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Diritto privato

Il diritto

Il diritto privato nel sistema giuridico

Diritto privato: previene e risolve i conflitti tra i consociati in quanto portatori di interessi.

Diritto soggettivo: pretesa che un soggetto ha nei confronti di un altro soggetto.

Diritto oggettivo: stabilisce quali sono, a chi spettano e in cosa consistono i diritti soggettivi.

Norma giuridica

  • Regola
  • Sanzione: conseguenza che deriva dalla violazione della regola. Serve a ripristinare l'interesse leso. Ha un ruolo preventivo.
  • Ruolo satisfattivo: soddisfa in modo diretto e pieno l'interesse leso.
  • Ruolo compensativo: non ripristina l'interesse leso, ma lo sostituisce con valore economico.
  • Ruolo punitivo: colpisce un comportamento riprovevole.
  • Apparato: funzionario pubblico con il compito di verificare le eventuali violazioni delle norme.
  • Generale: rivolta a qualsiasi soggetto.
  • Astratta: no casi specifici, solo casi tipicizzati.

Ordinamento giuridico: insieme delle norme giuridiche che organizzano la vita di una società.

Istituto giuridico: insieme delle norme giuridiche che regolano un fenomeno della vita sociale.

Interpretazione di una norma giuridica

Criteri di interpretazione:

  • Criterio letterale
  • Criterio logico: significato che corrisponde all'intenzione del legislatore.
  • Criterio psicologico: si guarda l'intento di chi ha formato la norma.
  • Criterio teologico: scopo che la norma mira a realizzare.
  • Criterio sistematico: tiene conto delle altre norme. La norma deve essere coerente con le altre.
  • Criterio storico: confronta e collega le norme che hanno preceduto una determinata norma.

Il criterio dell'analogia si applica al caso di una norma che regola un caso simile. Questo criterio è vietato per norme penali e norme eccezionali o speciali. In caso di impossibilità si ricorre ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Argomentazione giuridica: complesso di operazioni logiche di fronte ad un problema di applicazione della legge con lo scopo di persuadere qualcun altro che la situazione giuridica sostenuta è quella corretta. L'argomentazione usa analogie e meccanismi chiamati "argomenti":

  • A contrariis: la norma prevede una conseguenza per un caso e non per altri.
  • A fortiori: due casi hanno caratteristiche simili e possono avere la stessa conseguenza.
  • Ad absurdum: soluzione giuridica che porta a conseguenze assurde.

L'interpretazione può essere:

  • Autentica: fatta da un’altra norma.
  • Giudiziale: fatta dai giudici (giurisprudenza).
  • Amministrativa: fatta dagli organi amministrativi.
  • Dottrinale: fatta dagli studiosi del diritto.

Dottrina = insieme di opinioni di coloro che studiano il diritto; ha meno autorevolezza della giurisprudenza.

Diritto pubblico e privato

Diritto pubblico: norme che attribuiscono ad una pubblica autorità il potere di incidere sulle posizioni e sugli interessi delle persone, anche senza e contro la volontà di queste.

Diritto privato: lascia libere di scegliere e di agire nel proprio interesse le persone. Può applicarsi sia a persone private che agiscono per fini privati, sia ad apparati pubblici che agiscono per fini pubblici.

Libertà: possibilità effettiva di scegliere e di agire per soddisfare i propri bisogni.

Uguaglianza: dall'Art.3 Cost.:

  • Uguaglianza formale: la legge è uguale per tutti e tutti sono ugualmente sottomessi ad essa, esprime il divieto di discriminazioni.
  • Uguaglianza sostanziale: il potere pubblico deve fare il necessario per eliminare quelle disuguaglianze che di fatto impediscono di esercitare i diritti che la legge attribuisce a tutti.

Aree del diritto privato: diritto civile, diritto commerciale, diritto industriale, diritto di navigazione.

Le fonti del diritto privato

Sono i fattori capaci di creare norme giuridiche in un dato ordinamento giuridico. Si distinguono in:

  • Fonti costituzionali: Costituzione, leggi costituzionali e revisioni costituzionali.
  • Fonti primarie: legge ordinaria ed atti con forza di legge, leggi regionali, regolamenti dell'Unione Europea.
  • Fonti secondarie: regolamenti del Governo e di altre autorità.

