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Cautio damni infecti

La cautio damni infecti è un mezzo ausiliare della procedura formulare. Rientra tra le stipulationes preetoriae (o cautiones), ovvero mezzi cautelari che consistono in una promessa solenne, fatta su ordine del pretore, allo scopo di garantire un interesse non protetto dallo ius civile, ma meritevole di tutela in particolare.

Più specificamente, collochiamo la cautio damni infecti tra le satisdationes, nelle quali, oltre alla promessa di pagamento, vi erano altre garanzie (anche di terzi). Consisteva nella garanzia, prestata dal proprietario ai vicini, per eventuali danni cagionati dai lavori eseguiti sull'immobile di sua proprietà o da un edificio pericolante.

Per ottenere la promessa, il proprietario del fondo vicino si rivolgeva al pretore, il quale, riconosciuta la fondatezza della richiesta, ordinava la prestazione della cautio. Se la cautio era prestata ed il danno si verificava, il danneggiato poteva senz'altro esercitare l'actio ex stipulatu. Qualora invece il proprietario del fondo da cui proveniva il pericolo si fosse rifiutato di prestare la cautio, si verificava, in favore dell'interessato, una missio in possessionem con la quale egli iniziava a detenere l'immobile assieme al proprietario.

Complesso di esperienze giuridiche

È più corretto parlare di complesso di esperienze giuridiche anziché di unica esperienza giuridica romana. La comunità romana ha subito mutamenti; i mutamenti sono stati così forti da caratterizzare ciascun periodo, che, a ben vedere, presenta elementi propri, peculiari, caratterizzanti accanto ad elementi che li accomunano agli altri momenti storici, tanto da suggerire l'impiego di una nozione che consenta di rilevare l'esistenza di situazioni in cui singole esperienze, pur avendo ognuna aspetti propri e specifici, abbiano caratteri comuni con altre.

Orestano osserva che questa unità nel molteplice e questa molteplicità nell'unità possono essere ben espresse dall'impiego di una nozione come "complesso di esperienze", che si rivela particolarmente utile in quanto consente di cogliere le singole esperienze nella loro individualità e specificità, senza tralasciarne però le connessioni, i legami, le interdipendenze.

Certa verba nel processo per legis actiones

L'esperienza giuridica romana era caratterizzata da un forte formalismo con l'utilizzazione di certa verba (= parole determinate, indispensabili) e di gesti rituali, certamente non casuali ma tipizzati, che si fondavano sull'auctoritas dei pontefici.

Le legis actiones furono dettagliatamente regolate e anche i plebei potevano conoscere le regole procedurali necessarie per il riconoscimento dei propri diritti. Si trattava di una vittoria significativa, anche se il rigoroso formalismo poteva dar luogo, nell'ipotesi di errata pronuncia dei certa verba, alla perdita del processo.

Codice Gregoriano

Il codice Gregoriano è una raccolta privata di rescritti imperiali in materia di diritto civile risalenti al periodo compreso tra Adriano (117-138 d.C.) e Diocleziano (284-305 d.C.). La raccolta fu pubblicata alla fine del III secolo sotto l'impero di Diocleziano ed era suddivisa in 15 libri. Non ci è pervenuta direttamente, ma tramite l'utilizzazione che di essa fecero i compilatori giustinianei.

Costituzioni del Sirmond

Le Costituzioni del Sirmond sono una raccolta privata di costituzioni imperiali, che trae il suo nome dal religioso francese Sirmond, pubblicata nel 1631. Si tratta di sedici costituzioni relative ai rapporti tra stato e chiesa, riguardanti il periodo che va dal 333 al 425 d.C. La raccolta è stata composta in epoca successiva ai codici Gregoriano ed Ermogeniano, ma precedente al codice Teodosiano.

Codice Ermogeniano

La raccolta di costituzioni di Costantino, Valentiniano e soprattutto Diocleziano è un'integrazione del codice Gregoriano pubblicata agli inizi del IV secolo da Ermogeniano. La raccolta non è divisa in libri, ma in titoli in cui le costituzioni sono inserite in ordine cronologico. Ci è pervenuta indirettamente con provvedimenti richiamati sia dalla legislazione romano-barbarica, sia dal codice Giustinianeo.

