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Il rinascimento giuridico medievale – Cortese

Prime avvisaglie di un ritorno a Giustiniano nella prassi notarile del tardo XI secolo

Dopo la metà dell'XI sec la prassi notarile presenta una scrittura più curata e ornata: a Bologna con Cencetti, Toscana con Canossa, Irnerio, ma soprattutto ad Arezzo dove, tra 1075 e 1114, Pietro è individuato come un legis doctor possibile candidato alla paternità della silloge di fonti giustinianee parafrasate (Exceptiones Petri).

Nelle arenghe (parte introduttiva in cui si spiegavano, con citazioni di testi biblici, giuridici, letterari, i principi informatori dell’atto a cui il documento si riferiva) dei suoi documenti si rinvenne uno sfoggio culturale tramite la commutatio (diventata però fredda e stantia), ma Pietro, oltre a chiamare il contr permutatio, elabora una nuova arenga in cui afferma che se il negozio viene redatto per iscritto in seguito a una convenzione delle parti ne nasce un actio ex stipulatu.

L’allievo di Pietro Guglielmo in seguito utilizza una forma originale di rinuncia ai dir, la vecchia refutatio altomedievale, che chiama aquiliana stipulatio et acceptilatio riprendendo come fonte le Institutiones giustinianee.

Nella prassi forense: il placito di Marturi

Il ceto dei giuristi nell’XI sec è compatto ed è quindi naturale che si diffondano le stesse tendenze, come il gusto per ricerca e applicazione di fonti giustinianee inconsuete. La nota sent di Papa Niccolò II nel 1060, in ordine alla restituzione al monastero di Farfa di beni devastati dai nobili Crescenzi, contiene infatti un’unica norma testualmente evocata sull’inappellabilità di sent rese in contumacia (Codice) apparentemente estranea al problema, ma voleva soddisfare il desiderio delle alte gerarchie e del Papa di chiudere una vertenza annosa punendo i Crescenzi.

Altra situazione “politica” premeva sul placito di Marturi (1076): la lite riguardava dei beni di Papaiano ceduti al monastero di San Michele poi usurpati dal marchese Bonifacio; il frammento di una relazione di un monaco coevo permise di comprendere che le res litigiosae erano sotto il controllo dei signori di Canossa e i precedenti reclami inoltrati ad essi dal monastero furono ignorati per l’arroganza dei nobili e solo per colpevole negligenza dei giudici era scattata la prescrizione.

I legali del monastero, per aggirare lo scoglio della prescrizione, s’imbatterono nella disp del pretore che concedeva la restitutio in integrum anche ai maggiorenni se la mancanza dei giudici aveva reso impossibile la tutela tempestiva dei loro dir ai legali da una raccolta di estratti pervenuta da Giustiniano (Digesto) che circolarono secondo gli storici nell’Italia centro-superiore e al giudizio partecipò anche un certo Pepo legis doctor.

Il Digesto in Toscana

Rimanendo in Toscana intorno al 1150 si vedono già giudici diventare sapientes e dispensare consilia, inoltre una lettera (1124-1127) scritta all’abate di Marsiglia da un monaco desideroso di recarsi a Pisa per studiare le leges testimonia l’esistenza di un rinomato centro di studi romanistici.

Altre tracce nel libello in cui il Vescovo di Arezzo e i suoi causidici confutavano le pretese del Vescovo di Siena, in cui ricorrono citazioni puntuali del Codice e citazioni generiche dei Libri Digestorum.

Diritto romano e longobardo. La scuola di Pavia

1 In Toscana il rapporto dir romano/germanico variava da zona a zona, tuttavia nei domini di Canossa era preferito il sistema probatorio romano (documenti e testimonianze) a quello germanico: a riprova si ha il Placito di Garfagnolo (1098) in cui la contessa Matilde impone ai giudici, amanti del dir romano, di annullare una sent già resa in tema di beni contestati per consentire l’esperimento del duello germanico.

L’ordine di Matilde era corretto (applicazione della procedura vigente ricompresa nel Liber Papiensis), mentre singolare è l’agire del monastero di Reggio che continuò a invocare Giustiniano rivelando che la procedura romana tendeva a sostituire quella germanica vigente.

