Indice
- Introduzione pag. 2
- I. Il bilancio delle banche pag. 6
- 1.1. La nuova disciplina pag. 7
- 1.2. Struttura del bilancio pag. 14
- 1.2.1. Stato patrimoniale pag. 15
- 1.2.2. Conto economico pag. 18
- 1.2.3. Nota integrativa pag. 22
- 1.2.4. Relazione degli amministratori sulla gestione pag. 26
- 1.3. Criteri di valutazione pag. 27
- 1.3.1. Valutazioni dei titoli di proprietà: titoli di Stato, obbligazioni, azioni pag. 30
- 1.3.2 Le partecipazioni pag. 32
- 1.4 Le operazioni fuori bilancio pag. 34
- II. I derivati su crediti pag. 38
- 2.1. Struttura dei contratti dei derivati su crediti e aspetti generali pag. 40
- 2.1.2 Trattamento prudenziale e segnaletico pag. 42
- 2.1.3 Le caratteristiche dei derivati su crediti pag. 45
- 2.2 Le tipologie dei derivati su crediti pag. 50
- 2.2.1 I credit default product e i credit linked-note pag. 50
- 2.2.2 I credit spread product (swap e option) pag. 51
- 2.2.3 Total rate of return swap pag. 52
- 2.3 I rischi nei derivati su crediti pag. 53
- 2.3.1 Il rischio di credito pag. 55
- 2.3.2 Il rischio di mercato pag. 56
- 2.3.3 Il rischio di liquidità pag. 58
- 2.3.4 Gli altri rischi pag. 60
- 2.4 I principi di redazione previsti per gli strumenti derivati pag. 62
- 2.4.1 I criteri di valutazione degli strumenti derivati pag. 64
- 2.4.2 I principi di rappresentazione dei derivati su crediti negli schemi di bilancio pag. 68
- 2.5 I criteri di valutazione dei derivati su crediti pag. 68
- 2.6 L’informativa di dettaglio prevista per i derivati su crediti nella nota integrativa pag. 72
- 2.1. Struttura dei contratti dei derivati su crediti e aspetti generali pag. 40
- III. La rappresentazione in bilancio del credit spread swap pag. 75
- 3.1 La stipula del contratto pag. 75
- 3.2 La valutazione di fine esercizio pag. 78
- 3.3 La chiusura del contratto pag. 84
- Conclusioni pag. 88
- Riferimenti bibliografici pag. 92
- Appendice 1 pag. 96
Introduzione
Negli ultimi dieci anni il settore bancario italiano ha finalmente avviato quel necessario processo di liberalizzazione che ha portato all’adozione del modello della banca universale, ufficialmente sancito dall’emanazione del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Il processo di liberalizzazione è successivamente proseguito con il ricevimento della cosiddetta direttiva Eurosim che ha ulteriormente ampliato l’ambito di attività delle imprese bancarie, autorizzandole ad operare direttamente in borsa.
È evidente, quindi, che le problematiche attinenti a una corretta gestione bancaria si sono notevolmente ampliate, infatti, le conoscenze del settore creditizio devono necessariamente spaziare su materie affini a quelle strettamente bancarie. La valutazione dell’azienda è basata, sulla sua capacità di generare “flussi di cassa o equivalente, nonché sui tempi e sulla certezza di tali flussi”. Tale capacità può essere apprezzata meglio se gli utilizzatori dispongono delle informazioni sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e sulle variazioni della struttura finanziaria.
Le informazioni possono essere tratte da una redazione veritiera e corretta del bilancio di fine esercizio, esso, infatti, è un documento di derivazione contabile dove vengono enunciati tutti gli accadimenti aziendali svoltisi all’interno della banca. Il bilancio deve essere redatto nell’ottica di un’impresa in funzionamento a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’impresa o interromperne l’attività e non abbia alternative realistiche a fare questo. Il presente studio è rivolto proprio sull’ottica del bilancio bancario.
Nel primo capitolo andremo a parlare del bilancio bancario in generale, con i suoi principi generali e di redazione, fino ad arrivare a comprendere come le diverse attività si ripartiscono all’interno della banca. Per comprendere meglio la mutevole innovazione in campo bancario, partiremo da una prima analisi risalente al 1975 fino ad arrivare alla nuova disciplina del 1992 affiancata a quella del 2005.
