Lezione 11 24/10/2017
Tematica della tassazione dei redditi delle attività finanziarie in Italia, percepiti dalle persone fisiche
Le attività finanziarie sono diverse forme di impiego del capitale (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, depositi in conto corrente, ecc.), che producono rendimenti quali interessi e dividendi, ma anche plusvalenze o minusvalenze.
I redditi delle attività finanziarie devono rientrare nella base imponibile dell’imposta personale progressiva?
Sì se si adotta la nozione di reddito entrata (dovrebbero rientrarvi anche i guadagni di capitale), ma questo non avviene quasi mai o solo in modo parziale.
Dal 1974 al 1998, esclusione dalla base imponibile dell’IRPEF della quasi totalità dei redditi delle attività finanziarie, assoggettati a regimi sostitutivi o esentati.
Ci sono state numerose revisioni, con gli obiettivi più disparati (incentivazione dell’intermediazione del risparmio da parte delle aziende creditizie, agevolazione dell’assorbimento del debito pubblico).
Conseguenze
- Molteplicità di aliquote;
- Un quadro con forte disomogeneità di trattamenti e vuoti legislativi senza le norme di chiusura;
- Forti distorsioni in termini di efficienza e di equità, accentuate da innovazione finanziaria e crescente integrazione dei mercati dei capitali;
- A metà degli anni ’90 forte richiesta di riordino complessivo della materia.
Si arriva alla riforma Visco del 1998; poi modifiche nel 2004, 2011 e 2014.
Obiettivi generali di riforma
- Efficienza: neutralità rispetto agli investimenti in strumenti finanziari (le imposte possono alterare i prezzi relativi, che hanno la funzione di riflettere la riallocazione del rischio, la diversa liquidità ecc.);
- Equità: stesso trattamento di transazioni equivalenti (tassazione in relazione alla “sostanza” economica degli strumenti finanziari e non alla loro forma legale);
- Prevenzione dei fenomeni elusivi.
Obiettivi specifici di riforma Visco
- Avvicinarsi ad un modello di tassazione omnicomprensiva delle attività finanziarie;
- Ridurre il ventaglio delle aliquote;
- Introdurre nuovi regimi di imposizione, per favorire la canalizzazione del risparmio delle famiglie in gestione ed in amministrazione.
Come raggiungere questi obiettivi?
Ampliando la base imponibile attraverso:
A) Ridefinizione dei redditi di capitale e dei redditi diversi
- Introduzione di norme di chiusura antielusive;
- Assoggettamento a tassazione di tutte le forme di plusvalenze, redditi e proventi derivanti dai nuovi strumenti finanziari.
Definizione dei redditi da capitale:
- Tutti i redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell'impiego di capitale (interessi, dividendi, ecc.) compresi i proventi variabili, secondo una definizione di carattere generale, che svolge funzione di chiusura, in modo da evitare che sfuggano a tassazione redditi da capitale non espressamente indicati dalla legge (esclusi i cosiddetti redditi aleatori, che sono incerti non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche dal punto di vista del conseguimento stesso, nel senso che il risultato può essere negativo).
Definizione dei redditi diversi:
- Essenzialmente guadagni di capitale e proventi dei prodotti derivati, in modo da ricondurre a tassazione tutte le forme di plusvalenze, anche quelle non tassate nel precedente regime, ad esempio sui titoli obbligazionari pubblici e privati.
B) Riduzione della molteplicità delle aliquote
| Inizio | Dal 1 Gennaio 2012 | Dal 1 Luglio 2014 |
|---|---|---|
| Aliquota ordinaria | 27% X | |
| Aliquota agevolata | 12,5% X | 20% |
| Fondi pensione | 11% | |
| Aliquota unica | 20% | 26% |
| Titoli di Stato | 12,5% | 12,5 % |
| Fondi comuni d’investimento | 12,5% a titolo di imposta sostitutiva | 26% al sottoscrittore |
Differenziazione delle aliquote in contrasto con un modello di tassazione uniforme dei redditi delle attività finanziarie: un’unica aliquota.