Mentre nella scuola di Pavia Editti e Capitolari non solo sono commentati e integrati ricorrendo a princ del Codice, Istituzioni, Digesto, ma si proclama che la romana è la “lex generalis omnium”; è probabile che nella Lombardia preirneriana anche le fonti giustinianee avessero acceso studi e insegnamenti infatti le antiche glosse delle Istituzioni esibite nei manoscritti di Colonia, Torino e Casamari rispecchiano lo stesso mondo culturale da cui sortì l’Expositio ad Librum Papiensem.

Infine non è escluso che le redazioni francesi del Libro di Tubinga e delle Exceptiones Petri si siano avvalse di più antiche fonti italiane che comprendevano frammenti del Digesto insufficientemente individuati o individuati con l’iscrizione (nome e opera dell’autore latino).

Ravenna. Roma, la Collectio Britannica e il Digesto: l’emersione di esigenze filologiche

L’unità del ceto dei giuristi traspare anche dai legami tra attività didattica e forense riconduce le teorie allegate ai iudices (expositor iudices), per di più testimonia che l’insegnamento era rivolto alla formazione di altri giudici: obiettivo della scienza è pratico (Pier Damiani).

Con ciò non si vogliono negare i nessi tra il dir e le arti del Trivio (rivelate dalle qualifiche di gramaticus o de scolastichus dei giurisperiti) ma l’aderenza alla tradizione delle arti caratterizza alcuni indirizzi della glossa.

Infatti erano persone colte ma non appartenevano al ceto forense i dotti gregoriani autori della Collectio Britannica che mostrano di conoscere il Digestum vetus, che avevano usato nella campagna di studio e investigazione con l’obiettivo di redigere collezioni canoniche atte a consolidare l’ord della Chiesa gregoriana, inoltre la ricerca era accompagnata da un impegno filologico che cedeva alla mentalità canonistica di allora volta ad accertare più l’autorità dei pezzi (recezione da parte del Papa) che la loro autenticità: princ che la veritas di un contenuto confermato dal magistero scacciasse i dubbi sulla genuinità della forma.

Sul finire degli anni 1090 la Collectio Britannica ricomprende ben 93 frammenti del Digesto (corredati dall’indicazione precisa dei libri e titoli in cui ciascuno è contenuto) in forme diverse dal manoscritto pisano-fiorentino che discendevano da un’autonoma tradizione, va detto che gli obiettivi degli ambienti ecclesiastici in cui nacque la raccolta erano di politica legislativa e non scientifici: nessuno studio e interpretazione fu condotta con gli strumenti dialettici in voga nella Chiesa dell’XI sec e tale impostazione penetrò nella dottrina giur e diventerà elemento caratterizzante di una nuova scienza.

Col tempo (XII sec.) si assiste anche alla trasformazione dell’incerta filologia gregoriana in nova methodus rivolta ad accertare che il testo oggetto di studio sia genuino ed essa verrà considerata una forza nel rinnovamento della scienza.

Matilde, Irnerio e il progetto di un’edizione critica del testo giustinianeo

2 Come Pepo aveva avuto legami con la classe forense anche Irnerio compare come causidicus iudex e in varie fonti dell’epoca avendo interesse anche per l’arte notarile (formularium), ma d’altronde l’alta scienza e il foro mantengono il contatto anche dopo Irnerio; tuttavia proprio quest’ultimo appare resp di un distacco tra scienza e foro con la conseguenza di un primo incrinarsi del ceto dei giuristi.

Tra le forze che diedero una patina teorica alla neonata scuola bolognese vi è l’impegno filologico alla ricostruzione del testo in cui si ritrovò anche lo stesso Irnerio secondo una cronaca di Burcardo di Ursperg: in essa, trascendendo dalle fantasiose interpretazioni, si legge che Matilde ordinò a Irnerio di “rinnovare i libri delle leggi”: esso li sistemò nella forma originaria dei tempi giustinianei aggiungendo poche parole.

La sistemazione fu necessaria in quanto tali testi circolavano in raccolte parziali e singole parti presentavano difformità nella scelta delle leggi e nella loro collocazione.