Auctoritas principis

AUCTORITAS PRINCIPIS (autorità, potere del principe) è un potere personale che persistette nel corso dell'Augusto. Infatti, non si pose in antitesi al populus, che non venne privato delle sue competenze. Si tratta di un potere personale, di fatto, di ciascun principe. Non esiste il "Principato" come entità astratta, ma esiste il potere personale dei vari principi e, mano a mano che questo potere personale si rafforza, si rivela l' incompatibilità con il potere del populus che finirà per svanire poco alla volta fino ad annullarsi del tutto quando l'imperatore, rivolgendosi agli abitanti dell'impero, utilizzerà il termine subiecti nel senso di "assoggettati" al potere imperiale.

Actio servi corrupti

L'azione per la corruzione del servo spettava al dominus nei confronti di chiunque avesse ospitato il servus fugitivus o lo avesse spinto a commettere atti illeciti o lo avesse persuaso a compiere gesti pericolosi che ne avessero causato il ferimento o la morte. Si trattava di un'actio in duplum, cioè un'azione che comportava il pagamento di una somma pari al doppio della diminuzione di valore del servus oppure il risarcimento del doppio del danno provocato al dominus.

Actio sepulchri violati

L'azione per violazione di sepolcro era esperibile contro colui che avesse violato un sepolcro, aprendolo per inserirvi un defunto della propria famiglia o seppellirvi un estraneo.

Actio de effusis vel deiectis

Nell'ipotesi che il lancio di oggetti solidi o liquidi abbia procurato un danno, questa azione viene concessa al danneggiato contro colui che abita nell'edificio (habitator). A differenza dell'actio legis Aquiliae (relativa alla responsabilità soggettiva), concessa contro l'autore identificato del lancio, questa azione concerneva una responsabilità oggettiva.

Adempimento obbligazione

L'adempimento della prestazione o solutio era il modo naturale d'estinzione del rapporto obbligatorio. L'adempimento di un debitore estingue l'obbligazione anche rispetto agli altri e nei confronti di un creditore estingue l'obbligazione e il diritto degli altri creditori. L'adempimento, di solito, veniva compiuto dal debitore stesso e talvolta da un terzo. Ciò era escluso nell'ipotesi di una particolare prestazione di facere, ad esempio legata alle particolari capacità artistiche del debitore.

La solutio veniva effettuata al creditore o ad un suo procuratore o ad una persona da lui indicata e doveva essere eseguita per intero. Il debitore, nei tempi e nel luogo stabiliti nell'atto costitutivo, doveva effettuare la prestazione stabilita, non poteva eseguirne una diversa, a meno che non vi fosse il consenso del creditore (aliud pro alio solvere).

Auctoritas patrum

AUCTORITAS PATRUM (= autorità dei padri) è il potere (controllo e ratifica) di confermare le deliberazioni comiziali (proposte di legge o di nomina di un candidato) che il proponente riferiva al senato (referre ad senatum), rimettendo così all'auctoritas del senato la conferma delle delibere popolari.

Actio confessoria

A tutela dell'usufrutto è prevista, nell'ambito del processo formulare, l'actio confessoria. Se il convenuto non ottemperava allo iussum de restituendo, rimuovendo gli ostacoli all'esercizio dell'usufrutto, il giudice - basandosi sullo ius iurandum in lite (giuramento in lite) dell'attore - pronunciava la condanna pecuniaria (condemnatio pecuniaria) che comportava, secondo il diritto pretorio (iure pretorio), la perdita dell'usufrutto.

La legittimazione passiva all'actio confessoria, che al principio spettava al proprietario della res usufructuaria, fu poi estesa contro chiunque impedisse l'esercizio del diritto di usufrutto.

Breviarum Alariciano o Lex Visigothorum

Il Breviarum Alariciano è una raccolta di costituzioni imperiali pubblicata dal re dei Visigoti, Alarico II, il quale, di fronte al pericolo di una guerra con i Franchi, cercò una sintonia con la popolazione romana e con la Chiesa. La lex Romana Visigothorum era destinata a valere solo per i Romani residenti nel regno visigotico (Spagna e Gallia) ed è stata composta da giuristi romani su incarico del re e pubblicato nel 506 d.C.

