Il giudicato e l’autorità delle sentenze
Innanzitutto, dobbiamo distinguere i concetti di giudicato formale e sostanziale, rispettivamente desumibili dall’art. 324 c.p.c. e dall’art. 2909 c.c.
La nozione di giudicato formale serve solo a stabilire quando una sentenza “s’intende passata in giudicato” e fa riferimento a tutte le sentenze che non siano più soggette, per scadenza dei relativi termini o per qualunque altra ragione, alle impugnazioni ordinarie, ossia a quelle elencate nell’art. 324.
Quindi il giudicato formale sta ad indicare un notevole grado di stabilità ed è poi utilizzato dal legislatore per ricollegarvi la peculiare “autorità” di cosa giudicata sostanziale prevista dall’art. 2909 c.c., cioè l’idoneità della sentenza a “fare stato”, per l’“accertamento” in essa contenuto, nei rapporti sostanziali “tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
A tal fine deve trattarsi di una pronuncia contenente un “accertamento”, e quindi di una sentenza che abbia deciso sulla fondatezza della domanda.
Il fenomeno del giudicato sostanziale riguarda esclusivamente le sentenze di merito in senso stretto.
Va inoltre ribadito che il passaggio in giudicato condiziona il prodursi di tutti gli effetti della sentenza.
Si è soliti distinguere tra giudicato interno ed esterno, a seconda che la sentenza da cui esso deriva sia stata pronunciata nel medesimo processo in cui il giudicato viene invocato oppure in un diverso giudizio tra le parti.
La sentenza passata in giudicato rende incontestabile l’esistenza o l’inesistenza del diritto o dello status oggetto della decisione, impedendo che di essa possa tornare a discutersi, in un successivo processo, sulla base di fatti che erano già stati dedotti nel giudizio in cui è stata resa la sentenza, oppure che avrebbero potuto esservi fatti valere.
In altre parole, tale principio implica che il risultato del processo, assistito dall’autorità della cosa giudicata, non può mai essere vanificato in un nuovo processo, direttamente o indirettamente, dall’allegazione di un fatto che, preesistendo alla formazione del giudicato, avrebbe potuto essere utilmente dedotto nel primo processo; e ciò indipendentemente dalla circostanza che si tratti di un fatto semplice, per es. la prescrizione o il pagamento del credito riconosciuto dalla sentenza.
Di regola la “barriera” del giudicato resiste finanche alla presenza di fatti successivi, pronuncia di illegittimità costituzionale, che incida su taluno delle norme sostanziali poste a base della decisione.
Si ritiene inoltre che in un nuovo processo siano liberamente deducibili, senza trovare ostacolo nel giudicato, tutti i fatti nuovi intervenuti in un momento in cui, sebbene non fosse stata ancora pronunciata la sentenza, i fatti medesimi non avrebbero più potuto essere tempestivamente introdotti nel processo.
Infine il giudicato non impedisce di far valere, in un nuovo ed autonomo giudizio, qualunque fatto principale verificatosi dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni.
Il vincolo del giudicato ha come ulteriore destinatario ogni giudice dinanzi al quale venga successivamente in rilievo l’esistenza o l’inesistenza del diritto o status investito dalla sentenza.
Si afferma che il giudicato produrrebbe, a seconda dei casi, un effetto negativo, cioè preclusivo, impedendo al giudice di tornare a decidere sullo stesso diritto di cui si era già accertata l’esistenza o l’inesistenza, oppure un effetto positivo, di natura sostanziale, facendo solo obbligo al giudice di confermare la propria pronuncia all’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, la quale costituisce la nuova disciplina specifica del rapporto oggetto della decisione e dunque opera in un modo non dissimile da come opererebbe una qualunque norma di legge incidente su tale rapporto.
Non va trascurato che una nuova decisione è consentita anche quando, sebbene il secondo processo verta sullo stesso oggetto del primo, siano stati dedotti fatti nuovi, sopravvenuti al giudicato.
Anche in questo caso il giudice deve decidere sull’attuale esistenza o inesistenza del diritto, con l’unico limite di non potersi discostare dall’accertamento già operato nel primo processo.