Principi per il coordinamento delle fonti:

  • Principio gerarchico: una fonte di grado inferiore non può creare norme in contrasto con norme di grado superiore.
  • Principio cronologico: tra fonti di pari grado prevale quella creata in tempo successivo.
  • Principio di specialità: la norma speciale prevale su quella generale.
  • Principio di competenza: delimita il rapporto tra legge statale e legge regionale in base alle materie disciplinate.

Consuetudine: norme non scritte. Si compone di:

  • Elemento oggettivo: ripetizione costante ed uniforme di un dato comportamento ad opera della gran parte dei consociati.
  • Elemento soggettivo: convinzione dei consociati di essere giuridicamente obbligati a tenere quel comportamento, in quanto posto da una norma.

Fonti del diritto privato:

  • Codice civile (1942) 6 libri, 2969 articoli.
  • Costituzione
  • Legislazione speciale

La Costituzione incide in tre modi:

  1. Le opportune riforme legislative devono essere coerenti con gli articoli della Costituzione.
  2. I giudici possono applicare direttamente la Costituzione.
  3. La Corte costituzionale può dichiarare le norme illegittime.

Le regioni non hanno la competenza di fare norme di diritto privato in quanto esclusiva dello Stato per ragioni di uniformità nazionale.

Il diritto privato internazionale si uniforma attraverso:

  • Convenzioni: testi normativi che riguardano diverse materie.

Nell'Unione Europea:

  • Regolamenti: norme vincolanti sia per gli Stati membri, sia gli individui e le organizzazioni.
  • Direttive: effetti vincolanti solo per gli Stati membri, devono essere trasformate in norme dal proprio ordinamento.

I diritti

Situazioni giuridiche, diritti soggettivi, rapporti giuridici

Le norme giuridiche attribuiscono alle persone coinvolte determinate situazioni giuridiche. Il soggetto a cui appartiene una situazione giuridica si chiama titolare di essa.

Esistono:

  • Situazioni giuridiche attive: prevalenza dell'interesse di altri soggetti (es. diritti di proprietà e diritto personale di godimento).
  • Situazioni giuridiche passive: impongono al titolare una determinata condotta (es. chi non ha diritto di proprietà deve rispettare la proprietà altrui).

Classificazione delle situazioni giuridiche attive:

  • Diritto soggettivo: diritto di agire nel proprio interesse o di pretendere che qualcuno agisca nell'interesse del titolare (es. diritto di proprietà, di onore, di credito). Possono essere:
    • Diritti pubblici: poteri che consentono al titolare di incidere sull'organizzazione politica (diritto di voto).
    • Diritti privati: poteri ed interessi che non toccano l'organizzazione politica (diritto di proprietà).
    • Diritti patrimoniali: procurano al titolare utilità di natura economica.
    • Diritti non patrimoniali: procurano un'utilità non economica, ma morale o ideale, attinente alla sfera personale.
    • Diritti assoluti: il titolare può farli valere nei confronti di tutti gli altri soggetti, i quali hanno una corrispondente situazione passiva di dovere (proprietà, onore).
    • Diritti relativi: il titolare può farli valere solo nei confronti di qualche determinato soggetto (creditore ha la pretesa nei confronti del debitore).
    • Diritti disponibili: quelli che il titolare può liberamente trasferire, autolimitare o cancellare (tutti i diritti patrimoniali).
    • Diritti indisponibili: quelli che il titolare non può liberamente trasferire, autolimitare o cancellare (diritti della personalità).
  • Diritto potestativo: sottospecie del diritto soggettivo. Consiste nel poter incidere nelle situazioni soggettive altrui senza che il titolare della situazioni incide possa impedirglielo. (es. nei rapporti di lavoro se qualcuno vuole dare le dimissioni).
  • Facoltà: è la possibilità riconosciuta al titolare di tenere un determinato comportamento. L'insieme delle facoltà forma il diritto soggettivo (es. decidere cosa fare di un gioiello comprato).
  • Aspettativa: posizione di chi attualmente non ha situazione giuridica attiva, ma ha la prospettiva di acquistarla se si verifica un determinato evento. Può essere:
    • Aspettativa di fatto: il diritto non la protegge (es. erede di testamento).
    • Aspettativa di diritto: la posizione del titolare è protetta legalmente contro eventi capaci di deluderla.
  • Interesse legittimo: situazione attiva del privato esposto all'esercizio di un potere della pubblica amministrazione che può toccare il suo interesse. È la pretesa del privato alla legittimità degli atti.
  • Interesse collettivo: situazione di un soggetto, danneggiato da comportamenti altrui, i quali contemporaneamente ledono analoghi interessi di una moltitudine di soggetti.

