Diritto privato
Il diritto
Capitolo 1: Il diritto privato nel sistema giuridico
Diritto privato: risoluzione di conflitti tra consociati. Si occupa di:
- Organizzazioni
- Cose
- Beni
- Debiti e crediti
- Contratti
- Danni
- Attività economiche organizzate
- Famiglia e successioni per causa di morte.
Cerca di indirizzare i comportamenti degli uomini in un senso che sia socialmente desiderabile. (Tensione dell’uomo verso qualcosa che serve a soddisfare i suoi bisogni). Ciascuno è portatore di interessi; l’interesse di uno può risultare incompatibile con l’interesse di un altro, può nascere un conflitto. Il diritto privato deve prevenire o risolvere questi conflitti.
Diritto soggettivo: pretesa che un soggetto ha verso un altro (ex. diritto di proprietà). Interesse giuridicamente protetto dato dal D.O. ai singoli.
Diritto oggettivo: stabilisce quali sono, a chi spettano e in cosa consistono i diritti soggettivi.
La norma giuridica (struttura base del D.O.) funziona attraverso:
- Regola
- Sanzione
- Apparato
La sanzione è la conseguenza che la norma giuridica fa derivare dalla violazione della regola, che è violazione dell’interesse che il diritto vuole affermare. La sanzione serve a ripristinare l’interesse leso, cancellando l’effetto indesiderato prodotto dalla violazione della regola: soddisfa in modo diretto e pieno l’interesse leso.
- Ruolo satisfattivo = quando ripristina l’interesse leso.
- Ruolo compensativo = quando non ripristina l’interesse leso, ma lo sostituisce con un valore economico equivalente surrogatorio.
- Ruolo punitivo = colpisce un comportamento riprovevole.
In generale la sanzione ha ruolo preventivo.
Gli apparati sono pubblici funzionari, col compito di verificare eventuali violazioni delle norme.
Ordinamento giuridico: insieme delle norme giuridiche che organizzano la vita di una determinata società.
Istituto giuridico: insieme delle norme giuridiche che regolano un determinato e importante fenomeno della vita sociale (ex. istituto del matrimonio).
Le norme giuridiche presentano le caratteristiche di generalità (qualsiasi persona) e astrattezza (no casi specifici, ma tipizzati). © Alice Mazzesi
La norma contiene la descrizione di un fatto generale che può adattarsi a più casi, fattispecie astratta, e l’operazione logica con cui si verifica si chiama fattispecie concreta.
Quando bisogna far riferimento a più leggi, coordinandole tra loro, si usa l’espressione di combinato disposto.
Bisogna interpretare le norme giuridiche: identificare il giusto significato delle parole e dei loro collegamenti sintattici, che la norma usa per descrivere la fattispecie astratta: interpretazione restrittiva (significato più limitato) e interpretazione estensiva (significato più ampio).
Esistono norme che regolano i criteri di interpretazione:
- Criterio letterale = parole interpretate secondo l’uso comune della lingua italiana.
- Criterio logico = significato che corrisponde alla intenzione del legislatore, ricerca del perché e della ratio. In senso soggettivo, criterio psicologico, guardando all’intento di coloro che hanno formulato la norma o in senso oggettivo, criterio teleologico, lo scopo che la norma mira a realizzare.
- Criterio sistematico = tiene conto delle altre norme, la ratio ricercata al di fuori del testo specifico (obiettivo coerenza del testo giuridico, la ratio di una legge deve essere coerente con quella delle altre).
- Criterio storico = confronta e collega le norme che la hanno preceduta, rottura o continuazione, può portare a situazioni diametralmente opposte.
Clausole generali: sono le parole che hanno un’interpretazione evolutiva (ex. buon costume), durano più nel tempo a differenza delle norme più analitiche. (Bisogna che ci sia equilibrio tra certezza e cambiamento).
L’interprete può trovarsi di fronte al caso che nessuna norma prevede una tale fattispecie concreta: si usa il criterio dell’analogia, che consiste nell’applicare al caso, non direttamente previsto da nessuna norma, una norma che regola un caso simile.
