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Capitolo 14. Il giudicato e l’autorità delle sentenze

Ci sono diverse tipologie di giudicato:

Giudicato formale = fa riferimento a tutte le sentenze che non sono più soggette alle impugnazioni ordinarie. Serve ad individuare il grado di stabilità della decisione.

Giudicato sostanziale = riguarda le sentenze di merito in senso stretto —> è l’idoneità della sentenza a fare stato per l’accertamento dei rapporti sostanziali tra le parti.

Giudicato interno = la sentenza viene pronunciata nello stesso processo in cui il giudicato viene invocato.

Giudicato esterno = la sentenza viene pronunciata in un diverso giudizio tra le stesse parti.

Il passaggio in giudicato condiziona il prodursi di tutti gli effetti della sentenza.

Autorità del giudicato

Ai sensi dell’art. 2909 c.c., la sentenza passata in giudicato sostanziale fa stato tra le parti, loro eredi e i loro aventi causa.

Di solito si dice che il giudicato copre il dedotto e il deducibile, cioè rende incontestabile l’esistenza o inesistenza del diritto oggetto della decisione impedendo che si possa tornare a discutere nuovamente di essa sulla base di fatti che sono già stati dedotti nel giudizio, dedotto, o che sarebbero potuti essere fatti valere, deducibile.

L’autorità del giudicato ha una limitazione temporale, non si può escludere la possibilità che il diritto negato dalla sentenza nasca in un momento successivo, oppure che il diritto esistente si modifichi o si estingua. Perciò in un nuovo processo sono liberamente deducibili tutti i fatti nuovi intervenuti in un momento in cui, anche se la sentenza non era ancora stata pronunciata, non si sarebbero più potuti essere introdotti nel giudizio.

Come opera il giudicato? L’art. 2909 c.c. riferisce il vincolo del giudicato direttamente alle parti, però ha come destinatario anche ogni giudice davanti al quale viene proposta l’esistenza/inesistenza di un diritto investito dalla sentenza già passata in giudicato —> in questo caso, a meno che non siano dedotti fatti sopravvenuti idonei ad incidere sull’accertamento scaturito dalla sentenza passata in giudicato —> il giudice deve rifiutarsi di tornare a decidere il merito della causa.

Per molto tempo la giurisprudenza ha ritenuto che il regime dell’eccezione di cosa giudicata —> cioè quello con cui si deduce l’esistenza di un’ulteriore sentenza idonea a fare stato sul rapporto controverso, fosse diverso a seconda che il giudicato si fosse formato nello stesso processo o in un diverso processo. Negli ultimi anni la Cassazione ha fatto leva sul principio per cui le eccezioni sono normalmente rilevabili d’ufficio, in modo che la violazione del giudicato costituisca un vizio della decisione deducibile in ogni stato e grado della causa.

Il rilievo di un precedente giudicato esterno presuppone la materiale iniziativa di una delle parti, dovendosi ritenere che tale produzione sfugga ai limiti temporali normalmente previsti per i documenti.

Limiti oggettivi

L’oggetto del giudicato viene ricostruito sulla base dell’oggetto del processo; l’individuazione dei limiti oggettivi verte sul diritto dedotto in giudizio.

L’accertamento giudiziale verte su diritti o status e non sui fatti o sull’interpretazione di norme giuridiche.

Ai sensi dell’art. 34 —> se il giudice deve decidere con efficacia di giudicato su una questione pregiudiziale che appartiene ad un giudice superiore rimette tutta la causa ad esso e assegna alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui.

Per quanto riguarda l’accertamento incidentale si presuppone un’espressa domanda di una delle parti, non si estende alle questioni pregiudiziali che il giudice avrebbe dovuto risolvere al solo fine di poter decidere sulla domanda.

Ci sono delle tesi che ammettono un’estensione del giudicato al rapporto pregiudiziale, solo se si tratta di pregiudizialità logica.

La pregiudizialità dipendenza in senso tecnico = presuppone rapporti giuridici diversi ed è caratterizzata dalla circostanza che l’esistenza di un diritto dipende sul piano sostanziale dall’esistenza di un altro distinto rapporto giuridico, es. diritto ad un assegno alimentare dipende dall’esistenza di un rapporto di filiazione.

La pregiudizialità logica = attiene alle relazioni tra un singolo diritto ed il rapporto giuridico complesso dal quale trae origine, il diritto del venditore al pagamento del prezzo dipende dall’esistenza e dalla validità del contratto di compravendita.

