Bove Raffaele – Scienze Politiche – Sapienza
Capitolo I – Il diritto privato nel sistema giuridico
Di cosa si occupa il diritto privato
Il diritto privato si occupa di vari fenomeni ed aspetti importanti della vita economico-sociale. Si occupa delle organizzazioni, dei beni (e più precisamente dell’uso dei beni), dei debiti e dei crediti, dei contratti, delle attività economiche organizzate, della famiglia e delle successioni per causa di morte.
La funzione del diritto privato
Il diritto privato, quindi, si occupa di regolare questi aspetti sopracitati e di indirizzare i comportamenti degli uomini. Questa funzione è meglio compresa partendo dal concetto di interesse. L’interesse non è altro che la tensione dell’uomo verso qualcosa che serve e a soddisfare i suoi bisogni. Ad esempio se X ha fra i suoi bisogni quello di un luogo dove abitare, e tale bisogno può essere soddisfatto da una casa, X ha un interesse verso quella casa e il DP [Dir. Priv] prende in considerazione tale interesse dando una sistemazione ad X. Ma può anche risultare che l’interesse di X sia contrario all’interesse di qualcun altro. Può succedere infatti che l’interesse di uno può essere incompatibile con l’interesse di un altro: viene quindi a generarsi un conflitto.
Il diritto privato si propone quindi come mezzo per la risoluzione di tali conflitti. Tale funzione di risoluzione dei conflitti è di vitale importanza poiché evita che i cittadini si facciano giustizia da sé e garantisce la pace sociale. Senza il diritto privato, infatti, si creerebbero continui conflitti e la società sarebbe disordinata e violenta. Il DP ha anche come compito quello di prevenire tali conflitti. Inoltre le questioni affrontate dal DP non sono solo di aspetto economico-materiale, ma anche di aspetto morale. Ad esempio il DP tutela anche l’onore e cioè l’interesse che un individuo ha nel non essere offeso pubblicamente.
Diritto oggettivo e diritti soggettivi
Il diritto di cui abbiamo parlato fino ad ora, cioè quello volto a tutelare e realizzare gli interessi dei singoli privati è un diritto in senso oggettivo (diritto oggettivo). Esso non è altro che un complesso sistema di norme giuridiche. Ma il diritto può avere anche un significato in senso soggettivo. Il diritto soggettivo è il potere di azione o pretesa che un soggetto ha verso qualcun altro. Un esempio banale può essere il diritto di proprietà o anche il diritto di credito.
Le norme giuridiche
L’elemento base del diritto oggettivo è rappresentato dalle norme giuridiche. La norma giuridica si compone di due elementi fondamentali: regola e sanzione.
- Regola: la norma giuridica consiste in una regola, cioè una regola di condotta indirizzata agli uomini per orientarne il comportamento desiderato;
- Sanzione: qualora la regola non venga osservata scatta la sanzione, cioè la conseguenza che la norma giuridica fa derivare dalla violazione della regola.
La violazione della regola è al tempo stesso lesione dell’interesse. La sanzione può svolgere diversi ruoli per quanto concerne la situazione giuridica lesa.
- Ruolo soddisfattivo: la sanzione serve a ripristinare l’interesse leso, cancellando l’effetto indesiderato prodotto dalla violazione della regola [es. sanzione per mancato pagamento dei debiti].
- Ruolo compensativo: compensa la vittima della violazione con qualcosa che non ripristina l’interesse leso, ma lo sostituisce con un compenso economico [es. dare un risarcimento in denaro al proprietario di un quadro distrutto non recupera l’integrità del quadro].
- Ruolo punitivo: la sanzione colpisce un comportamento riprovevole [es. un marito che viola i suoi doveri matrimoniali, la moglie può ottenerne la separazione].
- Ruolo deterrente (o preventivo): ritornando all’esempio del marito (o anche la moglie) che viola i suoi doveri matrimoniali, i coniugi sanno che vi sarà in tal caso una separazione con addebito e di conseguenza, per tale motivo, tenderanno ad ottemperare i propri doveri matrimoniali.
Sinonimi di diritto oggettivo sono le espressioni sistema giuridico e ordinamento giuridico, intesi come l’insieme delle norme giuridiche che organizzano la vita di una determinata società. Importante è anche il significato di istituto giuridico, inteso come l’insieme delle norme giuridiche che regolano qualche importante fenomeno della vita sociale.