Ma difficile introdurre:
- Per la necessità di mantenere invariato il trattamento dei titoli di Stato;
- Per l’impossibilità di applicare a tutte le attività finanziarie l’aliquota minima dei titoli di Stato (vincoli imposti dalla situazione generale della finanza pubblica).
C) Modalità di tassazione: redditi da capitale e redditi diversi sottoposti a modalità di tassazione differenti
Redditi da capitale: essenzialmente dividendi e interessi.
Tassazione dei dividendi
Dal 1° gennaio 2004, nuovo regime impositivo dei dividendi e distinzione tra dividendi da partecipazioni qualificate e non qualificate.
- Dividendi da partecipazioni non qualificate: soggetti al sistema classico di doppia tassazione, con IRES al 27,5% in capo alla società e cedolare secca in capo all’azionista persona fisica, del 12,5% fino al 2011, del 26% dal 2014.
| 100 € di utile lordo | IRES 27,5% | 27,5 |
| 72,5 € di dividendi | CS 26% | 9,0625 |
| Imposta complessiva | 36,5625 |
Dal 1° luglio 2014.
| 100 euro di utile lordo | IRES 27,5% | 27,5 |
| 72,5 euro di dividendi | CS 26% | 18,85 |
| Imposta complessiva | 46,35 |
- Partecipazioni qualificate, quelle che superano determinate percentuali di capitale sociale: il 5% per le azioni negoziate in mercati regolamentati e il 25% per tutti gli altri titoli; la partecipazione è comunque qualificata se rappresenta una percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 2% per le azioni negoziate in mercati regolamentati e al 20% per tutti gli altri titoli; dal 1° Gennaio 2017 vi è una tassazione del 58,14% dell’ammontare nella B.I. attraverso l’IRPEF e l’IRES è del 24% (prima era il 26%).
- Prima del 2004: consentita al contribuente l’opzione per il credito d’imposta, la cui convenienza dipende dall’aliquota marginale IRPEF del contribuente ed è tanto maggiore quanto minore è l’aliquota marginale IRPEF del contribuente, ma cedolare secca molto semplice da amministrare.
Doppia tassazione o sistema classico
Imposta complessiva sui dividendi (tutti distribuiti):
T = t
Imposta complessiva sui dividendi (NO DISTRIBUZIONE):
Per attenuare o eliminare la doppia tassazione dei dividendi, meccanismi di integrazione tra imposta societaria ed imposta personale: credito d'imposta; deducibilità in capo all'impresa dei profitti distribuiti; esenzione dei dividendi in capo al socio; differenziazione delle aliquote.
Credito d’imposta o “regime dell'imputazione”
È attribuito ai soci un credito d'imposta al fine di eliminare la doppia imposizione sui dividendi.
Imposta sul reddito pagata dalla società come acconto dell’imposta personale; tassazione definitiva in capo al socio percettore del dividendo al quale viene attribuito un credito per compensare l'imposta pagata dalla società.
Come funziona?
=
[U (1 ) (1 )]T = t
(1 ) (1 )T = t
(1 ) (1 )T = U
[(1 )T = U
(1 ) (1T = U
(à+) ( ) ( = = + −
Se a = 0, aliquota totale = ts + (1 - ts) tp, come nel caso di doppia tassazione.
Quale deve essere la misura del credito per garantire la piena integrazione, ovvero che l’imposta complessiva sia pari a quella che si pagherebbe se non ci fosse l’imposta societaria?
Se non ci fosse l’imposta societaria, su D=U si pagherebbe:
T’ = t Up
Quindi occorre uguagliare T’ a T totale.
Dividiamo per U.
Eliminiamo t p = ( − )
Questo meccanismo elimina la doppia tassazione:
- Se D = 0, aliquota è ts;
- Se D = 1, aliquota è tp.
Di solito l’aliquota dell’imposta personale è più alta.
