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La tradizione giuridica romana

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“Iustum matrimonium”

Secondo la giurisprudenza romana è “vero matrimonio” solo quello che risponde a precise esigenze del diritto: Iustum matrimonium = unione conforme al diritto.

Il matrimonio è monogamico; la poligamia viene ritenuta giuridicamente impensabile; un secondo matrimonio comporta automaticamente lo scioglimento del primo.

Definizione di Modestino:

  • Riferimento all’unione sessuale comunione di tutta la vita + condivisione di ciò che dipende dal diritto umano e divino.

NOTA: per i Romani non è l’unione carnale che fa il matrimonio, ma il consenso.

  • Portata e stabilità di questa comunità condivisione di tutto ciò che riguarda il diritto divino e il diritto umano.

La donna con il matrimonio passa sotto l’autorità del marito, come una figlia.

  • Totale e duratura comunione creata dall’unione coniugale.

DOMANDA: come si formano queste unioni, tenute in così alta considerazione?

La formazione del vincolo

Il matrimonio esige la volontà di coloro che vi si impegnano.

DOMANDA: che cosa è necessario perché si stabilisca il vincolo matrimoniale?

Matrimonio per tappe e matrimonio in un unico momento

Il matrimonio:

  • Si conclude con un unico atto costituisce l’originalità del matrimonio romano.
  • Il legame viene stabilito progressivamente, “per tappe”: è il più diffuso nell’antichità.

Il matrimonio per tappe

Esempi antichi:

  • Codici mesopotamici del II millennio a.C. il matrimonio appare come il risultato di molteplici atti, scaglionati nel tempo.

La consegna del “prezzo nuziale” che il futuro marito dà al padre della ragazza; la donna viene consegnata al marito.

NOTA: tale versamento conferiva già al futuro marito la qualifica di “padrone” della donna e di genero.

  • Presso gli Ebrei il matrimonio comportava un insieme di atti, la maggior parte dei quali derivavano dalla tradizione più che da regole giuridiche.

Accordo dei padri e dei futuri sposi; dote portata dalla donna; benedizione; consegna della donna.

NOTA: i rapporti sessuali sono proibiti; l’infedeltà della donna è considerata adultero.

  • Matrimonio ateniese nel V-VI sec a.C. si distinguono due momenti: la consegna della donna al marito; perfezionamento del matrimonio, inaugurato dalla consegna.
  • Antichi usi germanici due momenti: impegno di cedere al futuro marito la donna e l’autorità esercitata fino ad allora dal padre, l’uomo si impegna a ricevere la donna e a trattarla da moglie; perfeziona l’unione dando il via alla vita comune.

Il legame esiste fin dal momento dell’impegno.

NOTA: la rottura di questo impegno è considerata adulterio.

Caratteristica comune di questi esempi: scaglionano in un periodo di tempo la formazione del vincolo coniugale.

Roma invece ci offre un regime del tutto diverso.

Il suo diritto riduce la creazione del vincolo a un atto semplice e breve.

Il consensualismo romano

A Roma, il matrimonio è essenzialmente consensuale.

Iustum matrimonium significa che l’uomo dovrà trattare la sua donna da “sposa legittima”, che le tributerà affetto e rispetto e che la donna avrà lo stesso rango sociale del marito.

NOTA: non ci può quindi essere matrimonio nel caso di profonde disuguaglianze sociali tra l’uomo e la donna.

  • Esigenza di osservare reciprocamente “l’onore del matrimonio” non rispettandoli, un uomo e una donna, non vengono considerati uniti in matrimonio legittimo.

NOTA: la differenza tra il matrimonio e l’unione libera sta nell’intenzione dei coniugi.

  • Desiderio di avere figli non necessariamente deve essere espresso formalmente; è in qualche modo incluso nell’impegno matrimoniale.

DOMANDA: se il vincolo matrimoniale risulta dallo scambio del consenso tra gli sposi, allora che significato hanno il fidanzamento, che ruolo spetta alle famiglie nel matrimonio di uno dei suoi membri, qual è il valore delle cerimonie che normalmente accompagnano il matrimonio?

Il fidanzamento

Normalmente il matrimonio è preceduto dal fidanzamento il fidanzamento è in vista del futuro costituisce in realtà un’originalità del matrimonio romano.

NOTA: anche quando i fidanzati sono in grado di capire il significato del loro impegno, non decidono da soli finché sono sotto la potestà di un pater, si è sotto la sua potestà fino alla sua morte o alla loro emancipazione.

