Università degli Studi di Torino
Dipartimento di giurisprudenza
Corso di laurea magistrale
Tesi di laurea
I reati culturalmente orientati
Relatore: Prof. Maurizio Riverditi
Candidato: Giulia Beltritti
Matricola: 755810
Anno Accademico: 2015/2016
I reati culturalmente orientati
Indice
- Introduzione ............................................................................................................................. 4
- Capitolo I: Il fattore culturale nell'epoca della globalizzazione
- 1.1. La globalizzazione in rapporto al diritto penale ......................................................... 7
- 1.2. Il fenomeno migratorio come incontro di culture .................................................... 14
- 1.3. Società multietnica e società multiculturale ............................................................. 18
- 1.4. I conflitti tra culture .................................................................................................. 25
- 1.5. Il concetto di “cultura” .............................................................................................. 28
- 1.6. La nozione di reato culturalmente motivato ........................................................... 32
- 1.7. Cultura e religione .................................................................................................... 39
- 1.8. Gli interrogativi sollevati dai reati culturalmente motivati ...................................... 41
- Capitolo II: Gli effetti del fattore culturale sul sistema penale
- 2.1. Il localismo e la “non neutralità culturale” del diritto penale .................................. 42
- 2.1.1. Il localismo ..................................................................................................... 42
- 2.1.2. La “non neutralità culturale” del diritto penale .............................................. 46
- 2.1.3. La prevenzione generale positiva, la prevenzione speciale e la possibilità di conoscere la norma penale violata .................................................. 49
- 2.2. Il diritto alla cultura e i diritti fondamentali ............................................................. 56
- 2.2.1. I diritti fondamentali nella teoria di Luigi Ferrajoli ....................................... 58
- 2.2.2. Società multiculturale: modello ‘forte’ e modello ‘debole’ ........................ 60
- 2.2.3. I diritti sociali degli stranieri ......................................................................... 63
- 2.3. La tolleranza e i suoi limiti ....................................................................................... 64
- 2.4. Strategie politiche per la convivenza sociale ............................................................ 69
- 2.5. Il giudice come interlocutore tra gruppi etnici differenti .......................................... 76
- 2.1. Il localismo e la “non neutralità culturale” del diritto penale .................................. 42
- Capitolo III: Come gli Stati europei gestiscono la diversità culturale
- 3.1. Modello assimilazionista e modello multiculturalista ............................................. 81
- 3.2. Il modello assimilazionista francese ......................................................................... 82
- 3.3. Il modello multiculturalista inglese .......................................................................... 88
- 3.4. La tendenziale ininfluenza del fattore culturale nei sistemi penali tedesco e spagnolo: cenni ................................................................................................ 90
- 3.5. La “cultural defense” degli Stati Uniti: cenni .......................................................... 93
- 3.6. La presunta indifferenza del sistema penale italiano rispetto al fattore culturale e le sue ragioni ............................................................................................................. 97
- 3.6.1. Le ragioni storiche dell’indifferenza italiana al fattore culturale .................. 98
- 3.6.2. Le ragioni del pluralismo .............................................................................. 105
- Capitolo IV: L'Italia e i reati culturalmente motivati, un'analisi casistica
- 4.1. I reati concernenti l’abbigliamento rituale ............................................................... 108
- 4.1.1. La giurisprudenza italiana riguardo ai casi concernenti l’abbigliamento rituale ............................................................................................................ 110
- 4.1.2. Sicurezza e ordine pubblico possono limitare la libertà culturale? .............. 115
- 4.2. Il delitto di mutilazioni genitali femminili ............................................................... 120
- 4.2.1. La situazione italiana ..................................................................................... 124
- 4.2.2. Le problematiche della nuova legge ............................................................... 131
- 4.3. L’impiego di minori nell’accattonaggio: art 600-octies c.p. ................................... 137
- 4.4. I maltrattamenti in famiglia e le violenze sessuali ................................................... 152
- 4.1. I reati concernenti l’abbigliamento rituale ............................................................... 108
- Capitolo V: Il fattore culturale all'interno della struttura del reato
- 5.1. Rilevanza della ‘motivazione culturale’ a livello di tipicità ................................... 164
- 5.1.1. Principio di territorialità ............................................................................... 164
- 5.1.2. Gli elementi normativi culturali del fatto tipico ............................................. 166
- 5.1.3. Il giustificato motivo in rapporto alla tipicità del fatto di reato .................... 168
- 5.1.4. L’offensività in concreto all’interno del fatto tipico ex art. 49 c.p. ............... 169
- 5.2. Rilevanza della ‘motivazione culturale’ a livello di antigiuridicità .......................... 173
- 5.2.1. Il consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.) .................................................... 173