Laddove non siano dedotti fatti sopravvenuti idonei ad incidere su tale accertamento, il giudice dovrà rifiutarsi di tornare a decidere il merito della causa, ponendo fine al giudizio con una sentenza meramente processuale.
Limite oggettivo
L’autorità di giudicato, di regola, è circoscritta all’oggetto del processo e non si estende alle questioni che il giudice abbia dovuto eventualmente risolvere, esplicitamente o implicitamente, al solo fine di poter decidere sulla domanda.
Es. il giudicato di condanna reso in ordine alla ripetizione di spese condominiali, sul presupposto che si trattasse di spese inerenti a parti comuni dell’edificio, non può mai precludere la successiva azione di uno dei condomini mirante a far accertare il proprio diritto di proprietà esclusiva sulla medesima parte dell’edificio; a meno che tale diverso diritto non sia stato anch’esso dedotto nel precedente giudizio tramite una domanda ad hoc, e salvo che incorra una delle ipotesi in cui la questione pregiudiziale dev’essere in ogni caso decisa, per legge, con efficacia di giudicato.
La dottrina prevalente ritiene che il principio desumibile dall’art. 34, accertamenti incidentali, debba trovare applicazione sia nell’ipotesi di pregiudizialità-dipendenza in senso tecnico, che presuppone rapporti giuridici diversi ed è caratterizzata dalla circostanza che l’esistenza o l’inesistenza di un diritto o di uno status dipende, sul piano sostanziale, dall’esistenza o dall’inesistenza di un altro distinto rapporto giuridico. Si faccia l’esempio del diritto ad un assegno alimentare, che potrebbe dipendere dall’esistenza di un rapporto di filiazione tra il creditore e l’obbligato, sia nell’ipotesi di quella meramente logica che attiene all’ipotesi in cui non si tratta propriamente di rapporti diversi, bensì delle relazioni tra un singolo diritto ed il rapporto giuridico complesso dal quale esso trae origine.
Alcuni autori circoscrivono l’art. 34 alla sola pregiudizialità tecnica e ne deducono che nell’ipotesi di pregiudizialità meramente logica, il giudicato copre anche tutte le questioni concernenti l’esistenza, la validità e il modo stesso di essere del rapporto fondamentale; alla duplice condizione che:
- Tali questioni siano effettivamente discusse nel giudizio in cui si è formato il giudicato;
- La soluzione delle questioni stesse abbia concretamente costituito un elemento portante della decisione, ossia possa considerarsi in rapporto di causa-effetto rispetto a quest’ultima.
Limiti soggettivi del giudicato
Circa i limiti soggettivi del giudicato, è opportuno distinguere tra:
- Efficacia diretta della sentenza: riguarda il diritto o status oggetto immediato della decisione.
- Efficacia riflessa: può investire, quanto meno in astratto, tutti i diversi rapporti giuridici dipendenti dal primo.
Quando si parla di terzi, si intendono soggetti che non partecipano al processo ma che potrebbero essere toccati dalla sentenza. Si distinguono in tre categorie:
- Terzi interessati solo “di fatto”: non hanno un vero legame giuridico con la causa. La sentenza può influenzarli solo indirettamente e non subiscono effetti giuridici veri e propri.
- Terzi con rapporti giuridici collegati: hanno un rapporto collegato con quello oggetto della causa. Però il loro diritto è autonomo. Non subiscono il giudicato, cioè la sentenza non si impone su di loro, e possono eventualmente far valere il loro diritto in un altro processo.
- Aventi causa: sono quelli che hanno acquistato un diritto da una delle parti. Il loro diritto deriva da quello oggetto del processo. Possono essere vincolati dalla sentenza perché il loro diritto dipende da quello deciso.
Efficacia riflessa della sentenza è l’idea che una sentenza possa far valere effetti anche su terzi, pur non essendo stati parte del processo. E ci sono 3 teorie:
- Teoria ampia: se il diritto del terzo dipende da quello deciso tra le parti è normale che la sentenza si rifletta anche su di lui. Si muove dal presupposto secondo cui la riflessione degli effetti della sentenza nei confronti del terzo costituisce un fenomeno fisiologico, quando questi sono titolari di situazioni giuridiche sostanzialmente dipendenti da quella oggetto della decisione. Alla dipendenza sostanziale si accompagnerebbe una corrispondente dipendenza processuale, nel senso che l’accertamento del rapporto dipendente risentirebbe necessariamente di quello intervenuto dal rapporto pregiudiziale.