Tassazione degli interessi
Fino al 31 dicembre 2011, prelievo sostitutivo articolato su due aliquote, 12,5% e 27% (27%: depositi e c/c bancari e postali, certificati di deposito, obbligazioni con scadenza inferiore a 18 mesi; 12,5%: titoli pubblici ed equiparati, obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi).
Redditi diversi
Essenzialmente guadagni di capitale incerti e rischiosi (ex: azioni).
Plusvalenze da partecipazioni qualificate in società non residenti in paesi a fiscalità privilegiata: soggette ad IRPEF nella B.I. per il 49,72% del loro ammontare. Per il realizzo dopo il 1° Gennaio 2018 entrano nella B.I. dell’IRPEF x il 58,14%.
Plusvalenze da partecipazioni qualificate e non qualificate in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata: soggette ad IRPEF per l’intero ammontare.
Plusvalenze da partecipazioni non qualificate: soggette ad imposta sostitutiva del 26% dal 1° luglio 2014.
Tre diversi regimi impositivi, a seconda dei rapporti tra contribuenti e intermediari finanziari:
- Regime del risparmio amministrato;
- Regime del risparmio gestito;
- Regime della dichiarazione.
Come coinvolgere gli intermediari finanziari per:
1 – Regime della dichiarazione
Regime ordinario di tassazione: i redditi da capitale sono soggetti a ritenute alla fonte; i redditi diversi vanno invece analiticamente indicati in dichiarazione dei redditi IRPEF.
I redditi diversi sono tassati al momento del realizzo:
- Le plusvalenze da partecipazioni non qualificate sono assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%. L’imposta sostitutiva è dovuta dal contribuente, direttamente in sede di dichiarazione;
- Le partecipazioni qualificate sono da dichiarare nella dichiarazione xkè rientrano nella B.I. dell’IRFER;
- Possibilità di compensare plusvalenze e minusvalenze, con riporto in avanti delle eventuali perdite eccedenti, nei 4 periodi di imposta successivi;
- È obbligatorio per le plusvalenze da partecipazioni qualificate il contribuente è soggetto alle segnalazioni all’Amministrazione finanziaria (gli intermediari segnalano al Fisco i redditi che i contribuenti devono dichiarare).
2 – Regime del risparmio amministrato
Regime opzionale semplificato, subordinato all'esistenza di un rapporto stabile del contribuente con un intermediario autorizzato.
I redditi sono tassati al momento del realizzo:
- Redditi da capitale soggetti a imposta sostitutiva, è applicata e pagata dagli emittenti o dall'intermediario che custodisce ed amministra i titoli;
- Applicazione dell'imposta sostitutiva (26% e 12,5% sui Titoli di Stato) sui guadagni di capitale, relativi a ciascuna operazione;
- Possibilità di compensare plusvalenze e minusvalenze: l'eventuale minusvalenza realizzata viene calcolata dall'intermediario e compensata con le successive plusvalenze realizzate dallo stesso contribuente, entro i 4 periodi di imposta successivi.
Al contribuente viene garantito l'anonimato.
Non è consentito nel caso di partecipazioni qualificate.
3 – Regime del risparmio gestito
Opzione per il contribuente che ha aperto una gestione patrimoniale individuale o collettiva (Fondi comuni d’investimento).
La tassazione avviene al momento della maturazione del risultato netto della gestione del patrimonio senza il calcolo dei Titoli di Stato (tassati al 12,5%) sul quale si applica l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 26%:
- Tassazione unitaria di tutti i redditi da capitale soggetti al 26% e di tutti i redditi diversi (ad eccezione delle plusvalenze da partecipazioni qualificate);
- Possibilità di compensare i redditi da capitale (purché assoggettati ad aliquota del 26%) con eventuali minusvalenze e risultati negativi relativi ai redditi diversi;
- Possibilità di riporto in avanti delle eventuali perdite nette di gestione, nei 4 periodi d’imposta successivi.
Al contribuente viene garantito l'anonimato.
Sono escluse le partecipazioni qualificate.
Regime obbligatorio per fondi comuni d’investimento. Le perdite si possono riportare in avanti, senza limiti temporali.
