La sospensione della esecuzione delle>sanIl compito delle commissioni tributarie
La sospensione deve essere concessa quando viene prestata adeguata garanzia, anche a mezzo di fideiussione bancaria e assicurativa. Nel caso in cui non sussista la giurisdizione delle commissioni tributarie ed è stato proposto ricorso amministrativo vale ancora il principio della riscossione frazionata e quindi la riscossione provvisoria della sanzione per metà dell’ammontare dopo la decisione dell’organo al quale è stato proposto il ricorso. Se si ricorre all’autorità giudiziaria contro il provvedimento dell’organo amministrativo l’autorità può disporre la sospensione quando dall’esecuzione del provvedimento può derivare un danno grave o irreparabile; in caso di idonea garanzia è invece obbligata, a disporre la sospensione.
L’azione iniziata davanti all’autorità giudiziaria ordinaria comporta che la sanzione pecuniaria venga riscossa per intero o per il suo residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado, salvo diverse disposizioni del giudice. Qualora dalla controversia risulti una somma corrisposta maggiore di quella dovuta l'ufficio provvederà al rimborso della differenza entro novanta giorni.
Ed infine la riscossione frazionata in pendenza di giudizio sia per le sanzioni che per i tributi, fa sì che le sanzioni accessorie siano eseguibili solo se il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo.
12. Le misure cautelari
La riforma non ha risparmiato la disciplina delle misure cautelari; l'ufficio con l’ente impositore date le valutazioni tratte dall’atto di irrogazione della sanzione o dal processo verbale di constatazione o dopo notifica, se ha timore di perdere la garanzia del proprio credito, con istanza motivata, può chiedere al presidente della commissione tributaria provinciale:
- L’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido
- L'autorizzazione a procedere a mezzo di ufficiale giudiziario
- Il sequestro conservativo dei loro beni
Le misure cautelari sono:
- Per i profili soggettivi, richieste dall’ufficio o dall’ente titolari della potestà di accertamento
- Per i profili temporali, richieste dopo la notifica degli atti di contestazione, del provvedimento di irrogazione della sanzione, del processo verbale di constatazione (effettiva verifica della violazione)
- Per l’organo giudiziario competente, richiesta al presidente della commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio o l’ente precedente
- Per l’oggetto della richiesta, richieste l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere a mezzo di ufficiale giudiziario.
L’istanza motivata in primo luogo deve essere motivata e deve indicare:
- Il titolo in base al quale si procede.
- La somma per la quale si richiede la misura cautelare.
- La ragione che mette in dubbio la garanzia del credito.
- La specifica misura cautelare.
- L’individuazione dei beni per i quali si intende procedere.
Le misure cautelari vengono applicate anche sui beni o sull’azienda dei soggetti obbligati in solido se richiesto dall’ufficio; i valori dei beni non debbono superare l’importo dovuto per il pagamento della sanzione.
Solo nei casi di eccezionale urgenza o pericolo nel ritardo il presidente provvede con decreto motivato e comunque reclamabile entro trenta giorni al collegio.
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La sospensione deve essere concessa quando viene prestata adeguata garanzia, anche a mezzo di fideiussione bancaria e assicurativa. Nel caso in cui non sussista la giurisdizione delle commissioni tributarie ed è stato proposto ricorso amministrativo vale ancora il principio della riscossione frazionata e quindi la riscossione provvisoria della sanzione per metà dell’ammontare dopo la decisione dell’organo al quale è stato proposto il ricorso. Se si ricorre all’autorità giudiziaria contro il provvedimento dell’organo amministrativo l’autorità può disporre la sospensione quando dall’esecuzione del provvedimento può derivare un danno grave o irreparabile; in caso di idonea garanzia è invece obbligata, a disporre la sospensione.
L’azione iniziata davanti all’autorità giudiziaria ordinaria comporta che la sanzione pecuniaria venga riscossa per intero o per il suo residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado, salvo diverse disposizioni del giudice. Qualora dalla controversia risulti una somma corrisposta maggiore di quella dovuta l’ufficio provvederà al rimborso della differenza entro novanta giorni.
Ed infine la riscossione frazionata in pendenza di giudizio sia per le sanzioni che per i tributi, se prevista fa sì che le sanzioni accessorie siano eseguibili solo se il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo.
12. Le misure cautelari
La riforma non ha risparmiato la disciplina delle misure cautelari; l’ufficio con l’ente impositore date le valutazioni tratte dall’atto di irrogazione della sanzione o dal processo verbale di constatazione e dopo notifica, se ha timore di perdere la garanzia del proprio credito, con istanza motivata, può chiedere al presidente della commissione tributaria provinciale:
- L’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido
- L’autorizzazione a procedere a mezzo d
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