Codice deontologico
Con la Legge Ossicini del 18 febbraio 1989 per la prima volta, lo Stato Italiano riconosce legalmente il lavoro dello psicologo come libera professione. Avviene, inoltre, l’istituzione di Albo e Ordine degli psicologi. Per tale Legge (L. 18/02/89, n. 56 Ordinamento della professione di psicologo) la professione di psicologo comprende "l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito".
Riconoscimento della professione di psicologo
In Italia, la professione di psicologo è una professione sanitaria (D. Lorenzin del 22/12/2017 stessa legge che ha inasprito le pene sull'abuso della professione). Il testo del Codice Deontologico (CD) è stato proclamato il 17 gennaio 1998 in seguito a consultazione referendaria indotta dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologia (CNOP) ed entrata in vigore il 16 febbraio 1998.
Modifiche al codice deontologico
Gli Art. 23 e 40 sono stati modificati dal Consiglio prima con la Legge Bersani 2006 che ha abolito i minimi, reso le parcelle negoziabili e dato via libera alle pubblicità (visto quanto specificato dall'articolo 40) e poi con la Legge Monti 2012 che ha abolito i massimi, e ha reso chiaro che il compenso vada pattuito tra cliente e psicologo. Successivamente sono stati modificati anche gli Art. 1, 5 e 21 in data 5 luglio 2013 in seguito ad una nuova consultazione referendaria.
Organizzazione del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP)
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP), ha sede a Roma. È composto da tutti i presidenti degli ordini regionali. Questo “consiglio dei presidenti” elegge al suo interno le “cariche” nazionali, cioè presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere, come negli ordini regionali. Così, un presidente regionale è sicuramente un consigliere del Consiglio Nazionale e può anche essere anche una “carica” nazionale.
Il CNOP è l'istituzione che rappresenta gli Psicologi sul piano nazionale ed europeo. In pratica, si occupa di questioni a carattere nazionale. Inoltre, predispone e aggiorna il nostro codice deontologico. Infine, come avviene negli ordini regionali, il Consiglio Nazionale attiva commissioni, gruppi di lavoro e progetti a valenza nazionale, oltre a dialogare con le altre istituzioni a livello nazionale.
Struttura territoriale degli Ordini degli Psicologi
La struttura territoriale degli Ordini degli Psicologi è indicata nella legge 56/89. Ogni regione ha un proprio Ordine (tranne le province autonome di Trento e Bolzano che ne hanno uno ciascuna). Nell’Ordine regionale sono presenti i consiglieri eletti e il personale di segreteria (oltre a vari consulenti e colleghi attivi su progetti specifici o gruppi di lavoro/commissioni). Il personale di segreteria solitamente è composto da lavoratori dipendenti che si occupano del lavoro di ufficio e del contatto con gli iscritti per la parte più burocratica (sono coloro che incontriamo quando andiamo a iscriverci all’Ordine e che seguono le nostre pratiche). I consiglieri, invece, costituiscono il Consiglio dell’Ordine e hanno la funzione di amministrare l’ente in rappresentanza degli Psicologi. Il consiglio è composto da 7 o 15 consiglieri (dipende dal numero degli psicologi iscritti all’ordine della regione) e dura in carica 4 anni (ogni 4 anni siamo chiamati a votare i colleghi che si candidano alle elezioni).
I consiglieri eleggono tra loro entro 30 giorni dalle elezioni 4 “cariche”: presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere. Le cariche hanno compiti specifici per la gestione dell’Ordine. Il consiglio si ritrova solitamente almeno una volta al mese per deliberare i nuovi iscritti (e rendere attiva l’iscrizione) e per definire, sempre con delibere, tutte le altre attività amministrative e progetti, commissioni o gruppi di lavoro che il Consiglio stesso stabilisce di mettere in atto. In generale, l’Ordine regionale si occupa di tutte le attività che hanno valenza regionale e dialoga con le altre istituzioni a livello regionale.
Che cos'è il CD e a cosa serve?
Un codice deontologico è lo strumento scritto e reso pubblico che stabilisce e definisce le concrete regole di condotta che devono essere rispettate nell’esercizio di un’attività professionale. In quanto tale, il Codice rinforza l’immagine pubblica dello psicologo garantendo la correttezza professionale degli psicologi iscritti all’Albo ed indirettamente crea una responsabilità collettiva tra i membri di questa categoria. La violazione di suddette regole di condotta comporta delle sanzioni, previste dall’Art. 26 della Legge 56/89, che possono essere formali (avvertimento e censura) o sostanziali (sospensione e radiazione dell’Albo professionale).
