Capitolo 1: il giudicato e l’autorità della cosa giudicata
In via preliminare, occorre distinguere tra giudicato formale e giudicato sostanziale, rispettivamente disciplinati dall’art. 324 c.p.c. e dall’art. 2909 c.c.
Il giudicato formale attiene alla stabilità della sentenza sotto il profilo processuale e ricorre allorché la decisione non sia più soggetta alle impugnazioni ordinarie, per decorso dei termini o per altra causa. Esso, pertanto, individua il momento in cui la sentenza diviene definitiva all’interno del processo.
Il giudicato sostanziale, invece, concerne l’efficacia della sentenza sul piano dei rapporti giuridici sostanziali, traducendosi nell’idoneità dell’accertamento contenuto nella pronuncia a “fare stato” tra le parti, i loro eredi e gli aventi causa. Tale effetto presuppone che la sentenza contenga un effettivo accertamento del diritto, e dunque riguarda esclusivamente le sentenze di merito in senso stretto.
Il passaggio in giudicato determina che l’accertamento compiuto dal giudice divenga incontestabile, precludendo la possibilità di rimettere in discussione, in un successivo giudizio, l’esistenza o l’inesistenza del diritto o dello status oggetto della decisione.
In particolare, la preclusione opera non solo con riferimento ai fatti effettivamente dedotti nel precedente giudizio, ma anche rispetto a quelli che avrebbero potuto esservi fatti valere, purché preesistenti alla formazione del giudicato. Ne consegue che il risultato del processo non può essere eluso mediante la deduzione, in un nuovo giudizio, di fatti anteriori che erano suscettibili di essere allegati nel primo processo.
Tuttavia, il giudicato non impedisce la deduzione di fatti nuovi, ossia sopravvenuti rispetto alla fase in cui essi avrebbero potuto essere utilmente introdotti nel processo precedente. Parimenti, restano deducibili i fatti verificatisi successivamente alla chiusura della fase istruttoria, nonché quelli che, pur anteriori, non erano più tempestivamente introducibili.
Sotto il profilo dell’ambito di operatività, si distingue tra giudicato interno, quando l’efficacia preclusiva si esplica all’interno del medesimo processo, e giudicato esterno, quando la sentenza viene in rilievo in un diverso giudizio tra le stesse parti.
Il giudicato vincola non solo le parti, ma anche il giudice chiamato a pronunciarsi successivamente sulla medesima situazione giuridica. In tale prospettiva, si suole distinguere tra un effetto negativo, di natura preclusiva, che impedisce al giudice di riesaminare la medesima questione già decisa, e un effetto positivo, che impone al giudice di conformarsi all’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, la quale assume valore di regola concreta del rapporto.
Resta tuttavia ammissibile l’instaurazione di un nuovo giudizio avente ad oggetto il medesimo diritto, allorché siano dedotti fatti sopravvenuti idonei a incidere sulla situazione giuridica accertata. In tal caso, il giudice è tenuto a valutare l’attuale esistenza o inesistenza del diritto, fermo restando il limite derivante dall’accertamento già compiuto.
In mancanza di fatti nuovi, il giudice non può procedere a un nuovo esame del merito, dovendo invece definire il giudizio con una pronuncia di carattere meramente processuale, in ossequio al vincolo derivante dall’autorità della cosa giudicata.
Limite oggettivo del giudicato
In relazione al limite oggettivo del giudicato, si afferma che l’autorità della cosa giudicata è, di regola, circoscritta all’oggetto del processo, ossia al diritto o allo status dedotto in giudizio, e non si estende alle questioni che il giudice abbia eventualmente risolto, in via esplicita o implicita, al solo fine di pervenire alla decisione sulla domanda.
Ne consegue che le questioni pregiudiziali, affrontate incidentalmente dal giudice, non sono, di per sé, coperte da giudicato, salvo che non abbiano formato oggetto di una specifica domanda ovvero ricorra un’ipotesi in cui la legge impone che esse siano decise con efficacia di giudicato.
A titolo esemplificativo, la sentenza di condanna alla ripetizione di spese condominiali, fondata sul presupposto che tali spese riguardino parti comuni dell’edificio, non preclude la successiva proposizione di un’azione diretta ad accertare la proprietà esclusiva della medesima parte, qualora tale diritto non sia stato dedotto nel precedente giudizio mediante apposita domanda.
