Estratto del documento

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza

Corso di diritto privato I (cognomi O-Z)

Docente: Vincenzo Putortì
2° Semestre
Anno Accademico 2022/2023

Capitolo 1: Il diritto privato nel sistema giuridico

Parte I: Di cosa si occupa il diritto privato

Il diritto privato si occupa di aspetti e fenomeni importanti della vita economico-sociale. Si occupa:

  • Dei rapporti intersoggettivi (questo in generale);
  • Degli atti idonei a produrre norme giuridiche, ossia regole di condotta che disciplinano il nostro agire quotidiano: la norma giuridica è la regola di condotta attraverso cui il nostro ordinamento valuta se la nostra condotta è lecita, illecita, giusta, non giusta, legittima o illegittima. Gli atti idonei a produrre norme giuridiche costituiscono il quadro delle fonti del diritto;
  • Delle situazioni giuridiche soggettive, dei fatti giuridici, degli atti giuridici e dei negozi giuridici;
  • Delle persone, sia fisiche che giuridiche (enti collettivi riconosciuti con finalità non profit → mirano a raggiungere scopi di natura non patrimoniale). Es: associazioni, fondazioni, comitati e Terzo settore;
  • Delle organizzazioni, create per obiettivi generali o comuni a più persone. Vengono considerati i rapporti sia interni all’organizzazione (tra coloro che ne fanno parte), sia fra l’organizzazione e il mondo esterno;
  • Dei beni (entità capaci di soddisfare interessi e bisogni umani). Più precisamente, si occupa dell’uso dei beni, stabilendo chi può usarli e chi no, in che modi e in che limiti possono essere usati;
  • Di debiti e crediti (rapporti fra chi è debitore, obbligato a dare o fare qualcosa nell’interesse di un altro, e quest’ultimo, il creditore, che può pretendere quel qualcosa da lui);
  • Di contratti (principali strumenti legali per movimentare risorse e realizzare operazioni economiche). Essi incidono sulla proprietà e sull’uso dei beni, creando talvolta debiti e crediti;
  • Dei danni: quando qualcuno subisce l’aggressione di un suo bene, il diritto privato stabilisce se questa perdita rimane a carico del danneggiato o se invece il danneggiato la può ribaltare su qualcun altro, pretendendo da lui l’equivalente in denaro del danno sofferto;
  • Delle attività economiche organizzate, svolte da operatori economici professionali che producono beni e servizi e li scambiano sul mercato;
  • Della famiglia (relazioni fra marito e moglie e fra genitori figli, negli aspetti personali, economici e con riferimento all’eventuale crisi del rapporto di coppia);
  • Delle successioni per causa di morte (ciò che accade ai beni, ai debiti e ai crediti di una persona morta);
  • Dei problemi legati al mondo di internet.

Parte II: La funzione del diritto privato: interessi e conflitti

Il diritto privato indirizza i comportamenti degli uomini in un senso che sia socialmente desiderabile; fa corrispondere ai comportamenti umani le conseguenze socialmente più appropriate. Questa funzione si comprende meglio partendo dal concetto di interesse (la tensione dell’uomo verso qualcosa che serve a soddisfare i suoi bisogni). Spesso, però, l’interesse di uno può risultare incompatibile con l’interesse di un altro: in questo caso nasce, o può nascere, un conflitto fra i portatori degli interessi in contrasto. Funzione del diritto privato è risolvere tali conflitti e, se è possibile, prevenirli. Tale funzione di risoluzione dei conflitti è molto importante, perché evita che i cittadini si facciano giustizia da sé e così assicura la pace sociale. Se non ci fosse il diritto privato, la società umana sarebbe intollerabilmente disordinata e violenta. Il diritto privato ha pure la funzione di prevenire conflitti: se X sa che, in base al diritto, egli deve lasciare la casa a Y, è probabile che X si adegui spontaneamente alla pretesa di Y, così che fra due neppure nasca il conflitto. Gli interessi di cui si occupa il diritto privato non sono solo quelli di tipo economico-materiale, ma possono essere anche di tipo morale (es: l’interesse di uno a non essere offeso pubblicamente con accuse infamanti).