Alcuni autori riguardo all’art. 34 c.p.c. —> sostengono che nelle ipotesi di pregiudizialità logica il giudicato copre tutte le questioni, a condizione che queste questioni siano effettivamente discusse nel giudizio e che la soluzione delle questioni abbia concretamente costituito un elemento portante nella decisione.

Frazionamento della domanda = un tema su cui si è discusso riguarda la possibilità di frazionare in più processi una domanda, solitamente di condanna, relativa ad un diritto di credito che sembra essenzialmente unitario.

Il fenomeno è diventato enorme e ha portato i difensori a lucrare sugli onorari.

Per reprimere queste condotte la giurisprudenza ha ricondotto questi comportamenti all’abuso del processo —> deducendo l’inammissibilità di tutte le domande frazionate a meno che non sussista un interesse oggettivo apprezzabile.

Limiti soggettivi

L’art. 2909 c.c. stabilisce che la cosa giudicata fa stato tra le parti, ma non chiarisce se si parla di parti in senso sostanziale —> coloro che sono titolari del rapporto oggetto della decisione. Oppure di parti in senso processuale —> quindi coloro che abbiano partecipato al giudizio.

Bisogna fare una distinzione tra efficacia diretta ed efficacia riflessa:

Efficacia diretta = riguarda solo il diritto o lo status oggetto della decisione. Si esclude che l’efficacia diretta possa prodursi in danno di chi non ha assunto formalmente la qualità di parte. Sono eccezionali le ipotesi in cui l’efficacia diretta della sentenza possa prodursi ultra partes.

Efficacia riflessa = può investire tutti i diversi rapporti giuridici dipendenti dal primo, sia quando riguardino le medesime parti o soggetti differenti.

I terzi = l’efficacia riflessa della sentenza potrebbe investire rapporti che riguardano i terzi, —> soggetti estranei al giudizio.

La dottrina è solita distinguere diverse situazioni in cui il terzo potrebbe essere coinvolto nel giudicato inter alios:

  • Caso in cui il terzo sia interessato in via di fatto alla sentenza, è tenuto a riconoscere il giudicato come un atto giuridico di cui deve tenere conto.
  • Caso in cui ci sia un collegamento giuridico tra un diritto del terzo e quello oggetto del giudicato, di solito si esclude che il terzo titolare di un diritto autonomo possa risentire pregiudizio alcuno dal giudicato.

Ci sono diverse teorie sui limiti dell’efficacia riflessa —>

  1. Parte dal presupposto che la riflessione degli effetti della sentenza nei confronti dei terzi sia un fenomeno normale quando si tratta di terzi titolari della situazione giuridica che dipende sul piano sostanziale da quella oggetto della decisione inter partes; alla dipendenza sostanziale si accompagnerebbe una dipendenza di natura processuale, quindi sarebbe riflesso anche il giudicato.
  2. Una seconda opinione ritiene che l’efficacia riflessa ultra partes abbia natura eccezionale, potendosi ammettere solamente in presenza di una disposizione di legge.
  3. Una terza opinione è un compromesso fra queste due soluzioni antitetiche —> sostiene che l’efficacia riflessa può manifestarsi nei confronti dei terzi, sia in forza di una disposizione ad hoc, ma anche quando il legame sostanziale di dipendenza tra il diritto del terzo e quello oggetto del giudicato fra le parti corrisponda ad un nesso particolarmente intenso, che viene definito di dipendenza permanente.

Ad oggi la tutela del principio del contraddittorio induce ad escludere radicalmente che il terzo titolare di un rapporto giuridicamente dipendente da quell’oggetto del giudicato tra le parti subisca l’efficacia riflessa di una sentenza a lui sfavorevole; potendo solo ammettersi che l’accertamento del rapporto pregiudiziale, intervenuto tra le parti di tale rapporto, sia liberamente invocabile dal terzo se a lui favorevole.

Conflitti di giudicato = nonostante ci siano diversi strumenti volti a prevenire questo rischio non è possibile escludere che venga pronunciata una nuova decisione sul medesimo oggetto che acquisterà a sua volta stabilità e autorità di giudicato.

Il problema si pone in quanto non esistono impugnazioni straordinarie attraverso le quali sia possibile dedurre una violazione anteriore del giudicato, infatti questo problema è risolvibile attraverso la revocazione ordinaria che è proponibile fino al momento in cui la sentenza nuova contrastante con il giudicato precedente non passi a sua volta in giudicato.

