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CODICE DEONTOLOGICO

EMANAZIONE DI NORME DI ETICA PROFESSIONALE (6 TITOLI – 38 ARTICOLI)

Titolo 1 – principi generali

ART. 1 – AMBITO APPLICATIVO

- Tutti coloro iscritti ai rispettivi Albi devono conoscere, riconoscere e osservare il codice – l’ignoranza (non

conoscere) tali norme non esime dalla responsabilità disciplinare.

- L’inosservanza del codice verrà punito con sanzioni disciplinare previste dalla normativa vigente.

- Il codice si applica ai biologi iscritti ai rispettivi Albi professionali, nell’esercizio di qualunque attività (che sia a

titolo individuale, associato o societario – che sia attività professionale libera o dipendente).

- Se la prestazione è resa all’estero, il biologo deve rispettare sia le norme del codice italiano, sia quelle del

paese in cui svolge prestazione (se esistenti) – in caso di contrasto tra le norme dei due paesi, prevalgono

quelle italiane.

ART. 2 – DOVERI GENERALI E PROFESSIONALITÀ SPECIFICA

- Il biologo deve svolgere la propria attività professionale nel rispetto della legge e dell’interesse della comunità.

- Il biologo, nello svolgere le proprie attività professionali, è tenuto a non assumere discriminazioni di alcun tipo.

- Il biologo, nello svolgere le proprie attività professionali, devo agire nel rispetto dell’integrità dell’uomo, degli

animali, dell’ambiente e della sua biodiversità, applicando norme, valori e principi (libertà, giustizia,

oggettività, buon senso, etc...) – per garantire quanto in suo potere il benessere dell’individuo e della

collettività.

ART. 3 – RAPPORTI ESTERNI E PRIVATI

- il biologo, sia nei rapporti pubblici che in quelli privati, non deve esaltare la propria competenza o i risultati

ottenuti.

- Nei rapporti con terzi il biologo deve adottare comportamenti proporzionati alle esigente del caso evitando

forme di esagerazione, sensazionalismo e superficialità.

- È obbligo del biologo aiutare gli utenti a sviluppare giudizi e scelte con cognizione di causa.

ART. 4 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELLA PROFESSIONE

- L’iscrizione al rispettivo Albo è presupposto per l’esercizio della professione.

- È illecito disciplinare (anche ai sensi dell’art. 5)

• Esercitare altre professioni senza titolo professionale;

• Esercitare la professione durante il periodo di sospensione dall’Albo;

• L’uso improprio del titolo di biologo.

- È illecito disciplinare anche permettere (in modo diretto o indiretto) a soggetti non abilitati o sospesi dall’albo

di esercitare la professione in modo abusivo; è illecito anche consentire che tali soggetti ne possano ricavare

benefici economici.

- È illecito la mancata comunicazione della propria PEC al rispettivo Ordine professionale.

- Il biologo deve pagare regolarmente e in modo tempestivo i contributi dovuti alle istituzioni ordinistiche.

ART. 5 – LEALTÀ E CORRETTEZZA

- Il biologo deve basare su lealtà e correttezza i rapporti e lo svolgimento della sua attività nei confronti del

proprio ordine professionale, del cliente, dei colleghi e di terzi coinvolti.

- È illecito attribuirsi il lavoro di altri come proprio, ma anche attribuire come prettamente proprio il lavoro

compiuto insieme ad altri.

- Il biologo può utilizzare il titolo di professore solo se è un professore ordinario o associato all’interno di un

sistema universitario italiano o straniero, oppure se professore di ruolo in istituti secondari di primo e secondo

grado.

ART. 6 – INDIPENDENZA

- Il biologo deve conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, difendendola da

condizionamenti altrui.

ART. 7 – RISERVATEZZA

- Il biologo è tenuto al segreto professionale verso gli assistiti di tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza durante

la prestazione.

- Il biologo è tenuto al segreto professionale anche nei confronti di coloro con cui il rapporto professionale è

cessato.

- Il biologo è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche da coloro che hanno collaborato alla

prestazione professionale – deve far sì che sia mantenuta riservatezza anche da parte di dipendenti nel suo

studio o per conto del biologo stesso (anche se i dipendenti non sono iscritti a un Ordine).

ART. 8 – COMPETENZA E DILIGENZA

- Il biologo è tenuto a non accettare incarichi per cui non ha competenza adeguata.

- Se il biologo non è in grado di eseguire la prestazione accettata, deve comunicarlo al cliente suggerendo

l’ausilio di un altro professionista.

- Il biologo deve eseguire l’attività secondo scienza, coscienza e competenza; rifiutando l’incarico nel momento

in cui riconosce di non poterlo svolgere con sufficiente cura.

ART. 9 – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

- Ogni biologo ha l’obbligo di aggiornare costantemente la propria competenza professionale anche in materia

deontologica e disciplinare.

- Il mancato rispetto dell’obbligo di aggiornamento professionale e la mancata o infedele certificazione del

percorso di aggiornamento, costituisce illecito disciplinare.

- L’aggiornamento professionale deve avvenire attraverso attività che rilasciano crediti formativi ai sensi

dell’art. 2, comma 357 della legge 247/2007 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 10 – VERITÀ

- È illecito disciplinare produrre falsi documenti, certificazioni e/o dichiarazioni.

ART. 11 – LEGALITÀ E COMUNICAZIONE DI MISURE PENALI ALL’ORDINE DI APPARTENENZA

- Il biologo, nell’esercizio della propria professione e nell’organizzazione della propria attività, deve rispettare le

leggi e i regolamenti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie Au

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Scienze agrarie e veterinarie AGR/16 Microbiologia agraria

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher agbonlahor di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Esame di stato per biologi e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Sgoifo Andrea.
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