- 5.2.2. Esercizio di un diritto (art. 51 c.p.): diritto previsto nell’ordinamento giuridico dell’immigrato .......................................................................................... 175
- 5.2.3. Esercizio di un diritto (art. 51 c.p.): diritto “alla propria cultura” ................. 177
- 5.2.4. Concezione gradualistica dell’antigiuridicità e cause di attenuazione dell’antigiuridicità .................................................................................................... 179
- 5.3. Rilevanza della ‘motivazione culturale’ a livello di colpevolezza ............................ 181
- 5.3.1. ‘Motivazione culturale’ e imputabilità ........................................................... 183
- 5.3.2. ‘Motivazione culturale’ e possibilità di conoscere la norma penale violata ... 188
- 5.3.2.1. Naturalità o artificialità del reato ........................................................ 190
- 5.3.2.2. Grado di eterogeneità tra cultura italiana e cultura d’origine ............. 191
- 5.3.2.3. Durata del soggiorno nel Paese d’arrivo ........................................... 194
- 5.3.3. ‘Motivazione culturale’ rispetto al dolo e alla colpa ...................................... 195
- 5.3.3.1. Dolo ed errore sul fatto ....................................................................... 195
- 5.3.3.2. Colpa e parametro dell’agente-modello ............................................ 198
- 5.4. Rilevanza della ‘motivazione culturale’ in sede di commisurazione della pena ........ 199
- 5.4.1. Commisurazione della pena in senso stretto ................................................... 200
- 5.4.1.1. Motivi a delinquere ............................................................................ 201
- 5.4.1.2. Le condizioni di vita individuale, familiare, sociale del reo .............. 202
- 5.4.2. Applicazione della pena in senso lato ............................................................ 204
- 5.4.2.1. Circostanza aggravante dell’aver agito per motivi abietti o futili ....... 204
- 5.4.2.2. Circostanza attenuante dell’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale ........................................................................................... 207
- 5.4.1. Commisurazione della pena in senso stretto ................................................... 200
- 5.1. Rilevanza della ‘motivazione culturale’ a livello di tipicità ................................... 164
- Conclusioni .............................................................................................................................. 209
- Bibliografia ............................................................................................................................... 218
Introduzione
La globalizzazione è intesa come il processo attraverso il quale vengono a crearsi interdipendenze economiche, sociali, culturali, politiche e tecnologiche i cui effetti positivi e negativi hanno una rilevanza planetaria, tendendo ad uniformare il commercio, le culture, i costumi e il pensiero. Con il presente lavoro si vuole sottolineare il fatto che tale processo di globalizzazione stia portando ad un incontro sempre più frequente di popoli e soprattutto di culture differenti. Nella nostra società le forti immigrazioni degli ultimi decenni hanno causato numerosi problemi sia sociali sia giuridici per quanto riguarda la convivenza dei gruppi etnico-culturali: ciò è stato causato anche dal ritardo, da parte dell’ordinamento italiano, nella ricerca di soluzioni legislative adeguate alla nuova ondata di flussi immigratori, adeguate altresì al fenomeno della clandestinità e alla necessità d’inserimento dei soggetti stranieri all’interno del tessuto sociale.
In questo contesto di forte instabilità e poca chiarezza legislativa, si inseriscono i “reati culturalmente motivati”, centro dell’analisi della nostra ricerca. Tali reati sono causati principalmente da uno scontro tra norme culturali: la compresenza sul medesimo territorio di un numero sempre crescente di persone appartenenti ai più svariati gruppi etnici, linguistici e religiosi provoca, dal punto di vista penale, uno scontro normo-culturale consistente in situazioni di antinomia tra il sistema giuridico del Paese ospitante e quello del gruppo d’appartenenza del soggetto immigrato. Le norme culturali e giuridiche dei due gruppi, essendo profondamente differenti nell’affrontare i principi valoriali di cui sono portatrici, causano il cosiddetto “conflitto culturale” favorendo così l’insorgere del “reato culturalmente motivato”.
Partendo dalla definizione di “reato culturalmente motivato”, si nota che essa diviene problematica nel momento in cui si deve attribuire un significato specifico e circostanziato al concetto di cultura: nell’ambito giuridico-penale ci si deve riferire alla cultura del “gruppo di appartenenza”. L’ordinamento infatti può adottare una soluzione pro reo di fronte ad un reato culturalmente motivato, solo nel caso in cui il comportamento illecito sia riconosciuto ed accettato dal sistema valoriale del gruppo di appartenenza dell’immigrato, e tutti i consociati non lo ritengano un atteggiamento penalmente rilevante.
Dopo aver inquadrato il concetto di “cultura” e la definizione di tali reati, si vuole cercare di analizzare nel prosieguo di questo lavoro, la struttura di questi ultimi e le soluzioni che il legislatore italiano ha adottato nel difficile bilanciamento tra diritto alla cultura e diritti costituzionalmente tutelati. Si deve tener conto tuttavia, del fatto che i reati culturalmente motivati costituiscano una delle sfide più recenti che il sistema penale si trova ad affrontare, in quanto la società italiana sino a pochi decenni fa era una società culturalmente coesa e priva di gruppi minoritari di rilievo. Infatti mentre Paesi come l’Inghilterra o gli Stati Uniti affrontano la tematica del multiculturalismo ormai da tempo, l’Italia solamente da pochi decenni si è trovata a dover prendere in considerazione le implicazioni dovute alla convivenza di diversi gruppi etnici all’interno del proprio territorio.
