Diritto amministrativo
Storia
Alla base degli Stati ci stava ordinamento giuridico = complesso di regole che regolano l'attività amministrativa dello Stato e la vita dei cittadini. Sono leggi che durano nel tempo e sono mutate e che il soggetto le deve rispettare. In seguito esse stesse vivono di vita propria.
Componenti dello Stato:
- Territorio;
- Popolazione;
- Ordinamento giuridico.
Non ci può essere uno Stato senza l'ordinamento giuridico; può esserci uno Stato senza territorio; può esserci uno Stato senza popolazione.
Come nascono Stato e il suo ordinamento
Prima cosa in natura c’è la legge del più forte.
Però le leggi dovevano durare nel tempo, più a lungo della vita di una persona, quindi dovevano essere scritte.
Elementi base:
- Nozze: cioè la famiglia che è alla base della collettività, cioè le garanzie per i più deboli, c'è chi comanda ma tutti si hanno degli obblighi.
- Tribunali: cioè la giustizia, che è il risolvere dei conflitti. Ottenere giustizia è un'utopia, evitare la giustizia fatta da soli "fai-da-te" e quindi ci dev'essere il soggetto che dà ragione o torto.
- Religione: è stata la base dell'ordinamento in una fase iniziale perché vi era il pontefice massimo a Roma, il quale era un soggetto dell'organizzazione dello Stato che garantiva il rispetto delle divinità o martiri della guida-capo.
La legge nasce in Grecia, poi arriva a Roma e lì si instaura e nascono le assemblee.
Legge = voto dell’assemblea a raggiungimento di un’intesa.
L'Inghilterra, nell'isolamento era andata avanti: la prima costituzione 1215 Magna Carta Libertate. Il re governa ma riconosce la libertà ai cittadini. (Periodo di Robin Hood).
I nobili hanno la camera dei Lords e i poveri e borghesi hanno la camera dei Comuni. Il re propone ma le camere dispongono.
Il problema è che è aumentata la popolazione e le città non son più piccole ma entità territoriale. Ci si accorge che per lo Stato è necessario un palazzo apposito per le sue funzioni.
In Francia con Luigi XIV (14) disse "lo Stato sono io", ma aveva dei ministri effettivamente capaci. Tra cui c'era un certo Colbert. Quel ministro è stato uno tra i tanti che fondò gli ordinamenti più geniali, anche la rivoluzione russa prese spunto da esso.
COLBERT ha inventato i ministeri cioè la suddivisione degli incarichi come ad esempio il "ministero dei Lavori Pubblici". Inventa il sindaco, inventa regolamenti, decreti, circolari… documenti.
Accanto al sindaco ci doveva essere il prefetto, doveva esser raggiungibile in 24 ore dal sindaco.
Nel 1700 si ha anche la rivoluzione americana: dalla Magna Carta alla "costituzione dei diritti dell'uomo e del cittadino" del 1776: con un accordo tra il cittadino e il potere. Il cittadino deve riconoscere lo Stato, cioè colui che detiene potere e avere in cambio delle garanzie. Con l'assemblea nazionale ci deve essere la costituzione.
Rivoluzione francese 1789. Chi emana le leggi non deve essere quello che le approva. Tripartizione dei poteri = competenze diverse che dipendono dal potere esercitato. Accanto allo Stato si sono affermati altri soggetti che possono emanare leggi come le regioni (e province autonome) con timore, dal 1948, di una confusione.
Non è più l'amministrazione di COLBERT ma sono altri con poteri simili.
Potere legislativo, esecutivo, giuridico (amministrativo).
Gerarchia delle fonti
- Costituzione;
Legge statale, legge regionale;
Decreto legge;
Decreto legislativo. - Regolamento (piani, programmi, bilanci);
Atti amministrativi a contenuto generale;
Provvedimento. - Sentenza.
Potere legislativo
Costituzione (è il punto dove ordinamento pubblico e privato si incontrano).
Legge statale (decreto legge DL e decreto legislativo D.lgs = dal Consiglio dei Ministri con valore di legge) e legge regionale.
La legge statale e regionale sono equiparate ma con materie diverse.
Potere esecutivo
Regolamento (piani, programmi, bilanci) = atti amministrativi ha contenuto generale.
Provvedimento = il provvedimento è a carattere generale: esiste il provvedimento puntuale riferito per colui che è indicato, es. patente di guida.
Potere giudiziario
Sentenza, non ha valore generale, ma solo per colui a cui viene fatta.
A) Potere legislativo
Potere legislativo (quelli che fanno le leggi): costituzione, legge statale e legge regionale.
