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Prof Todini Paola - Diritto privato eCampus

Comunione legale nel matrimonio

Con la legge 151/1975 si è optato per la comunione legale dei beni quale regime patrimoniale della famiglia in modo tale da creare un modello familiare che valorizzasse la comunità di vita tra i coniugi anche dal punto di vista patrimoniale, così da ottenere un principio di solidarietà ed uguaglianza nel matrimonio. La comunione tra i coniugi è stabilita come regime primario di regolazione dei rapporti tra loro intercorrenti. La ratio è quella di equiparare ed equilibrare le risorse economiche dei coniugi indipendentemente se le energie lavorative siano esplicitate all'interno o all'esterno della famiglia considerando che entrambi hanno contribuito al raggiungimento del risultato.

Qualora lo ritengano opportuno nulla impedisce loro di adottare un regime diverso. In alternativa, quindi, si ha il regime di separazione dei beni da stabilire all'atto del matrimonio o successivamente ma pur sempre tramite atto pubblico. Dallo studio dell’art. 177 c.c. si evidenzia subito che diventano immediatamente comuni tutti i beni acquistati anche singolarmente dopo il matrimonio mentre restano personali tutti i beni acquistati prima del matrimonio. Lo scioglimento della comunione è determinato dal venir meno della comunione di vita, dal mutamento convenzionale del regime patrimoniale e dal fallimento di uno dei due coniugi.

Riconoscimento figlio naturale

Il figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254, dal padre o dalla madre anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento (art. 30 cost). Come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012: il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente; se il figlio ha compiuto 14 anni non produce effetto senza il suo assenso; se il figlio non ha compiuto 14 anni il riconoscimento da parte di un genitore non può avvenire senza l'assenso dell'altro che abbia già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio.

Qualora il consenso venga rifiutato si ricorre al giudice competente il quale fissa il termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se non viene posta opposizione il giudice decide con sentenza; se, invece, viene proposta opposizione il giudice dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto 12 anni o anche minore purché in grado di discernere in modo da prendere provvedimenti provvisori ed urgenti al fine di instaurare la relazione. Con la sentenza il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento ed al mantenimento del minore ai sensi degli articoli 315 bis ed al suo cognome ai sensi del 262 c.c. Il riconoscimento non può essere effettuato dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età salvo valutare le circostanze ed avuto riguardo all'interesse del figlio.

Descrivere il principio di continuità nelle trascrizioni immobiliari

È un principio che tende alla creazione di situazioni giuridicamente stabili relativamente alla titolarità di beni immobili e beni immobili registrati. L’art. 2650 del c.c. nel caso in cui l'atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto se non sia stato trascritto l'atto anteriore all'acquisto. Se l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo. Una deroga al principio di continuità delle trascrizioni è data dall'ipoteca legale a favore dell'alienante e quella a favore del condividente che se iscritte contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto o della divisione prevalranno sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o il condividente tenuto al conguaglio.

Accenni sulla deontologia notarile: funzioni e principi

Originariamente la disciplina in tema di deontologia notarile era basata sul disposto dell'art. 147 L.N., concepito come norma per sanzionare la concorrenza illecita tra notai ed in generale anche tutti quei comportamenti che potessero compromettere la dignità e la reputazione del notaio ed il decoro ed il prestigio della classe notarile. Da qui, il notariato italiano sentiva in maniera sempre più pressante l'esigenza di individuare nuove regole più rigorose che disciplinassero i molteplici aspetti della funzione notarile moderna. Con l'art 16 della legge numero 220 del 1991 il consiglio nazionale del notariato ha potuto elaborare un codice deontologico divenuto oramai indispensabile vista la molteplicità delle competenze notarili. Vi sono indicati principi che riguardano tanto la vita pubblica quanto quella privata del notaio, le modalità di assunzione dell'incarico, i rapporti professionali tra notai.

Descrivere il rapporto intercorrente tra regola e principio

Entrambi sono norme e servono a dirigere il comportamento dei consociati. La regola è una norma che richiede un insieme sufficientemente specifico di comportamenti per la sua soddisfazione (norma che impone la vaccinazione). Il principio è una norma che impone la massima realizzazione di un valore, è sempre applicabile ad una nuova fattispecie. Il principio si afferma con un'unica intensità e non con un'unica soluzione perché esso è norma aperta ad una molteplicità di soluzioni. Ogni regola è riconducibile ad almeno un principio. La regola riguarda un comportamento e lo valuta e, così, se questo è valutato positivamente, costituisce uno dei modi per realizzare un principio. La regola è quindi una scelta tra le molteplici opportunità di realizzazione di un principio e anche: nessuna regola ha senso se non sia riferita ad un principio.

