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Diritto internazionale

Lezione del 04/10

Esame prova scritta di 35/40 minuti con 31 domande a quiz a risposta multipla su appunti e manuale. Faremo simulazioni d’esame (libro non obbligatorio). NB: leggere giornali.

Linguaggio giuridico

È uno dei tanti linguaggi delle nostre vite, con parole che hanno significato proprio: elezione e nomina sono usate come se fossero sinonimi, ma non lo sono (autorità nominano e le assemblee eleggono).

Regola

  • Morale: spesso sono anche giuridiche (non uccidere) ma non necessariamente, è autonoma: io la rispetto perché questa regola la sento mia, è interiore, è unilaterale ed universale, non ha tempo e luogo.
  • Giuridica: è eteronoma, esiste a prescindere da me e dal mio consenso, è esteriore perché appartiene all’ordinamento giuridico, è bilaterale e relativa, cambia nel tempo e a seconda dell’ordinamento giuridico. Le regole soggette a cambiamento si adeguano al tempo storico in cui si vive. (La regola del come ci si veste è valida ad esempio a seconda del continente e a seconda del periodo storico. Se può esserci coincidenza tra regole giuridiche e regole morali, in un sistema democratico e plurale due tipi di norma non necessariamente si sovrappongono. Tale affermazione spiega anche perché ciò che è giuridicamente valido non necessariamente è percepito come “giusto”).

Regola giuridica caratteristiche

  • Astratta: non c’è esempio specifico ma ipotesi di quello che potrebbe accadere, descrive una fattispecie, la norma descrive una possibile ipotesi non un fatto concreto.
  • Generale: tutte le volte che l’ipotesi avviene nella realtà, la norma si rivolge a tutti ed è uguale per tutti.
  • Coattiva: imposta dall’alto, organi che hanno quel potere lì, organi che emettono anche sanzioni, deve essere rispettata da tutti, pena una sanzione erogata dall’autorità competente.
  • Obbligatoria per tutti: la norma deve essere rispettata da tutti.

Norma giuridica: disposizione (virgole, punti) descrivono una fattispecie astratta (se si verificherà sarà concreta). Qualcuno la legge e la interpreta per questo diventa norma giuridica (tutti gli uomini sono uguali di fronte alla legge, poi viene interpretata dal giudice e vengono intese anche le donne - lui crea la norma giuridica: interpretazione di quello che c’è scritto - può cambiare nel tempo. La disposizione è quindi l’insieme delle parole scritte che servono a descrivere una determinata fattispecie astratta).

Quanti tipi di interpretazione esistono?

Ci sono dei vincoli, il giudice non dovrebbe creare un nuovo diritto ma interpretare quello che c’è già. Il giudice non rappresenta nessuno dal punto di vista del contatto con la sovranità popolare, non ha mandato intergovernativo. A volte ne creano di nuove quando chi dovrebbe crearlo non lo fa. Deve dare alle parole (dato letterale) il corretto significato che hanno in quel periodo storico, poi usare la logica e come la regola si incastra con tutte le altre.

  • Interpretazione letterale: si considera l’elemento testuale, ovvero il significato delle parole che formano la disposizione.
  • Interpretazione logica: si procede a una lettura logico-razionale della disposizione al fine di farne valere il contenuto in modo logico.
  • Interpretazione sistematica: si intende la norma come inserita in un contesto di altre norme, al fine di comprenderne meglio il significato e l’applicazione.
  • Interpretazione dottrinale: da parte degli studiosi, si intende il significato che la dottrina ovvero gli studiosi del diritto associano a una determinata norma. Ciò non ha valore legale ma può influire per effetto culturale sull’interpretazione giurisprudenziale.
  • Interpretazione giurisprudenziale: si intende il significato della norma secondo il giudice che è chiamato ad applicarla. Particolare rilievo è dato all’attività interpretativa della corte di cassazione e della corte costituzionale. Cosa hanno già detto altri giudici rispetto a casi di questo tipo. In Italia: ogni giudice non è obbligato a controllare gli altri ma se altre corti hanno già preso una decisione allora seguirà quella.
  • Interpretazione autentica: si intende il significato della norma secondo lo stesso legislatore. Raramente il legislatore interviene con un’altra norma per chiarire il significato di una norma. Data dallo stesso organo che ha posto in essere la regola spiegando cosa voleva dire, da essa il giudice non si può più discostare.
  • Interpretazione restrittiva o estensiva: il significato attribuito alle parole tende a restringere o estendere il campo di applicazione della norma giuridica. Dare un significato più o meno ampio, coprire un numero di casi più elevato o meno. Il che comporta delle lacune di ordinamento, cioè manca la regola per risolvere quel caso.

