Indice
- Introduzione………………………………………………………..4
- Capitolo primo – Nascita ed evoluzione dell’informatica giuridica……………………………………………………………..6
- 1.1 Origine della disciplina………………………………..6
- 1.1.1 Le diverse classificazioni di informatica giuridica……….9
- 1.1.2 Lo sviluppo dell’informatica giudiziaria ………………..10
- 3.1 Il contesto italiano …………………………………...14
- Capitolo secondo – Evoluzione del quadro normativo internazionale e suo recepimento nell’ordinamento italiano……………………………………………………………..17
- 2.1 La Convenzione Consiglio europeo di Budapest sulla criminalità informatica 23/11/2001……………...20
- 2.2 La Legge n. 48 del 18 marzo del 2008……………..25
- 2.1.2 La Legge n. 12 del 2012 “in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica”……………………………...36
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- Capitolo terzo – L’importanza della legge 48/2008: cenni….……………………………………..…41
- 3.1 I reati informatici …………………………………….41
- 3.1.1 L’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.). ………………………………………………………44
- 3.1.2 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater)…………………………….45
- 3.1.3 Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (Art. 615- quinquies)…………………………….46
- 3.1.4 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis)………………………………………………………….46
- 3.1.5 La frode informatica (art. 640 ter c.p.)………………………...49
- 3.1.6 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater)…………..51
- 3.1.7 L’installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)…………………………………………………….51
- 3.1.8 La falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 sexies c.p.)……...52
- 3.1.9 Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.)…………..52
2
- 3.1.10 Reato di diffamazione …………………………………………54
- Conclusioni………………………………………………….......59
- Appendice (leggi di riferimento)………………………..........61
- Convenzione Consiglio d’Europa di Budapest sulla criminalità informatica del 23/11/2001
- Legge 48 del 18/03/2008
- Legge n. 12 del 2012 “in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica”
Bibliografia…………………………………………………….137
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Introduzione
La società odierna, viene costantemente influenzata dai fenomeni tecnologici che fanno parte della vita quotidiana, come internet attraverso, social network, e-mail, forum e blog, con un unico scopo, essere costantemente informati sul modo di essere e di comportarsi degli altri.
Questo sviluppo, considerevole della tecnologia, ha portato anche all’aumento incontrastato di pericoli, pericoli riguardanti truffe, furto d’identità, frode, etc., che mettono seriamente a rischio la vita di tutti. Per poter combattere tali fenomeni, il legislatore e a livello europeo e a livello nazionale sono intervenuti, ormai da molti anni, per cercare di trovare una forma di tutela, seppur con scarsi risultati.
Il presente lavoro nella prima parte analizzerà il fenomeno della criminalità informatica sin dalle sue origini, definendo il concetto di informatica giuridica, in contrapposizione alla informatica giudiziaria.
Nella seconda parte del lavoro si entrerà nel vivo del tema con la parte giuridica, analizzando in primis la Convenzione del Consiglio d’Europa di Budapest sulla criminalità informatica, che rappresenta il primo trattato internazionale sulle infrazioni penali commesse via internet e su altre reti informatiche, e tratta in particolare le violazioni dei diritti d’autore, la frode informatica, la pornografia infantile e le violazioni della sicurezza della rete. Il suo obiettivo principale, è perseguire una politica penale comune per la protezione della società contro la cibercriminalità, in special modo adottando legislazioni appropriate e promuovendo la cooperazione internazionale.
Come tutte le direttive a livello europeo, la convenzione nel nostro ordinamento, è stata recepita con la legge 48 del 18/03/2008, che ha lo scopo di introdurre, modificare o eliminare nel nostro ordinamento, reati e indicazioni afferenti i crimini informatici. Uno sguardo sarà data anche alla recente legge n. 12 del 2012, che va a contrastare le norme di tutela della “criminalità informatica”.
Il lavoro si conclude con la terza parte, dove verranno analizzate le novità introdotte nel nostro ordinamento, con l’approvazione della legge 48/2008, in particolar modo, i reati informatici, andando nello specifico di alcune tipologie di reati.
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Capitolo 1
Nascita ed evoluzione dell’informatica giuridica
1.1 Origine della disciplina
Negli ultimi anni, si è assistiti ad un processo di cambiamenti senza precedenti, i cui propulsori riguardano l’ascesa della conoscenza, come risorsa economica essenziale e, l’introduzione o meglio l’irruzione delle nuove tecnologie nell’ambito dell’informazione e della comunicazione nella società moderna.
Con l’avvento di internet, e dei nuovi prodotti tecnologici, si sono riscontrati cambiamenti epocali, in ogni settore della società, dal sociale, al culturale e all’economico, portando però allo stesso tempo, ad uno sviluppo incontrastato di comportamenti illeciti di rilievo penale, portando al relativo sviluppo di una nuova frontiera della lotta alla criminalità.
