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Diritto internazionale

Caratteri principali dell'ordinamento giuridico internazionale

Stati: entità giuridiche con propria personalità, soggetti primari nella comunità internazionale.

Altri soggetti della vita di relazione internazionale: essi sono limitati nella propria capacità giuridica e in particolare nella capacità di divenire centri d'imputazione di diritti e obblighi internazionali.

  • Gruppi di insorti.
  • Movimenti di liberazione nazionale.
  • Organizzazioni internazionali.
  • Individui.

Persona fittizia: fenomeno per il quale un individuo agisce non a titolo personale, ma per esprimere pensieri, valutazioni e azioni di gruppi d'individui o d'intere collettività umane.

Ideologia liberal-democratica di matrice occidentale: attribuzione alle persone fisiche di situazioni giuridiche soggettive internazionali; derivata nella dottrina dei diritti umani, per cui spetta agli individui il diritto di presentare reclami a organi internazionali per lamentare la violazione di diritti umani da parte di Stati contraenti; affermazione, nel diritto consuetudinario internazionale, di determinati obblighi giuridici a carico direttamente degli individui.

Tipi di norme:

  • Norme sostanziali (impongono ai destinatari specifiche regole di condotta).
  • Norme di organizzazione (disciplinano la vita e la struttura di questi ordinamenti).

Modello comune di ordinamento interno: monopolio dell'uso legittimo della forza da parte dell'apparato di governo; produzione, accertamento e attuazione del diritto affidate a organi centrali agenti per conto dell'intera comunità.

Caratteri della comunità internazionale: potere frammentato e disperso; relazioni internazionali operanti quasi interamente a livello orizzontale; norme di organizzazione internazionale ancora a carattere embrionale; nessuna predisposizione di apparati centralizzati cui affidare lo svolgimento delle attività di produzione, accertamento e attuazione del diritto e decentramento di queste ultime, spettando esse a ogni singolo Stato; inesistenza di un organo internazionale munito di giurisdizione generale, cui gli Stati siano obbligati a sottoporre le proprie controversie.

Norme consuetudinarie: vincolano tutti i membri della comunità internazionale; formatesi in seguito a un processo spontaneo cui partecipano i membri della stessa comunità.

Jus cogens: esistenza di un nucleo di norme consuetudinarie, poste a tutela dei beni fondamentali per la comunità internazionale nel suo complesso, cui non è possibile derogare con accordi internazionali, pena la nullità del trattato suddetto.

Responsabilità individuale: attribuzione della violazione di una determinata norma giuridica alla persona fisica o giuridica che, con il proprio comportamento, ha posto in essere quella violazione (rilievo marginale nella comunità internazionale).

Responsabilità collettiva: violazione, da parte dell'organo di uno Stato, del diritto internazionale; lo Stato che ha subito l'illecito può rivolgersi contro l'intera comunità cui appartiene quell'organo, anche se altri membri di tale comunità non hanno avuto alcun ruolo nel compimento dell'illecito.

Responsabilità penale individuale: responsabilità penale individuale degli autori di alcune categorie di illeciti internazionali commessi da organi statali durante o al di fuori di un conflitto armato, ossia crimini di guerra, crimini contro la pace, crimini contro l'umanità e genocidio.

Diritto internazionale: ordinamento giuridico di tipo realistico e pragmatico.

Principio di effettività: soltanto le pretese e le situazioni solidamente costruite nella realtà acquistano rilevanza giuridica.

Dottrina Stimson: principio di non riconoscimento dei mutamenti territoriali imposti con la forza.

Natura sinallagmatica dei rapporti tra Stati: ciascuno Stato agisce sulla base di interessi individuali; le norme internazionali regolano i comportamenti degli Stati ma anche quando si indirizzano ad una pluralità di soggetti, in concreto operano a livello bilaterale, applicandosi nei rapporti reciproci fra gli Stati; in caso di violazione della norma, spetterà unicamente allo Stato leso far valere le conseguenze dell'illecito nei confronti del soggetto che concretamente ha posto in essere la violazione; alla sfera d'applicazione soggettiva erga omnes delle norme consuetudinarie non corrisponde una generale legittimazione attiva a far valere il rapporto di responsabilità in caso di loro violazione.

