Diritto internazionale
Il diritto internazionale è l'insieme delle norme che disciplinano i rapporti fra enti e, in primo luogo, fra gli stati. È un diritto che opera in una comunità di enti (stati) che al di sopra di sé non riconoscono un’entità superiore.
- I rapporti tra questi enti sono di natura paritaria ed eguaglianza.
- Comunità internazionale nata in contrapposizione alla monarchia universale.
- Stati che partecipano in modo attivo se sono enti sovrani ed indipendenti.
Lo stato
Lo stato, inteso come ente, ha tre caratteristiche:
- Governo, insieme degli organi che, seppure in modo diverso, esercitano le principali funzioni politiche (normativa, giudiziaria, esecutiva).
- Popolo
- Territorio
Lo stato è un ente dotato di personalità giuridica e principale soggetto del diritto internazionale. L’ordinamento giuridico di riferimento considera le persone in senso fisico e giuridico, destinatari di quell’ordinamento giuridico medesimo; creando per essi dei diritti e degli obblighi (situazioni giuridiche soggettive).
- Rapporti fra Tizio e Caio (piano orizzontale) e rapporti fra Tizio ed autorità (piano verticale).
Distinzione tra il diritto del territorio e quello internazionale
L’idea è quella che lo stato sia uno stato nazione, uno stato comunità, un governo del popolo.
- Unico elemento costitutivo è l’autorità di governo, gruppo di individui che tengono l’autorità di governo in quel determinato momento storico.
Organizzazioni sovrane di governo, le quali per partecipare alla vita delle relazioni internazionali, devono possedere almeno due caratteristiche:
- Indipendenza, giustapposizione sul piano giuridico di parità nei confronti degli altri stati, senza sottostare né ad un altro stato né ad un’organizzazione internazionale.
- Indipendenza formale ed indipendenza fattuale devono andare di pari passo; uno stato che si dichiara sovrano e che faccia rispettare le norme senza l’aiuto di terzi viene considerato come un ente indipendente.
- Nel caso in cui esista solo un’indipendenza formale senza che essa venga correttamente o solo parzialmente applicata, o applicata con l’aiuto di terzi, l’ente non viene considerato indipendente.
- Un condizionamento politico o un condizionamento economico non intacca l’indipendenza dell’ente stesso destinatario dell’aiuto.
- Effettività (intesa come “obbedienza”), l’autorità di un’organizzazione di governo deve saper esercitare la propria azione all’interno del suo territorio ed fra il suo popolo, imponendo le norme da lui formulate e garantendo l’ordine pubblico.
- Nel senso del diritto internazionale, uno stato che non riesce ad imporsi sul proprio popolo non può essere considerato come tale.
Distinzione tra:
- Stato, secondo una nozione comune
- Stato, come soggetto nel diritto internazionale
Una qualsiasi variazione del territorio dello stato, anche la più misera, implica un mutamento della personalità dell’ente: non ci troviamo più davanti allo stesso stato.
Le truppe venete dichiarano l’indipendenza, mentre nel restante territorio italiano (escluso il Veneto) continua a governare il primo ministro Conte; questa variazione del territorio italiano implicherebbe una trasformazione agli occhi degli altri stati, senza però incidere sulla capacità di intrattenere rapporti paritari con essi.
Tendenzialmente, per il diritto internazionale è irrilevante se il governo riesca ad imporre l’obbedienza delle proprie norme al proprio popolo: criterio della caratteristica dell’effettività.
Dal punto di vista del diritto internazionale lo stato non è una persona giuridica, bensì una persona reale, quello che per l’ordinamento interno corrisponde ad una persona fisica: l’importante è che lo stato inteso come ente abbia le determinate caratteristiche per essere considerato tale.
L’ordinamento giuridico, nel caso italiano, ci considera soggetti di esso, dal primo momento in cui noi nasciamo e non per il fatto che esistiamo in quanto esiste l’ordinamento italiano stesso. L’esistenza di altri enti e di qualsiasi persona giuridica dipende dall’ordinamento giuridico in cui essa è inserita ed è retta da esso.
Il diritto internazionale non crea o stabilisce cosa o su chi debbano governare determinati stati, prende semplicemente atto che essi esistono come persone fisiche.