Non va mai dimenticato che la deontologia non si riduce al solo momento disciplinare o punitivo ma rappresenta una guida indispensabile nell’agire professionale, tanto quanto la competenza tecnica. A questo riguardo, nell’elaborazione del codice deontologico sono state individuate quattro finalità ispiratrici:
- Tutela del cliente (regole di correttezza professionale):
- Art. 4 sulla tutela del cliente rispetto al committente;
- Art. 9 sull’obbligo della corretta informazione;
- Art. dall’11 al 17 riguardanti il segreto professionale;
- Art. 27 sull’interruzione della terapia se inefficace;
- Art. 28 sulla "mescolanza" tra ruolo professionale e vita privata.
- Tutela del professionista nei confronti dei colleghi (regole di solidarietà e colleganza):
- Art. 35 sul divieto di plagio, ossia divieto di appropriarsi fraudolentemente dei prodotti del pensiero dei Colleghi;
- Art. 36 sul divieto di dare pubblicamente giudizi negativi a proposito della formazione e della competenza di altri psicologi.
- Tutela del gruppo professionale (regole di decoro, dignità e autonomia):
- Art. 6 sul decoro, la dignità della professione nei confronti di altre professioni;
- Art. 8 sull’obbligo di denunciare casi di abusivismo.
- Responsabilità nei confronti della società (regole sul dovere di utilizzare le conoscenze sul comportamento umano per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità):
- Art. 3 sul promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità;
- Art. 34 sulla divulgazione della propria conoscenza alla comunità scientifica.
Principi fondamentali o "imperativi deontologici"
Per rispettare queste finalità ci si deve ispirare a:
- Meritare la fiducia del cliente. Ciò è collegato alla concezione della professione come servizio e che si operi a vantaggio del cliente;
- Possedere una competenza adeguata a rispondere alla domanda del cliente. Questo implica la conoscenza dei propri limiti nel sapere e nel saper fare. Ciò comporta, oltre alla necessità di formazione permanente, il rifiuto a compiere atti professionali per i quali si ritiene di essere non formati;
- Usare con giustizia il proprio potere. Quindi non approfittarsi della propria posizione rispetto all’utente e saper gestire tale asimmetricità per il solo raggiungimento del benessere dell’utente;
- Difendere l’autonomia professionale, propria e dei colleghi, nei confronti delle pretese di altre figure di compiere atti professionali che appartengono alla competenza esclusiva dello psicologo.
Struttura e articoli del Codice Deontologico
Il Codice Deontologico è composto da 42 Articoli suddivisi entro 5 Capi:
- Capo I: Art. da 1 a 21, dedicati ai principi generali di deontologia professionale (correttezza, competenza, autonomia professionale e segreto professionale);
- Capo II: Art. dal 22 al 32, dedicati ai rapporti dello psicologo con l’utenza e la committenza (contratto, consenso e sospensione della prestazione);
- Capo III: Art. dal 33 al 38, riguardanti le norme sui rapporti tra colleghi (rispetto, lealtà e colleganza);
- Capo IV: Art. 39 e 40, riguardanti le norme sui rapporti con la società (dignità, decoro e pubblicità);
- Capo V: Art. 41 e 42, riguardanti le norme di attuazione (possibilità di modifica ed entrata in vigore).
Capo I - Principi generali
Art. 1 - Obbligo di conoscenza della legge
“Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Le stesse regole valgono anche nei casi in cui le prestazioni o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque mezzo elettronico e/o telematico”.
Decreta che dal momento in cui lo psicologo di iscrive all’Albo è tenuto a rispettare il Codice in qualsiasi contesto eserciti. È sua responsabilità conoscere le regole e attuarle. Quindi è vietata l’ignoranza. Oltre ad un’obbligatorietà esterna, ce n’è anche una interna, poiché il gruppo professionale, avendo approvato il Codice per referendum, è stato coinvolto in maniera diretta ed ha assunto un ruolo attivo ed autonomo di scelta, determinante ai fini dell’effettiva vigenza del codice stesso.
Art. 2 - Riferimenti al regolamento disciplinare
“L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare”.