Parte III: Diritto oggettivo e diritti soggettivi

Il termine “diritto” può avere più significati:

  • Quello di diritto oggettivo (un complesso o un “sistema” di norme giuridiche). Es: il diritto privato;
  • Quello di diritto soggettivo (il potere di azione o pretesa che uno ha verso qualcun altro). Es: il diritto di proprietà, ossia il potere del proprietario di usare liberamente le sue cose.

I diritti soggettivi dipendono dal diritto oggettivo: è il diritto oggettivo che stabilisce quali sono, a chi spettano e in che cosa consistono i diritti soggettivi.

Alcune precisazioni

  • Quando sentiamo parlare di “crisi del diritto” dobbiamo stare attenti al significato che attribuiamo a questa espressione: in realtà, quella a cui assistiamo è la crisi della legge, non del diritto. Diritto e legge, infatti, non si sovrappongono (il diritto va oltre la legge, che è una delle sue tante manifestazioni; il diritto non si identifica con legge, non coincide con essa).
  • Il diritto non è astratto: esso regola i nostri comportamenti, le nostre azioni e le nostre condotte.
  • Il diritto non è neutro: le norme compiono sempre una scelta precisa (favoriscono un determinato interesse e dichiarano la soccombenza dell’interesse opposto).
  • Il diritto non è immutabile: le norme non si basano su valori assoluti e statici, ma sono un qualcosa di storicamente relativo (mutano con il cambiare della realtà sociale, economica e politica).

Parte IV: Le norme giuridiche

Le norme giuridiche: regola, sanzione e apparato

Il diritto oggettivo è una realtà complessa, fatta di tanti elementi collegati fra loro. L’elemento base è rappresentato dalle norme del diritto, o norme giuridiche (“giuridico”, dal latino ius=diritto, significa appunto “relativo al diritto“). Per realizzare le sue funzioni, il diritto deve influire sui comportamenti umani, per orientarli nel senso corrispondente alle gerarchie di interessi che esso fa proprie. E la norma giuridica è lo strumento fondamentale di cui diritto si serve. Essa funziona attraverso la combinazione di 3 elementi:

  • La regola: la norma giuridica consiste prima di tutto in una regola di condotta indirizzata agli uomini per orientarne il comportamento nel senso desiderato. Se la regola è osservata, vuol dire che il diritto ha raggiunto immediatamente il suo scopo: i comportamenti umani sono quelli socialmente desiderati.
  • La sanzione: se la regola non è osservata, è necessaria una sanzione. La sanzione è la conseguenza che la norma giuridica fa derivare dalla violazione della regola. Normalmente, la violazione della regola è, al tempo stesso, lesione dell’interesse che con quella regola il diritto vuole affermare e proteggere (il ruolo della sanzione si spiega proprio in relazione all’interesse leso). La sanzione può avere:
    • Un ruolo satisfattivo o restitutorio, quando la sanzione serve a ripristinare l’interesse leso, cancellando l’effetto indesiderato prodotto dalla violazione della regola;
    • Un ruolo compensativo o risarcitorio, quando la sanzione serve a compensare la vittima della violazione con qualcosa che non ripristina l’interesse leso, ma lo sostituisce semplicemente con un surrogato di valore economico equivalente;
    • Un ruolo inibitorio, quando viene dato ordine di cessare il fatto lesivo;
    • Un ruolo punitivo, quando la sanzione né ripristina l’interesse leso né lo compensa con un valore equivalente (punta essenzialmente a colpire un comportamento riprovevole);
    • Un ruolo deterrente o preventivo, quando la paura di subire conseguenze sgradevoli induce a non violare una determinata regola. Tutte le sanzioni hanno un qualche ruolo preventivo.
  • Nel diritto privato esistono molte regole di tipo un po’ diverso: consistenti nel disporre determinati effetti legali, in dipendenza del verificarsi di certe situazioni che non necessariamente consistono nella violazione di obblighi o divieti di condotta (si pensi alla regola per cui la proprietà della cosa venduta passa al compratore nel momento in cui si firma il contratto di vendita). Lo schema è, comunque, sempre quello che si esprime nella formula “se (A), allora (B)”, dove (A) è una situazione verificata come reale, mentre (B) è la conseguenza legale della situazione verificata.
  • L’apparato: ad applicare la sanzione e a rendere operative le conseguenze legali sono appositi apparati (essenzialmente pubblici funzionari) col compito di verificare eventuali violazioni delle regole del diritto, applicando le relative sanzioni secondo procedure stabilite dal diritto stesso.