L'applicazione delle norme giuridiche: la "fattispecie"
Le norme giuridiche presentano le caratteristiche della generalità e dell’astrattezza.
- Generalità: cioè le norme si indirizzano a una moltitudine indeterminata di soggetti.
- Astrattezza: cioè le norme risultano applicabili a un numero indeterminato di situazioni concrete.
Ad esempio se X tampona Y causandogli un danno, entra in gioco il risarcimento del danno altrui. Ma tale situazione non vale solo per il caso di X e Y, ma per tutti coloro che si ritrovano nella medesima situazione. Quando X tampona Y, lo si processa e lo si condanna al risarcimento ed ecco quindi che la norma si individualizza in relazione a quel concreto danneggiamento. A questo punto entra in gioco il concetto di fattispecie. La norma, solitamente, contiene la descrizione di un fatto, in modo tale che quella descrizione possa essere applicata a una moltitudine di casi. Tale descrizione astratta è detta fattispecie. Se ad esempio, la norma sul risarcimento del danno (art. 2043) prevede il risarcimento per qualunque fatto doloso e colposo che cagioni altrui un danno ingiusto e X tampona Y, allora tale fatto si dice che sia una fattispecie concreta che può essere inquadrata nella fattispecie astratta. L’operazione logica con cui si verifica che una fattispecie concreta corrisponde a una fattispecie astratta si chiama anche qualificazione della fattispecie.
L'interpretazione delle norme giuridiche
Per applicare la norma bisogna prima interpretarla. L’interpretazione delle norme giuridiche è l’attività finalizzata a identificare il giusto significato delle parole, e dei loro collegamenti sintattici, che la norma usa per descrivere la fattispecie astratta. Si può avere un’interpretazione restrittiva che dà alle norme un significato più limitato, oppure un’interpretazione estensiva che individua un significato più ampio. Da ciò ne deriva che la norma possa assumere due diversi significati:
- Norma come testo: cioè l’insieme delle formule linguistiche con cui la norma è espressa dalla sua fonte.
- Norma come precetto: corrisponde al preciso significato da attribuire al testo.
Criteri, limiti e spazi dell'interpretazione
Per l’interpretazione delle norme sono stati fissati dei criteri che sono riscontrabili nell’art. 12 delle Preleggi. Ne emergono due fondamentali criteri dell’interpretazione:
- Criterio letterale: le norme vanno interpretate secondo il comune significato che le parole e le frasi del testo hanno nella lingua italiana.
- Criterio logico: subentra quando il testo è ambiguo e porta a scegliere il significato che più si corrisponde all’intenzione del legislatore.
Possiamo individuare ulteriori due criteri per l’interpretazione delle norme.
- Criterio psicologico: l’applicazione è importante per l’esame dei lavori preparatori [es. discussioni svolte in Parlamento].
- Criterio teologico: scopo che obiettivamente la norma tende a realizzare.
Tuttavia, nonostante questi criteri posti per l’interpretazione delle norme, l’interprete ha comunque margini di libertà, discrezionalità e autonomia interpretativa. Inoltre, poiché il contesto sociale muta nel tempo, di conseguenza muta anche l’interpretazione delle norme. A tali discorsi si lega il tema della certezza del diritto, cioè la possibilità di prevedere razionalmente quali conseguenze deriveranno da un determinato comportamento e fatto. La certezza del diritto è molto importante, poiché chiarisce agli individui ciò che essi possono e non possono fare, nonché gli obblighi e i doveri a cui devono assolvere.
Le lacune del diritto e le analogie
Può capitare che l’interprete constata che nessuna norma presente nell’ordinamento preveda la fattispecie concreta di cui sta cercando la disciplina. Si parla quindi di lacuna del diritto. In questo senso l’ordinamento non può non essere completo: necessita quindi di una soluzione. La soluzione viene data dallo strumento dell’analogia. Essa consiste nell’applicare al caso, non direttamente precisato da nessuna norma, una norma che regola un caso simile o una materia analoga. Tale strumento presenta però due limiti precisati dall’art. 14 delle Preleggi: il criterio analogico, infatti, non può essere usato per le norme penali (il cui campo di applicazione deve essere determinato in maniera rigorosa) e per le norme eccezionali o speciali (che derogano a una qualche regola generale in nome di esigenze particolari e circoscritte). Infine possono esserci casi in cui non si può applicare neppure lo strumento dell’analogia. In tali casi il caso va regolato applicando i principi generali dell’ordinamento giuridico. Essi si ricavano per lo più da complessi di norme che si ispirano a qualche obiettivo comune.