Questo articolo si fonda sulla considerazione che la deontologia precede la formazione del codice deontologico, che, infatti, altro non è che la concretizzazione di tale comune sentire in forma scritta ed esplicita. Può allora accadere che certi comportamenti professionali, ancorché non previsti espressamente dagli articoli del Codice, possano venire considerati lesivi del decoro, della dignità e dell’esercizio deontologicamente corretto della professione. Per decoro e dignità si intende lo stile che nell’atteggiamento, nei modi e nella condotta è conveniente alla condizione professionale dello psicologo, mentre la correttezza professionale sta nell’aderenza ai principi della deontologia nei rapporti clienti, pazienti e colleghi: rispetto, onestà e lealtà.
Qualora queste regole non vengano rispettate si va incontro a sanzioni che si articolano su 4 livelli di gravità crescente, quali:
- Avvertimento. Meno gravi e sono dei richiami. Semplice diffida al colpevole a non protrarre la condotta scorretta né a ricadere nella mancanza commessa;
- Censura. Dichiarazione scritta di biasimo per la scorrettezza compiuta e può avvenire anche in forma pubblica;
- Sospensione. Inibizione temporanea ad esercitare la professione. Tale divieto può andare fino a un massimo di 1 anno nel caso in cui venga dimostrato e accertato di aver commesso gravi infrazioni professionali, mentre può essere senza limiti di tempo nei casi in cui si sia commesso abuso della professione, avere un mandato/ordine di cattura, essere ricoverati in un ospedale psichiatrico, in caso di custodia su procedimento penale e in caso di morosità di oltre 2 anni nel pagamento dei contributi dovuti all’Ordine;
- Espulsione dell’Albo-Radiazione. L’espulsione dell’Albo con il conseguente divieto di esercizio dell'attività professionale. Nei soli casi di sospensione e radiazione vi è l’obbligo temporaneo o permanente di non esercizio.
Queste sanzioni valgono a livello Nazionale perché si rifà alla legge costituzionale dello Psicologo (56/89), ma è a discrezione dell’Ordine a livello regionale, in quanto ogni regolamento a livello regionale stabilisce quali sono i casi di avvertimento, censura, sospensione, e radiazione.
Art. 3 - Possedere conoscenze adeguate a: promuovere benessere psicologico, generare comprensione di sé e del prossimo ed essere responsabile dei propri atti
“Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze”.
Questo è l’articolo che va a disciplinare la professione di psicologo come servizio e perciò lo psicologo deve utilizzare le sue conoscenze sul comportamento umano al fine di promuovere il benessere psicologico del destinatario dell’intervento. Possiamo dire che l’opera dello psicologo è quella di migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri per potersi comportare in modo consapevole, congruo ed efficace. Lo psicologo ha una responsabilità molto importante in quanto interviene nella vita dei soggetti e perciò è tenuto a rispettarli e a non utilizzare in maniera errata il suo potere. Inoltre, deve rendersi conto che ha una responsabilità diretta circa le conseguenze del suo intervento e in nessun caso deve utilizzare a suo favore la dipendenza che si va a creare nel rapporto. Questo articolo si ricollega all’Art. 5 (formazione continua), 28 (mescolanza tra ruolo professionale e vita privata) e 34 (Comunicazione dei progressi di conoscenza alla comunità scientifica).
Art. 4 - Laicità della professione e tutela del cliente rispetto al committente
“Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socioeconomico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso”.
Questo articolo è il fondamento etico della struttura del codice deontologico ed esplicitando il valore dei principi fondamentali della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo all’interno dell’agire professionale si è inteso raggiungere il doppio obiettivo di definire i principi etici della professione e la sua natura laica. Lo psicologo lavora tenendo presente che deve rispettare la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia dei destinatari dei suoi interventi e che in nessun caso deve adottare giudizi morali, religiosi, politici e raziali. Nel caso in cui lo psicologo non è in grado di astenersi dal giudicare, poiché potrebbe capitare, egli deve prenderne atto e non prendere in carico l’utente in quanto l’intero intervento potrebbe essere condizionato da ciò. Lo psicologo è tenuto ad utilizzare metodi e tecniche coerenti con i principi della psicologia. Inoltre, nel caso in cui il committente sia diverso dal destinatario dell’intervento, egli deve ugualmente tener fede a questi principi e salvaguardare prioritariamente il benessere psicologico di quest’ultimo.
Art. 5 - Mantenere alto livello di preparazione, riconoscere i propri limiti ed impiego di metodi di cui sono individuabili le fonti
“Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate”.
Questo articolo delinea la figura dello psicologo come scienziato e in quanto tale si richiede che il professionista si sottoponga ad una formazione continua. La modalità di aggiornamento per i professionisti psicologi è duplice: attraverso l’Educazione Continua in Medicina (ECM) in quanto egli è tenuto ad una formazione continua.
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