La domanda da porsi è se la regola sia congruente col principio e se ne sia l'unica modalità di attuazione. La norma eccezionale è una regola non riconducibile in via immediata al principio e che costituisce una deviazione giustificata dalla priorità di altre valutazioni. La norma inderogabile è una regola valutata come l'unica modalità di attuazione del corrispondente principio. Le regole speciali per essere tali occorre che sussista un contrasto con il principio.

Descrivere i caratteri della responsabilità extracontrattuale

L'illecito extracontrattuale (illecito aquilano dalla LEX Aquilia) può definirsi come quella condotta atipica di carattere doloso o colposo che cagiona ad altri danno ingiusto (art 2043). Sappiamo che il fatto illecito rientra nelle fonti di obbligazione e quindi il compimento del fatto illecito determina l'insorgenza di una azione risarcitoria del danno che il fatto illecito ha causato. Si traduce nel dare una somma in denaro o nella obbligazione di fare. Per l'illecito extracontrattuale, che deve essere distinto da quello contrattuale e da quello penale, la fattispecie normativa è scomposta in due parti. La prima individua i presupposti strutturali della fattispecie sotto il profilo della causalità materiale, la seconda obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

La prima risponde alla domanda: chi ha commesso il fatto? La seconda risponde alla domanda: quanto deve risarcire? Gli elementi strutturali della fattispecie aquilana sono:

  • Il fatto illecito deve essere inteso quale complesso di accadimenti che determinano un danno ingiusto
  • Ai sensi dell'art 2046 il fatto deve essere imputabile ovvero colui che lo ha commesso doveva avere la capacità di intendere o volere
  • Per la nozione di danno ingiusto la dottrina ha elaborato un lungo percorso nell’ambito del quale è importante ricordare che emerge una configurazione dell'obbligo risarcitorio inteso non più come strumento sanzionatorio di un comportamento lesivo di specifici doveri giuridici bensì inteso quale strumento atto a rimediare al danno ingiusto sofferto dalla vittima. In questa ottica è necessario verificare che il comportamento posto in essere abbia prodotto concretamente un danno ingiusto.
  • Ultimo presupposto indefettibile è il nesso di causalità che deve legare eziologicamente il comportamento illecito all'evento dannoso.

Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza

Nell'ottica di tutelare e promuovere i diritti delle persone di minore età l'Italia ha adottato la legge 112 del 2011 che istituisce l’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. È un organo monocratico istituito con il compito di promuovere l'attuazione delle misure previste dalla convenzione di New York e da altri strumenti internazionali finalizzati alla promozione ed alla tutela dei diritti dell'infanzia e della adolescenza. Il titolare dell'autorità è nominato dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica e resta in carica 4 anni e si avvale di un ufficio di massimo 10 unità.

Le competenze sono numerosissime e vanno dalla promozione e sensibilizzazione a pareri raccomandazioni e proposte. L'autorità garante, viste le sue molteplici funzioni, collabora costantemente con i garanti di altre nazioni, con quelli regionali e delle province autonome ed altri istituti internazionali. L'autorità segnala al governo, alle regioni e agli altri enti interessati le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Può segnalare alle autorità competenti eventuali situazioni di abbandono o di rischio di violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, può esprimere pareri al governo su disegni di legge, può richiedere informazioni rilevanti agli enti pubblici ai fini della tutela dei suddetti diritti ed a questo fine ha accesso a dati, informazioni e luoghi. L’autorità esercita le proprie competenze nel rispetto del principio di sussidiarietà e presenta alle camere, annualmente, una relazione sull'attività svolta.

Che cosa è lo stato sociale di diritto?

Lo stato sociale di diritto rappresenta il tentativo di coniugare legalità e giustizia sociale. Non è sufficiente che lo stato si astenga da comportamenti invasivi della libertà individuale ma si richiede che mediante le proprie azioni assicuri l'effettivo esercizio delle libertà (libertà mediante lo stato). Alle libertà negative (limitazioni della sovranità dello stato nei confronti dell'individuo) si affiancano...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuseppe.pellegrino25 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Todini Paola.
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