Lulù22
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Concetti Chiave

  • Le obbligazioni rappresentano un vincolo giuridico in cui il debitore è tenuto a un comportamento patrimoniale a favore del creditore, che può essere un dare, fare o non fare.
  • Si distinguono per tempo (istantanee, continuative, periodiche) e numero di soggetti (semplici, parziarie, solidali), con obbligazioni pecuniarie vincolate a moneta legale.
  • L'adempimento è l'esecuzione esatta della prestazione dovuta, considerando luogo e modalità specificate, e rappresenta la causa principale di estinzione delle obbligazioni.
  • L'inadempimento volontario o involontario comporta il risarcimento del danno, con la possibilità di pattuire una clausola penale per determinare anticipatamente l'importo del risarcimento.
  • Pegni e ipoteche sono garanzie reali che tutelano il creditore, permettendo l'espropriazione dei beni del debitore per soddisfare i diritti creditori in caso di mancato adempimento.
Le obbligazioni in finanza
L'obbligazione si può definire come un vincolo giuridico, di natura patrimoniale in virtù del quale il debitore è tenuto a un determinato comportamento a favore del creditore. Può consistere in un dare, in un fare, oppure in un non fare.
Gli elementi del rapporto giuridico obbligatorio sono tre:
- I soggetti, cioè il creditore e il debitore, che devono comportarsi secondo i principi della correttezza;
- Il vincolo giuridico, che lega le due parti del rapporto e obbliga il debitore alla prestazione in favore del creditore;
- La prestazione che deve essere patrimoniale.
Le obbligazioni si dividono in base ai seguenti fattori:
- Tempo: possono essere istantanee, se la prestazione consiste in un comportamento che si estingue in un attimo, e continuative se il comportamento dovuto si protrae nel tempo; possono essere anche periodiche, se il comportamento deve essere compiuto a scadenze periodiche;
- Numero di soggetti debitori: sono semplici, se vedono la presenza di un solo debitore e un solo creditore, molteplici se hanno una pluralità di soggetti.
Le obbligazioni molteplici possono essere:
a) Parziarie: obbligazioni nelle quali ogni creditore ha il diritto di esigere solo la quota che gli spetta e ogni debitore è tenuto a pagare solo la propria quota;
b) Solidali, attive o passive: la solidarietà attiva si verifica quando, in presenza di molteplici creditori ognuno può esigere l'intero credito, ovvero il debitore può estinguere il suo debito pagando all'uno o all'altro creditore indistintamente.
Invece la solidarietà passiva si ha quando, in presenza di più debitori, il creditore può ottenere l'intera prestazione da uno qualsiasi dei condebitori.
c) Titoli: l'obbligazione pecuniaria ha per oggetto una somma di denaro. Il codice civile impone che i pagamenti siano fatti con moneta avente corso legale e per il loro valore nominale, indipendentemente da qualsiasi svalutazione. Il creditore può premunirsi dalla perdita di valore della moneta, inserendo nell'obbligazione una clausola che consente di ancorare il valore della moneta a parametri come il costo della vita (clausola numeri indici), o al prezzo dell'oro (clausola d'oro).

L'adempimento
Il debitore è obbligato a eseguire la prestazione dovuta. L'adempimento è la causa di estinzione per eccellenza delle obbligazioni.
L'adempimento consiste nell'eseguire l'esatta prestazione agendo con la diligenza del buon padre di famiglia.
L'adempimento deve essere esatto e completo e il debitore non può fare un adempimento parziale né prestare una somma diversa da quella dovuta, salvo che vi consenta il creditore.
Il luogo dell'adempimento, se non è espresso nell'accordo tra le parti o previsto dagli usi viene individuato in base a dei criteri:
- La prestazione di dare un oggetto determinato deve essere eseguita nel luogo in cui l'oggetto si trovava quando l'obbligazione è sorta;
- La prestazione di pagare una somma di denaro deve avvenire al domicilio del creditore;
- Le altre prestazioni devono essere eseguite al domicilio del debitore.
L'adempimento, se il termine non è fissato dalle parti, può essere esatto dal creditore anche immediatamente. Il debitore ha diritto ad ottenere una quietanza del'avvenuto pagamento.

L'inadempimento volontario
Si ha quando il debitore non esegue la prestazione dovuta o la esegue solo in parte.
L'inadempimento può essere volontario se deriva da cause imputabili al debitore, cioè per colpa (Comportamento illecito imputabile a imprudenza, negligenza, ecc...) o dolo (Volontà di non pagare), oppure involontario se dipende da causa a lui non imputabile, per impossibiltà sopravvenuta.
Il debitore inadempiente per colpa o dolo è tenuto al risarcimento del danno causato. L'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del danno grava sul creditore e il danno risarcibile è quello che è conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento e che era prevedibile nel momento in cui l'obbligazione era sorta.
Il risarcimento può consistere nella reintegrazione in forma specifica, cioè ottenere la prestazione prevista, oppure per equivalente, cioè con il pagamento di una somma di denaro che comprenda sia il danno emergente, la diminuzione patrimoniale, sia il lucro cessante, il mancato guadagno che il creditore avrebbe potuto realizzare.
Mentre la colpa del debitore è presunta e spetta al debitore dimostrare che l'inadempimento è derivato da impossibilità, la volontà dolosa deve essere dimostrata dal creditore.
Le parti onde evitare controversie circa l'ammontare del danno, possono pattuire una clausola penale che consiste nella determinazione preventiva della somma che il debitore inadempiente pagherà a titolo del risarcimento.