Ben presto infatti si è iniziato a parlare di “criminalità informatica”, che non viene espressamente riconosciuta giuridicamente, ma racchiude in sé una molteplicità di comportamenti lesivi relativamente importanti sul profilo penale, riconducibili alla sfera dei “reati informatici”, introdotti e disciplinati da molti ordinamenti nazionali.
Esistono infatti due distinte tipologie, sotto il profilo penale di “criminalità informatica”, la prima, in senso stretto, riguarda elementi di tipizzazione strettamente connessi a procedimenti di automatizzazione dei dati, ovvero legate a oggetti e attività di carattere tecnologico, si pensa ad esempio, all’accesso abusivo a sistemi informatici, oppure alla frode informatica, che sono caratterizzati dal fatto che per questi reati, il computer e i prodotti informatici in generale costituiscono il principale veicolo per la realizzazione del “fatto criminoso”; nel secondo caso, ovvero la “criminalità informatica” in senso lato, si fa riferimento a quelle fattispecie di crimini che non sono strettamente legate al carattere tecnologico, ma a elementi ad esso connessi, come la rete o il cyberspace, si pensi ad esempio alle truffe che avvengono tramite l’invio di e-mail forvianti o ingannevoli, che possono indurre il destinatario in errore determinando ad effettuare un atto di disposizione patrimoniale sui conti correnti online.
Da qui la necessità di introdurre degli elementi di diritto che andassero a contrastare questi fenomeni, come la nascita dell’informatica giuridica, che è una materia che fa parte di un raggruppamento scientifico costituito oltre che dall'informatica giuridica anche da altre materie che sono la bioetica, la teoria generale del diritto, la retorica giuridica e, in particolare, la filosofia del diritto.
1 Cfr. A C. A. M, Informatica giuridica. Appunti e materiali ad uso di GATA ANGIAMELI lezioni, Giappichelli, Torino, 2010.
2 L’espressione “informatica giuridica” deriva dal termine “informatique” (coniato in Francia nel 1962 da Philippe Dreyfus).
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La nascita di questa materia, risale agli anni ’70, ovvero dopo i primi accenni di diffusione della tecnologia. Attualmente è una delle materie più interessanti e più studiate per riuscire a contrastare fenomeni criminosi in una società altamente orientata alla tecnologia come quella odierna.
Tuttavia, il termine “informatica giuridica”, mal si presta ad essere accettato, in quanto tale denominazione comprende due discipline altamente flessibili e vaste quale, l’informatica o tecnologia e quella giuridica, da qui quindi la necessità di modificare tale terminologia, coniando il termine “giuritecnica”, che rappresenta la forma contratta di tecnologia giuridica, con la quale si intendono la produzione di metodologie nel campo del diritto, strettamente connesse all’applicazione di procedimenti e di strumenti tecnologici. È importante notare tuttavia, come tale denominazione, non ha avuto molto seguito nella dottrina, infatti si continua comunque a parlare di informatica giuridica.
Nel nostro ordinamento, non solo la dottrina ma anche il legislatore, ben presto si è dovuto adoperare per contrastare le importanti problematiche derivanti dall’uso e dal progressivo svilupparsi delle reti informatiche. Nel momento in cui vi è l’emanazione delle prime disposizioni di legge si è infatti passati dall’informatica giuridica al diritto dell’informatica, tali leggi, disciplinano la gestione degli elaboratori elettronici e del relativo software.
3 Cfr. G. T E i, Dimensioni dell'informatica giuridica: dall'informatica 'inteligente' ADDEI LM all'informatica 'cosciente'?, Liguori, Napoli, 1990.
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Inoltre, il diritto dell’informatica rappresenta una novità nell’esperienza giuridica, e esprime carattere di complementarietà rispetto all’informatica giuridica, infatti con il continuo evolversi della tecnologia, è cresciuta, l’esigenza di affiancare all’informatica giuridica un insieme di materie con spiccata valenza applicativa. Questa nuova disciplina, comprendente argomenti quali il diritto civile e penale delle telecomunicazioni, il diritto amministrativo delle reti, il diritto dei mezzi di informazione, il diritto d’autore sulle opere multimediali è stata denominata “diritto delle tecnologie dell’informazione”.
1.1.1 Le diverse classificazioni di informatica giuridica
Secondo l’attuale dottrina, l’informatica giuridica si può scindere in tre grandi settori:
- L’informatica giuridica documentale, che ha per oggetto l’automazione dei sistemi di informazione relativi alle fonti di conoscenza giuridica quali, la legislazione, la giurisprudenza e la dottrina. Tale automazione è resa possibile attraverso l’applicazione di determinate tecniche informatiche ai testi giuridici;
- L’informatica giuridica di gestione, che sarebbe la c.d. automazione d’ufficio o burotica, denominazioni con le quali si è soliti tradurre l’espressione inglese “office automation”. Notevoli, ormai, sono i progressi raggiunti nella gestione degli uffici, per cui nell’era attuale è possibile realizzare attraverso supporti informatici e telematici operazioni destinate a ricevere e trasmettere comunicazioni di qualsiasi tipo, di leggere e scrivere testi, di formare, organizzare ed aggiornare archivi e registri;
- L’informatica giuridica decisionale, che si fonda esclusivamente sull’applicazione al diritto dei principi della intelligenza artificiale ed in particolare dei sistemi esperti offrendo una soluzione ai problemi e non una semplice analisi.