Nel secondo capitolo, analizzeremo come le banche hanno dovuto e continuano a dover affrontare scenari operativi in continua evoluzione che le costringono a frequenti adattamenti per mantenere e rafforzare le posizioni di equilibrio. La gestione del rischio di credito, ad esempio, rappresenta sicuramente un momento tipico e fondamentale per la sopravvivenza dell’impresa. L’eventualità del mancato buon fine dei crediti, infatti, costituisce da sempre un elemento di notevole preoccupazione per il management delle banche e l’individuazione di nuovi strumenti operativi che consentano il fronteggiamento del rischio connesso.
I derivati su credito, in questo senso, si affiancano alla ormai ampiamente diffusa e collaudata cartolarizzazione e rappresentano una nuova e importante potenzialità operativa che consente un notevole accrescimento della possibilità di diversificare la gestione dei rischi. Tali strumenti sono destinati ad avere un processo sempre crescente; ciò è dimostrato dai dati che riguardano l’ultimo quinquennio ed è ulteriormente confermato dal trend che si è manifestato nel breve termine. Recentemente, infatti, si è realizzato un notevole sviluppo originato da eventi che hanno spinto le banche in modo sempre più deciso verso operazioni di copertura.
In sostanza, la diffusione e la prospettiva di ulteriore, rapida crescita sono giustificate dalle opportunità offerte da tali strumenti. Essi consentono, infatti, di cedere gli effetti economici del rischio di credito, senza trasferire l’attività ad esso esposta e il ricorso a forme di garanzia personale o reale. Nella trattazione che segue si analizzano con maggiore attenzione proprio il rischio di credito, di mercato e di liquidità; nell’ultima parte si presenta, poi, una sintetica disamina degli altri rischi esistenti nei derivati su crediti. Si espone poi, in maniera marginale, le diverse tipologie contrattuali, cercando di comprendere come esse si riportano nel bilancio, con una corretta valutazione da parte dell’intermediario.
Nel terzo capitolo, infine, con il supporto del testo “I derivati su crediti nell’economia e nel bilancio delle banche”, si prende in considerazione un tipo di derivato, il credit spread swap, analizzandolo e vedendo in particolare l’impatto che quest’ultimo ha sul bilancio del protection buyer e protection seller.
Capitolo I
1. Il bilancio delle banche
Il bilancio delle banche costituisce un sistema complesso e integrato di informazioni la cui finalità principale è quella di fornire ai terzi (azionisti, creditori, mercato) una rappresentazione della situazione aziendale (patrimoniale, economica e finanziaria) che consenta di formulare valutazioni corrette sullo stato di salute dell’impresa e di prendere coerenti decisioni economiche.
Per molti anni, la disciplina civilistica in materia di bilancio d’esercizio delle imprese italiane è stata scarna e poco efficace. Essa si fondava su poche norme (fissate dal Codice civile) che si limitavano a: stabilire genericamente i principi a cui il redattore del bilancio doveva ispirarsi e, indicare sinteticamente alcune voci di natura patrimoniale ed economica che dovevano essere utilizzate per la compilazione dei documenti contabili.
In termini di efficienza, la descritta architettura normativa, valida per tutte le imprese, presentava tra gli altri il difetto di adattarsi con evidente difficoltà alla realtà di impresa di diversa dimensione e operanti in settori molto diversi tra loro. È peraltro vero che di tanto in tanto il legislatore aveva fissato norme ad hoc per imprese appartenenti a settori così specifici da meritare un’attenzione particolare: per esempio le compagnie di assicurazione e le banche.
Oggi il bilancio di esercizio è un documento informativo-contabile il cui scopo primario è quello di rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto:
- La situazione patrimoniale (al termine dell’esercizio);
- La situazione finanziaria (al termine dell’esercizio);
- Il risultato economico generale conseguito nel trascorso esercizio.
Il bilancio delle banche è costituito dai seguenti modelli, tra loro strettamente complementari:
- Stato patrimoniale;
- Conto economico;
- Nota integrativa.