Fu messo insieme materiale di vario genere, proveniente soprattutto dal codice Teodosiano e dalle novelle post-teodosiane, ma anche dalle Institutiones di Gaio e dalle Pauli Sententiae. Si tratta di materiale che, pur presentando difetti sotto il profilo stilistico e sistematico, ha avuto l'indubbio merito di consentire di conoscere, attraverso le parole dell'interprete visigoto, i mutamenti e il superamento dei principi codificati nel testo normativo a seguito delle nuove esigenze sociali.

Di grande interesse è l'inserimento, accanto al testo normativo, di un'interpretatio con a volte un sommario dell'argomento trattato o una parafrasi, ricca di dettagli, del testo e, talvolta, una vera e propria interpretazione.

L'importanza della Lex è legata anche al materiale raccolto che è di varia provenienza e che ci ha consentito di conoscere l'intera Epitome Gai, nonché brani delle Pauli Sententiae e del codice Teodosiano.

Bonorum possessio

La bonorum possessio è una creazione di diritto onorario. Come si deduce dalla stessa denominazione, la bonorum possessio consiste nell'immissione nel possesso del patrimonio del defunto - effettuata dal pretore - di un soggetto che ne abbia fatto istanza. Essa consiste, dunque, in una missio in bona delle res corporales che formano il patrimonio ereditario.

Colui che viene immesso nel possesso (missus) è tutelato con un interdetto adipiscendae possessionis e possiede ad usucapionem. Il pretore, quindi, non nominava eredi, ma attribuiva solamente la bonorum possessio.

I Romani conoscevano tre diversi tipi di bonorum possessio:

  • Contra tabulas: in contrasto con le tavole testamentarie, concessa dal pretore in contrasto con la volontà espressa dal testatore nel testamento.
  • Secundum tabulas: conforme alle tavole testamentarie, concessa dal pretore conformemente alla volontà del testatore espressa in un testamento non valido per lo ius civile.
  • Sine tabulis: senza le tavole testamentarie, veniva concessa dal pretore, pur in assenza di un testamento, a colui che rientrasse in una delle categorie indicate nell'editto.

Corpus Iuris Civilis

Il Corpus Iuris Civilis è la raccolta ufficiale dei testi normativi fondamentali, fatta eseguire dall'imperatore Giustiniano I e condotta a termine da Triboniano e da altri sedici collaboratori dal 528 al 533 d.C.

Contratti innominati

Ai contratti reali vengono accostati gli "anonyma synallagmata", da noi indicati come "convenzioni sinallagmatiche" o "contratti innominati". Il giurista in tal modo traccia la quadripartizione dei contratti innominati, che deriva dalla tipologia delle prestazioni, attestata dalle fonti:

  • Do ut des (do affinché tu dia)
  • Do ut facias (do affinché tu faccia)
  • Facio ut des (faccio affinché tu dia)
  • Facio ut facias (faccio affinché tu faccia)

In tale classificazione i tipi di convenzioni sono distinti sulla base della prestazione eseguita per prima in quanto il vincolo obbligatorio nasce dall'esecuzione di una prestazione e si modella diversamente, sulla base di tale prestazione. Dato che un carattere dell'obligatio è la tipicità, la convenzione che non rientra tra le obbligazioni riconosciute dall'ordinamento, non crea un vincolo obbligatorio.

Chirografi

I chirografi, diffusi nel mondo greco, furono recepiti dai Romani. Sono documenti redatti in doppio originale, contenenti dichiarazioni che potevano essere in contrasto con la realtà. La scriptura dava valore costitutivo alla dichiarazione come obligatio litteris e, quindi, produttiva di effetti giuridici. In epoca postclassica la loro rilevanza si ridusse sempre più, tanto che scomparvero.

Concezione storica del diritto

La concezione storica del diritto: il diritto inteso come esperienza giuridica. L'Orestano parte da una concezione storica del diritto, per cui ritiene che il fenomeno giuridico debba essere considerato nel contesto storico che l'ha determinato. Ha un valore puramente strumentale, euristico: è una chiave interpretativa che usiamo per ricostruire un'esperienza giuridica, nel nostro caso un'esperienza giuridica del passato: quella romana.

Si tratta di una nozione più vasta, che consente di cogliere i vari aspetti del fenomeno giuridico, non solo quello normativo o istituzionale, ma anche il contesto (sia costituzionale sia fattuale) che determina la creazione di una norma e quindi le concezioni e le ideologie ad essa sottese, nonché le tecniche e le metodologie elaborate dalla scienza giuridica romana.