Aspetti comuni ai regimi semplificati
- Aliquote d’imposta;
- Non applicabilità alle plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate;
- Garanzia dell’anonimato, grazie all’esclusione dalle segnalazioni all’Amministrazione finanziaria;
- Attribuzione agli intermediari di tutti gli adempimenti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
La garanzia dell’anonimato e l’attribuzione agli intermediari di tutti gli adempimenti costituiscono un forte incentivo alla “canalizzazione” del risparmio sotto forma di risparmio amministrato e di risparmio gestito.
Differenze tra i regimi semplificati
- Il momento dell’imposizione: all’atto del realizzo dei redditi nell’ambito del regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito collettivo e all’atto della maturazione dei redditi nell’ambito del regime del risparmio gestito individuale;
- Il trattamento delle minusvalenze.
La tassazione dei risultati maturati pone, in linea di principio, problemi di liquidità per il pagamento delle imposte.
Nel caso del risparmio gestito, è possibile compensare le minusvalenze a fronte di proventi di qualsiasi natura, cioè compensare minusvalenze con redditi da capitale, senza aspettare di conseguire plusvalenze.
Nel caso del risparmio amministrato i redditi sono tassati autonomamente e non è possibile effettuare compensazioni tra redditi di capitale e minusvalenze (incentivo ad optare per il regime del risparmio gestito).
Il ruolo degli intermediari
- Ruolo di estrema rilevanza nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e dei contribuenti;
- Devono farsi carico di molti adempimenti: accertamento dei redditi e delle plusvalenze, comunicazione delle informazioni; pagamento delle imposte;
- Gli adempimenti degli intermediari dipendono dal regime di tassazione scelto dal contribuente.
Nell’ambito del regime della dichiarazione, devono fornire all’Amministrazione finanziaria le informazioni necessarie al controllo del comportamento dei contribuenti.
Nell’ambito del regime del risparmio amministrato, sono tenuti a determinare plusvalenze e proventi conseguiti dal contribuente su ogni operazione, al netto di eventuali minusvalenze o perdite; devono poi applicare l’imposta sostitutiva; richiedere al contribuente le informazioni necessarie all’applicazione dell’imposta; versare l’imposta.
Nell’ambito del regime del risparmio gestito, devono calcolare annualmente l’utile netto di gestione e applicare l’imposta sostitutiva.
Conclusioni
- La riforma del 1998 ha semplificato e razionalizzato il sistema di tassazione dei redditi delle attività finanziarie;
- Eliminati alcuni problemi, attraverso l'ampliamento della base imponibile e l'accorpamento delle aliquote, ma non ancora realizzato un modello di tassazione neutrale nei confronti delle scelte dei risparmiatori;
- Timing della tassazione non omogeneo (maturazione, realizzazione);
- Forti incentivi alla "canalizzazione" del risparmio, nella forma di risparmio amministrato e di risparmio gestito, che garantiscono l'anonimato e riducono gli obblighi nei confronti del fisco.
Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la Financial Transaction Tax (FTT), cosiddetta Tobin tax.
Proposta nel 1972 da James Tobin per penalizzare le transazioni finanziarie puramente speculative, stabilizzare i mercati e raccogliere risorse utili per obiettivi globali.
La legge di stabilità per il 2013 ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie, che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari e alle operazioni “ad alta frequenza”.
L’imposta sulle transazioni finanziarie, non è dovuta qualora l’operazione abbia come oggetto: obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni d’investimento, Sicav, azioni di società con capitale inferiore ai 500 milioni di €.
È soggetto passivo del tributo:
- L’acquirente ossia colui in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni, degli strumenti partecipativi e dei titoli rappresentativi, indipendentemente dalla residenza dei medesimi e dal luogo di conclusione del contratto;
- Entrambe le controparti delle operazioni su derivati e altri valori mobiliari indipendentemente dalla residenza delle stesse e dal luogo di conclusione delle operazioni;
- Colui che immette, attra
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