Con riguardo al fondamento normativo, la dottrina prevalente ritiene che il principio desumibile dall’art. 34 c.p.c. (in tema di accertamenti incidentali) trovi applicazione sia nelle ipotesi di pregiudizialità-dipendenza in senso tecnico, sia in quelle di pregiudizialità meramente logica.
La pregiudizialità tecnica ricorre quando tra due situazioni giuridiche sussiste un rapporto di dipendenza sostanziale, nel senso che l’esistenza o l’inesistenza di un diritto o di uno status presuppone necessariamente l’esistenza o l’inesistenza di un distinto rapporto giuridico. In tali casi, i rapporti sono ontologicamente distinti, ma tra loro collegati da un nesso di condizionamento. Ne costituisce esempio il diritto agli alimenti, che presuppone l’esistenza di un rapporto di filiazione tra le parti.
La pregiudizialità meramente logica, invece, non attiene a rapporti distinti, bensì al rapporto tra un singolo diritto e il più ampio rapporto giuridico complesso da cui esso trae origine. In tal caso, la questione pregiudiziale si inserisce all’interno della medesima relazione giuridica.
Una parte della dottrina, tuttavia, limita l’ambito applicativo dell’art. 34 c.p.c. alle sole ipotesi di pregiudizialità tecnica. Da tale impostazione si fa discendere che, nelle ipotesi di pregiudizialità meramente logica, il giudicato si estenderebbe anche alle questioni relative all’esistenza, validità e conformazione del rapporto fondamentale, purché ricorrano due condizioni:
- Che tali questioni siano state effettivamente dedotte e discusse nel giudizio in cui si è formato il giudicato;
- Che la loro soluzione abbia costituito un elemento essenziale della decisione, ponendosi in un rapporto di causa-effetto rispetto alla pronuncia finale.
Limiti soggettivi del giudicato
Circa i limiti soggettivi del giudicato, è opportuno distinguere tra:
- Efficacia diretta della sentenza: riguarda il diritto o status oggetto immediato della decisione.
- Efficacia riflessa: può investire quanto meno in astratto, tutti i diversi rapporti giuridici dipendenti dal primo.
Quando si parla di terzi, si intendono soggetti che non partecipano al processo ma che potrebbero essere toccati dalla sentenza. Si distinguono in tre categorie:
- Terzi interessati solo “di fatto”: non hanno un vero legame giuridico con la causa. La sentenza può influenzarli solo indirettamente e non subiscono effetti giuridici veri e propri.
- Terzi con rapporti giuridici collegati: hanno un rapporto collegato con quello oggetto della causa. Però il loro diritto è autonomo. Non subiscono il giudicato (cioè la sentenza non si impone su di loro) e possono eventualmente far valere il loro diritto in un altro processo.
- Aventi causa: sono quelli che hanno acquistato un diritto da una delle parti. Il loro diritto deriva da quello oggetto del processo. Possono essere vincolati dalla sentenza perché il loro diritto dipende da quello deciso.
Efficacia riflessa della sentenza è l’idea che una sentenza possa far valere effetti anche su terzi, pur non essendo stati parte del processo. E ci sono 3 teorie:
- Teoria ampia: se il diritto del terzo dipende da quello deciso tra le parti è normale che la sentenza si rifletta anche su di lui. Si muove dal presupposto secondo cui la riflessione degli effetti della sentenza nei confronti del terzo costituisce un fenomeno fisiologico, quando questi sono titolari di situazioni giuridiche sostanzialmente dipendenti da quella oggetto della decisione. Alla dipendenza sostanziale si accompagnerebbe una corrispondente dipendenza processuale, nel senso che l’accertamento del rapporto dipendente risentirebbe necessariamente di quello intervenuto dal rapporto pregiudiziale.
- Di segno opposto alla prima teoria, qualifica l’efficacia riflessa come fenomeno eccezionale, ammissibile unicamente in presenza di una specifica disposizione normativa che espressamente la preveda. In difetto di tale previsione, il mero collegamento sostanziale tra rapporti giuridici facenti capo a soggetti diversi non sarebbe idoneo a giustificare la vincolatività dell’accertamento reso inter partes nei confronti del terzo.