D. A. L 4 Cfr. , Dalla giuritecnica all'informatica giuridica: studi dedicati a Vittorio IMONE Frosini, A. Giuffrè, Milano, 1995.
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1.1.2 Lo sviluppo dell’informatica giudiziaria
L’informatica giudiziaria, non deve essere confusa con l’informatica giuridica, in quanto nettamente differenti l’una dall’altra, in particolare, l’informatica giudiziaria, rappresenta “lo studio dell’uso del computer nello svolgimento del lavoro giudiziario, per migliorarne l’efficienza e l’efficacia”.
Più specificatamente:
- Oggetto dell’informatica giudiziaria, è il lavoro che si svolge all’interno degli uffici giudiziari;
- È caratterizzata dalla parziale riservatezza, o addirittura segretezza;
- I destinatari sono i magistrati, funzionari e impiegati delle cancellerie, talvolta difensori e parti in giudizio, ufficiali giudiziari;
Quindi, si può affermare che, a differenza dell’informatica giuridica, che ha uno scopo pressoché conoscitivo, l’informatica giudiziaria, oltre al carattere conoscitivo, possiede un carattere pratico-procedurale, che consiste proprio nello svolgimento del processo in una successione di fasi temporali. Elemento di notevole portata innovativa, è caratterizzato dall’avvento della telematica, che consente un rapido passaggio delle informazioni, tra gli attori coinvolti nel procedimento giudiziario.
5 Cfr. R. C, Manuale di informatica giudiziaria, Maggioli editore, Santarcangelo di ORTESE Romagna, (RN), 1985.
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Anche l’informatica giudiziaria amplia la sua attività in 4 settori distinti:
6 Cfr. A C. A. M, op. cit., Giappichelli, Torino 2010 GATA ANGIAMELI.
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- Informatica giudiziaria documentativa o documentaria è rappresentata dalle banche dati fattuali impiegate nella lotta alla criminalità organizzata e non;
- Informatica giudiziaria amministrativa, è quella parte dell’informatica giudiziaria che ha per scopo quello di amministrare il personale ed i servizi di supporto amministrativo degli uffici giudiziari. L’automazione degli uffici giudiziari presenta problemi che sono comuni agli altri uffici, quali quelli relativi alla gestione del personale e dei mezzi, mentre sono propri, l’automazione dell’attività ausiliaria e strumentale. Il registro cartaceo, ad esempio, costituisce attualmente la struttura portante di ogni ufficio pubblico, e deve quindi considerarsi come uno strumento amministrativo superato, perché incapace di adeguarsi alla sempre maggiore mole di dati dei grandi uffici;
- Informatica giudiziaria decisionale affida al computer la soluzione di questioni giuridiche vere e proprie che confluiscono nella decisione della causa, per effetto dell’inserimento nella memoria elettronica degli estremi in cui esse si sostanziano, tradotti nel linguaggio formale e logico della macchina.
7 Nell’ambito di quest’ultimo settore va segnalato il programma denominato «Polis». Si tratta di un sistema informativo orientato alla archiviazione e diffusione dei provvedimenti emessi in materia civile (progetto precedentemente denominato Area locale). Il programma ha due specifiche funzioni: l’una di archivio delle sentenze e degli altri provvedimenti aventi natura decisoria, l’altra di raccolta giurisprudenziale e di sistema informatico finalizzati alla redazione facilitata dei provvedimenti medesimi. http://www.giustizia.it/ministero/struttura/polciv.htm
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- Informatica giudiziaria gestionale, è quel ramo della disciplina che riguarda i procedimenti che si svolgono con l’intervento del giudice e delle parti. Il processo viene gestito con l’ausilio dell’elaboratore nel quale vengono memorizzati, sotto forma di dati codificabili, tutti gli atti che corrispondono ad attività strutturate;
Un’importante disciplina rientrante nel settore dell’informatica giudiziaria, è rappresentata dall’informatica gestionale legale, nella sua duplice configurazione, dei sistemi forensi, e dei sistemi notarili. Per quanto riguarda i sistemi forensi, a partire dagli anni ‘80 si sono cominciati a sviluppare appositi software per l’organizzazione e la gestione degli studi legali, le principali innovazioni riguardano la possibilità il tent
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Reati
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Tesi: I reati culturalmente orientati
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Schema dei reati contro la PA
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Diritto penale - reati fallimentari