Vi è divieto di analogia per: norme penali e norme eccezionali o speciali (art. 14 prel. derogano una qualche norma in nome di esigenze particolari).
Vale il principio di tipicità, la sanzione penale può essere applicata se il reato corrisponde alla fattispecie astratta della norma.
Norme eccezionali = norme che hanno discontinuità con quelle generali (ex. per terremoto in Emilia sono state sospese decorrenze a termine); norme speciali per le quali è ammessa analogia, norme dettate per specificare materie e settori, che derogano alle norme generali per esigenze legate alla natura dell’ambito disciplinato.
Quando vi è impossibilità di ricorrere all’analogia si applicano i principi generali dell’ordinamento giuridico (ex. principio di solidarietà nella Costituzione).
Argomentazione giuridica: è il complesso delle operazioni logiche di fronte a un problema di applicazione della legge. Lo scopo è la persuasione, persuadere qualcun altro che la soluzione giuridica sostenuta è quella corretta. L’argomentazione usa le analogie e alcuni meccanismi logici chiamati argomenti:
- A contrariis: se una norma prevede una conseguenza per un caso, non può essere così per altri.
- A fortiori: se due casi hanno caratteristiche simili possono avere la stessa conseguenza.
- Ad absurdum: una soluzione giuridica che porta a conseguenze assurde.
Analisi economica del diritto: mettere a confronto diverse soluzioni possibili e individuare quali sarebbero le possibili soluzioni economiche (nato negli U.S.A.). Negli ultimi anni si ha tendenza a guardare anche nel campo extra-giuridico, si è abbattuta la barriera del formalismo giuridico, si guarda da più angolazioni delle varie discipline. © Alice Mazzesi
Può avere:
- Argomentazione giuridica: persuadere che una determinata soluzione è la più conforme alle norme.
- Argomentazione politica: la soluzione è la più opportuna anche se non conforme alle regole.
“Nell’applicare la legge — art. 12 prel. — non si può attribuire ad essa altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall’intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.”
L’interpretazione può essere:
- Autentica = fatta da un’altra norma.
- Giudiziale = fatta dai giudici (giurisprudenza). In Inghilterra e negli U.S.A. ha valore vincolante, è fonte del diritto, “common law”, vale il principio del precedente vincolante, le decisioni date dai giudici di grado superiore vincolano i giudici di grado inferiore (judge made law). In Italia e negli ordinamenti di tradizione giuridica romana, civil law, le decisioni giudiziarie non sono fonti del diritto, ma hanno grande influenza.
- Amministrativa = fatta dagli organi amministrativi, in modo non formale o formale con circolari o istruzioni.
- Dottrinale = fatta dagli studiosi del diritto. La dottrina è l’insieme di opinioni di coloro che studiano il diritto, ha meno autorevolezza della giurisprudenza ma viene mediata da quest’ultima.
Capitolo 2: Diritto privato e diritto pubblico
Diritto pubblico: basato sui principi di subordinazione e soggezione, norme che attribuiscono a una pubblica autorità il potere di incidere sulle posizioni e sugli interessi delle persone, anche senza e contro la volontà di queste.
Diritto privato: sui principi di autonomia delle persone, che lascia libere di scegliere e di agire nel proprio interesse, senza costrizioni, stanno su piano di uguaglianza reciproca.
Il Diritto Privato è detto anche Diritto comune perché può applicarsi sia a persone private che agiscono per fini privati, sia ad apparati pubblici che agiscono per fini pubblici e perché può applicarsi a qualsiasi situazione: è la regola e il diritto pubblico è la sua eccezione.
Storicamente: secolo XIX diritto privato e pubblico erano ben distinti, i privati operavano liberamente e lo Stato si limitava a vegliare (Stato liberale). La prima guerra mondiale è lo spartiacque di un nuovo modo di vedere il diritto privato, succede lo Stato sociale, in cui lo Stato controlla e limita la libertà delle persone e interviene sull’economia. L’ordinamento cerca di trovare un equilibrio.
Binomio libertà/uguaglianza
Libertà: avere la possibilità effettiva di scegliere e di agire per soddisfare i propri bisogni, significa pretendere che lo Stato predisponga i mezzi che danno questa possibilità. Non più come nell’ottocento libertà dallo Stato, ma libertà per mezzo dello Stato.