- Tutte le condotte poste in essere da enti subordinati ad uno stato soggetto a diritto internazionale, sono imputabili allo stato soggetto, non all’ente autonomo locale:
- Non sono stati o enti del soggetti del diritto internazionale gli stati membri degli stati federati, i vari cantoni svizzeri, le regioni autonome spagnole, le regioni italiane, ecc.
- L’autorizzazione da parte dello stato ai propri enti di agire sul piano internazionale, non conferisce loro la capacità di farlo in modo indipendente, qualunque sia la portata della loro autonomia.
Condizione degli insorti
A partire da un dato momento ad uno stato venga sottratto, parzialmente o completamente, parte del suo territorio: parte del popolo illegittimamente esercita la propria autonomia, gli insorti.
Nella prassi dei rapporti internazionali si distinguono due fasi:
- La fase di insurrezione, sommosse, disordine e atti criminali di carattere terroristico commessi contro l’ordinamento giuridico dello stato insorto.
- La fase di belligeranza, il gruppo di insorti riesce a controllare il territorio sotto un comando unificato, operando in piena indipendenza sia nei confronti degli stati terzi che nei confronti dello stato in cui è insorto.
Nel caso in cui la belligeranza abbia effetto “positivo”:
- Gli insorti sostituiscono il governo legittimo del loro stato, lo stato non muta la propria soggettività della personalità internazionale.
- Gli insorti riescono ad affermarsi solo in una parte del territorio dello stato ed ad instaurare uno stato soggetto del diritto internazionale.
Azione di riconoscimento = lo stato riconosce dal punto di vista giuridico gli insorti nel suo territorio; l’esistenza di essi non dipende però dal riconoscimento giuridico dello stato.
Riconoscimento dello stato
Due teorie:
- Il riconoscimento ha un valore costitutivo (minoritaria): uno stato non è soggetto di diritto internazionale se non è riconosciuto da almeno un altro stato preesistente.
- Se fosse vera questa teoria, verrebbe meno che l’idea della comunità internazionale sia necessaria e non volontaria.
- Se avesse questo tipo di valore, il riconoscimento anche di un solo stato, sarebbe sufficiente a renderlo un soggetto del diritto internazionale.
- Il riconoscimento ha un valore dichiarativo (maggioritaria): esso ha natura unilaterale e discrezionale; lo stato che opera il riconoscimento prende atto che un altro atto si è formato nella comunità internazionale.
- Esprimere la volontà di stringere rapporti tra uno stato preesistente ed uno nuovamente formato, atto puramente discrezionale e di natura politica.
- Una volta che uno stato ne ha riconosciuto un altro, non può disconoscerlo come stato appartenente alla comunità internazionale.
Movimenti di liberazione nazionale
I movimenti di liberazione nazionale lottano per ottenere l’autodeterminazione e il diritto a costituirsi come stato indipendente (es. Palestina, occupata dallo stato di Israele).
Principio di autodeterminazione:
- Art. 1, Carta Nazioni Unite = sviluppare tra le nazioni rapporti amichevoli fondati sul rispetto del principio della eguaglianza dei diritti e dell’autodecisione dei popoli (autodeterminazione).
- Art. 1, Patto internazionale dei diritti civili e politici = tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione, essi decidono autonomamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
- L’uso della forza armata è generalmente vietato nelle relazioni internazionali, ma questo divieto decade solo nel caso in cui un popolo eserciti il suo diritto di autodeterminazione contro lo stato che abusa di esso (es. colonie, Sudafrica, eventi di razzismo).
Il principio di autodeterminazione dei popoli dev’essere sempre bilanciato con il principio dell’integrità territoriale degli stati. Il principio di autodeterminazione non deve assolutamente incoraggiare un’azione di smembramento, o minacci parzialmente/interamente l’integrità territoriale e politica di uno stato sovrano indipendente.
Soggettività internazionale Santa Sede
Il Papa, per tradizione storica, è l’organo supremo della chiesa cattolica e l’entità massima dello Stato del Vaticano. La Santa Sede è retta dal Papa che riunisce a sé tutte le funzioni della comunità politica che normalmente sarebbe divise; l’ordinamento della chiesa cattolica è interamente ricondotta quindi ad un’unica persona.