La legge statale e regionale sono equiparate ma con materie diverse.
Potere legislativo (quelli che fanno le leggi): parlamento (camera dei deputati e senato della Repubblica) e anche consiglio regionale.
- La legge è generale e astratta, non disciplina un caso concreto: può essere applicata infinite o zero volte.
- La legge una volta approvata, non può essere modificata se non da un'altra legge.
B) Potere giudiziario
Sentenza.
La sentenza ha carattere specifico cioè disciplina un caso concreto.
- La sentenza una volta emanata, non può essere ritoccata o andare dallo stesso giudice anche se ad un livello superiore.
C) Potere esecutivo
Regolamento, provvedimento.
- Sia il regolamento che il provvedimento si adeguano alla situazione reale, cercano di inseguire essa.
- Il provvedimento dà un'indicazione specifica cioè indica nome e cognome.
- Il regolamento contiene delle prescrizioni generali e astratte e simile per questo alla legge. Ma il regolamento può essere impugnato contro un giudice, cioè si ha il ricorso. (Esempio il numero chiuso all'università).
- La legge non può mai essere impugnata nei tribunali.
- Il regolamento è fatto diversi ordini.
Costituzione
Flessibile = costituzione flessibile cioè modificabile con una semplice legge.
Rigida = si può modificare con organo straordinario o procedimento straordinario.
È all'apice della gerarchia, era più giovane quella italiana fine 1700.
"La costituzione è espressione della libertà dei cittadini accanto al potere dello Stato."
Nella costituzione: c'è il doppio contenuto basilare della costituzione.
- Patto sociale (accordo libertà-autoritá ovvero diritti e doveri).
- Organizzazione e tripartizione (cioè le regole per lo Stato).
L’attuale costituzione si ispira allo Statuto albertino (= costituzione flessibile).
La nostra costituzione è rigida.
La migliore costituzione fu quella di Weimar che riconoscevano autorità locali come i Lander.
Nel 1948, nasce in Italia, il titolo V (regioni province comuni) con un piccolo riconoscimento del potere legislativo alle regioni e nascita di qualcuno che controlla le suddette leggi.
Norme della costituzione
Nella costituzione vi sono delle norme:
- Norme precettizie: cioè immediate e dirette e cioè se un ladro è colto in flagrante allora il magistrato deve intervenire entro 48 ore.
- Norme programmatiche: per essere attuate hanno bisogno di una legge. (Esempio il diritto di sciopero ma non vi è ancora una legge sullo sciopero).
Corte costituzionale che ha il compito di giudicare le leggi.
La corte costituzionale è composta da quindici giudici, 5 del parlamento, 5 della magistratura, e 5 dal potere esecutivo.
La nomina dei giudici è pro-quota, cioè la corte non è mai cambiata radicalmente, ma solo due o tre giudici per volta.
La corte ha un solo caso che è definita corte allargata con altri ulteriori 16 giudici, sono quindi in 31 giudici (16 + 15) ed essi sono riuniti assieme solo per tradimento o attentato alla costituzione del presidente della Repubblica. I ministri vanno sotto giudici ordinari.
Compiti della corte
- La corte deve decidere se ci sono contrasti di competenza: regioni / Stato o regioni / regioni.
- Giudica l'ammissibilità del referendum, obbligatoriamente deve dare un giudizio sia per un normale referendum che per quello costituzionale (esempio il referendum sul divorzio: la corte costituzionale ha detto di sì).
- La vera competenza della corte è la valutazione della costituzionalità in via principale o via incidentale.
La corte emette le sentenze additive: la norma è costituzionalmente corretta se è interpretata come dice la corte. Altrimenti non va bene (interpretazione autentica è del parlamento). Questo è per non creare dei buchi.
La sentenza può essere:
- Additiva: pronunciamento della corte.
- Preventiva: il giudice fa da filtro.
Sulla gazzetta viene pubblicato "l'avvio dell'atto della sentenza" così come una sorta di pubblicità per non usare quella norma cioè è un invito alla cautela.
Ipotesi di incostituzionalità
Ricorso in via principale: leggi nuove non ancora operative. Ricorso in via incidentale: leggi già operative.
Costituzione della Repubblica italiana
Decentramento amministrativo
Decentramento amministrativo: principio secondo cui lo Stato non agisce soltanto con organi centrali, ma si articola in enti autonomi locali (come i Comuni, le Province, le Città metropolitane e, in particolare, le Regioni) ed esercita le sue funzioni amministrative attraverso organi e uffici periferici (per esempio, il provveditorato agli studi, con competenza provinciale, rispetto al Ministero della Pubblica istruzione). Nei maggiori Comuni, il decentramento è stato attuato con l'istituzione dei consigli circoscrizionali o di quartiere.