Alcuni termini importanti

Dire che una norma esiste non vuol dire che essa sia efficace, c’è un tempo affinché la regola diventi effettivamente operativa (12 mesi per trattati internazionali oppure almeno ratificati da 20 stati).

  • Efficacia: è la capacità della norma giuridica di produrre effetti.
  • Inefficacia: è l’incapacità dell’atto giuridico di produrre effetti.
  • Validità: idoneità dell’atto giuridico a produrre effetti perché è stato prodotto nel rispetto delle norme giuridiche. La validità è diversa dall’efficacia, le regole per essere create devono essere create secondo una procedura legittima. Può essere efficace ed invalido se non è stata rispettata la procedura della sua creazione.
  • Invalidità: inidoneità dell’atto giuridico a produrre effetti perché formatosi in contrasto con altre norme giuridiche. In tal caso non produce effetti, oppure li produce in via provvisoria fino a che l’invalidità non sia fatta valere in giudizio.

Tipi di invalidità

  • Procedurale: regole non rispettate per crearla.
  • Di contenuto: c’è scritto qualcosa che non si poteva scrivere (se una legge viola la costituzione, allora deve essere eliminata).

In base al livello di invalidità c'è:

  • Annullabilità: forma di invalidità di un atto che presenta un vizio. Fa sì che un atto esista e produca i suoi effetti finché non ne venga richiesto e ottenuto l’annullamento. Tutto ciò che è successo prima rimane così.
  • Nullità: forma di invalidità dell’atto stesso, impedisce a dichiarazioni o comportamenti normalmente idonei ad essere qualificati come costitutivi di un atto. La nullità opera a monte del processo di riconoscimento dell’atto ed impedisce la venuta ad esistenza della fattispecie. Essa prevede che venga ripristinata la condizione precedente all’entrata della norma.
  • Annullamento: c’è un'autorità che non usa criterio cronologico, ma quando c’è stato un vizio ad esempio procedurale, un’autorità annulla una norma precedentemente in vigore. Funziona pro futuro ma anche per i casi del presente. L’annullabilità è la conseguenza dell’annullamento.
  • Abrogazione: se c’è un conflitto tra due norme che appartengono allo stesso sistema e si pongono a livello pari, opera il criterio cronologico: se non so quale regola applicare, applico la più recente. Abrogazione è la capacità di una legge di far perdere applicazione a quella più vecchia, che non viene eliminata ma perde di efficacia nel futuro. L’abrogazione funziona pro futuro, non nel passato e non nel presente.

Ordinamento giuridico internazionale

Il diritto internazionale è l’ordinamento della “comunità degli stati”, la base sociale dell’ordinamento internazionale non sono le persone fisiche ma gli stati; quando le norme giuridiche sono organizzate, un complesso organizzato di regole chiuse, parliamo della comunità degli stati.

Ordinamento giuridico internazionale con soggetti non esseri umani ma gli stati

A differenza dell’ordinamento giuridico interno, non c’è un ente che si pone in modo sovraordinato rispetto agli altri consociati, non c’è struttura gerarchica ma anarchica, non c’è un centro del potere. ONU avrebbe questo potere ma non lo usa, potere di veto nel consiglio di sicurezza quindi non può prendere decisioni che possano bloccare conflitti internazionali. Non c’è un organo legislativo. Le norme (abitudini e consuetudini degli stati) sono state codificate, cioè prodotte da fonti di fatto. I trattati vincolano solo gli stati che ne fanno parte perché nel diritto internazionale gli stati aderiscono spontaneamente. Non c’è una corte mondiale che possa risolvere i conflitti tra due stati a meno che entrambi gli stati non siano d’accordo, in quello interno il giudice c’è già in precedenza.

Perché viene rispettato il diritto internazionale?