Dal punto di vista del diritto internazionale, il soggetto corrispondente è la Santa Sede:
- La Santa Sede ha sempre avuto, fino al 1870, una base territoriale sulla quale esercitava un’autorità sovrana in modo indipendente ed effettivo.
- Dal 1870 fino al 1929, la Santa Sede non ha avuto una base territoriale, fino a quando vennero stipulati i Patti Lateranensi (tutt’ora in vigore); Trattato del Laterano e Concordato.
- In forza di questo trattato, l’Italia ha riconosciuto alla Santa Sede la piena giurisdizione e sovranità su un ristretto ambito territoriale (Art. 1 – Art. 2 – Art. 3).
Tra il 1870 e il 1929, quando di fatto la Santa Sede non possedeva alcun territorio, nessuno comunque metteva in dubbio che fosse anch’essa un soggetto del diritto internazionale. Questo avvenimento lascia intendere che ai fini della soggettività internazionale, il territorio di uno stato non è fondamentale per considerare esso oggetto del diritto internazionale.
Organizzazioni internazionali
Il numero delle organizzazioni internazionali è maggiore rispetto al numero degli stati soggetti al diritto internazionale.
Organizzazioni internazionali fondamentali per il diritto internazionale:
- Organizzazioni internazionali marginali per il diritto internazionale
Le prime organizzazioni internazionali risalgono alla seconda metà dell’800 (es. commissioni fluviali, unione telegrafica internazionale, unione postale internazionale, ecc.) per gestire aree comuni che lambivano una pluralità di stati, come ad esempio i fiumi. Le organizzazioni internazionali oggi hanno un campo di attività ed un raggio d’azione molto più ampio rispetto al passato: dal settore economico sociale a quello militare di difesa, che incidono fortemente sulla vita degli stati tanto da essere pervasive.
- L’organizzazione internazionale quale soggetto del diritto internazionale è quella che viene costituita per mezzo di un accordo internazionale fra stati, l’esistenza stessa dell’organizzazione e dei suoi organi, poggia su un trattato internazionale.
- Struttura tripartita: un organo assembleare nel quale siedono i rappresentanti di tutti gli stati, un organo con funzione esecutiva (esso gode di poteri normativi più incisivi rispetto agli altri organi) e un organo amministrativo, denominato segretariato.
- Nell’ambito dell’organo assembleare, esso adotta degli atti normativi con carattere esortativo e raccomandatario; funzione di indirizzo della politica degli stati.
Organizzazioni internazionali marginali:
- Non sono organizzazioni internazionali quelle che operano in più stati che però non vedono la loro esistenza radicata in un trattato (es. ONG).
- La personalità internazionale delle organizzazioni internazionali non deriva dal trattato: l’effettiva indipendenza si verifica caso per caso, se l’apparato dell’organizzazione sia effettivamente indipendente dagli stati che hanno dato vita all’organizzazione.
- La soggettività ha un valore erga omnes, la capacità dell’ente di posizionarsi su un piano di eguaglianza con gli altri stati soggetti al diritto internazionale.
Struttura dell’organizzazione delle Nazioni Unite
Carta delle Nazioni Unite, San Francisco 1945 (Art. 3).
L’organizzazione conta oggi più di 190 stati membri, fra i quali non vi è la Santa Sede (denominata come osservatore).
Processo di ammissione = possono diventare membri delle Nazioni Unite tutti gli altri stati amanti della pace, che accettano gli obblighi della presente carta e che a giudizio dell’organizzazione, siano capaci di adempiere dagli obblighi e disposti a farlo (art. 4).
- L’Assemblea generale, su proposta del Consiglio di sicurezza, discute sul tema dell’ammissione degli stati. Assemblea generale:
- Art. 9 = l’assemblea generale si compone di tutti i membri delle Nazioni Unite, ogni membro ha non più di 5 membri.
- Art. 10 = l’assemblea generale può discutere di qualsiasi argomento che rientri nei fini della presente carta e può adottare atti che non hanno però un valore vincolante per gli stati.
- Art. 18 = ogni membro dell’assemblea generale dispone di un voto.
