Concetti Chiave
- La società per azioni offre autonomia patrimoniale perfetta, rispondendo delle obbligazioni sociali solo col proprio patrimonio e richiedendo un capitale sociale minimo di 100.000.
- I conferimenti sono generalmente in denaro, ma possono includere beni in natura o crediti, sempre supportati da una relazione di un esperto.
- I promotori hanno un ruolo cruciale nel raccogliere sottoscrittori e garantire la sottoscrizione completa del capitale sociale, con responsabilità verso la società e terzi.
- Le azioni, titoli di credito, conferiscono diritti patrimoniali come dividendi e liquidazioni, oltre a diritti non patrimoniali come voto e partecipazione in assemblea.
- Gli amministratori gestiscono l'impresa sociale, con responsabilità verso la società, creditori, soci e terzi, e sono soggetti a norme su compensi, conflitti d'interesse e divieto di concorrenza.
Società per azioni
La società per azioni è caratterizzata da un’autonomia patrimoniale perfetta (per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio) i cui conferimenti sono rappresentati da azioni. Il capitale sociale minimo è di 100 000
Costituzione
• Simultanea: i soci fondatori si recano dal notaio con il contenuto dell’atto costitutivo deliberato a maggioranza di quote. Il notaio ha il compito di redigere l’atto costitutivo e di depositarlo nel registro delle imprese
• Per pubblica sottoscrizione: i soci promotori redigono un programma contenente gli elementi che caratterizzano la società (l’oggetto, il capitale, le disposizioni dell’atto costitutivo e la divisione degli utili). Questo programma deve essere autenticato, pubblicato e depositato presso un notaio. Successivamente bisogna individuare i soggetti che acquistano le azioni, in quanto questo tipo di costituzione è volta a vendere al pubblico le azioni della società da costituire.
I soci promotori
Il compito principale dei promotori è quello di radunare i sottoscrittori che entro un determinato termine devono versare i 3/10 del capitale sottoscritto;se vengono meno al loro impegno i promotori possono scegliere tra due soluzioni:o agiscono contro tali soggetti per ottenere i versamenti dovuti o possono decidere di liberare i sottoscrittori in mora. In questo caso sarà necessario individuare altri sottoscrittori per le azioni per costituire la società. Inoltre i promotori devono convocare l’assemblea dei sottoscrittori che delibera il contenuto dell’atto costitutivo, decide la quota aggiuntiva di utili da dare ai soci promotori e nomina gli amministratori (si vota a maggioranza di testa). I promotori sono solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi per l’integrale sottoscrizione del capitale sociale, per l’esistenza dei conferimenti in natura e per la veridicità delle comunicazioni al pubblico. Essi possono percepire non più di un decimo degli utili netti per un periodo massimo di cinque anni.
Conferimenti
Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in denaro. Non possono essere oggetto di conferimento le prestazioni d’opera o i servizi. I soci che portano nella società beni in natura o crediti sono tenuti a consegnare una relazione di un esperto in cui siano date precise informazioni circa i beni o i crediti e i criteri di valutazione, che dovranno essere controllati da amministratori e sindaci. L’atto costitutivo può stabilire che i soci (o alcuni di essi) oltre al conferimento eseguano prestazioni accessorie (di lavoro o di cosa). Le azioni accessorie non possono essere cedute.
Patti parasociali
Sono degli accordi stipulati tra soci all’esterno della società. Essi possono essere sindacati di voto che hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto, oppure sindacati di blocco che pongono dei limiti al trasferimento delle azioni.
Questi patti hanno una durata massima di cinque anni in cui un soggetto può recedere solo con un preavviso di 180 giorni
Nullità della società
I casi sono:
1. Mancanza dell’atto costitutivo
2. Mancata stipulazione sotto forma di atto pubblico
3. Illiceità di oggetto sociale
4. Incapacità di tutti i soci fondatori
5. Mancanza della pluralità di fondatori
6. Mancanza di uno degli elementi fondamentali
Questa è detta nullità sanabile in quanto non può essere dichiarata se nel frattempo le irregolarità sono state sanate. Con la nullità la società non produce effetti, inoltre se sono già stati compiuti degli atti ne risponde chi li ha stipulati.