Gli interpreti della norma e la giurisprudenza
I giudici sono i principali interpreti delle norme. Abbiamo diversi tipi di interpretazione.
- Interpretazione autentica: è quella fatta da un’altra norma di grado pari o superiore a quella della norma interpretata.
- Interpretazione giudiziale: è quella fatta dai giudici.
- Interpretazione amministrativa: è quella fatta dagli organi della pubblica amministrazione competenti a occuparsi di determinate materie a cui si riferiscono le norme.
- Interpretazione dottrinale: è quella fatta dagli studiosi del diritto.
Solo l’interpretazione autentica vincola tutti gli altri interpreti, mentre gli altri tipi di interpretazione non sono vincolanti. Ad esempio un giurista può desumere un’interpretazione diversa rispetto a quella dei giudici e viceversa. Soffermiamoci proprio su quest’ultimo aspetto, cioè quello della giurisprudenza. In alcuni sistemi giuridici (maggiormente in quelli di common law) vale il principio del precedente vincolante: le decisioni date dai giudici di grado superiore vincolano i giudici di grado inferiore. Nel nostro ordinamento (civil law) ogni tribunale è libero di interpretare la norma in maniera diversa. Ad esempio se di una norma possono essere due interpretazioni – X e Y – se maggior parte della giurisprudenza la interpreta come X, l’altra piccola parte della giurisprudenza può tranquillamente interpretarla come Y. La conoscenza del diritto è quindi impossibile se non si conosce la giurisprudenza.
Diritto privato e diritto pubblico
Le norme si dividono in due grandi categorie: norme di diritto pubblico e norme di diritto privato. Il diritto privato si basa sui principi dell’autonomia privatistica, cioè è riconosciuto dall’ordinamento giuridico statale ai singoli, o ad un gruppo di individui, di disciplinare ed autoregolare liberamente i propri interessi per mezzo di manifestazioni di volontà relative alla propria sfera giuridica, e della parità fra loro. Il diritto pubblico si basa sui principi della soggezione e subordinazione di qualcuno a qualcun altro.
Facciamo due esempi: se un Comune vuole ottenere un terreno per costruirci un’opera pubblica e tale terreno appartiene ad A, il diritto dà possibilità al Comune di ottenere il terreno contro la volontà di A (tramite l’espropriazione), per cui il Comune otterrà il terreno e in cambio verserà ad A i pagamenti fissati. In questo caso siamo nel campo del diritto pubblico. Vi è una disparità fra i due soggetti, in quanto A deve cedere il terreno contro la sua volontà.
Si può quindi definire il diritto pubblico come il complesso delle norme che attribuiscono ad una pubblica autorità il potere di incidere sulle posizioni delle persone, anche senza e anche contro la volontà di queste. Altro caso è, invece, anziché l’espropriazione stabilire un contratto di compravendita. Il contratto si fa solo se A e il Comune sono tutti e due d’accordo a vendere e rispettivamente comprare e se sono d’accordo sul prezzo. In questo caso i due soggetti, A e Comune, sono messi su un piano di parità ed eguaglianza reciproca e si muovono nella sfera del diritto privato. Il diritto privato si basa sull’autonomia delle persone, che lascia liberi di scegliere e agire nel proprio interesse. Il diritto privato può quindi definirsi come diritto comune poiché può applicarsi sia a persone private che agiscono per fini privati, sia ad apparati pubblici che agiscono per fini pubblici.
Diritto privato e diritto pubblico dallo Stato liberale allo Stato sociale
Una medesima situazione può essere regolata sia dal diritto privato che dal diritto pubblico. Ad esempio la proprietà è un istituto del diritto privato, ma sempre più influenzata dall’esercizio dei poteri di autorità pubbliche. Ad oggi diritto pubblico e diritto privato subiscono interferenze e connessioni reciproche. In passato invece essi erano nettamente distinti, così come erano distinte l’azione dei poteri pubblici e le attività e i rapporti dei privati. In tale contesto storico il diritto privato era un territorio chiuso agli interventi dello Stato. Con questi caratteri prendeva forma il diritto privato dello Stato liberale. La situazione muta a inizio ‘900 dove viene a configurarsi lo Stato sociale e dove diritto privato e diritto pubblico subiscono contaminazioni reciproche.