L'inadempimento involontario
In caso di mancato adempimento del debitore, la possibilità sono due:
- Il debitore è obbligato a risarcire il danno che ha causato al creditore per dolo o colpa;
- Il debitore riesce a dimostrare che non ha potuto adempiere per causa a lui non imputabile.
L'inadempimento involontario si ha quando dipende da caso fortuito, evento che sfugge al nostro controllo.
Affinchè l'inadempimento sia involontario è necessario che si tratti di impossibilità oggettiva, sopravvenuta dopo che l'obbligazione è sorta. L'impossibilità sopravvenuta ha l'effetto di estinguere totalmente o parzialmente l'obbligazione, oppure di liberare temporaneamente il debitore.

La mora
L'adempimento con ritardo, o mora, si ha quando l'adempimento avviene in ritardo ma la prestazione è ancora possibile e utile al creditore.
Il debitore che ritarda in modo ingiustificato il pagamento può essere costituito in mora in due modi:
- Di diritto: automaticamente, quando si tratta di un'obbligazione a termine presso il domicilio del creditore e il termine è scaduto o quando il debito derivi da fatto illecito, o quando il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere;
- Per intimazione formale ad adempiere in tutti gli altri casi.
Nel caso derivi da colpa o dolo, il debitore è tenuto al riscarcimento del danno;
il rischio per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione passa a carico del debitore e se la mora dipende da impossibilità sopravvenuta, il debitore non è obbligato al risarcimento del danno ma egli deve adempiere non appena cessa l'impossibilità.
Si ha mora del creditore quando il creditore, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli o non compie quanto è necessario affinchè il debitore possa adempiere. Il motivo è leggittimo quando il debitore offre l'adempimento in un tempo o in un luogo tali da rendere difficoltoso o impossibile il ricevimento della prestazione. La mora del creditore ha come effetti il perdurare del rischio per l'impossibilità sopravvenuta in capo al creditore.
Anche in presenza della mora del creditore, il vincolo obbligatorio del debitore permane e non è esclusa la responsabilità per un suo eventuale inadempimento.

Le garanzie reali: pegno e ipoteca
Se il debitore non adempie la sua prestazione, è obbligato a risarcire il danno. Tuttavia, qualora il debitore non risarcisse, il creditore può rivolgersi all'autorità giudiziaria, affinchè accerti il suo diritto e condanni il debitore all'adempimento. Se il debitore persiste nel non adempiere, il creditore deve iniziare un procedimento giudiziario, detto esecuzione forzata, che consiste nell'espropriazione dei beni del debitore affinchè, in seguito alla loro vendita, il creditore possa ottenere il risarcimento dovuto.
La garanzia per il soddisfacimento dei diritti del creditore consiste nel patrimonio del debitore.
“Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”.
Le cause leggittime di prelazione sono:
- Il privilegio che è attribuito per crediti di particolare natura, i crediti dei lavoratori dipendenti per le retribuzioni e le indennità;
- Il pegno, un diritto reale di garanzia avente per oggetto beni mobili, titoli di credito, diritti di credito e altri diritti su cose mobili. Si costituisce mediante contratto redatto in forma scritta che si perfeziona con la consegna dell'oggetto. Il creditore pignoratizio non può utilizzare l'oggetto avuto in pegno, perchè egli ha una prelazione, cioè un diritto a soddisfarsi per primo sottoponendola a esecuzione forzata;
- L'ipoteca: è un diritto reale di garanzia avente per oggetto la proprietà, la superficie, l'enfiteusi e l'usofrutto su beni immobili o mobili registrati, non richiede la consegna del bene che resta presso il debitore. L'ipoteca si costituisce mediante l'iscrizione presso la Camera dei Registri Immobiliari. Può avere titolo in un contratto, in una sentenza oppure nei casi indicati dalla legge. Gli effetti dell'iscrizione nei pubblici registri durano venti anni e possono essere rinnovati.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono gli elementi fondamentali di un'obbligazione?
  2. Gli elementi fondamentali di un'obbligazione sono i soggetti (creditore e debitore), il vincolo giuridico che li lega, e la prestazione che deve essere di natura patrimoniale.

  3. Come si classificano le obbligazioni in base al numero di soggetti debitori?
  4. Le obbligazioni si classificano in semplici, con un solo debitore e un solo creditore, e molteplici, con una pluralità di soggetti. Le obbligazioni molteplici possono essere parziarie o solidali, attive o passive.

  5. Cosa comporta l'inadempimento volontario di un'obbligazione?
  6. L'inadempimento volontario comporta che il debitore non esegue la prestazione dovuta per colpa o dolo, ed è tenuto al risarcimento del danno causato al creditore.

  7. Quali sono le garanzie reali a disposizione del creditore in caso di inadempimento del debitore?
  8. Le garanzie reali includono il pegno, che riguarda beni mobili, e l'ipoteca, che riguarda beni immobili o mobili registrati. Entrambe offrono al creditore un diritto di prelazione.

  9. In cosa consiste la mora del debitore e quali sono le sue conseguenze?
  10. La mora del debitore si verifica quando l'adempimento avviene in ritardo. Se il ritardo è ingiustificato, il debitore può essere costituito in mora e può essere tenuto al risarcimento del danno se il ritardo è dovuto a colpa o dolo.

Domande e risposte