Azioni
esse sono dei titoli di credito e documenti che incorporano diversi diritti che possono essere patrimoniali o non patrimoniali.
I diritti patrimoniali sono:
• Diritto a percepire un dividendo, cioè una quota di utili che la società suddivide tra i soci
• Diritto alla quota di liquidazione, che verrà percepita nel caso di scioglimento della società o in caso di recesso in cui il socio che recede deve vendere le proprie azioni
• Diritto di cedere la quota salvo l’esistenza di clausole di godimento in cui bisogna avere il consenso degli amministratori oppure clausole di prelazione il socio deve dare la sua quota prima agli azionisti e poi ai soggetti esterni
I diritti non patrimoniali sono:
• Diritto di intervenire in assemblea
• Diritto di voto in cui ogni azione corrisponde a un voto. Le azioni privilegiate e di godimento sono prive di questo diritto.
• Diritto di chiedere la convocazione dell’assemblea
• Diritto di chiederne il rinvio
• Diritto di impugnare la delibera assembleare in cui l’azionista può chiedere di verificare la legittimità della delibera davanti al tribunale.
Le azioni possono essere:
• Al portatore che si trasferiscono mediante consegna
• Nominative che si trasferiscono mediante girata piena( deve indicare la firma del girante e del giratario) e ufficiale (con firma autenticata dal notaio). Inoltre è prevista l’iscrizione del nominativo del soggetto a cui si trasferisce l’azione nei registri della società. Il trasferimento non può essere superiore ai 5 anni
Le azioni possono essere emesse solo alla pari o sopra la pari. Nel caso in cui una o più azioni sono acquistate da più persone, queste devono nominare un rappresentante comune che riceverà tutte le comunicazioni della società dirette a tutti i soci.
La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili. L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea e il valore nominale non deve superare la decima parte del capitale sociale. Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti devono essere alienate entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve pero cedersi al loro annullamento in riduzione al capitale sociale. Queste limitazioni non si applicano quando l’acquisto avviene:
• In esecuzione di una deliberazione dell’assemblea di riduzione del capitale
• A titolo gratuito con azioni interamente liberate
• Per effetto di successione universale o fusione.
• In occasione di esecuzione forzata per soddisfare un credito della società
Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1. Le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria
2. Le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuale (contratto di agenzia o di commissione, vincoli di concorrenza) con essa.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti se la società ha azioni quotate in borsa.
Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni
È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale sociale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, in cui una società sottoscrive o acquista azioni appartenenti ad altra società la quale è contemporaneamente socia della prima società; in questo caso nessuna delle due avrebbe un patrimonio effettivo.
Gli organi sociali: l’assemblea
L’assemblea è convocata dagli amministratori nella sede della società. Essa può essere ordinaria o straordinaria.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio. essa:
1. Approva il bilancio
2. Nomina gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale.
3. Determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, a meno che esso non sia stabilito nell’atto costitutivo
4. Delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società e sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo, sull’emissione di obbligazioni e la nomina e sui poteri dei liquidatori. Essa deve essere convocata dagli amministratori, mediante avviso contenente la data e l’ordine del giorno. L’avviso deve essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale almeno 15 giorni prima la data dell’assemblea. In mancanza di queste formalità, l’assemblea si reputa costituita, quando è rappresentato l’intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale;tuttavia ciascuno dei componenti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tutti i soci che rappresentino almeno la metà del captale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta.
L’assemblea straordinaria non richiede un quorum costitutivo, per cui dovranno intervenire tanti soci che posseggono azioni il cui valore sia pari alla quota di capitale richiesta per deliberare. Essa delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. Per le società che fanno ricorso al capitale di rischio il quorum deliberativo rappresenta i 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea.