Senza questo complesso di apparati (professionisti, attività, mezzi materiali) la sanzione non potrebbe operare; ma senza sanzione la regola rischierebbe di essere vana. Ecco perché le norme giuridiche (il diritto oggettivo) implicano una combinazione di regole, sanzioni e apparati.

Classificazione delle norme

Le norme possono essere ulteriormente classificate in:

  • Norme inderogabili: norme il cui contenuto non può essere derogato o modificato dall’autonomia privata dei soggetti. Tra le norme inderogabili distinguiamo:
    • Le norme imperative: norme che pongono un divieto.
    • Le norme precettive: norme che impongono un comportamento (sono scritte).
  • Norme derogabili o dispositive: norme il cui contenuto può essere modificato o derogato dall’autonomia privata dei soggetti (es: “salvo diversa volontà delle parti…”);
  • Norme suppletive: norme che intervengono a regolamentare in un determinato assetto gli interessi delle parti laddove queste non lo abbiano disciplinato autonomamente (colmano lacune nel regolamento tra le parti, suppliscono alle lacune eventualmente presenti).

Sistema giuridico o ordinamento giuridico e istituto giuridico

  • Sinonimi di diritto oggettivo sono le espressioni sistema giuridico e ordinamento giuridico (l’insieme delle norme giuridiche che organizzano la vita di una determinata società), che richiamano la complessità che caratterizza il diritto oggettivo e rinviano alla funzione fondamentale di “ordinare” la società.
  • Importante è anche l’espressione istituto giuridico (l’insieme delle norme giuridiche che regola qualche importante fenomeno della vita sociale).

Parte V: L’applicazione delle norme giuridiche: la “fattispecie”

L’applicazione delle norme giuridiche

Applicare una norma giuridica significa formulare un giudizio: giudicare se un dato comportamento (o una data situazione) faccia scattare o meno la sanzione (o la conseguenza legale) prevista da quella norma. L’applicazione della norma implica dunque l’incrocio fra un dato empirico (cosa è successo nella realtà) e un dato giuridico (cosa prevede la norma in tal caso). Le norme giuridiche presentano le caratteristiche della:

  • Generalità: le norme si indirizzano a una moltitudine indeterminata di destinatari;
  • Astrattezza: le norme risultano applicabili a un numero indeterminato di situazioni concrete, non prefigurabili in modo preciso nel momento in cui viene posta la norma.

Questi caratteri delle norme giuridiche si collegano alla funzione del diritto, che organizza la società nel suo complesso (cosa che non sarebbe possibile se le norme non si indirizzassero alla generalità dei consociati e non abbracciassero la generalità delle situazioni sociali da regolare). Essi costituiscono anche una garanzia di uguale trattamento (non discriminazione) dei destinatari delle norme. Ciò non toglie che, per regolare particolari situazioni a soddisfare particolari esigenze, si facciano talora norme speciali, eccezionali o addirittura singolari (norme che non sono o non sono completamente generali e astratte).

La “fattispecie”

L’applicazione della norma serve dunque ad accertare se quella situazione particolare concreta (fattispecie concreta) rientra o meno nella previsione generale astratta formulata dalla norma (fattispecie astratta). Il termine fattispecie (dal latino) significa letteralmente “immagine del fatto”. Di solito, la norma contiene la descrizione di un fatto (fattispecie astratta), descrizione che può adattarsi a una moltitudine di eventi storici, i quali presentano tutti quegli elementi caratteristici (fattispecie concreta → può essere inquadrata nella fattispecie astratta della norma). L’operazione logica con cui si verifica che una fattispecie concreta corrisponde a una fattispecie astratta si chiama anche qualificazione della fattispecie (concreta). Può accadere che per individuare il trattamento giuridico di una fattispecie concreta non basti applicare ad essa una singola norma, ma occorra a fare riferimento a due o più norme, coordinandole fra loro. Si usa, allora, l’espressione combinato disposto: la soluzione giuridica deriva dal combinato disposto di 2 o più norme.