Si vedrà che il nostro Paese si trova in una situazione ibrida, in bilico tra assimilazionismo e multiculturalismo: nonostante le norme poste a tutela del pluralismo culturale come quelle presenti nel T.U. sull’immigrazione, l’atteggiamento dell’Italia può essere considerato prevalentemente di tipo assimilazionista. La giurisprudenza italiana infatti, nella risoluzione del caso concreto, si pone in modo sfavorevole di fronte alla valutazione del fattore culturale, come si nota dalla forte valenza punitiva che acquistano le norme riguardanti le mutilazioni genitali femminili e il reato di impiego di minori nell’accattonaggio. Le linee guida da seguire dunque, in un panorama così confuso, rimangono i principi costituzionali, i quali servono al bilanciamento tra il diritto “alla propria cultura” e gli altri diritti fondamentali potenzialmente in contrasto con il primo.
Per affrontare tutti gli aspetti problematici di tale tipologia di reati, il presente lavoro è strutturato in più parti: nel primo capitolo affronteremo l’analisi dei concetti generali e antropologici che hanno portato alla definizione del concetto di reato culturalmente motivato, ossia il concetto di cultura e di conflitto culturale. Nel secondo capitolo verrà posto il rilievo il principio di tolleranza e le strategie che possono essere d’aiuto nel cercare di raggiungere una convivenza pacifica e rispettosa delle culture differenti dalla nostra.
In seguito, dopo aver analizzato il panorama europeo di fronte ai reati culturalmente motivati, si passerà ad un’analisi più specifica del caso italiano attraverso la descrizione dei reati concernenti l’abbigliamento rituale, il delitto di mutilazioni genitali femminili, il delitto di impiego di minori nell’accattonaggio e infine le violenze in famiglia. Si vedrà come il panorama giuridico italiano sia poco propenso a dare una valenza positiva alla motivazione culturale, e anzi si appresti a fornire delle soluzioni punitive che a volte vengono addirittura aggravate dal fatto di appartenere ad una cultura diversa da quella della maggioranza degli italiani.
Infine nell’ultimo capitolo verrà preso in considerazione il reato culturalmente motivato all’interno della struttura quadripartita del reato: si analizzerà quindi la valenza assunta dalla motivazione culturale nel sistema giuridico a livello di tipicità, antigiuridicità, colpevolezza e punibilità. Tutto ciò per vedere se sia possibile concedere un’effettiva protezione al “diritto alla propria cultura” o se esso debba essere messo da parte di fronte alla lesione di beni giuridici considerati di valore fondamentale dalla maggioranza degli italiani.
Capitolo I: Il fattore culturale nell’epoca della globalizzazione
1.1. La globalizzazione in rapporto al diritto penale
È un fatto ormai constatato che negli ultimi decenni la crescente globalizzazione, attraverso la mobilità di merci, persone e informazioni abbia innescato processi di ‘riavvicinamento’ delle società e delle culture nazionali. Esso si traduce in un incontro tra mondi differenti, il quale può arricchire il bagaglio conoscitivo del singolo aprendogli una visuale nuova sulla realtà e soprattutto sugli altri. D’altra parte però non sempre tali differenze sono fonte di un confronto pacifico e tra pari, infatti è possibile che questo incontro tra culture si trasformi in ‘scontro’ a causa di una incomprensione circa i valori del gruppo culturale diverso dal proprio, e a causa di una innata paura che l’uomo nutre sin dai tempi più antichi nei confronti del diverso.
Questo incontro tra società ad ogni modo, si riflette inevitabilmente anche sui rispettivi sistemi giuridici e persino sui relativi ordinamenti penali, i quali nonostante siano da sempre espressivi di una sorta di autarchia localista, sono portati, oggi, a trovare dei punti di vicinanza. Negli ultimi decenni infatti l’azione dell’Europa ha cercato di trasformare un insieme di Nazioni in una Unione di Stati dando vita ad uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia che presuppone un intensificato dialogo e una collaborazione tra legislatori, giudici e forze di polizia. Ma nonostante ciò si può sostenere che “la modernità non sia riuscita a soddisfare le aspettative di quanti la immaginavano capace di sancire il superamento delle più vistose differenze in campo sociale”1: nell’attuale villaggio globale, le distanze socio-culturali di ogni tipo sembrano persistere o addirittura accentuarsi.
Sono numerose infatti le implicazioni a sfondo penale dovute all’incontro di soggetti appartenenti a culture diverse, incontro che può ormai essere definito congenito e consequenziale rispetto all’incrementata facoltà di spostamento da un punto all’altro del globo da parte della popolazione. La prima osservazione, da un punto di vista prettamente giuridico, è che la globalizzazione tende ad er...
1 BERNARDI A., Modelli penali e società multiculturale, Torino, 2006, cit., p. 1. L’autore sottolinea come grazie alla globalizzazione vi sia stata sì una crescita del sapere collettivo, ma al contempo l’estrema eterogeneità di questo sapere.
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