Se i soci intervenuti non rappresentano la parte di capitale sociale richiesta, ci deve essere una seconda convocazione, la cui data è indicata nell’avviso di convocazione. Essa deve essere convocata entro trenta giorni dalla data della prima e non può aver luogo lo stesso giorno della prima. Come nel caso della prima convocazione:
• Nell’assemblea ordinaria non è richiesto quorum costitutivo, mentre per il quorum deliberativo è necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.
• Nell’assemblea straordinaria, per il quorum deliberativo è necessario il voto favorevole di tanti soci che possiedono azioni il cui valore superi un terzo del capitale sociale.
Affinchè il socio possa intervenire in assemblea, egli deve essere iscritto nel libro dei soci, entro cinque giorni prima dell’assemblea, ovvero deve depositare le azioni nella sede della società.
Un socio può andare direttamente in assemblea , ma è anche possibile intervenire con un rappresentante mediante delega. Un azionista può rappresentare tanti soci a seconda del capitale sociale della società.
Si può verificare un conflitto di interessi quando il socio o l’amministratore hanno un interesse in contrasto con quello della società. In questo caso il socio sarà soggetto a una sospensione del suo diritto di voto. Nel caso in cui il socio abbia preso parte alla deliberazione, essa è invalida se il suo voto è stato necessario per la determinazione del quorum deliberativo.
Se i soci non si ritengono sufficientemente informati riguardo un oggetto
Le delibere dell’assemblea devono essere iscritte in un verbale redatto da un notaio con atto pubblico che può essere impugnato.
AMMINISTRATORI
La gestione dell'impresa sociale spetta in via esclusiva agli amministratori, i quali hanno poteri di gestione estesi a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.
L’amministrazione della società può essere affidata anche ai non soci. Quando essa è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. Se l’atto costitutivo non stabilisce il numero degli amministratori, la determinazione spetta all’assemblea. Successivamente il consiglio di amministrazione nomina un presidente che ha il compito di convocare il consiglio, dirigere le riunioni e controllare e sottoscrivere i relativi verbali. Egli può essere nominato anche dall’assemblea.
Cause di ineleggibilità e decadenza
Non essere nominato amministratore, e se nominato decade, l’interdetto, l’incapace, l’inabilitato e colui che è soggetto a fallimento.
Nomina e revoca
La nomina degli amministratori spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che vengono nominati nell’atto costitutivo. Essi durano in carica 3 anni, sono rieleggibili e sono revocabili dall’assemblea entro il termine con giusta causa. Se non è presente la giusta causa l’amministratore si può opporre chiedendo il risarcimento del danno. Se invece la revoca avviene dopo il termine di 3 anni, può anche non esserci giusta causa.
Entro 30 giorni dalla loro nomina, gli amministratori devono chiedere l’iscrizione nel registro delle imprese.
L’amministrazione può essere disgiunta (gli amministratori agiscono da soli) o congiunta( gli amministratori agiscono insieme).
Rappresentanza
Gli amministratori che hanno il potere della società possono compiere tutti quegli atti che mirano al conseguimento dell’oggetto sociale e vincolano la società all’estero.
La rappresentanza può essere limitata, ma queste limitazioni non sono opponibili ai terzi, a meno che non si dimostri che i terzi ne erano a conoscenza e hanno agito in mala fede nei confronti della società.
Cessazione e sostituzione degli amministratori
Un amministratore può rinunciare al suo incarico prima della scadenza del termine. In questo caso , se non c’è la maggioranza degli amministratori è necessario che coloro che hanno rinunciato all’incarico nominino i nuovi amministratori e quindi ricostituiscano il consiglio di amministrazione.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Validità delle deliberazioni del consiglio
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta
Non si può votare mediante rappresentanti.
