angela.balzi
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Concetti Chiave

  • Il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993 ha modernizzato il sistema bancario italiano, eliminando i principi rigidi della legge del 1936 per allinearsi alle direttive europee.
  • Le banche moderne possono svolgere diverse attività finanziarie senza limiti temporali, come leasing, consulenza e gestione patrimoniale, oltre alla raccolta del risparmio e concessione di prestiti.
  • L'autorizzazione della Banca d'Italia è necessaria per operare, con le banche riconosciute come imprese private che devono essere società per azioni o cooperative per azioni a responsabilità limitata.
  • Le autorità creditizie, come il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il ministro dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia, vigilano sul sistema bancario per garantirne stabilità ed efficienza.
  • La vigilanza copre banche nazionali, comunitarie ed extracomunitarie, con diverse regolamentazioni in base alla loro sede legale e giurisdizione di appartenenza.

Il sistema bancario italiano

Il funzionamento del sistema creditizio e delle banche è regolamentato da specifiche leggi. La normativa di riferimento è il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Tub) entrato in vigore il 1° gennaio 1994. Dal Testo unico emerge un concetto di banca profondamente diverso da quello previsto dalla precedente legge bancaria del 1936. Quest’ultima era stata emanata per superare la grave crisi del 1929 in cui rimasero coinvolte molte industrie e banche italiane.
Per adottare agli errori del passato, la legge aveva adottato principi molto rigidi, limitando l’iniziativa e l’autonomia delle banche e sottoponendole a severi controlli pubblici.
In particolare essa prevedeva che la proprietà delle banche fosse pubblica e l’attività di intermediazione creditizia fosse nettamente separata da quella industriale. Le banche, per la vecchia legge bancaria, erano specializzate nell’attività secondo il principio di specializzazione temporale e settoriale. Per il primo principio, una banca non poteva concedere finanziamenti a breve e a lungo termine allo stesso tempo, ma doveva decidere se specializzarsi nei finanziamenti a breve termine o nei finanziamenti a lungo termine; secondo il principio di specializzazione settoriale, gli istituti di credito speciali dovevano scegliere il settore in cui operare.
Il Tub del 1993, nell’intento di accogliere le direttive europee in materia bancaria e creditizia e garantire dinamicità al settore e competitività alle banche italiane ha abolito i precedenti principi ridimensionando i limiti operativi delle banche e i controlli pubblici.
La banca moderna, infatti, è abilitata a:
 esercitare ogni attività finanziaria, oltre all’attività principale di raccolta del risparmio tra il pubblico e di concessione di prestiti alle imprese e alle famiglie; quindi la banca può svolgere attività di leasing, di consulenza alle imprese e di gestione di patrimoni mobiliari.
 effettuare operazioni senza limiti di tempo (banca universale); si attua la despecializzazione temporale e, pertanto, tutte le banche possono compiere indifferentemente operazioni a breve e a medio/lungo termine.
 assumere partecipazioni nel capitale delle industrie (banca mista) entro i limiti e alle condizioni previste dalla legge.
 emettere obbligazioni; tali titoli, se emessi da banche con azioni quotate in Borsa, sono di diritto ammessi alle quotazioni di Borsa.
 le banche sono riconosciute come vere e proprie imprese private che devono necessariamente rivestire la forma giuridica di società per azioni o società in accomandita per azioni.
Per l’esercizio dell’attività bancaria è necessaria l’autorizzazione della Banca d’Italia. Tale autorizzazione è rilasciata nel caso ricorrano le condizioni previste dalla legge, come l’adozione della forma di società per azioni o di cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
Il sistema bancario italiano vede al vertice le autorità creditizie e alla base gli enti creditizi, cioè le banche. Il titolo primo del Testo Unico è dedicato alle autorità creditizie a cui sono affidati i compiti di indirizzo e di vigilanza sul sistema bancario e creditizio. Tali organi sono il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il ministro dell’Economia e delle Finanze e la Banca d’Italia.
Al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio sono affidate funzioni di alta vigilanza e di indirizzo politico in materia di credito e di tutela del risparmio. Per l’esercizio delle proprie funzioni il Comitato si avvale della Banca d’Italia.
Il ministro dell’Economia e delle Finanze è la più alta autorità amministrativa in campo creditizio. Esso adotta con decreto legislativo i provvedimenti di sua competenza previsti dal Testo unico, convoca il Cicr e propone le deliberazioni.
La Banca d’Italia è l’organo tecnico a cui sono affidate importanti funzioni di vigilanza e di proposta per le decisioni di competenza del Cicr. È inoltre l’unico istituto di emissione italiano e svolge numerosi servizi. La vigilanza della Banca d’Italia non può più limitarsi a controllare il semplice rispetto delle leggi o dei vari operatori, ma deve spingersi ad accertare l’efficienza e la competitività del sistema creditizio. Una banca inefficiente o gestita in modo sprovveduto potrebbe danneggiare i risparmiatori, le altre banche e l’economia del Paese.
L’articolo 5 del Testo Unico Bancario afferma che “Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia”.
I destinatari della vigilanza possono essere le banche nazionali, comunitarie ed extracomunitarie.
Le banche nazionali sono quelle che hanno sede legale in Italia.
Le banche comunitarie sono quelle che hanno sede legale e amministrazione centrale in uno Stato appartenente all’Unione europea diverso dall’Italia. Esse possono esercitare liberamente la loro attività in ogni Paese comunitario; sono sottoposte all’autorizzazione e al controllo dell’autorità del Paese di appartenenza.
Le banche extracomunitarie hanno la loro sede legale in uno Stato non appartenente all’Unione europea. Esse possono svolgere in Italia tutte le attività ammesse al mutuo riconoscimento; è però necessaria l’autorizzazione della Banca d’Italia.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la normativa di riferimento per il sistema bancario italiano?
  2. La normativa di riferimento è il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Tub), entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

  3. Quali sono le principali differenze tra la vecchia legge bancaria del 1936 e il Tub del 1993?
  4. La vecchia legge bancaria del 1936 prevedeva rigidi controlli pubblici e specializzazione delle banche, mentre il Tub del 1993 ha ridimensionato i limiti operativi e i controlli, permettendo una maggiore dinamicità e competitività.

  5. Quali attività possono svolgere le banche moderne secondo il Tub del 1993?
  6. Le banche moderne possono esercitare ogni attività finanziaria, effettuare operazioni senza limiti di tempo, assumere partecipazioni nel capitale delle industrie, emettere obbligazioni e devono essere società per azioni o in accomandita per azioni.

  7. Quali sono le autorità creditizie responsabili della vigilanza sul sistema bancario italiano?
  8. Le autorità creditizie includono il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il ministro dell’Economia e delle Finanze e la Banca d’Italia.

  9. Quali sono le categorie di banche soggette alla vigilanza delle autorità creditizie italiane?
  10. Le categorie includono le banche nazionali, comunitarie ed extracomunitarie, ognuna con specifiche condizioni di autorizzazione e controllo.

Domande e risposte