Concetti Chiave
- Le società di persone, come le società in nome collettivo (snc) e in accomandita semplice (sas), hanno personalità giuridica, con i soci che rispondono dei debiti anche con il proprio patrimonio personale.
- Nelle snc, i soci sono responsabili illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali, mentre nelle sas esistono due tipi di soci: accomandatari (responsabilità illimitata) e accomandanti (responsabilità limitata alla quota conferita).
- L'atto costitutivo di una società di persone deve essere redatto per iscritto e depositato entro 30 giorni al Registro delle Imprese, con modifiche possibili solo con il consenso di tutti i soci.
- I conferimenti dei soci avvengono in due fasi: sottoscrizione delle quote e effettivo conferimento, che può essere in denaro o natura, e devono essere completati per estinguere il credito della società nei confronti dei soci.
- Gli utili vengono ripartiti tra i soci in base alla quota conferita e al lavoro prestato, con la possibilità di accantonare parte degli utili in una riserva volontaria per autofinanziamento o copertura di perdite future.
Le società di persone hanno personalità giuridica, ciò vuol dire che i soci possono rispondere dei debiti della società anche con il proprio patrimonio, quindi quando la società non riuscirà a pagare i debiti con il patrimonio sociale perché insufficiente, dovrà utilizzare il patrimonio personale dei soci.
Esistono due tipi di società di persone: società in nome collettivo (snc) e socità in accomandita semplice (sas).
Le società in nome collettivo sono formate da soci che rispondono solidalmente e illimitatamente alle obbligazioni sociali; ciò vuol dire che, in caso di debito sociale, un socio può estinguere il debito pagando tutta la quota e successivamente potrà rivalersi sugli altri soci.
Le società in accomandita semplice invece sono formate da due tipi di soci: gli accomandatari e gli accomandanti; gli accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente alle obbligazioni sociali, mentre gli accomandanti rispondono solo per la quota conferita.
La costituzione della società avviene mediante atto scritto che può essere scrittura autenticata o atto pubblico. Questo atto costitutivo deve essere consegnato 30 gg dopo la sua redazione all’ufficio del Registro delle Imprese. Questo atto non può essere modificato a meno che non ci sia il consenso di tutti i soci. Inoltre nell’atto delle sas dovranno essere elencati i nomi dei soci accomandatari e accomandanti.
• Sottoscrizione delle quote;
• Effettivi conferimenti nell’impresa.
Nella prima fase si sottoscrivono le quote che andranno a formare il capitale sociale. In questa fase sorge un credito della società nei confronti dei soci che si estinguerà nella seconda fase.
Durante la seconda fase ogni socio effettua il proprio conferimento che può essere in denaro o in natura. Quest’ultimo può essere congiunto quando si tratta di un’azienda già avviata, disgiunto quando si tratta di un insieme di beni.
L’apporto in denaro va rilevato in dare nel conto denaro in cassa( o assegni) e in avere socio x c /conferimento. Cosi facendo il credito si estingue. Il conferimento effettuato in ritardo causa l’effetto degli interessi di mora che dovranno essere aggiunti alla somma conferita.
Può succedere però che una parte dell’utile venga accantonata a un altro conto detto riserva volontaria; questa riserva serve alla società per autofinanziarsi o per coprire eventuali perdite future; in questo caso la riserva volontaria verrà detratta dall’utile che successivamente verrà ripartito tra i vari soci.
Dopo la ripartizione sorgerà un debito della società nei confronti dei soci, in quanto le quote di ripartizione dell’utile non sono ancora state pagate, ma esse verranno pagate nei primi mesi dell’anno successivo.
Può succedere però che durante l’anno, alcuni soci abbiano effettuato dei prelevamenti nel conto economico socio per c/prelevamenti; essi dovranno essere detratti dalla quota dell’utile prima che questo sia stato pagato. Quindi l’utile verrà pagato al netto dei prelevamenti.
• Utilizzo della riserva volontaria con riserva volontaria i dare e perdita de’esercizio in avere;
• Rinvio della perdita all’esercizio successivo coprendola poi con gli utili futuri.bisogna precisare però che, fin quando la perdita no verrà coperta, l’utile non potrà essere ripartito;
• Reintegro da parte dei soci a cui viene addebitatala perdita in proporzione alla quota di reddito poseduta;
• Riduzione del capitale sociale riducendo le quote di soci in proporzione alla perdita subita;
• Procedure miste.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali caratteristiche delle società di persone?
- Come avviene la costituzione di una società di persone?
- Qual è il processo di conferimento nelle società di persone?
- Come viene gestito l'utile dell'esercizio nelle società di persone?
- Quali sono le opzioni per coprire una perdita d’esercizio?
Le società di persone hanno personalità giuridica, e i soci possono rispondere dei debiti della società anche con il proprio patrimonio. Esistono due tipi: società in nome collettivo (snc) e società in accomandita semplice (sas).
La costituzione avviene mediante atto scritto, che può essere una scrittura autenticata o un atto pubblico, e deve essere consegnato all’ufficio del Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla redazione.
Il processo di conferimento si divide in due fasi: sottoscrizione delle quote e effettivi conferimenti nell’impresa, che possono essere in denaro o in natura.
L'utile viene ripartito tra i soci in proporzione alla quota conferita, tenendo conto anche del lavoro prestato dai soci d'opera. Parte dell'utile può essere accantonata in una riserva volontaria.
Le opzioni includono l'utilizzo della riserva volontaria, il rinvio della perdita all’esercizio successivo, il reintegro da parte dei soci, la riduzione del capitale sociale, o procedure miste.