La nozione di esperienza giuridica ricomprende accanto al dato norma, anche la riflessione giurisprudenziale sulle norme, cioè il dato scienza e gli elementi concreti che le norme e la loro interpretazione presuppongono, cioè il dato realtà.

Colonie

Coloniae (= colonie) quando dei cittadini venivano inviati a fondare città in zone insicure o su confini deboli. Anche in questo caso si distinguevano in Coloniae civium romanorum (colonie di cittadini romani) equiparate ai municipia optima iure e Coloniae latinae, in cui i cittadini perdevano la cittadinanza romana ed erano equiparate alle città federate.

Comitia curiata, centuriata, tributa

  • Comitia curiata con competenze prevalentemente sacrali, come l'inauguratio (= inaugurazione) del rex sacrorum e dei Flamini maggiori.
  • Comitia centuriata di origine militare. Erano convocati da un magistrato cum imperio. Si trasformò in una assemblea politica di uomini in armi. Tra i suoi compiti principali: l'adozione di leges de bello indicendo (= deliberazioni in materia di dichiarazione di guerra), l'elezione dei magistrati maggiori, il iudicium (= giudizio) nei processi che prevedevano la condanna alla pena capitale.
  • Comitia tributa assemblea dell'intero popolo diviso in tribù, convocata e presieduta dai magistrati maggiori. Tra i suoi compiti: la creatio (= nomina) dei magistrati minori e dei tribuni militum, la votazione delle leges tributae, il iudicium (in caso di multe degli edili curuli e pontefici massimi) ed infine le attribuzioni in materia di religione.

Concilia plebis

I concilia plebis erano convocati, entro il pomerium (lo spazio della città), dai magistrati plebei tribuni e aediles (tribuni e edili) e avevano come compito quello dell'elezione dei magistrati plebei e la votazione dei plebisciti e il iudicium in caso di crimini che prevedevano l'inflizione di multe.

Codice Teodosiano

Il codice Teodosiano è la prima raccolta ufficiale di costituzioni imperiali e costituisce l'ideale continuazione del codice Gregoriano e del codice Ermogeniano. Fu realizzato su ordine dell'imperatore Teodosio II e pubblicato il 15 febbraio del 438 d.C. nella parte orientale dell'impero. Il codice fu adottato dall'imperatore d'Occidente Valentiniano III e, a partire dal 1° gennaio del 439 d.C., entrò in vigore in tutto l'impero.

Contava di 16 libri, ciascuno dei quali si divideva in un certo numero di titoli; ogni titolo era dedicato, a sua volta, alla trattazione di una materia specifica e delle relative costituzioni imperiali, enumerate secondo un ordine cronologico.

Il primo libro concerne le fonti del diritto e le competenze (officia) dei funzionari imperiali; nei libri II-V e in alcuni titoli dell'VIII è trattato il diritto privato; il libro VI concerne le gerarchie dei funzionari ed i loro privilegi; il libro VII concerne il diritto militare; il IX la materia criminale; i libri X e XI sono dedicati al diritto finanziario e amministrativo; i libri XII-XV alle corporazioni; e infine nel XVI è trattato il diritto ecclesiastico. Il libro XVI è diviso in undici titoli, in cui è ripartita la legislazione relativa alla fede, ai privilegi riconosciuti alla Chiesa ed ai clerici, alla repressione delle eresie, dell'apostasia ed al trattamento di iudaei e pagan.

Le novellae post teodosianee sono invece delle costituzioni promulgate dopo la pubblicazione del codice; esse attestano l'esigenza di un continuo adattamento della legislazione di fronte ai mutamenti nella società.

Le ragioni che hanno spinto l'imperatore Teodosio II a iniziare la compilazione sono: la consapevolezza della decadenza della giurisprudenza iuris civilis, la necessità di offrire un testo in cui fosse facilmente reperibile il diritto da applicare nel caso concreto, l'esigenza di brevità e chiarezza delle costituzioni.

Corpus Iuris Civilis

Il Corpus Iuris Civilis è la raccolta ufficiale dei testi normativi fondamentali, fatta eseguire dall'imperatore Giustiniano I e condotta a termine da Triboniano e da altri sedici collaboratori dal 528 al 533 d.C.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JonnyCampus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Valditara Giuseppe.
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