Compenso degli amministratori
La remunerazione degli amministratori può consistere in una somma fissa di denaro corrisposta periodicamente, o può essere stabilita in base agli utili, per spingerli ad agire non solo nel loro interesse, ma anche nell’interesse degli azionisti.
Conflitto di interessi
L’amministratore che ha un interesse in conflitto con quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale e deve astenersi delle deliberazioni.
In caso di inosservanza, l’amministratore sarà chiamato a rispondere dei danni causati alla società.
Divieto di concorrenza
Gli amministratori hanno divieto di concorrenza, ovvero non possono svolgere nessuna attività che possa causare danni alla società. Se vanno contro questo divieto posso essere soggetti a revoca o risarcimento del danno.
Responsabilità verso la società
Gli amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri.
sarà esente dalla responsabilità e dal risarcimento del danno, colui che è immune da colpa e che ha fatto annotare il suo dissenso in un verbale, dandone immediata notizia al presidente del collegio sindacale.
L’azione esercitata contro gli amministratori che hanno causato un danno alla società verrà deliberata entro 5 anni dall’atto in assemblea ordinaria che deciderà se proporre o meno l’azione di responsabilità. Ci può essere anche la possibilità per la società di non esercitare l’azione di responsabilità contro gli amministratori (rinuncia all’azione) o di accordarsi con l’amministratore (transazione). È necessario che la rinuncia o la transazione siano approvate dall’assemblea e che ci sia il consenso di tanti soci che rappresentino un quinto del capitale sociale.
Responsabilità verso i creditori sociali
Quando gli amministratori provvedono a una riduzione del capitale sociale, questo provvedimento può causare danno ai creditori sociali, in quanto il capitale sociale risulta insufficiente per il soddisfacimento dei loro crediti.
La società può comunque rinunciare all’azione di responsabilità o procedere a una transazione. Nel primo caso i creditori possono opporsi e proporre l’azione di responsabilità. Nel secondo caso i creditori non possono esercitare l’azione di responsabilità, in quanto attraverso la transazione gli amministratori provvedono a reintegrare il patrimonio della società. I creditori possono comunque contestare la transazione con un’azione revocatoria, solo se dalla transazione è derivato un danno ai loro interessi.
Responsabilità nei confronti dei soci e dei terzi
Questa responsabilità si ha per danni provocati in seguito ad azioni compiute dagli amministratori della società. È necessario che gli amministratori abbiano agito con dolo o con colpa causando un danno diretto e immediato al patrimonio del socio o del terzo.
Domande da interrogazione
- Qual è la caratteristica principale della società per azioni in termini di responsabilità patrimoniale?
- Quali sono i due metodi di costituzione di una società per azioni?
- Quali sono i diritti patrimoniali associati alle azioni di una società per azioni?
- Quali sono le cause di nullità di una società per azioni?
- Quali sono le responsabilità degli amministratori verso la società e i terzi?
La società per azioni è caratterizzata da un’autonomia patrimoniale perfetta, rispondendo delle obbligazioni sociali solo con il suo patrimonio.
La costituzione può avvenire in modo simultaneo, con i soci fondatori che si recano dal notaio, o per pubblica sottoscrizione, con i soci promotori che redigono un programma per vendere azioni al pubblico.
I diritti patrimoniali includono il diritto a percepire un dividendo, il diritto alla quota di liquidazione e il diritto di cedere la quota, salvo clausole specifiche.
Le cause di nullità includono la mancanza dell’atto costitutivo, la mancata stipulazione sotto forma di atto pubblico, l’illiceità dell’oggetto sociale, l’incapacità di tutti i soci fondatori, la mancanza di pluralità di fondatori e la mancanza di uno degli elementi fondamentali.
Gli amministratori sono responsabili verso la società per danni derivanti dall’inosservanza dei doveri e verso i terzi per danni causati con dolo o colpa, che abbiano provocato un danno diretto e immediato al patrimonio del socio o del terzo.