- L’elezione dei membri avviene per maggioranza parificata, di due terzi dei voti espressi dai votanti e dai presenti al momento. Consiglio di sicurezza:
- Art. 23 = il consiglio di sicurezza si compone di 15 membri della Nazioni Unite; la Repubblica di Cina, la Francia, la Federazione Russa, la Gran Bretagna, l’Irlanda settentrionale e gli Stati Uniti d’America, sono membri permanenti del Consiglio di sicurezza.
- Potere di veto dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza, esercitabile esclusivamente da essi; è la regola per tutte le questioni importanti (9 voti tra cui i 5 dei membri permanenti, se anche solo uno si oppone, avviene la nullità).
- Art. 27 = ogni membro del consiglio di sicurezza dispone di un voto, le decisioni delle questioni procedurali sono prese attraverso la maggioranza di 9 voti; le decisioni su ogni altra questione sono prese attraverso la maggioranza di 9 voti, nel quale siano compresi i 5 membri permanenti.
- Corte internazionale di giustizia:
- Art. 92 = la Corte internazionale di giustizia costituisce il principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite, essa funziona in conformità allo statuto annesso alla Carta.
- Nell’esporre una determinata norma, è possibile fare riferimento alla Corte internazionale di giustizia; di conseguenza si opta per una sorta di consuetudine delle norme di diritto internazionale generale.
Panoramica terminologia diritto internazionale
- Ratione personarum = ambito di applicazione soggettivo, i soggetti di diritto internazionale ai quali tale norma si rivolge (singoli o generale).
- Ratione materiae = portata materiale della norma, campo di attività umana dove la norma trova sua applicazione (commerciale, penale, civile, ecc.).
- Ratione temporis = portata temporale della norma applicata.
Distinzione fra due elementi della consuetudine:
- Diuturnitas = elemento materiale/oggettivo della consuetudine, pratica costante e ripetuta nel tempo da una condotta univoca costante e ripetuta nel tempo da parte della generalità degli stati.
- Opinio iuris sive necessitatis = elemento psicologico/soggettivo della consuetudine, regola di condotta seguita dalla generalità degli stati in modo costante e uniforme.
Tutte le norme consuetudinarie sono sorrette necessariamente dall’elemento oggettivo e da quello psicologico. Il diritto internazionale consuetudinario si compone di molte regole, le quali, la maggioranza, sono state trasposte in forma scritta (processo di codificazione del diritto internazionale). Questo processo è stato svolto da un organo sussidiario dell’assemblea generale, in particolar modo dalla commissione del diritto internazionale.
Rilevazione della consuetudine
- Tramite un’analisi empirica, ci si basa su un’uniforme e costante prassi degli Stati, che consiste nella legislazione interna di quella determinata materia, sentenze di organi giudiziari interni ed internazionali, accordi internazionali che riguardano quella materia, atti adottati da organizzazioni internazionali, ecc.
- La Corte internazionale di giustizia, nell’accertamento di una controversia su di una norma, svolge un’indagine minuziosa che riguarda la condotta degli stati in merito a quella determinata norma. Dalla prassi degli stati quindi la Corte ricostruisce il contenuto di norme non scritte e le applica.
La consuetudine non è l’unica fonte del diritto internazionale:
- Principi generalità
- Regime giuridico applicabile ai trattati internazionali
- Norme diritti internazionali relative ai Trattati internazionali
Non esiste oggi una qualsiasi materia non coperta o disciplinata da accordi e trattati internazionali.
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
- Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, 1969 = rappresenta uno dei progetti di codificazione meglio riuscito nell’ambito delle Nazioni Unite, considerabile il trattato sui trattati e contiene norme che disciplinano i trattati stessi (formazione, campo di applicazione, efficacia ed estinzione dei trattati).
- La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati disciplina solamente ed esclusivamente quegli accordi internazionali che siano stati conclusi per iscritto e da stati; esclusi quindi sono gli accordi taciti/orali e gli accordi tra stati ed organizzazioni internazionali.
- La Convenzione è una convenzione di decodificazione che è il frutto del lavoro svolto dalla Commissione del diritto internazionale, iniziato alla fine degli anni ‘40 (art. 13).
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