- È di carattere intermedio e configura un compromesso tra le precedenti posizioni ammettendo l’efficacia riflessa non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ma anche quando tra il diritto del terzo e quello oggetto del giudicato sussiste un nesso di dipendenza qualificata, definita permanente. Tale dipendenza ricorre quando la situazione giuridica del terzo non solo trae origine dal rapporto controverso, ma continua a dipendere da esso anche nelle sue successive vicende, risultando quindi inevitabilmente incisa dalle modificazioni o estinzione che la riguardano.
Non è possibile escludere l’eventualità che, non essendo stata dedotta nel processo l’esistenza di un anteriore di giudicato, venga pronunciata una decisione sul medesimo oggetto, che acquisti a sua volta la stabilità e l’autorità della cosa giudicata.
Il vizio della seconda decisione non è più rilevabile, poiché non esistono impugnazioni straordinarie attraverso le quali sia possibile dedurre la violazione di un anteriore di giudicato.
Tenuto conto delle limitazioni può allora avvenire:
- Che le due decisioni siano di contenuto identico.
- Che la seconda decisione contrasti con quella precedente esclusivamente per una questione pregiudiziale che il giudice ha risolto incidenter tantum: il contrasto è meramente logico, in quanto la seconda sentenza ha un oggetto diverso rispetto alla prima.
- Le sentenze divergono sull’esistenza o l’inesistenza di un diritto sul quale entrambe hanno pronunciato con efficacia di giudicato: qui il contrasto riguarda lo stesso oggetto e quindi non è possibile che le due decisioni coesistano. L’opinione dominante fa prevalere il giudicato posteriore.
La correzione dei provvedimenti del giudice
Sebbene i vizi della sentenza siano emendabili solo attraverso le impugnazioni, vi sono dei casi in cui queste apparirebbero eccessive rispetto allo scopo; in tali casi il legislatore reputa sufficiente la correzione del provvedimento da parte dello stesso giudice.
Art. 287: prevede che “le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali e di calcolo”.
Il vizio può riguardare sia un elemento formale sia lo stesso contenuto della decisione. Quando l’errore sia formale, perché possa parlarsi di omissione o errore materiale, deve trattarsi di una mera svista involontaria nella redazione del provvedimento, che sia riconoscibile con certezza dalla semplice lettura o dal raffronto con altri atti del procedimento. Quando invece il vizio investa il contenuto della decisione, dovrà trattarsi di un errore estraneo all’attività di giudizio e alla volontà del giudice, incidente esclusivamente sul merito sul modo in cui tale volontà si è concretamente manifestata, oppure riguardante le operazioni aritmetiche utilizzate dal giudice per pervenire ad un determinato risultato.
Il rimedio della correzione trova applicazione anche rispetto alle sentenze di secondo grado e ai decreti non revocabili oltre che nei confronti delle sentenze e delle ordinanze della Cassazione. La Corte cost. ha dichiarato illegittimo l’art. 287 per contrasto con l’art. 24 Cost. nella parte in cui fa riferimento alle sole sentenze “contro le quali non sia stato pronunciato appello”.
Poiché si tratta di un rimedio diretto a rendere manifesto il contenuto effettivo della decisione, è impensabile che il suo esperimento sia assoggettato ad un limite temporale.
Se la correzione viene chiesta congiuntamente, è sufficiente che il giudice provveda con decreto; se invece il ricorso è proposto soltanto dalle parti, il giudice fissa un’udienza di comparizione, con decreto che deve essere di regola notificato al difensore con procura delle altre parti, e successivamente provvede con ordinanza.
Art. 288 stabilisce che le sentenze possono essere impugnate entro il consueto termine (30 e 60 gg) decorrente dalla notificazione dell’ordinanza di correzione. La correzione delle sentenze di Cassazione è disciplinata dalle norme che governano l’ordinario giudizio di Cassazione. Una particolare ipotesi di correzione – integrazione è prevista rispetto ai provvedimenti istruttori che non contengono la fissazione dell’udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbano compiere determinati atti.
L’art. 289 consente a ciascuna delle parti di chiederne l’integrazione entro il termine perentorio di 6 mesi decorrente dall’udienza in cui il provvedimento è stato reso oppure dalla sua notificazione o comunicazione. L’integrazione spetta al presidente del collegio, quando si tratti di un provvedimento collegiale, o al giudice istruttore negli altri casi, ed è disposta con decreto da comunicarsi a tutte le parti a cura del cancelliere.