- Di segno opposto alla prima teoria, qualifica l’efficacia riflessa come fenomeno eccezionale, ammissibile unicamente in presenza di una specifica disposizione normativa che espressamente la preveda. In difetto di tale previsione, il mero collegamento sostanziale tra rapporti giuridici facenti capo a soggetti diversi non sarebbe idoneo a giustificare la vincolatività dell’accertamento reso inter partes nei confronti del terzo.
- È di carattere intermedio e configura un compromesso tra le precedenti posizioni ammettendo l’efficacia riflessa non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ma anche quando tra il diritto del terzo e quello oggetto del giudicato sussiste un nesso di dipendenza qualificata, definita permanente. Tale dipendenza ricorre quando la situazione giuridica del terzo non solo trae origine dal rapporto controverso, ma continua a dipendere da esso anche nelle sue successive vicende, risultando quindi inevitabilmente incisa dalle modificazioni o estinzione che la riguardano.
Non è possibile escludere l’eventualità che, non essendo stata dedotta nel processo l’esistenza di un anteriore giudicato, venga pronunciata una decisione sul medesimo oggetto, che acquisti a sua volta la stabilità e l’autorità della cosa giudicata.
Il vizio della seconda decisione non è più rilevabile poiché non esistono impugnazioni straordinarie attraverso le quali sia possibile dedurre la violazione di un anteriore giudicato.
Tenuto conto delle limitazioni può allora avvenire:
- Che le due decisioni siano di contenuto identico.
- Che la seconda decisione contrasti con quella precedente esclusivamente per una questione pregiudiziale che il giudice ha risolto incidenter tantum: il contrasto è meramente logico, in quanto la seconda sentenza ha un oggetto diverso rispetto alla prima.
- Le sentenze divergono sull’esistenza o l’inesistenza di un diritto sul quale entrambe hanno pronunciato con efficacia di giudicato: qui il contrasto riguarda lo stesso oggetto e quindi non è possibile che le due decisioni coesistano.
L’opinione dominante fa prevalere il giudicato posteriore.
La correzione dei provvedimenti del giudice
Sebbene i vizi della sentenza siano emendabili solo attraverso le impugnazioni, vi sono dei casi in cui queste apparirebbero eccessive rispetto allo scopo; in tali casi il legislatore reputa sufficiente la correzione del provvedimento da parte dello stesso giudice.
Art. 287: prevede che “le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali e di calcolo”.
Il vizio può riguardare sia un elemento formale sia lo stesso contenuto della decisione.
Quando l’errore sia formale, perché possa parlarsi di omissione o errore materiale, deve trattarsi di una mera svista involontaria nella redazione del provvedimento, che sia riconoscibile con certezza dalla semplice lettura o dal raffronto con altri atti del procedimento. Quando invece il vizio investa il contenuto della decisione, dovrà trattarsi di un errore estraneo all’attività di giudizio e alla volontà del giudice, incidente esclusivamente sul merito o sul modo in cui tale volontà si è concretamente manifestata, oppure riguardante le operazioni aritmetiche utilizzate dal giudice per pervenire ad un determinato risultato.
Il rimedio della correzione trova applicazione anche rispetto alle sentenze di secondo grado e ai decreti non revocabili oltre che nei confronti delle sentenze e delle ordinanze della Cassazione. La Corte cost. ha dichiarato illegittimo l’art. 287 per contrasto con l’art. 24 Cost. nella parte in cui fa riferimento alle sole sentenze “contro le quali non sia stato pronunciato appello”.
Poiché si tratta di un rimedio diretto a rendere manifesto il contenuto effettivo della decisione, è impensabile che il suo esperimento sia assoggettato ad un limite temporale.