Può avvenire che —>

  • Le due decisioni siano di contenuto identico e quindi non si pongano problemi.
  • Che la seconda decisione contrasta con quella precedente solo per una questione pregiudiziale, di conseguenza avendo oggetto diverso dalla prima possono coesistere.
  • Le sentenze divergono sull’esistenza o inesistenza del diritto sul quale entrambe hanno pronunciato con efficacia di giudicato. Di solito il giudicato posteriore prevale su quello anteriore.

Capitolo 15. La correzione dei provvedimenti del giudice

Errori e omissioni

I vizi delle sentenze sono emendabili solo attraverso le impugnazioni, ma esistono dei casi in cui esse appaiono eccessive. Si ricorre alla correzione del provvedimento da parte dello stesso giudice a quo —> nei casi in cui egli sia incorso in omissioni o errori materiali o di calcolo, —> però sempre nei casi in cui queste sentenze non siano state appellate o nel caso di ordinanze non revocabili.

I vizi possono riguardare un elemento formale del provvedimento o il contenuto della decisione.

Quando il vizio riguarda un elemento formale —> si deve trattare di una svista involontaria nella redazione del provvedimento, ad es. manca la sottoscrizione del giudice oppure c’è un errore concernente l’identità di una parte.

Quando il vizio riguarda il contenuto della decisione deve trattarsi di un errore che incide esclusivamente sul modo in cui si manifesta concretamente la volontà del giudice.

La giurisprudenza ritiene emendabile anche l’omessa pronuncia di provvedimenti accessori necessari.

Provvedimenti correggibili

Il codice fa una lista di provvedimenti che sono oggetto di correzione: ordinanze non revocabili, decreti non revocabili, sentenze di 1° grado non appellate, art. 287, sentenze di 2° grado, sentenze di cassazione.

In passato si è posto un problema per quanto riguarda le decisioni di 1° grado, poiché il codice sembrava escludere la correzione nei confronti delle sentenze già appellate. La parte vittoriosa può avere interesse ad una correzione immediata della sentenza invece di attendere la conclusione del giudizio di secondo grado. La Corte Costituzionale ha risolto il problema dichiarando illegittimo l’articolo nella parte in cui fa riferimento alle sentenze contro le quali non sia stato proposto appello.

Procedimento di correzione

Una distinzione —> se la correzione viene richiesta congiuntamente dalle parti o se il ricorso è proposto da una sola delle parti.

Se è chiesto congiuntamente il giudice provvede con un decreto alla correzione.

Se è richiesta da solo una delle parti, il giudice fissa l’udienza di comparizione con un decreto che dovrà essere notificato insieme al ricorso alle parti e poi provvede con ordinanza di correzioni.

L’ordinanza di correzione deve essere annotata sull’originale del provvedimento corretto e notificato alle parti a cura del cancelliere. Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette entro il termine decorrente dalla notificazione dell’ordinanza di correzione.

Correzione delle sentenze di cassazione = è disciplinata autonomamente dalle norme che governano il giudizio in cassazione.

Correzione dei provvedimenti istruttori = l’art. 289 c.p.c. consente a ciascuna delle parti di chiedere l’integrazione al giudice stesso e di disporla entro il termine di 6 mesi.

Capitolo 16. Le impugnazioni in generale

I vizi da cui può essere affetto un provvedimento sono di due categorie.

1 - Error in procedendo, quando il vizio discende dalla violazione di norme che disciplinano le attività del giudice. Questi vizi determinano l’invalidità del provvedimento.

Invalidità propria = che è causata dal difetto di elementi formali o extraformali nella stessa decisione, ad es. sentenza priva di motivazione.

Invalidità derivata = che è la conseguenza dell’invalidità dell’atto pregresso.

2 - Error in iudicando, quando il vizio riguarda il contenuto della decisione in relazione alle conclusioni a cui essa è arrivata. In questo caso si parla di ingiustizia della decisione.

Dati questi vizi molti ordinamenti prevedono dei sistemi di impugnazioni che consentono quantomeno un doppio grado di giurisdizione.

I rimedi contro i provvedimenti giurisdizionali hanno natura tipica e nominata e sono ammessi nei soli casi previsti dalla legge.