Parte VI: L’interpretazione delle norme giuridiche

L’interpretazione delle norme giuridiche

Applicare una norma giuridica non è un semplice sillogismo, dove:

  • La fattispecie astratta (la norma) è la premessa maggiore;
  • Il fatto da trattare giuridicamente (la fattispecie concreta) è la premessa minore;
  • La decisione legale del caso è la conclusione.

Il fatto presenta spesso sfumature e complessità che rendono difficile accertarlo con precisione; altrettanto spesso la norma non è formulata in modo abbastanza chiaro per poter dire con tranquillità se si riferisce o meno a quel fatto. Ecco perché, per applicare la norma, bisogna prima interpretarla. Interpretazione (o, con parola di origine greca, “ermeneutica”) delle norme giuridiche è l’attività finalizzata a identificare il giusto significato delle parole, e dei loro collegamenti sintattici, che la norma usa per descrivere la fattispecie astratta. Il problema dell’interpretazione si pone quando le parole delle norme o le loro connessioni sintattiche sono ambigue (si prestano ad esprimere significati diversi e contrastanti fra loro). Possiamo avere:

  • Un’interpretazione restrittiva, quando dà alle norme un significato più limitato rispetto ad altri possibili;
  • Un’interpretazione estensiva, quando individua un significato più ampio rispetto ad altri possibili.

Il termine “norma” può significare 2 cose:

  • Norma come testo (l’insieme delle formule linguistiche con cui la norma è espressa dalla sua fonte;
  • Norma come precetto (il preciso significato da attribuire al testo; definisce le regole effettivamente imposte ai destinatari delle norme). A un medesimo testo normativo possono corrispondere precetti normativi diversi: l’interpretazione serve proprio a scegliere quello giusto.

Parte VII: Criteri, limiti e spazi dell’interpretazione

L’interpretazione delle norme

L’interpretazione delle norme è un’attività regolata dal diritto: chi interpreta deve seguire i criteri fissati dalle norme giuridiche che regolano l’interpretazione, che si trovano fondamentalmente nell’art. 12 prel.

Art. 12 Preleggi → Interpretazione della legge

  • Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
  • Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

Analisi dell’art. 12 prel.

L’art. 12 delle preleggi si compone di:

  • 1° comma → stabilisce il primato dell’interpretazione letterale e la ricerca dell’intenzione del legislatore → nell’applicare la legge, l’interprete (se la norma è presente) è tenuto a:
    • Un’interpretazione letterale; se questa però non è sufficiente a chiarire la connessione naturale che intercorre tra le parole della disposizione, si può ricorrere a:
    • L’intenzione del legislatore, con cui si recupera il motivo che porta il legislatore ad adottare quel preciso comportamento legislativo.
  • 2° comma → nel caso di lacune nell’ordinamento (ipotesi in cui l’interprete non ha immediatamente a disposizione una precisa norma di legge che possa risolvere la fattispecie concreta), si ricorre a:
    • L’analogia legis, con cui si cerca una disposizione che regola un caso simile o una materia analoga alla fattispecie della controversia;
    • L’analogia iuris / principi generali dell’ordinamento dello Stato (che oggi si estende anche all’Unione europea), nel caso in cui il caso resti ancora dubbio.

Attenzione: i principi costituzionali / generali dell’ordinamento giuridico sono il 1° criterio interpretativo da usare, anche se nell’art. 12 delle preleggi hanno un ruolo residuale (oggi costituiscono il criterio guida dell’interpretazione; non ha più senso distinguere tra analogia legis e analogia iuris).

I criteri di interpretazione

2 sono i criteri fondamentali dell’interpretazione:

  • Il criterio letterale: le norme vanno interpretate secondo il comune significato che le parole e le frasi del testo hanno nella lingua italiana. Questo criterio presuppone che il significato sia univoco; quando invece il testo normativo è ambiguo, il criterio letterale non è sufficiente...
[Il testo si interrompe qui, prosegue con l'indicazione che il criterio letterale non è sufficiente in caso di ambiguità del testo normativo.]
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gio_uli14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Putorti' Vincenzo.
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