Uguaglianza: dedicato art. 3 C. e si articola in due commi:
- Uguaglianza formale davanti alla legge: la legge è uguale per tutti e tutti sono ugualmente sottomessi ad essa, esprime il divieto di discriminazioni. (Le differenze sono introdotte attr. principio di ragionevolezza).
- Uguaglianza sostanziale: il potere pubblico deve fare il necessario per eliminare quelle disuguaglianze che di fatto impediscono di esercitare i diritti che la legge attribuisce a tutti.
Principio di sussidiarietà, art. 118, c.4, C. (2001): per realizzare fini sociali, può farsi ricorso agli interventi del diritto pubblico solo quando quei fini non sono raggiungibili con altrettanta efficacia mediante strumenti del diritto privato. Esprime una forte valorizzazione del diritto privato.
Aree del diritto privato
- D. Civile: area più corposa e antica. Famiglia, successioni, proprietà, debiti e crediti, danni…
- D. Commerciale: esercizio professionale di attività economiche (imprese e società).
- D. Industriale: branca del D. commerciale, concorrenza fra imprese e diritti sulle creazioni intellettuali (D. d’autore, marchi, brevetti…).
- D. Navigazione: attività di trasporto aereo e marittimo.
Capitolo 3: Le fonti del diritto privato
Le fonti del diritto sono i fattori capaci di creare norme giuridiche in un dato ordinamento giuridico. Nel nostro ordinamento vale il principio della pluralità delle fonti.
Abbiamo infatti:
- Fonti costituzionali: la Costituzione e le successive leggi e revisioni costituzionali.
- Fonti primarie: legge ordinaria (approvata dal Parlamento) e gli altri atti con forza di legge (decreto legge e decreto legislativo), leggi regionali, regolamenti dell’Unione Europea.
- Fonti secondarie: regolamenti del Governo e di altre autorità.
Per il coordinamento vi provvedono alcuni principi:
Principio di gerarchia: una fonte di grado inferiore non può creare norme in contrasto con quelle create da una fonte di grado superiore. Brocardo: “lex superior derogat legis inferiori”.
Principio cronologico: tra fonti di pari grado prevale quella creata in tempo successivo, la norma successiva abroga quella precedente. Brocardo: “lex posterior derogat legi priori”. Art. 11 prel. “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo.”
Principio di specialità: la norma speciale prevale su quella generale. Brocardo: “lex specialis derogat legi generali”.
Principio di competenza: sia tra fonti di grado pari e di diverso grado. Leggi statali e leggi regionali sono pariordinate, ma lo Stato deve applicare leggi di principio e le regioni leggi di dettaglio.
La consuetudine è costituita da norme non scritte prodotte direttamente dal corpo sociale. Si fonda su un elemento oggettivo (ripetizione costante e uniforme di un dato comportamento ad opera della gran parte dei consociati) e elemento soggettivo (convinzione dei consociati di essere giuridicamente obbligati a tenere quel comportamento, in quanto imposto da una norma). © Alice Mazzesi
Le fonti del Diritto Privato sono codice civile, Costituzione e legislazione speciale.
Il codice è un testo normativo ampio e complesso che raccoglie organicamente l’insieme delle norme relative ad una determinata materia.
I codici moderni nascono in Europa di fine ‘700 e inizi ‘800, quella che si usa chiamare età delle codificazioni, prototipo di essi è il codice francese (Code Napoléon) del 1804.
Prima nell’antico regime la sovranità era frammentata in tanti centri di potere concorrenti (particolarismo giuridico). Lo Stato moderno concentra in sé tutta la sovranità instaurando l’unità del diritto. Nei sistemi giuridici anglo-americani non c’è codice civile.
Il primo codice civile dell’Italia unita fu il codice civile del Regno d’Italia emanato nel 1865 e riproduceva fedelmente il codice napoleonico. Negli anni ’20 fu avviata e finita negli anni ’40 una opera di revisione del codice: ne uscì il codice civile del 1942, ancora in vigore.
La novità del codice civile del 1942 è l’assorbimento delle materie che erano contenute nel codice di commercio, il codice di commercio viene semplicemente abrogato.