L’inutile decorso di tale termine produce l’estinzione del processo.
Le impugnazioni in generale
Nel nostro ordinamento, la Corte di cassazione è disciplinata dall’art. 65 del R.D. 12/1941, il quale le attribuisce la funzione di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonché l’unità del diritto oggettivo nazionale e il rispetto dei limiti tra le diverse giurisdizioni. Ad essa competono, altresì, la risoluzione dei conflitti di competenza e di attribuzione, oltre all’esercizio degli ulteriori compiti previsti dalla legge. Un riferimento di rango costituzionale è rinvenibile nell’art. 111 Cost.
Con riguardo agli errori del giudice, si suole distinguere tra:
- Errori di giudizio (errores in iudicando), che si articolano:
- In errori di diritto in senso stretto, consistenti nell’erronea applicazione o interpretazione di una norma giuridica, ritenuti particolarmente rilevanti in quanto idonei a compromettere l’uniformità dell’ordinamento;
- In errori di fatto in senso lato, relativi alla valutazione delle prove, considerati di minore incidenza sistemica;
- Errori di attività (errores in procedendo), che attengono alla violazione di norme processuali, come nel caso di mancata ammissione di una prova, e che possono talora derivare da un erroneo apprezzamento giuridico relativo allo svolgimento del processo.
In ogni caso, mediante i mezzi di impugnazione, la parte soccombente è posta nella condizione di sottoporre a riesame l’operato del giudice.
La dottrina individua diverse classificazioni delle impugnazioni.
In primo luogo, si distinguono le impugnazioni ordinarie, le quali, ai sensi dell’art. 324 c.p.c., impediscono il passaggio in giudicato della sentenza. Esse comprendono, tra l’altro, l’appello, il ricorso per cassazione, il regolamento di competenza e talune ipotesi di revocazione. Tali mezzi sono esperibili entro termini certi, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione della sentenza, in quanto riferiti a vizi immediatamente rilevabili.
Accanto a queste si pongono le impugnazioni straordinarie, le quali non incidono sul passaggio in giudicato e possono essere proposte anche contro sentenze già formalmente definitive. Rientrano in tale categoria, ad esempio, l’opposizione di terzo e le ulteriori ipotesi di revocazione. Esse sono ammesse per vizi che possono emergere successivamente o per soggetti rimasti estranei al processo, con la conseguenza che i relativi termini non sono predeterminabili in modo rigido o possono anche mancare.
Sotto un diverso profilo, si distinguono le impugnazioni devolutive, che introducono il giudizio dinanzi a un giudice diverso (quali l’appello, il ricorso per cassazione e il regolamento di competenza), e le impugnazioni non devolutive, che si propongono dinanzi al medesimo giudice che ha emesso la decisione (come la revocazione e l’opposizione di terzo).
Ulteriore distinzione è quella tra impugnazioni sostitutive e non sostitutive. Le prime comportano che la sentenza resa in sede di impugnazione sostituisca integralmente quella di primo grado, anche nell’ipotesi di conferma della stessa, come avviene nell’appello. Le seconde, invece, non determinano tale effetto sostitutivo.
Infine, si distingue tra impugnazioni a critica libera e a critica vincolata.
Le prime non sono soggette a una tipizzazione rigida dei motivi e possono essere proposte per qualsiasi vizio della decisione; ne costituisce esempio l’appello.
Le seconde, invece, sono esperibili esclusivamente nei casi tassativamente previsti dalla legge. In tale categoria rientrano, tra l’altro, il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., la revocazione ex art. 395 c.p.c., nonché l’opposizione di terzo revocatoria, ammessa nelle ipotesi in cui la sentenza sia frutto di dolo o collusione delle parti a danno del terzo.
In tal modo, il sistema delle impugnazioni si configura come un complesso articolato di strumenti volti a garantire il controllo sulla correttezza della decisione giudiziale, in funzione sia della tutela delle parti sia dell’esigenza di uniformità dell’ordinamento.
La qualificazione del provvedimento
In tema di mezzi di impugnazione, assume rilievo decisivo la qualificazione del provvedimento giurisdizionale.
Le sentenze sono, in linea di principio, sempre impugnabili mediante i mezzi ordinari previsti dall’ordinamento, mentre per le ordinanze e i decreti l’impugnazi
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