Classificazione delle situazioni giuridiche passive:

  • Dovere: vieta di tenere comportamenti capaci di ledere il diritto soggettivo. Grava su tutti i soggetti diversi dal titolare.
  • Obbligo: vincolo imposto all'azione del titolare, nell'interesse di chi ha un diritto soggettivo rivolto esclusivamente verso di lui.
  • Soggezione: grava su chi si trova esposto al diritto potestativo altrui, e quindi a subire qualche modifica di qualche propria situazione giuridica, senza poterlo impedire.
  • Responsabilità: situazione del soggetto a subire le conseguenze svantaggiose previste dalle norme in relazione a qualche suo comportamento. Può gravare anche su chi non ha commesso alcun danno (es. soggetto presta l'auto ad un altro soggetto e quest'ultimo fa un incidente). Può essere:
    • Civile
    • Penale
    • Amministrativa

Situazioni giuridiche a metà tra quelle passive ed attive:

  • Potestà: complesso di poteri attribuiti ad un soggetto che deve esercitarli nell'interesse altrui. Le scelte del titolare, a differenza del diritto soggettivo, non sono autonome, ma sono vincolate alla funzione di servire interesse altrui e soggette a controlli esterni (es. potestà dei genitori sui figli minorenni).
  • Onere: situazione di chi deve tenere un determinato comportamento, se vuole avere la possibilità di usare qualche sua situazione attiva (es. onere della prova).
  • Status: complesso di situazioni giuridiche attive e passive che spettano ad un soggetto in virtù di qualche sua qualità o collocazione sociale (status di cittadino, coniuge). È la posizione che un soggetto ha nei confronti della collettività.

Rapporto giuridico: relazione tra una situazione attiva ed una passiva (esiste sempre).

Il soggetto attivo e quello passivo si definiscono parti del rapporto stesso. Da una parte l'altra si definisce controparte.

Rapporto semplice: rapporto giuridico che collega una situazione attiva ed una passiva.

Rapporto complesso: a ciascuna parte si collegano situazioni diverse.

Rapporto bilaterale: il rapporto giuridico ha due parti.

Rapporto plurilaterale: ci sono più di due parti.

Terzo: chiunque non faccia parte di un rapporto giuridico.

Fatti, atti ed effetti giuridici

Effetti giuridici: mutamento che si producono nelle situazioni giuridiche dei soggetti. Gli effetti possono essere la creazione, modificazione o estinzione di situazioni giuridiche.

La causa che li determina è la fattispecie giuridica (= situazione particolare disciplinata dalla legge).

Quando un elemento della realtà produce effetti giuridici si dice che quell'elemento ha rilevanza giuridica.

Atti negoziali (negozi giuridici): serve un più alto grado di consapevolezza ed intenzionalità.

  • Volontà di compiere l'atto.
  • Volontà di produrre gli effetti giuridici che le norme ricollegano all'atto.

Possono essere:

  • Patrimoniali: incidono su situazioni di tipo economico (contratti).
  • Non patrimoniali: non incidono su situazioni di tipo economico (matrimonio).
  • Onerosi: tutte le parti sostengono un sacrificio economico e ne ricavano un vantaggio economico (compravendita).
  • Gratuiti: solo una parte sostiene un sacrificio economico e l'altra riceve il vantaggio economico (donazione, comodato).
  • Causa di morte: producono effetti solo dopo la morte dell'autore dell'atto.
  • Tra vivi: producono effetti del montante in cui si formano.
  • Unilaterale: formati dalla dichiarazione di una sola parte (testamento).
  • Bilaterale: formati dalla dichiarazione di entrambe le parti (matrimonio).
  • Plurilaterali: dichiarazione di tre o più parti (atto di divisione di una cosa comune).
  • Collegiali: formati da dichiarazioni di componenti che manifestano la loro volontà con voto.
  • Validi: nessun difetto di struttura o contenuto.
  • Invalidi: l'atto non produce gli effetti voluti dalle parti.
  • Lecito: rispetta le norme giuridiche.
  • Illecito: viola una o più norme giuridiche.

I beni e il patrimonio

Beni: cose che possono formare oggetto di diritti. È capace di soddisfare bisogni e realizzare interessi umani (art.810).

Cose: porzioni di materia (art.814).