Le principali aree del diritto privato
Il diritto privato presenta al suo interno varie sfere: diritto civile (famiglia, successioni ereditarie, debiti e crediti ecc.), diritto commerciale (esercizio professionale di attività economiche), diritto industriale (concorrenza delle imprese), diritto del lavoro (rapporti tra datori di lavoro e lavoratori), diritto della navigazione (attività di trasporto aereo, marittimo e per acque interne).
Capitolo II – Le fonti del diritto privato
Le fonti del diritto
Le fonti del diritto fattori capaci di creare norme all’interno di un ordinamento giuridico. Le fonti, creando nuove norme giuridiche, permettono al diritto di rinnovarsi e di adeguarsi alle condizioni e alle esigenze della vita sociale. Questo rinnovamento deve avvenire in maniera ordinata e controllabile: infatti, non è ammesso che le norme giuridiche vengano create da tutti e in qualunque modo. Nel nostro ordinamento vale il principio della pluralità delle fonti: esistono diversi tipi di fonte del diritto. Le fonti del diritto italiano possono essere così individuate:
- Fonti costituzionali: costituzione, leggi di revisione costituzionale e leggi costituzionali;
- Fonti primarie: legge ordinarie e atti avente forza di legge (decreto legge e decreto legislativo);
- Leggi regionali e regolamenti dell’Unione Europea;
- Fonti secondarie: regolamenti governativi o di altre autorità amministrative.
La consuetudine
Abbiamo preso in considerazione fin qui solo fonti scritte. Questa è una delle caratteristiche fondamentali del diritto moderno, composto quasi esclusivamente da fonti scritte in modo tale da rendere le norme giuridiche certe e facilmente conoscibili. Esistono tuttavia delle fonti non scritte: le consuetudini. La consuetudine è fonte di norme prodotte direttamente dal corpo sociale, tramite l’osservanza costante di comportamenti. La consuetudine si fonda su due elementi:
- Elemento oggettivo (diuturnitas): cioè la ripetizione costante nel tempo di un determinato comportamento.
- Elemento soggettivo (opinio iuris ac necessitatis): cioè la presa di coscienza da parte dei consociati che tale comportamento è giuridicamente vincolante.
La consuetudine è subordinata a tutte le fonti scritte ed è quindi una fonte del diritto marginale. Non sono ammesse consuetudini contra legem, in quanto la legge è gerarchicamente superiore; le consuetudini secundum legem sono ammesse solo se richiamate da fonti scritte; le consuetudini praeter legem sono ammesse solo se riguardano materie non disciplinate da tali fonti scritte.
Le fonti del diritto privato
Possiamo individuare tre grandi blocchi normativi che costituiscono le fonti del diritto privato: codice civile (principale fonte), costituzione e legislazione speciale.
Il codice civile: un inquadramento storico
Si dice codice il testo normativo ampio e complesso che raccoglie organicamente l’insieme delle norme relative a una determinata materia. Sul piano delle fonti i codici sono posti allo stesso livello delle fonti primarie. I codici moderni in Europa nascono all’inizio dell’800, in particolare nel 1804 quando fu istituito il codice civile francese. Nell’ancien regime vigeva il cosiddetto particolarismo giuridico per cui vi erano una molteplicità di diritti e di norme che derivano da un’infinità di sistemi giuridici. Per spiegarci meglio, ad ogni classe sociale corrispondeva un determinato ordinamento giuridico. Facciamo due esempi: il contadino e il signore. Il contadino non aveva la capacità giuridica di essere titolare della proprietà privata della propria terra. Per il fatto di essere nato contadino, egli non poteva giuridicamente acquisire la proprietà della terra, la quale apparteneva ad un signore. Inoltre, parte del raccolto veniva ceduto proprio al signore. Il contadino non poteva sottrarsi dall’obbligo di lavoro, il quale durava tutta la vita [lo status giuridico del contadino perdura per tutta la vita]. Il signore invece non deve lavorare, ha il diritto di credito nei confronti del contadino ed acquisisce subito il diritto di proprietà della terra.
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