Norme poste da trattati multilaterali: benché esse abbiano per destinatarie tutte le parti contraenti, in realtà operano come insieme di norme bilaterali, ognuna delle quali si applica ad una coppia di Stati contraenti.

Eccezione: norma consuetudinaria sulla pirateria (in applicazione di essa gli Stati non agivano in nome e per conto della comunità internazionale nel suo complesso, ma per la tutela di un interesse comune) e diritti degli Stati rivieraschi in relazione ai corsi d'acqua internazionali.

Norme che pongono obblighi erga omnes: presentano le caratteristiche di protezione dei valori fondamentali per la comunità internazionale nel suo insieme.

  1. Natura solidale dell'obbligo, nel senso che essi incombono su ogni membro della società internazionale nei confronti di tutti gli altri membri.
  2. Corrispondenza di diritto sostanziale appartenente ad ogni membro della comunità internazionale.
  3. L'azione a tutela di tale diritto è esercitata per conto dell'intera comunità internazionale per salvaguardare gli interessi fondamentali di quella comunità.

Diritti umani fondamentali: costituiscono diretta espressione della dignità della persona; hanno carattere solidale (erga omnes); il diritto consuetudinario non predispone al riguardo alcuno specifico meccanismo, potendo quindi far ricorso ai mezzi tradizionali di attuazione del diritto.

Diritto convenzionale: ogni Stato contraente ha non solo il diritto, ma anche l'obbligo giuridico di pretendere dalle altre parti contraenti l'adempimento delle norme contenute negli strumenti attuativi dei trattati.

Peculiarità dell'ordinamento giuridico internazionale: divario tra l'assetto sostanziale e quello dell'attuazione coercitiva; Stati di solito non ingerenti nelle questioni interne di altri Stati, scegliendo di esercitare il proprio diritto ad agire solo ove siano in gioco i propri interessi economici, militari o politici.

Meccanismi di garanzia fondati sul diritto di reclamo: non hanno conseguito risultati rilevanti, in quanto le potenzialità di tali meccanismi non sono state pienamente sviluppate; vi sono trattati che istituiscono meccanismi azionabili anche a seguito di reclamo da parte di individui che lamentino una lesione di diritti garantiti dal trattato, oppure ex officio, ossia per iniziativa stessa dell'organo di controllo istituito dal trattato (in tali casi, entità diverse dagli Stati contraenti possono perseguire l'adempimento degli obblighi erga omnes).

Modelli giuridici internazionali:

  1. Tradizionale o groziano (si fonda su una visione statalista delle relazioni internazionali ed è caratterizzato da regole che mirano ad assicurare la coesistenza e la cooperazione tra Stati sovrani, ciascuno dei quali agisce per la realizzazione dei propri interessi).
  2. Kantiano (si fonda su una visione universalistica e cosmopolita delle relazioni internazionali e pone l'accento sulla solidarietà transnazionale o jus cosmopoliticum).

Evoluzione storica della comunità internazionale

1648: pace di Westfalia e nascita della comunità internazionale nella sua attuale configurazione; all'epoca basato sugli elementi (mai attuati effettivamente) di:

  1. Ampio divieto di ricorso alla forza.
  2. Divieto di legittima difesa individuale per un certo periodo.
  3. Dovere di tutti gli Stati contraenti, al solo termine del suddetto periodo, di agire in legittima difesa collettiva.

Elementi evoluti della comunità nel periodo tra il 1648 ed il 1918:

  1. Comunità internazionale composta non solo da Stati europei.
  2. Ruolo predominante delle nazioni europee nella comunità.
  3. Teorizzazione, ad opera dei giuristi occidentali, di tale superiorità europea.

Tipologie storiche di rapporti con paesi extra-europei:

  • Sistema delle capitolazioni (accordi conclusi tra paesi europei con Impero Ottomano, Persia, Siam, Cina, Giappone e con alcuni Stati arabi; consistevano a disciplinare le condizioni di residenza degli europei e statunitensi sul territorio delle nazioni non europee; si stabiliva la possibilità di espulsione senza consenso del console, la libertà di professione del culto cristiano, la libertà di scambio e commercio, l'esenzione da dazi, il diritto di non essere oggetto di rappresaglie e il diritto di essere posti sotto la giurisdizione del console in caso di controversie con altri cittadini europei).
  • Regime coloniale (conformemente alle norme internazionali vigenti, gli Stati erano autorizzati all'acquisizione di sovranità sui futuri territori coloniali poiché le comunità o i governanti locali erano ritenuti privi di qualsiasi status giuridico internazionale, con la conseguente degradazione dei relativi territori al rango di terrae nullius).