Classificazione dei beni:

  • Beni materiali: cose capaci di fornire oggetti di diritti (merci, prodotti finiti, materie prime).
  • Beni immateriali: entità diverse dalle cose, suscettibili di aprire conflitti regolabili dal diritto (brevetto).
  • Beni immobili: di distinguono in:
    • Beni in natura: suolo, sorgenti, alberi.
    • Per destinazione: edifici galleggianti.
  • Beni mobili: beni mobili registrati: autoveicoli, navi, aeromobili.
  • Beni divisibili: possono essere divisi fisicamente in più porzioni, ciascuna mantenendo la funzione economica del bene originario (appezzamento di terreno).
  • Beni indivisibili: suddivisione materialmente ed economicamente impossibile (quadro, macchina).
  • Beni consumabili: si esauriscono immediatamente con l'uso.
  • Beni inconsumabili: suscettibili ad uso continuo.
  • Beni fungibili: risultano identici, per qualità, ad altri beni dello stesso genere.
  • Beni infungibili: non sostituibili indifferentemente con altri beni, anche dello stesso genere (opera d'arte).
  • Beni pubblici: appartengono allo Stato o ad un altro ente pubblico, sono destinati a soddisfare interessi generali.
  • Beni demaniali: non trasferibili a persona diversa dall'ente pubblico (spiagge, fiumi).
  • Beni patrimoniali indisponibili: vincolo di destinazione, non sottraibili alla loro destinazione.
  • Beni patrimoniali disponibili: appartengono all'amministrazione pubblica, non sono assoggettati ad un regime giuridico particolare, seguono le regole dei beni privati.
  • Beni privati: tutti i beni appartenenti ai privati.

Universalità di mobili: pluralità di cose che appartengono alla stessa persona ed hanno una destinazione unitaria (art. 816). Il complesso unitario è vendibile con atto unico, ma si può disporre anche frazionatamente dei singoli beni che lo compongono.

Pertinenza: cose destinate in modo durevole a servizio o ad ordinamento di un'altra (art.817). Il rapporto/vincolo pertinenziale può correre tra due mobili, due immobili o tra immobile e mobile. Il rapporto nasce per iniziativa del proprietario della cosa principale. Per trasferire la cosa principale senza pertinenza bisogna dirlo esplicitamente.

Frutti: beni prodotti da altri beni (art.820).

  • Frutti naturali: provengono direttamente dalla cosa (es. prodotti agricoli) e spettano al proprietario della cosa fruttiera.
  • Frutti civili: si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia (es. canoni di locazione di un appartamento).

Patrimonio: beni materiali ed immateriali (es. crediti non incassati e debiti). Entità che muta continuamente con il mutare delle situazioni giuridiche del titolare.

Il patrimonio in senso più largo comprende tutte le situazioni giuridiche del titolare, anche quelle non economiche (es. diritto all'onore). Tutti hanno un patrimonio giuridico.

Le vicende dei diritti e la circolazione giuridica

Vicende dei diritti: movimenti dei diritti.

Il diritto: nasce, si trasferisce, si estingue.

Una persona può:

  • Acquistare il diritto: la persona diventa titolare di un diritto che prima non aveva.
    • Acquisto originario: non vi è rapporto con il vecchio titolare del diritto.
    • Acquisto derivato o successione: l'acquirente riceve il diritto del titolare precedente. Chi acquista è il successore, chi trasferisce è l'autore.
    • Acquisto gratuito: non c'è sacrificio economico (donazione, eredità).
    • Acquisto oneroso: chi acquista dà o promette qualcosa in cambio del diritto acquistato.
    • Acquisto tra vivi: non presume la morte del dante causa.
    • Acquisto a causa di morte: si produce per effetto della morte del dante causa.
    • Successione particolare: l'avente causa acquista uno o più diritti dal dante causa.
    • Successione universale: il successore subentra nell'intero patrimonio del dante causa o in una quota di esso, subentra anche nelle passività.
  • Perdere un diritto: quando qualcuno acquista il diritto, il dante causa lo perde. Nel caso in cui un soggetto perda il diritto senza che qualcuno lo acquisti si parla di estinzione.

Prescrizione

  • Prescrizione estintiva: estinzione del diritto in conseguenza ad una prolungata inerzia del suo titolare. Diritti imprescrittibili: "non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge" (art.2934).
    • Diritto di proprietà: di fronte al proprietario inerte non c'è una controparte. Può essere perso quando al non uso del titolare si accompagni l'uso protratto ed ininterrotto di un altro soggetto che usucapisce il bene.
    • Diritti indisponibili: legati alla sfera intima, familiare e della personalità.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher _Giuliav_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Afferni Giorgio.
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