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Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360)

Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (artt. 314-335bis)

Il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione di servizio la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da 4 anni a 10 anni e 6 mesi.

Art. 314 Peculato

Si applica la reclusione da 6 mesi a 3 anni ove il colpevole agisca al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, per poi restituirla immediatamente.

Art. 315 Malversazione a danno di privati

Abrogato.

Art. 316 Peculato mediante profitto dell’errore altrui

Il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, che, nell'esercizio delle funzioni, giovandosi dell'errore mediante profitto altrui, riceve o ritiene indebitamente denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Art. 316-bis Malversazione ai danni dello Stato

Chiunque, estraneo alla PA, avendo ottenuto dallo Stato, da ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni.

Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni, concessi o erogati dallo Stato, enti pubblici o Comunità europee è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri, la pena è della reclusione da 1 a 4 anni.

Quando la somma percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa.

Art. 317 Concussione

Il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che, abusando dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità è punito con la reclusione da 6 a 12 anni.

Art. 317-bis Pene accessorie

La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

Se è inflitta la reclusione non superiore a 2 anni, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a 5 anni né superiore a 7 anni.

Art. 318 Corruzione per l’esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da 3 a 8 anni.

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 6 a 10 anni.

Art. 319-bis Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione cui il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni.

Se ne deriva l'ingiusta condanna alla reclusione non superiore a 5 anni, la pena è della reclusione da 6 a 14 anni.

Se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a 5 anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da 8 a 20 anni.

Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità

Il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità è punito con la reclusione da 6 anni a 10 anni e 6 mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a 3 anni.

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad 1/3.

Art. 321 Pene per il corruttore

Le pene stabilite nell'art. 318, 319, 319 bis, 319 ter e 320 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, anche al fine di indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, soggiace, qualora l’offerta non sia stata accettata, alle pene stabilita negli art. 318 e 319, ridotta di 1/3.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri d

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher davril86 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof D'Alessio Gianfranco.
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