CODICE DEONTOLOGICO
EMANAZIONE DI NORME DI ETICA PROFESSIONALE (6 TITOLI – 38 ARTICOLI)
Titolo 1 – principi generali
ART. 1 – AMBITO APPLICATIVO
- Tutti coloro iscritti ai rispettivi Albi devono conoscere, riconoscere e osservare il codice – l’ignoranza (non
conoscere) tali norme non esime dalla responsabilità disciplinare.
- L’inosservanza del codice verrà punito con sanzioni disciplinare previste dalla normativa vigente.
- Il codice si applica ai biologi iscritti ai rispettivi Albi professionali, nell’esercizio di qualunque attività (che sia a
titolo individuale, associato o societario – che sia attività professionale libera o dipendente).
- Se la prestazione è resa all’estero, il biologo deve rispettare sia le norme del codice italiano, sia quelle del
paese in cui svolge prestazione (se esistenti) – in caso di contrasto tra le norme dei due paesi, prevalgono
quelle italiane.
ART. 2 – DOVERI GENERALI E PROFESSIONALITÀ SPECIFICA
- Il biologo deve svolgere la propria attività professionale nel rispetto della legge e dell’interesse della comunità.
- Il biologo, nello svolgere le proprie attività professionali, è tenuto a non assumere discriminazioni di alcun tipo.
- Il biologo, nello svolgere le proprie attività professionali, devo agire nel rispetto dell’integrità dell’uomo, degli
animali, dell’ambiente e della sua biodiversità, applicando norme, valori e principi (libertà, giustizia,
oggettività, buon senso, etc...) – per garantire quanto in suo potere il benessere dell’individuo e della
collettività.
ART. 3 – RAPPORTI ESTERNI E PRIVATI
- il biologo, sia nei rapporti pubblici che in quelli privati, non deve esaltare la propria competenza o i risultati
ottenuti.
- Nei rapporti con terzi il biologo deve adottare comportamenti proporzionati alle esigente del caso evitando
forme di esagerazione, sensazionalismo e superficialità.
- È obbligo del biologo aiutare gli utenti a sviluppare giudizi e scelte con cognizione di causa.
ART. 4 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELLA PROFESSIONE
- L’iscrizione al rispettivo Albo è presupposto per l’esercizio della professione.
- È illecito disciplinare (anche ai sensi dell’art. 5)
• Esercitare altre professioni senza titolo professionale;
• Esercitare la professione durante il periodo di sospensione dall’Albo;
• L’uso improprio del titolo di biologo.
- È illecito disciplinare anche permettere (in modo diretto o indiretto) a soggetti non abilitati o sospesi dall’albo
di esercitare la professione in modo abusivo; è illecito anche consentire che tali soggetti ne possano ricavare
benefici economici.
- È illecito la mancata comunicazione della propria PEC al rispettivo Ordine professionale.
- Il biologo deve pagare regolarmente e in modo tempestivo i contributi dovuti alle istituzioni ordinistiche.
ART. 5 – LEALTÀ E CORRETTEZZA
- Il biologo deve basare su lealtà e correttezza i rapporti e lo svolgimento della sua attività nei confronti del
proprio ordine professionale, del cliente, dei colleghi e di terzi coinvolti.
- È illecito attribuirsi il lavoro di altri come proprio, ma anche attribuire come prettamente proprio il lavoro
compiuto insieme ad altri.
- Il biologo può utilizzare il titolo di professore solo se è un professore ordinario o associato all’interno di un
sistema universitario italiano o straniero, oppure se professore di ruolo in istituti secondari di primo e secondo
grado.
ART. 6 – INDIPENDENZA
- Il biologo deve conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, difendendola da
condizionamenti altrui.
ART. 7 – RISERVATEZZA
- Il biologo è tenuto al segreto professionale verso gli assistiti di tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza durante
la prestazione.
- Il biologo è tenuto al segreto professionale anche nei confronti di coloro con cui il rapporto professionale è
cessato.
- Il biologo è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche da coloro che hanno collaborato alla
prestazione professionale – deve far sì che sia mantenuta riservatezza anche da parte di dipendenti nel suo
studio o per conto del biologo stesso (anche se i dipendenti non sono iscritti a un Ordine).
ART. 8 – COMPETENZA E DILIGENZA
- Il biologo è tenuto a non accettare incarichi per cui non ha competenza adeguata.
- Se il biologo non è in grado di eseguire la prestazione accettata, deve comunicarlo al cliente suggerendo
l’ausilio di un altro professionista.
- Il biologo deve eseguire l’attività secondo scienza, coscienza e competenza; rifiutando l’incarico nel momento
in cui riconosce di non poterlo svolgere con sufficiente cura.
ART. 9 – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
- Ogni biologo ha l’obbligo di aggiornare costantemente la propria competenza professionale anche in materia
deontologica e disciplinare.
- Il mancato rispetto dell’obbligo di aggiornamento professionale e la mancata o infedele certificazione del
percorso di aggiornamento, costituisce illecito disciplinare.
- L’aggiornamento professionale deve avvenire attraverso attività che rilasciano crediti formativi ai sensi
dell’art. 2, comma 357 della legge 247/2007 e successive modifiche e integrazioni.
ART. 10 – VERITÀ
- È illecito disciplinare produrre falsi documenti, certificazioni e/o dichiarazioni.
ART. 11 – LEGALITÀ E COMUNICAZIONE DI MISURE PENALI ALL’ORDINE DI APPARTENENZA
- Il biologo, nell’esercizio della propria professione e nell’organizzazione della propria attività, deve rispettare le
leggi e i regolamenti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie Au