Codice deontologico: come arriva la psicologia a essere una scienza con leggi?
Storia della psicologia in Italia
La legge 56/89 istituisce il ruolo dello psicologo in Italia, ci sono state 20 anni di lotte parlamentari. La ragione di un tempo così lungo è di tipo culturale: lo psicologo ha avuto difficoltà ad affermarsi nel paese a causa di due grandi tradizioni storiche: psichiatria e filosofia. Culture grandi che però hanno sbarrato la strada alla psicologia. La nostra classe ha avuto pochi aiuti parlamentari, ma al di fuori ce ne sono stati: portando contributi di persone culturalmente rispettabili hanno aperto la strada alla nostra professione. I parlamentari inizialmente ostili, grazie alla cultura iniziarono a capire.
Contributo scientifico della psicologia
La psicologia deve dare anche un contributo scientifico. La nostra è una disciplina che è oggetto e soggetto di sé stessa: studia con la psiche la psiche. Oggetto e soggetto dello studio sono convergenti. Qual è la rivoluzione nella psicologia che si può ancora fare? La psicologia stessa è un fatto rivoluzionario, ci chiede cosa sia la cosa più importante che lega le persone? La psiche stessa. Il problema grande che non viene affrontato è alla base del fatto psichico dell’identità personale, tutti abbiamo delle generalità, ma è la psiche a darci la nostra personalità e identità. Io sono io perché vivo me stesso come io.
Realtà empirica e sogni
Dovremmo sempre parlare di realtà empirica! Tutto è reale, anche un sogno. La vita senza sogni sarebbe triste, non ci sarebbe musica, o poesia. I sogni e i desideri sono importantissimi. Il desiderio non è una realtà empirica, o si verifica o non si verifica, ma comunque esiste.
Storia della psicologia clinica
La scienza psicologica in Italia è nata più tardi rispetto ad altri paesi. Negli anni ’80 la terapia era riservata esclusivamente ai medici. La psicologia clinica: permette un ulteriore passaggio nell’inserire l’ordine professionale permettendo l’accesso alla terapia. Per secoli la psicologia si è focalizzata sulla malattia, e la salute è apparsa come un’assenza di malattia, per poi essere uno stato di benessere psichico e sociale.
La legge Ossicini del 1989
Nel ’89 c’è stata la legge Ossicini sulla professione. Le ricerche storiche mettono in evidenza la presenza in Italia di orientamenti di natura ideologica che hanno condizionato lo sviluppo della psicologica: cattolicesimo, idealismo in psicologia e marxismo e il ruolo del partito comunista nell’organizzazione delle professioni in Italia a metà ‘900. Con il varo di alcune leggi importanti, con rilevanza psicologica, hanno una lunga tradizione di condizionamento ideologici politici e sociali della psicologia.
I primi laboratori e la svolta accademica
Partendo dagli inizi e i primi laboratori, il primo di carattere scientifico paragonabile a quelli stranieri è stato quello del 1903 a Firenze, fondato da medico e filosofo Francesco De Saros. Questi laboratori però non hanno avuto un grande impatto sulla cultura psicologica italiana, non si sono potuti riversare sulla società e cultura italiana, ancora a causa della forte presenza del cattolicesimo con la sua prospettiva spiritualista dell’essere umano nel mondo, che bloccava l’indagine naturalistica. La svolta c’è stata con i corsi di laurea: questo fatto nuovo costrinse gli psicologi dell’epoca ad agire: nuovi interessi, nuovi libri, nuove ricerche e progetti di indagine nel territorio e allo stesso tempo nascita di nuove professionalità.
Psicologia pratica e sociale
La psicologia era considerata una scienza particolare. Si pensava che dovesse verificare il suo sapere anche nelle sue ricadute pratiche, tali ricadute erano evidenti nell’ambito della clinica ma anche del lavoro. C’era l’idea che la psicologia sociale servisse a mettere un ponte tra teoria e pratica, senza dividere la ricerca dal lavoro. Nasce così la psicologia di comunità, per inserire l’elemento pratico-partecipante. La psicologia in realtà ha trasportato su un piano disciplinare una vocazione del pensiero umano vecchia come il mondo, ovvero ha trasportato sul piano di un’analisi organica il problema dell’essere umano nella sua individualità, che non significa affatto che questa individualità è fuori dalla socialità. Nell’essere umano c’è la necessità della convivenza scritta nella specie stessa. La socialità si coniuga inevitabilmente con il senso dell’individualità.