Il codice civile è diviso in sei libri e comprende 2969 articoli.
- I Libro (1-455): Delle Persone e della Famiglia.
- II Libro (456-809): Delle Successioni (e donazioni).
- III Libro (810-1172): Delle Proprietà.
- IV Libro (1173-2059): Delle Obbligazioni (rapporti di debito e di credito).
- V Libro (2060-2642): Del Lavoro.
- VI Libro (2043-2969): Della Tutela dei Diritti.
La Costituzione è fonte primaria del diritto e incide in tre modi:
- Stimolo e direttiva al legislatore ordinario = le opportune riforme legislative devono essere coerenti con gli articoli della Costituzione.
- Norme che possono trovare applicazione diretta ai rapporti privati = i giudici possono applicare direttamente la Costituzione.
- Criterio di controllo della legittimità delle norme ordinarie = la Corte costituzionale può dichiararle illegittime.
Nel campo delle fonti infra-costituzionali, il codice civile è considerato la fonte di gran lunga più importante. Negli anni ’70 si ha uno straordinario incremento quantitativo delle leggi speciali di diritto privato. Per ciascuno dei principali istituti privatistici, alle norme del codice civile si affiancano leggi che ne modificano o ne integrano la disciplina.
Sempre più leggi rimangono fuori del codice privato, si registra un mutamento qualitativo, le leggi speciali hanno provveduto ad attuare le direttive costituzionali, traducendole in nuove discipline degli istituti privatistici.
Decodificazione: crescente marginalità del codice di fronte all’avanzata della legislazione speciale. Però fra codice e leggi speciali non vi è antagonismo ma complementarietà, le leggi speciali ne aggiornano i contenuti, trasformandoli anche profondamente.
Le regioni non hanno la competenza di fare norme di diritto privato, perché questa è un’esclusiva dello Stato, per ragioni di uniformità nazionale. Ma esistono leggi regionali, ciascuna delle quali è valida sul territorio e in un certo senso si lascia spazio a un diritto privato regionale.
Il diritto privato moderno nasce con le grandi codificazioni, come diritto degli Stati nazionali, ogni Stato ha il suo diritto privato.
Un conflitto di leggi si risolve attraverso il diritto internazionale privato che individua quale tra i diritti dei diversi Stati coinvolti il giudice deve applicare. © Alice Mazzesi
Vi è esigenza di uniformare il diritto privato internazionale attraverso: convenzioni = testi normativi che riguardano diverse materie.
Nell’ambito dell’Unione Europea:
- Regolamenti = norme vincolanti non solo per gli Stati membri ma anche per tutti gli individui e le organizzazioni, le norme italiane non possono contrarre con questi.
- Direttive = effetti vincolanti solo per gli Stati membri che possono ricorrere in sanzioni e devono essere trasformate in norme del proprio ordinamento.
I diritti
Capitolo 4: Situazioni e rapporti giuridici
Funzione del diritto è di sistemare gli interessi umani, alla luce dei valori e degli obiettivi prevalenti nella società. Le norme giuridiche stabiliscono una graduatoria fra i diversi interessi, attribuendo alle persone coinvolte determinate situazioni giuridiche.
Il soggetto cui appartiene una situazione giuridica si dice titolare di essa. Esistono:
- Situazioni giuridiche attive: prevalenza dell’interesse del titolare sull’interesse di altri soggetti, (diritto di proprietà e diritto di diritto personale di godimento).
- Situazioni giuridiche passive: subordinazione dell’interesse del titolare (es. quelli che non hanno proprietà hanno dovere di rispettare la proprietà altrui).
Le situazioni giuridiche attive possono essere classificate in vari tipi:
- Diritto soggettivo → situazione giuridica attiva. È il potere di agire nel proprio interesse o di pretendere che qualcuno agisca nell’interesse del titolare (es. diritto di proprietà, diritto d’onore e diritto di credito). Tutti i diritti soggettivi hanno come elemento comune che riservano diritto di autonomia di giudizio e di decisione al titolare, che è libero di valutare quale sia il proprio interesse e quale modo migliore di perseguirlo e di agire
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