Concerto d'Europa: effimero sistema istituito nel 1815, basato sui tre principi di:

  1. Dichiarazione di principi con cui si adottava, come parametro di comportamento, sia internamente che in politica estera, i precetti della religione cristiana.
  2. Alleanza militare (detta anche Santa Alleanza) conclusa tra Russia, Prussia, Austria e Francia ed istitutiva di un sistema di sicurezza collettiva basato sull'accordo tra le grandi potenze.
  3. Procedura di risoluzione delle controversie attraverso incontri tra tutti i sovrani interessati, che inaugurava una diplomazia multilaterale (basata su incontri periodici al vertice, come negli odierni summits).

Dottrina Monroe: enunciata nel 1823, segna l'emergere degli Stati Uniti sulla scena internazionale americana; enunciava la fine, da parte del continente americano, di essere considerato terreno di conquista coloniale degli Stati europei e affermava la necessità di astensione reciproca, tra Stati Uniti e Stati europei, di ingerenza nei rispettivi affari continentali.

1873: istituzione a Gent in Belgio dell'Institut de Droit International, con lo scopo di promuovere lo sviluppo del diritto internazionale affermando i suoi principi in conformità alla coscienza giuridica del mondo civilizzato, la codificazione progressiva e il riconoscimento ufficiale dei diritti di diritto internazionale.

Dottrina Calvo: enunciata alla fine del XIX secolo e riguardante i contratti di concessione a stranieri da parte di Stati latinoamericani per lo sfruttamento delle risorse nazionali; stabiliva che, in relazione a tutte le controversie relative all'esecuzione dei contratti, lo straniero si sarebbe impegnato a rinunciare alla protezione diplomatica e giudiziaria del proprio Stato di nazionalità ed avrebbe accettato di sottoporre tali controversie alla giurisdizione dello Stato territoriale; clausola disattesa o interpretata in senso conforme alla norma sulla protezione diplomatica, secondo cui il diritto di agire in protezione diplomatica non poteva essere esercitato finché il cittadino straniero non avesse esaurito i mezzi di ricorso disponibili all'interno dello Stato territoriale.

Dottrina Drago: enunciata agli inizi del XX secolo; stabiliva che le grandi potenze non dovessero ricorrere alla forza militare al fine di recuperare i crediti vantati dai loro cittadini nei confronti degli Stati più poveri.

Valori rivoluzionari proclamati dalla Russia (futura URSS) nel 1917:

  • Autodeterminazione dei popoli.
  • Uguaglianza sostanziale (e non più formale) degli Stati.
  • Internazionalismo socialista.

Società delle Nazioni: creata nel 1919, ma inefficace e sostituita nel 1945 dalle Nazioni Unite; divieto dell'uso della guerra tout court; caratterizzata dall'assenza di un sistema di attuazione coercitiva del diritto nei confronti dello Stato che avesse violato le disposizioni procedurali del Patto della Società delle Nazioni, dalla previsione di azione collettiva esclusivamente su base volontaria, dall'assenza per gli organi della Società del monopolio dell'uso della forza e dal vincolo alle disposizioni del Patto per i soli paesi membri e non anche per i paesi terzi.

Organizzazione delle Nazioni Unite: formatasi al posto della Società delle Nazioni con la firma della Carta delle Nazioni Unite a San Francisco nel 1945; istituiva un sistema internazionale volto a rendere i conflitti armati eventi di natura eccezionale, con la necessità di controllarli e di sedarli attraverso la cooperazione istituzionalizzata tra Stati; divieto, per la prima volta e attraverso la Carta, della minaccia e dell'uso della forza armata; caratterizzata dal Consiglio di Sicurezza (direttorio degli Stati più potenti) e dal diritto di veto al suo interno, utilizzati per l'istituzione del sistema di sicurezza collettiva previsto dalla Carta.