La stipulazione del fidanzamento è accompagnata da cerimonie di carattere familiare, sociale e religioso.

NOTA: nessuno di questi atti è giuridicamente richiesto.

Poiché il matrimonio è il risultato di una libera volontà, non può essere imposto in nome dell’impegno assunto con il fidanzamento.

Tra gli effetti del fidanzamento: il divieto di concludere un nuovo fidanzamento o un matrimonio senza aver prima rotto regolarmente il precedente impegno.

Ruolo della famiglia

DOMANDA: Il gruppo familiare interessato al matrimonio era in qualche modo coinvolto nella conclusione dell’unione?

Nel periodo classico la procedura è giuridicamente molto semplice:

  • Solo colui che ha la patria potestà sul giovane o sulla ragazza ha il diritto di intervenire.
  • Se i futuri sposi non sono più sotto tutela, l’intervento del pater, espressione di potestà, non è richiesto dal momento che tale potestà non sussiste più.

NOTA: tuttavia l’autorità del pater non è tale da poter obbligare figli o figlie a contrarre un matrimonio contro loro volontà.

  • Nel caso di figli sotto tutela il consenso al matrimonio spetta al pater, ma resta il fatto che è sempre richiesto anche il consenso dei futuri sposi.

Le cerimonie

L’accordo matrimoniale non prevede giuridicamente alcuna forma esterna, ma a Roma il matrimonio è accompagnato da cerimonie e riti vari.

Il matrimonio fa appello alla protezione degli dei sono tutte cerimonie religiose che il diritto non impone, ma che derivano dalla tradizione e dalle credenze.

Altri atti, invece, hanno valore giuridico, come la redazione delle tavolette che attestano il matrimonio e l’intenzione di avere figli.

Molto spesso il matrimonio è accompagnato dalla consegna di una dote viene versata al marito dal padre della donna o dalla donna stessa contribuirà alle spese della coppia.

NOTA: nel caso di scioglimento dell’unione, la donna riprende la sua dote.

Atti degli sposi, cerimonie religiose, tavolette nuziali e contratto dotale sono tutti gesti o riti che accompagnano normalmente un matrimonio provandone l’esistenza e la data, ma non sono condizioni di validità.

Più delicata è l’interpretazione di un altro rito accompagnamento della ragazza da parte di un gruppo di amici, la sera delle nozze, nella casa del marito.

All’arrivo presso la casa del marito, la giovane sposa veniva sollevata perché non toccasse la soglia.

NOTA: l’azione di accompagnamento è abituale, ma non necessaria.

Le condizioni dei coniugi

Il matrimonio è legittimo solo se rispetta alcune esigenze relative alle persone dei coniugi:

  • L’unione coniugale suppone la pubertà degli sposi: 12 anni per le ragazze; 14 per i ragazzi.
  • Il diritto ritenne l’incesto un crimine e lo punì severamente.

Il matrimonio è sempre proibito tra ascendenti e discendente all’infinito; ma anche tra adottanti e adottati.

Il matrimonio è proibito tra cugini primi, tra zia e nipote, tra zio e nipote.

L’affinità comporta la proibizione di matrimonio con il suocero o la suocera dopo la rottura della precedente unione.

  • Più gravi sono le interdizioni di matrimonio basate su alcune disuguaglianze sociali.

La negazione di qualsiasi capacità giuridica dello schiavo rendeva radicalmente nulla non solo l’unione tra due schiavi, ma anche il matrimonio tra libero e schiavo.

Roma antica si opponeva anche al matrimonio tra cittadino romano e non romano interdizione di matrimonio tra romani e barbari.

La differenza di religione, invece, non era considerata un impedimento al matrimonio.

I rapporti tra gli sposi

Il diritto romano non si interessa quasi della vita di coppia.

Convinzione che si trattasse di un settore del tutto estraneo al diritto.

Duplice motivo:

  • L’affetto o l’indifferenza che vige nei rapporti tra sposi non dipende dal diritto.
  • L’amore non si può imporre con una sentenza di tribunale.

La donna sposata gode di una grande indipendenza.

Non è più sotto la manus del marito; essa redige atti giuridici e può disporre dei suoi beni.

“Separazione dei beni”.

La comunanza di vita quasi non crea conseguenze giuridiche.

NOTA: proibizione di citare il proprio coniuge in tribunale, senza previa autorizzazione del magistrato.

Dovere di fedeltà esso è richiesto agli sposi, ma è perseguibile legalmente solo nei confronti della donna. L’adulterio del marito è ignorato dal diritto.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto comune e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Quaglioni Diego.
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