  • Teoria realistica: gli stati percepiscono il sistema delle relazioni internazionali come un sistema fondato su regole che sono alla base della convivenza internazionale. È una concezione basata sulla storia delle relazioni tra comunità statali. Dal principio “consuetudo est servanda” e “pacta sunt servanda” discendono poi tutte le norme consuetudinarie e convenzionali. Inutile domandarsi perché gli stati lo rispettano, ma ci sono principi per i quali gli stati hanno quel tipo di atteggiamento, in base anche al passato, la consuetudine è regola e se ci mettiamo d’accordo dobbiamo rispettare quell’accordo.
  • Teoria volontaristica: il rispetto delle regole si fonda sulla volontà dei consociati che “volontariamente” scelgono di rispettare tali regole. C’è un interesse comune al rispetto delle regole comuni.
  • Teoria giusnaturalistica: il rispetto delle regole nella comunità internazionale si basa su valori che “naturalmente” tutte le società condividono. Gli stati come le persone interiorizzano delle regole basilari e sono naturalmente portati a evitare il conflitto o a creare delle regole che evitino il conflitto.
  • Teoria normativistica: il rispetto delle regole si fonda sulla legittima creazione delle regole e prescinde dal dato storico. Posto che esista una riconosciuta “Grundnorm” cioè che il sistema poggi su regole formali. Gli stati hanno iniziato a rispettare di più il diritto internazionale da quando le regole vengono create tramite assemblee.

Diritto della comunità degli stati

Così viene definito il diritto internazionale che trova fondamento nella cooperazione fra gli stati che si impegnano a rispettarlo per mezzo di norme costituzionali. L’Italia adegua il suo ordinamento alle regole del diritto internazionale imperativo. Compito fondamentale del diritto internazionale è quello di regolare i rapporti fra gli stati creando diritti ed obblighi (esempio dell’Unione Europea).

Nascita del diritto internazionale

Con la pace di Westfalia del 1648 scompaiono gli imperi e nascono gli stati, prima imperi organizzati secondo l’appartenenza religiosa (sacro romano impero). All’inizio il diritto internazionale era incentrato sul bilateralismo, in seguito plurilateralismo.

  • Struttura paritaria: ogni stato al pari di ogni altro stato (formalmente), vige il principio dell’uguaglianza sovrana. Le funzioni di produzione come l’accertamento e l’attuazione coercitiva (costrittiva) delle norme sono svolte, in mancanza di ordinati sovraordinati agli stati, dai soggetti stessi.
  • Principio di parità: gli stati si riconoscono nei loro rapporti come indipendenti, nel senso di escludere ogni situazione di reciproca sudditanza, ogni stato è sovrano.

Diritto internazionale pubblico diverso da quello privato

Il diritto internazionale privato è costituito da quelle norme statali che stabiliscono dei limiti all’applicabilità del diritto di quello stato, stabilendo quando esso deve trovare applicazione e quando invece debba applicarsi il diritto privato di un altro stato. Regole prodotte in uno stato estero ma che non trovano applicazione nel mio stato, non vengono riconosciute (matrimonio con 7 mogli in Italia). Non vi è dunque alcuna affinità fra diritto internazionale privato e pubblico, dal momento che appartengono ad ordinamenti diversi, il primo alla comunità degli stati e il secondo all’ordinamento statale interno.

Diritto internazionale pubblico

Regola i rapporti tra gli enti che compongono la comunità internazionale. La comunità internazionale non è comunità di subordinazione, bensì di coordinamento. Regola rapporti non tra persone ma tra entità: stati, organizzazioni internazionali, regole giuridiche che regolano i rapporti tra stati sovrani e indipendenti, è una comunità di ordinamento perché c’è uguaglianza sovrana.

Definizione moderna di diritto internazionale

Il diritto internazionale regola i rapporti tra gli enti che compongono la comunità internazionale. Di tale comunità non fanno parte solo gli stati sovrani e indipendenti ma anche altre entità, la comunità internazionale non è comunità di subordinazione ma di coordinamento. Tutti gli stati, grandi e piccoli, potenti e meno potenti, vi partecipano in conformità al principio di eguaglianza.

