contesto produttivo e organizzativo. I mesi previsti sono 12.
Margherita Paolini