I mezzi di impugnazione delle sentenze aventi carattere generale sono, ai sensi dell’art. 323 c.p.c. —> appello, ricorso per cassazione, revocazione, opposizione di terzo, regolamento di competenza. Ad essi va aggiunta l’actio nullitatis che è un’azione di accertamento negativo ammessa nei confronti della sentenza priva di sottoscrizione da parte del giudice.

Classificazioni tra impugnazioni

Altri tipi di classificazioni tra impugnazioni —>

Impugnazioni ordinarie = ovvero quelle che impediscono che la sentenza passi in giudicato, appello, ricorso per cassazione, regolamento di competenza e revocazione ordinaria. Esse sono esperibili già dal momento della pubblicazione della sentenza.

Impugnazioni straordinarie = non interferiscono con il passaggio in giudicato della sentenza, e sono esperibili anche contro una sentenza già passata in giudicato, opposizione di terzo e revocazione straordinaria. Sono consentite anche per vizi che potrebbero sorgere in un momento successivo.

Impugnazioni a critica libera e a critica vincolata = l’appello è a critica libera, in quanto può fondarsi su qualunque errore attribuito al primo giudice. Le impugnazioni a critica vincolata come il ricorso per cassazione possono essere esperite solo in casi previsti dalla legge.

Impugnazioni sostitutive = mirano alla sostituzione della sentenza impugnata con una nuova sentenza con il medesimo oggetto.

Impugnazioni rescindenti = sono impugnazioni che mirano esclusivamente all’eliminazione del provvedimento.

Errore sulla forma del provvedimento

I rimedi esperibili dipendono dalla forma che il provvedimento riveste.

Cosa succede in caso di errore del giudice dal punto di vista dell’impugnazione? Non c’è problema se l’errore conduce alla pronuncia di una sentenza in luogo di un’ordinanza o di un decreto in quanto la parte soccombente ha la possibilità di avvalersi delle impugnazioni tipiche delle sentenze.

Diversamente l’errore potrebbe avere conseguenze più gravi e potrebbe tradursi in una vera e propria espropriazione del diritto di impugnare.

Per evitare queste situazioni la giurisprudenza ammette il ricorso al principio della prevalenza della sostanza sulla forma e ammette che l’ordinanza emessa fuori dai presupposti di legge equivalga ad una sentenza appellabile.

Le condizioni di impugnazione

Il diritto di impugnare è subordinato alla legittimazione e all’interesse ad impugnare.

La legittimazione deriva dalla partecipazione al procedimento in cui è stata emessa la sentenza impugnata. Si presuppone che l’impugnante abbia assunto la qualità di parte.

Le eccezioni riguardano l’opposizione di terzo e la revocazione che presuppongono la mancata partecipazione dell’impugnante al processo.

La legittimazione ad impugnare si riconosce anche agli eredi o agli aventi causa che subiscono gli effetti del giudicato emesso nei confronti del loro dante causa.

L’interesse ad impugnare = è necessario che l’impugnante abbia interesse alla riforma o all’annullamento del provvedimento impugnato. Il concetto di interesse ad impugnare si collega a quello della soccombenza poiché l’interesse è palese nel caso di rigetto della propria domanda. Può esserci un interesse ad agire anche per la parte che ha vinto —> ad es. potrebbe subire un pregiudizio per il modo in cui il giudice ha risolto la questione.

Termini brevi per l’impugnazione

Il termine generale è di 30 giorni, tranne per il ricorso per cassazione che è di 60 gg. Ci sono momenti diversi da cui può cominciare il computo dei termini.

Per le impugnazioni ordinarie —> il computo comincia dal giorno della notifica della sentenza. La notificazione deve essere eseguita su istanza di parte, quindi ciascuna parte può decidere quando mettere in moto il termine.

Nel caso di revocazione straordinaria e opposizione di terzo revocatoria il dies a quo non si determina a priori, ma coincide con il momento in cui l’interessato ha avuto effettiva conoscenza del vizio.

I termini brevi si interrompono per uno degli eventi dell’art. 299 c.p.c., ovvero, morte, perdita della capacità processuale della parte etc.

Termini lunghi

Il termine di decadenza lungo dura 6 mesi dal giorno della pubblicazione della sentenza. La ratio di questo istituto è permettere a chi abbia interesse di impugnare il provvedimento non essendo questo stato notificato corretto

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giu100i02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Molise o del prof Scognamiglio Andreina.
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