1.1 La nuova disciplina
Nel 1975 un decreto ministeriale aveva fissato norme aventi un grado di dettaglio molto superiore rispetto a quanto previsto dal Codice civile per il Conto economico, in considerazione delle caratteristiche peculiari dell’attività bancaria. Dall’altra parte, è evidente come tale disposizione, seppure migliorativa della disciplina base, presentasse comunque un’efficacia limitata, perché volta a migliorare la capacità informativa del solo Conto economico, trascurando invece lo Stato patrimoniale.
Una decisa svolta alla disciplina del bilancio delle imprese in generale (e delle banche in particolare) si è verificata all’inizio degli anni Novanta, attraverso l’emanazione di due provvedimenti, in ottemperanza ad alcune direttive comunitarie che vincolavano il comportamento degli Stati membri dell’Unione europea. In particolare, un primo decreto legislativo (n. 127 del 1991) ha innovato il Codice civile relativamente alla disciplina generale di bilancio di esercizio, articolando e approfondendo le scarne disposizioni del testo previgente.
Nel 1992 è stato invece emanato il decreto legislativo n. 87, che definisce una speciale disciplina per il bilancio delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, esso contiene una regolamentazione di bilancio profonda e articolata con norme che incidono:
- Sui principi generali di redazione del bilancio;
- Sulla struttura e sulla forma del bilancio stesso;
- Sulle modalità di contabilizzazione delle operazioni;
- Sui criteri di valutazione delle attività a fine esercizio.
Recentemente nei paesi dell’Unione Europea è stata elaborata una disciplina direttamente derivante dai cosiddetti “Principi Contabili” e quindi dall’esperienza professionale di tutti coloro che si sono occupati di bilancio (quali revisori, periti, consulenti fiscali, avvocati, analisti finanziari). Tale set di principi contabili, che a partire dal 2005 o dal 2006 a seconda dei casi sarà effettivamente applicato dalle imprese europee, rappresenta la nuova legislazione in materia di bilancio ed è noto con la tradizionale sigla “IAS” (International Accounting Standards) o indifferentemente con la sigla recentemente introdotta di “IFRS” (International Financial Reporting Standards).
Le nuove regole contabili IAS sono valide per tutte le imprese, ma per le banche, come anche per altre imprese “speciali”, devono essere elaborate norme particolari. Ciò significa in breve che dovrà essere elaborato un nuovo decreto 87 coerente con le disposizioni IAS e a cui le banche faranno esclusivamente riferimento.
La regolamentazione degli aspetti tecnici, però, è stata riservata, dall’art. 5 del decreto 87, alla Banca d’Italia, la quale ha il compito di stabilire gli schemi del bilancio bancario e le regole per la loro formazione, introducendo in esse le modifiche e gli aggiornamenti dovuti all’evoluzione delle disposizioni e degli orientamenti comunitari. La Banca d’Italia ha emanato la circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 “Bilancio bancario: schema e regole di compilazione” con la quale ha adeguato a tali principi le previgenti istruzioni.
Il principio generale che sta alla base della formazione del bilancio delle imprese bancarie è, analogamente a quanto avviene per le società di capitali che svolgono altri tipi di attività, il principio della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale, sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico. Art. 2423, comma 2, del Codice civile. Verità vuol dire che i dati esposti corrispondono a quelli registrati nelle scritture contabili e che, questi, a loro volta, corrispondono ai fatti aziendali.
Correttezza: il comportamento è corretto, se, data una molteplicità di soluzioni possibili per rappresentare o valutare in bilancio una determinata operazione, la scelta effettuata appartiene a quel sottoinsieme di opzioni compatibili con la normativa, ovvero accettabili nella prassi sotto il profilo della ragionevolezza. Ma verità e correttezza implicano chiarezza sia negli aspetti quantitativi sia in quelli descrittivo-esplicativi, della situazione aziendale e delle scelte valutative effettuate, in modo da consentire il massimo grado di comprensibilità del bilancio.
