Concetti Chiave
- Il principio di sussidiarietà assegna le funzioni amministrative all'ente più piccolo per rispondere meglio ai bisogni locali, mentre funzioni più ampie sono gestite a livelli superiori.
- Le decisioni sui trasporti seguono criteri di efficienza economica, con servizi urbani gestiti a livello comunale e quelli più estesi a livello regionale o statale.
- L'autonomia degli enti locali è rafforzata sia nelle spese che nelle entrate, permettendo loro di scegliere autonomamente come finanziare le proprie attività.
- In alcuni stati unitari, il federalismo fiscale è limitato, con le Regioni che non possono stabilire autonomamente le fonti di finanziamento ma possono gestire tributi stabiliti a livello statale.
- Quando le Regioni hanno il potere di stabilire le proprie entrate, l'autonomia è maggiore, ma devono comunque coordinarsi con il sistema tributario nazionale.
Principio di sussidiarietà
Il principio di sussidiarietà regola l’autonomia di spesa degli enti territoriali: le funzioni amministrative vengono attribuite in linea di principio all'ente di minori dimensioni, il quale è più vicino alla popolazione locale e in grado di interpretarne più efficacemente i bisogni, mentre agli altri livelli di governo (regionale o statale) sono attribuite le funzioni che per ragioni economiche e organizzative non possono essere svolte in modo efficiente a livello inferiore.
Per esempio, nel settore dei trasporti corrisponde a criteri di efficienza economica organizzare a livello comunale il servizio di trasporto urbano, a livello regionale il servizio di trasporti extraurbani di linea, a livello statale il servizio ferroviario a lunga percorrenza o internazionale; nel settore delle attività ricreative un piccolo Comune può darsi carico della spesa di un parco giochi destinato alla popolazione locale mentre un centro sportivo polifunzionale dovrebbe essere organizzato a livello territoriale più ampio. L'autonomia degli enti locali, e soprattutto delle regioni, è potenziata non soltanto sul lato della spesa ma anche su quello delle entrate. Negli Stati unitari il federalismo fiscale può essere più o meno accentuato. Una forma particolarmente attenuata è quella in cui le Regioni e gli altri enti non possono stabilire autonomamente le proprie fonti di finanziamento perché hanno limitata capacità impositiva; possono avere entrate derivanti da tributi propri ma questi sono previsti da leggi dello Stato mentre agli enti territoriali spetta il potere di provvedere autonomamente all'accertamento e alla riscossione, e di determinarne l'aliquota entro un limite minimo e massimo. Questa forma di autonomia, benché limitata, consente alle Regioni e agli enti locali di attuare le loro scelte sulla base di un'autonoma copertura finanziaria (corrispondenza fra chi spende e chi paga). L'intensità dei poteri degli enti territoriali è maggiore quando le Regioni possono stabilire con proprie leggi le proprie fonti di entrata, nel quadro di un modello che non scardina l'unità del sistema tributario pur nel rispetto delle differenze fra le varie Regioni. Esso presuppone infatti che sia lo Stato a dettare i principi generali del sistema tributario e che le Regioni, pur facendo leva sull'autonomo potere fiscale per istituire tributi propri, raggiungano i propri obiettivi coordinandone l'esercizio con il potere centrale.Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo del principio di sussidiarietà nell'autonomia di spesa degli enti territoriali?
- Come si manifesta il federalismo fiscale negli Stati unitari?
- In che modo le Regioni possono esercitare autonomia fiscale senza compromettere l'unità del sistema tributario?
Il principio di sussidiarietà assegna le funzioni amministrative all'ente di minori dimensioni, più vicino alla popolazione locale, mentre le funzioni che non possono essere svolte efficientemente a livello inferiore sono attribuite ai livelli di governo superiore.
Negli Stati unitari, il federalismo fiscale può variare; in forme attenuate, le Regioni e gli enti non possono stabilire autonomamente le proprie fonti di finanziamento, ma possono gestire l'accertamento e la riscossione dei tributi entro limiti stabiliti dallo Stato.
Le Regioni possono stabilire le proprie fonti di entrata con leggi proprie, coordinando l'esercizio del potere fiscale con lo Stato, che detta i principi generali del sistema tributario, mantenendo così l'unità del sistema.