Se la correzione viene chiesta congiuntamente, è sufficiente che il giudice provveda con decreto; se invece il ricorso è proposto soltanto dalle parti, il giudice fissa un’udienza di comparizione, con decreto che deve essere di regola notificato al difensore con procura delle altre parti, e successivamente provvede con ordinanza.
Art. 288 stabilisce che le sentenze possono essere impugnate entro il consueto termine, 30 e 60 gg, decorrente dalla notificazione dell’ordinanza di correzione. La correzione delle sentenze di Cassazione è disciplinata dalle norme che governano l’ordinario giudizio di Cassazione. Una particolare ipotesi di correzione-integrazione è prevista rispetto ai provvedimenti istruttori che non contengono la fissazione dell’udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbano compiere determinati atti.
L’art. 289 consente a ciascuna delle parti di chiederne l’integrazione entro il termine perentorio di 6 mesi decorrente dall’udienza in cui il provvedimento è stato reso oppure dalla sua notificazione o comunicazione. L’integrazione spetta al presidente del collegio, quando si tratti di un provvedimento collegiale, o al giudice istruttore negli altri casi, ed è disposta con decreto da comunicarsi a tutte le parti a cura del cancelliere. L’inutile decorso di tale termine produce l’estinzione del processo.
Le impugnazioni in generale – nozioni preliminari
L’impugnazione nasce nel diritto imperiale sec. I d.C., quando l’amministrazione della giustizia si centralizza e l’Impero romano vive la massima espansione territoriale.
L’appellatio all’epoca imperiale rappresenta il modo che la parte insoddisfatta ha per rivolgersi al giudice di grado superiore e per impugnare la decisione presa dal giudice di grado inferiore.
Al tempo stesso l’appellatio assurge anche alla funzione di controllo esercitata dal giudice di grado superiore nei confronti di quello inferiore.
Quindi attraverso lo strumento dell’appello si assicura un rapporto di concordia tra giudici di grado diverso.
Il numero degli appelli si contrae durante la Rivoluzione francese nella quale si afferma lo stato di diritto.
Sempre nel periodo rivoluzionario sorge un altro organo, la Cassazione, che nasce per controllare eventuali usurpazioni della giurisprudenza nei confronti degli altri poteri dello Stato, legislativo ed esecutivo.
Quindi originariamente sorge quale organo super partes volto a creare un equilibrio tra i diversi poteri dello Stato.
Quindi la prerogativa originaria di quello che era il Tribunale di Cassazione è quella di verificare che ci sia conformità tra la sentenza emanata dal giudice e la legge, mito della codificazione e del “giudice bocca della legge”.
La Cassazione non va ad esaminare il giudizio di fatto, ossia il merito; può invece annullare, tecnicamente diciamo cassare, le sentenze. Precisamente la Cassazione cassa le sentenze contrarie alla legge.
Nel nostro ordinamento, la Corte di Cassazione è disciplinata dall’art. 65 del R.D. 12/1941: la Corte di Cassazione assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.
Vi è un riferimento in Costituzione all’art. 111.
Gli errori del giudice possono essere distinti in due categorie:
- Errori di giudizio, errores in iudicando, che a propria volta:
- Di diritto: in senso stretto, es. errore nell’applicazione di una norma; questo è molto pericoloso perché può mettere a repentaglio l’ordine costituito, cioè la tripartizione montesquiana dei poteri, ecco perché nasce la Cassazione;
- Di fatto: in senso lato, es. errore nel valutare una prova; questo è considerato dall’ordinamento meno pericoloso.
- Errori di attività, errores in procedendo: p.e. non si autorizza l’ammissione di una prova, il che fa sì che tale tipo di errore possa derivare anche da un altro errore di giudizio, errores in iudicando in iure procedendo.
Ad ogni modo possiamo dire che, attraverso l’impugnazione, la parte soccombente può mettere in discussione l’operato del giudice.
Principali classificazioni delle impugnazioni offerte dalla dottrina
I. Impugnazioni ordinarie: sono cosiddette quelle impugnazioni che ai sensi dell’art. 324 c.p.c. impediscono che la sentenza passi in giudicato, come il regolamento di competenza, l’appello, il ricorso in Cassazione e la revocazione, per quanto concerne i nn. 4-5.
Ricollegandosi a vizi che la
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