Oltre ai principi generali, che sono alla base di ogni tipo di bilancio, si affiancano i principi di redazione:
- Il principio della competenza nella rilevazione dei proventi e degli oneri, indipendentemente dalla data dell’incasso e del pagamento;
- Il principio della prudenza, che comporta l’obbligo di inserire in bilancio soltanto gli utili realmente conseguiti, tralasciando quelli “sperati”, e di includere invece le perdite anche se soltanto “presunte” o conosciute dopo la fine dell’esercizio. Il principio della prudenza va privilegiato rispetto a quello della competenza, ma ciò non deve condurre a sottovalutazioni così irragionevoli da determinare la formazione di riserve “occulte”;
- Il principio della continuazione dell’attività, che implica valutazioni di funzionamento e non di cessione o di liquidazione;
- Il principio della costanza dei criteri di valutazione, con deroghe solo in casi eccezionali e da motivare nella Nota integrativa;
- Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: le disposizioni della Banca d’Italia hanno precisato che, quando un’operazione può essere iscritta in bilancio in vari modi, va privilegiato quello che meglio ne coglie la sostanza piuttosto che la forma giuridica o contabile;
- Il principio della data di regolamento, secondo il quale l’iscrizione nei conti dello Stato patrimoniale (cassa, crediti verso la clientela, debiti verso la clientela, crediti verso banche e debiti verso banche) dei valori relativi a talune operazioni, in particolare quelli che si riferiscono al portafoglio s.b.f., al portafoglio dopo incasso e al portafoglio scontato, deve essere effettuato solo al momento del regolamento degli stessi. Secondo le istruzioni della Banca d’Italia, per individuare la data di regolamento si può fare riferimento alla valuta con cui avviene l’accredito o l’addebito di tali valori. Nei suddetti conti di bilancio, quindi, devono figurare soltanto i valori liquidi; le partite illiquide vanno stornate, a seconda dei casi, alla voce Altre attività o alla voce Altre passività.
Il bilancio è un modello che deve rappresentare all’esterno le condizioni di equilibrio patrimoniale, i profili di redditività e i rischi in essere. Nasce un’idea moderna del rapporto fra banca e mondo esterno, sulla base della quale il bilancio non deve essere uno strumento di semplice misurazione dei risultati aziendali, utile solo agli amministratori e azionisti, ma uno strumento di comunicazione all’esterno della realtà aziendale a disposizione di tutti i portatori di interesse, come gli azionisti, amministratori, depositanti, imprese affidate e autorità di vigilanza.
Le caratteristiche della disciplina del decreto 87, consentono di perseguire il fondamentale obiettivo della comparabilità tra bilanci. Infatti, l’omogeneità nei criteri di rappresentazione contabile dei fatti di gestione consente due tipi di comparazione:
- Verticale: confronti efficaci fra gli assetti di bilancio di una stessa banca in anni diversi;
- Orizzontale: confronti di diverse banche nello stesso anno.
L’elemento comparabilità è di grande rilievo nel momento in cui le informazioni di bilancio entrano in un processo di analisi della realtà aziendale, che è frequente quando i portatori di interessi sono molti, come nei casi di valutazioni di azienda preliminari a un’incorporazione e di definizione della posizione competitiva dell’impresa sul mercato.
1.2 Struttura del bilancio
Il decreto legislativo n. 87 del 1992 stabilisce la struttura obbligatoria del bilancio bancario, stabilendo i documenti che lo compongono: lo Stato patrimoniale, il Conto economico, la Nota integrativa e la Relazione degli amministratori sulla gestione. Inoltre, il decreto stabilisce la forma, ossia il modo con cui i valori sono presentati, e il contenuto, cioè il modo con cui occorre rappresentare contabilmente i fatti aziendali. Anche il bilancio IAS propone come documenti base lo Stato patrimoniale, il Conto economico e la nota integrativa, ma prevede anche altri documenti, a ulteriore integrazione informativa, come: il Rendiconto finanziario e il Conto delle variazioni del patrimonio netto. Infatti, il bilancio è corredato di una Relazione sulla gestione, nella quale gli amministratori, illustrano l’andamento della gestione e la situazione dell’impresa, facendo anche risultare, fra gli altri elementi, i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e la prevedibile evoluzione della gestione.
1.2.1 Stato patrimoniale
Lo schema di Stato patrimoniale predisposto dalla Banca d’Italia si presenta in forma orizzontale, cioè a sezioni divise: nella sezione di sinistra è riportato l’Attivo e in quella di destra il Passivo, nell’ambito del quale è incluso anche il Patrimonio netto della banca.
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