Stati Uniti: dal termine della Guerra Fredda (nel 1989), sono rimasti l'unica superpotenza mondiale che guida politicamente e ideologicamente tutti gli altri paesi occidentali, comportandosi come il gendarme del mondo (in maniera selettiva, ossia solo nella misura in cui si rivela conforme agli interessi geopolitici e strategici nazionali, favorendo tali interessi).

Disordine multipolare: circostanza in cui, non riuscendo gli Stati Uniti ad esercitare una supremazia assoluta, l'autorità e il potere sono frantumati, e quindi il multipolarismo succeduto al bipolarismo della Guerra Fredda è dominato da un'accresciuta anarchia.

Stato e successione tra Stati

Stati: soggetti primari dell'ordinamento giuridico internazionale.

Acquisto di personalità giuridica: situazione in cui una persona fisica od un ente (ordinamenti interni) diventa destinataria di norme giuridiche e centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive; ordinamento internazionale difettante di norme apposite che stabiliscano le condizioni per l'acquisto della soggettività giuridica; basandosi sulle norme internazionali consuetudinarie, che stabiliscono diritti e doveri giuridici degli Stati, si discendono due caratteristiche fondamentali che tali enti (a cui le norme sono dirette) devono possedere:

  1. Possesso di un apparato centralizzato che eserciti a titolo originario un controllo effettivo su una determinata comunità territoriale.
  2. Possesso di un territorio che non appartenga, o non appartenga più, ad un altro Stato sovrano, e su cui viva una comunità i cui membri non debbano obbedienza ad alcuna autorità esterna.

Il tutto può essere riassunto con la formula di popolo, territorio ed apparato di governo (in esercizio effettivo della propria potestà d'imperio, a titolo originario).

Governi in esilio: eccezione temporanea alla regola di possesso obbligatorio ed effettivo di un territorio su cui esercitare la propria potestà di imperio, quale prerequisito per essere considerati entità statale e soggetto di diritto internazionale.

Failed States: Stati che hanno perso il controllo del territorio ed il monopolio dell'uso della forza, e che non sono più in grado di svolgere funzioni essenziali di governo a causa dell'estrema povertà o di lotte tra bande armate di stampo criminale (es. Somalia e Liberia).

Collapsed States: territorio con totale assenza di un apparato di governo su di esso (es. Sierra Leone).

Riconoscimento di uno Stato: tale atto non è costitutivo della personalità giuridica di uno Stato; testimonia la volontà degli Stati preesistenti di intraprendere relazioni internazionali con lo Stato riconosciuto; attesta che gli Stati che procedono al riconoscimento ritengono esistenti tutte le condizioni previste dal diritto internazionale per la formazione di un nuovo Stato come soggetto di diritto internazionale.

Estoppel: ad uno Stato preesistente che ha proceduto al riconoscimento è preclusa la possibilità di contestare la situazione di fatto o di diritto riconosciuta o di affermare che lo Stato riconosciuto difetta di personalità giuridica.

Riconoscimento prematuro: riconoscimento effettuato prima che le necessarie condizioni di fatto per l'acquisto della personalità giuridica si siano realizzate; può equivalere ad un'illegittima ingerenza negli affari interni dello Stato interessato.

Situazioni limite: quando uno Stato, sebbene in possesso dei necessari requisiti, non sia riconosciuto dalla maggior parte dei membri della comunità internazionale; ciò discende dal contrasto tra due opposti principi, il principio tradizionale di effettività da un lato e il principio di disconoscimento della legittimità di fatti e situazioni che siano incompatibili con certi valori fondamentali della comunità internazionale odierna.

Sovranità: diritto di esercitare in via esclusiva ed originaria, entro una data porzione del globo, le funzioni dello Stato; nel campo delle relazioni internazionali è sinonimo di indipendenza (capacità di uno Stato di provvedere al proprio benessere e sviluppo senza alcuna interferenza da parte degli altri Stati e nei limiti del rispetto dei loro diritti); si basa sul principio che uno Stato sovrano “ente superiorem non recognoscet”; sovranità ed indipendenza non sono incompatibili con la sottoposizione di questi ultimi agli obblighi discendenti da norme internazionali, purché tali norme non abbiano l'effetto di porre giuridicamente uno Stato sotto l'autorità di un altro.

Limite riconosciuto di sovranità ed indipendenza: gli Stati devonog

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lfntutume di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Cardia Carlo.

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