Sui manoscritti più antichi come il Codice epitomato si individua un lavoro di distinctio: i primi glossatori non accantonarono le vecchie forme abbreviate del Codice per sostituirle con un testo completo, ma continuarono a integrare l’una con l’altra le epitomi tradizionali per arricchirle e sistemarle giungendo a un’edizione criticamente accettabile dell’opera; anche il Digesto fu frutto di un lavoro filologico dei primi glossatori del quale in prima linea si occupò Irnerio, che procedette a una serie di varianti poi proseguite dalle successive scuole e sfociate nella litera Pisana.

Irnerio escluse le Novelle inizialmente dai legales, perché questi dovevano consistere dei soli testi di cui si fosse accertata l’autenticità ed esse erano raccolte in un modo disordinato che strideva con l’ordine sistematico che il legislatore aveva curato, ma successivamente cambiò parere e riconobbe la validità delle Novelle introducendone alcuni estratti (authenticae): era infatti arduo credere che Irnerio contestasse la validità di fonti dalla vigenza secolare come le Novelle, ma piuttosto egli dubitava della genuinità delle redazioni che aveva tra le mani.

Lo studio e l’apprendimento di questo testo come principale obiettivo dei primi maestri bolognesi. Progressivo distacco dalla prassi coeva

L’aggiunta delle authenticae potrebbe indicare che l’opera filologica irneriana fosse rivolta, oltre che agli studiosi, anche alla pratica forense: utilizzo delle glosse per assicurare la corretta comprensione delle fonti, pertanto si parlava di una cultura destinata a volare più in alto di quanto potesse la prassi e infatti si fece della comprensione del testo giustinianeo l’unico scopo della scienza.

La cosa non significa che il lavoro della glossa fosse completamente avulso dalla vita quotidiana poiché sarebbe stato inconcepibile rinnegare la tradizionale collocazione del diritto tra le scienze pratiche.

Maggiore sensibilità per la vita forense nelle scuole “minori”: l’interessamento al dir processuale romano

Una sensibilità per la vita forense si rivela nella dottrina processualistica in particolare delle scuole “minori”, che esibiscono un tipo diverso di dottrina giur e legami con la cultura dei vecchi giudici e causidici interessata al sistema romano delle actiones.

Si avverte però che questa sensibilità dei dotti per i bisogni della pratica non li conduce ad assumere i dati offerti dai tribunali per elaborarli alla luce dei princ romanistici, ma sembra che i giuristi intendano escludere i riti giudiziari correnti per ridurli agli schemi del processo giustinianeo: ancora nel XIII sec il rito sommario stenta ad affacciarsi nelle glosse apposte alle fonti romane sulla sommaria cognitio.

Le novità emergono negli ord cittadini in rapida crescita ma le prime generazioni di glossatori li ricordano raramente, mentre di più rammenta genericamente le consuetudini Giovanni Bassiano per lodare la prudente aderenza ai dettami del dir giustinianeo.

A Bologna lo studio verte soltanto sulle leges e ignora il diritto longobardo

L’entusiasmo per lo studio delle fonti romane è dimostrato dalla noncuranza nei confronti del diritto longobardo, in vaste zone componente non trascurabile della vita giur: a conferma il proemio della summa Decretalium dell’Ostiense aggiungeva ai tesi giustinianei, nei libri della sapienza legale, le Constitutiones feudorum e la Novella Lombarda.

In realtà molti glossatori dubitavano che Edicta e Capitulariae meritassero la qualifica di “leggi” e mostravano ostilità verso i longobardi: ciò non significa che i romanisti ignorassero la Lombarda, ma essi, a differenza dei decretalisti, operavano richiami rari e insignificanti.

Tuttavia si rinvengono fuggevoli apparizioni della Lombarda nel Libellus disputatorius di Pillio (non a mero titolo esemplificativo, ma richiami sostanziali per fornire auctoritas alla dimostrazione) che suggeriscono l’incontro con la raccolta normativa nei suoi anni a Modena.

Tracce maggiori ad Arezzo ove Roffredo si servì della Lombarda per la redazione delle Quaestiones sabbatinae e dei Libelli iuris civilis: l’impegno per la formazione del giurista pratico è uno dei punti in cui le scuole “minori” divergono dal modello bolognese, in cui prevale l’intento di presentare una cultura “nuova” esegetica delle fonti romane in cui le tradizioni germaniche e le consuetudini fanno sporadiche comparse a fini esemplificativi al fine di chiarire i termini di un discorso.

Diritto romano e Impero: Federico Barbarossa si proclama il successore di Giustini

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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