Soggettività internazionale

Ci sono degli enti come gli stati sovrani e indipendenti, i quali hanno una piena soggettività internazionale, ed altri come gli insorti che hanno una limitata capacità internazionale e sono quindi destinatari solo di alcune situazioni giuridiche soggettive.

Elementi della soggettività internazionale

  • Effettività: lo stato-organizzazione deve esercitare effettivamente il suo potere sulla comunità.
  • Indipendenza e sovranità esterna: si considera indipendente e sovrano lo stato il cui ordinamento trova fondamento nella propria Costituzione e non nell’ordinamento giuridico di un altro stato.
  • Riconoscimento da parte degli altri stati

La nascita di uno stato sovrano e indipendente è un avvenimento che si realizza sul piano storico, una situazione di fatto della quale il diritto internazionale prende semplicemente atto. Ogni volta che una nuova entità statale si affaccia sulla scena internazionale, invale fra i membri della comunità degli stati preesistenti la pratica di procedere al riconoscimento del nuovo stato. Con il riconoscimento, gli stati preesistenti manifestano la volontà di entrare in relazione con esso. Il riconoscimento infatti consiste in un atto politico compiuto dagli stati che vogliono stabilire delle relazioni amichevoli con lo stato che vanno a riconoscere.

Soggetti del diritto internazionale

  • Enti territoriali
  • Enti non territoriali che aspirano a diventare organizzazione di governo di una comunità territoriale
  • Enti non territoriali
  • Organizzazioni internazionali

Convenzione di Montevideo (sui diritti e i doveri degli stati)

Definizione di stato: soggetto di diritto internazionale con popolazione permanente, territorio definito, autogoverno, capacità di intrattenere relazioni internazionali con altri stati.

  • Popolazione permanente: soggetti che condividono un titolo VS popolazione: persone che risiedono in un determinato paese
  • Territorio definito: confini definiti
  • Autogoverno: esiste un governo centrale per sanzioni
  • Capacità di intrattenere relazioni internazionali con altri stati: siano membri dell’ONU, dell’UE

Enti territoriali: gli stati

Sono i soggetti principali del diritto internazionale, che è nato e continua ad operare quale sistema normativo volto essenzialmente a regolare la coesistenza tra enti sovrani. Non sono soggetti gli stati membri degli stati federali: enti organizzati secondo il modello statale, i quali tuttavia difettano del carattere dell’indipendenza, costituendo parte di un più ampio ente, lo stato federale, al quale soltanto è da riconoscere la soggettività internazionale.

Enti territoriali: gli stati di piccole dimensioni

Non costituisce elemento rilevante ai fini dell’acquisto della soggettività internazionale la dimensione del territorio di uno stato e della sua popolazione. Partecipano a pieno titolo alla vita di relazione internazionale stati di dimensione territoriale ridotta (Lussemburgo).

Un problema sorge con riferimento ai c.d. stati esigui (es. Monaco, San Marino, ecc.). Tali stati dipendono in misura più o meno larga da terzi per la condotta delle loro relazioni internazionali. Alcuni di questi stati sono oggetto di penetranti ingerenze da parte dello stato vicino. Così, ad esempio, in virtù del Trattato del 17 luglio 1918 con la Francia, Monaco si era impegnato “ad esercitare i suoi diritti di sovranità in perfetta conformità agli interessi politici, militari, navali ed economici della Francia”. Occorre comunque ricordare che ormai gli stati esigui sono membri delle Nazioni Unite.

Il principato di Monaco o San Marino sono microstati comunque soggetti del diritto internazionale ma per anni non ammessi nelle Nazioni Unite, solo alla fine degli anni '80 perché non avevano caratteristiche tipiche degli stati che noi conosciamo.

Enti territoriali sui generis: gli stati protetti

Mancano del requisito dell’indipendenza, ma sono da taluni considerati come soggetti di diritto internazionale, gli stati protetti. Si tratta di entità formatosi durante il periodo coloniale. Lo stato protettore assumeva la rappresentanza internazionale dello stato protetto e stipulava per suo conto i trattati internazionali. Lo stato protettore aveva anche un’ingerenza più o meno penetrante nelle decisioni dello stato protetto.

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sofia_dec di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto e politica della cooperazione internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Di Bari Michele.
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