Psicologia sociale
La psicologia sociale più di altre psicologie, cerca di dare una forma organicamente analizzabile a questo intersecarsi di due dimensioni: in questo mondo il processo di individualizzazione è un cammino enorme, il senso dell’individuo è forte, ma nello stesso tempo se non trovi convivenze possibili sul piano sociale l’individuo muore. Iacono affronta il tema della protezione sugli incidenti del lavoro, questa ricerca in psicologia era quasi una novità, e prima di tutto serviva un lavoro di osservazione partecipata.
Ruolo dello psicologo e relazione con la medicina
All’inizio la psicologia era accolta dai colleghi medici come un divertimento personale, ritenendo che i veri problemi fossero ben altri, riuscire a portare a livello di conoscenza e approfondimento e dimostrare come la funzione dello psicologo fosse quella di portare il medico a cogliere il problema della personalità umana in tutti i suoi aspetti. Questa consapevolezza ha portato ad una specializzazione sempre più accurata nel considerare la persona nella sua totalità. Il medico deve considerare il malato come una persona nella sua complessità.
Psicologia e creatività
È su questa linea che ci si deve muovere, considerando l’importanza della creatività: anche nella fase finale della sua vita. Negli anni ’40-’50 si capisce che la psicologia potesse avere influenza anche negli elementi direttamente legati alla convivenza: conflitti, carceri, scuole, famiglie, quartieri di città… Realtà entro le quali le persone sviluppano domande di valenza psicologica.
Intervento psicologico
L’intervento psicologico è un intervento di “pensare in azioni” e l’unico modo è proporre dimensioni trasgressive e divertenti, attraverso una capacità ironica, un guardare con competenza a sorridere di sé le situazioni del mondo.
Percorso per diventare psicologo
Il percorso per diventare psicologo prevede la laurea (5 anni); tirocinio (1 anno) e esame di stato (4 prove) e potersi così iscrivere all’albo.
Legge n. 56 del 18 febbraio 1989: l'ordinamento della professione dello psicologo
Definizione della professione di psicologo
Comprende uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione, riabilitazione e sostegno psicologico, rivolta a persona, gruppo, organismo sociale e alla comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
Requisiti per esercizio dell’attività psicoterapeutica
Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Esercizio dell’attività psicoterapeutica
Esercizio dell’attività psicoterapeutica: subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della laurea in psicologia o medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione.
Istituzione dell’albo
È istituito l’albo degli psicologi. Gli iscritti all’albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall’articolo 622 del codice penale (segreto professionale).
Istituzione dell’ordine degli psicologi
Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli psicologi. Esso è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.
Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale dell'ordine
Qualora il numero degli iscritti all'albo in una regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, può essere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione. L'istituzione avviene con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine. Al Consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o provinciali dell'ordine.
Condizioni per l'iscrizione all'albo
- A) Essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della CEE o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;
- B) Non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dalla professione;
- C) Essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;
- D) Avere la residenza in Italia o, per cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.
Modalità di iscrizione all'albo
Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo, al consiglio regionale o provinciale dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 7, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare, se è loro consentito l'esercizio della libera professione. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.
Iscrizione
Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di cui al precedente articolo 8, esamina le domande entro due mesi dalla data del loro ricevimento. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di un membro, redigendo apposito verbale.
Anzianità di iscrizione nell'albo
L'anzianità di iscrizione è determinata dalla data della relativa deliberazione. L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.
Cancellazione dall'albo
Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo:
- A) Nei casi di rinuncia dell'iscritto;
- B) Nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;
- C) Quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito.
Il consiglio anzidetto pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera a) del comma 1.
Consiglio regionale o provinciale dell'ordine
Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è composto di sette membri nel caso in cui il numero degli iscritti non superi i duecento, di quindici membri ove il numero degli iscritti sia superiore a duecento. I componenti devono essere eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive.
Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:
- A) Elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;
- B) Conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;
- C) Provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
- D) Cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
- E) Cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;
- F) Provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
- G) Designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti;
- H) Vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;
- I) Adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27;
- L) Provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.
Attribuzioni del presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine
Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.
Riunione del consiglio regionale o provinciale dell’ordine
Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti all'albo. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.
Comunicazione delle decisioni del consiglio regionale o provinciale dell’ordine
Le decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.
Scioglimento del consiglio regionale o provinciale dell'ordine
Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre, può essere sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'albo. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dal verificarsi dei casi di cui al comma 1. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni.
Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine ed in materia elettorale
Le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonché i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.
Termini per la presentazione dei ricorsi
I ricorsi di cui all'articolo 17 sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.