Concetti Chiave
- Il contratto di apprendistato non richiede più l'autorizzazione preventiva della direzione provinciale del lavoro, ma segue ancora la vecchia disciplina in attesa di nuove regole regionali e CCNL.
- È obbligatoria la forma scritta, con dettagli sul piano formativo, monte ore e qualifica finale, e include un libretto formativo e un tutor aziendale.
- Il contratto offre incentivi normativi, retributivi e contributivi e la possibilità di ottenere crediti formativi per ulteriori percorsi educativi e professionali.
- Il lavoratore può essere inquadrato fino a due livelli sotto la qualifica finale, e il datore di lavoro ha il diritto di recesso al termine del contratto.
- Esistono tre tipi di apprendistato: per istruzione e formazione (dai 15 anni), professionalizzante (dai 18/17 ai 29 anni), e per diplomi o alta formazione (dai 18/17 ai 29 anni).
Modifiche alla disciplina del lavoro
Non è più necessaria la preventiva autorizzazione della direzione provinciale del lavoro. Le regioni ed i CCNL dovranno ridisciplinare i rapporti. Frattanto continua ad applicarsi la vecchia disciplina. Il contratto richiede forma scritta, con l'indicazione del piano formativo e del suo monte ore, nonché della qualifica che potrà essere acquisita al termine. Il datore di lavoro può recedere al termine. E previsto un libretto formativo per la registrazione della formazione effettuata e la presenza di tutor aziendale esperto. L'apprendistato può dar luogo a crediti formativi per la prosecuzione di percorsi di istruzione e formazione professionale. Gode di incentivi normativi, retributivi e contributivi. Il lavoratore può essere inquadrato fino a due livelli al di sotto della qualifica al conseguimento della quale è finalizzato il contratto.
Tipologie di apprendistato
Si distingue in tre tipologie:
1) Espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione: è rivolto ai giovani che abbiano compiuto 15 anni, è di durata non superiore ai 3 anni e per il conseguimento di una qualifica professionale;
2) Professionalizzante: per una qualifica attraverso la formazione sul lavoro e possono esseri assunti i soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni (17 con la riforma Moratti per l'istruzione professionale); la durata del contratto è fissata dai CCNL tra i 2 e 6 anni. Salvo diversa previsione dei CCNL possono essere assunti al massimo apprendisti per il 100% delle maestranze qualificate, con un minimo di 3 soggetti;
3) Per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: è rivolto a soggetti tra i 18 (17) e i 29 anni. La durata sarà stabilita dalle Regioni con le istituzioni formative.