Autonomie locali
Autonomie locali: dal greco autós ("da sé") e nomos ("legge"), indica gli enti pubblici territoriali (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) che possono emanare norme giuridiche (anche leggi nel caso delle Regioni e regolamenti negli altri casi) e perseguono interessi propri delle comunità che amministrano.
Articolo 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Mentre si riconosce che l'Italia non è uno Stato federale, ma unitario e indivisibile, si affermano due principi che perseguono un modello diverso da quello dello Stato centralizzato, prevalente fino alla proclamazione della Repubblica. Il primo è il decentramento, in base al quale l'amministrazione pubblica è affidata anche a organi periferici dello Stato (come il provveditorato agli studi, l'intendenza di finanza ecc.); il secondo è quello dell'autonomia, in base alla quale devono esistere enti pubblici, distinti dallo Stato, che amministrano parti del territorio e le popolazioni che vi abitano (Comuni, Province, Regioni: vedi artt. 114-133).
Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione.
Articolo 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
Articolo 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
In correlazione al principio dell'eguaglianza sostanziale formulato dall'art. 3/2, la tutela della salute è stata estesa, superando il sistema assicurativo (per cui i lavoratori erano assicurati obbligatoriamente e pagavano dei contributi assieme ai datori di lavoro), con l'istituzione del Servizio sanitario nazionale (legge 833/1978), che riguarda tutti i cittadini (assicurati e non). Il principio, strettamente legato a quello della libertà personale (art. 13), del divieto di trattamenti sanitari obbligatori presenta delle eccezioni nelle vaccinazioni e nel ricovero, in caso di necessità, dei malati di mente.
Articolo 41
L'iniziativa economica privata libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali.
Articolo 42
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. La libertà di iniziativa economica, prevista nell'articolo 41, è sostenuta dal diritto di proprietà privata, riconosciuto e garantito dalla legge. Limiti però possono essere messi a questo diritto, sia per tutelare gli altri sia, soprattutto, per esigenze pubbliche. Quindi, la decisione - per esempio - del Comune di costruire una scuola prevale sul diritto del singolo di disporre della sua terra che, rispettando certe forme, gli può essere espropriata.
Articolo 43
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio e abbiano carattere di preminente interesse generale.
Accanto all'economia privata si prevede anche un'area di economia pubblica, quando si abbia motivo di temere che i monopoli privati vadano contro l'interesse generale. Esempio di applicazione di questo orientamento, oggi fortemente contrastato dalla volontà di rendere private le imprese pubbliche (privatizzazione delle partecipazioni statali), è stata la nazionalizzazione delle aziende elettriche (nazionalizzazione e nascita dell'Enel nel 1962).
Articolo 44
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire e i rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove e impone la bonifica delle terre, la trasformazione dei latifondi e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Tutte le norme articolo 5, articolo 9, articolo 28, articolo 32, articolo 41, articolo 42, articolo 43, articolo 44 sono affermazioni di principio cioè della prima parte della costituzione che sono dentro al patto sociale.
Ultima parte modificata della costituzione
Titolo V
Titolo V (regioni, province, comune).
Con il titolo V cambiano i principi amministrativi e vengono valorizzati gli enti locali. Nascono le regioni a statuto speciale (4 delle 5) prima ancora della costituzione (1948) e poi le regioni a statuto ordinario, ma in un modo diverso.
Sicilia
La prima a nascere è la Sicilia, derivava dalla Potenza del regno del Borboni e vi era già il regno delle due Sicilie dei Savoia. Lo sbarco degli americani in Sicilia è stato organizzato da un connubio tra la mafia siciliana e la mafia americana.
Difatti la Sicilia ha più poteri delle altre regioni a statuto speciale: esempio è che il presidente della regione Sicilia può essere l'unico ad essere presente al consiglio dei ministri nel caso di interesse della Sicilia.
Salvatore Giuliani non è un bandito del passato, ma era a capo a delle squadre rosse contro i democristiani.
Sardegna
Era stata un'isola di Pisa (giudicati di Pisa). Ma l'autonomia era stata sempre visibile con la Carta d'Alborea. I Savoia erano re di Sardegna, poi Piemonte e Liguria. Lo statuto sardo era in linea con lo Stato.
Valle d'Aosta
È di lingua francese. Per evitare problemi di lingue si è fatto lo statuto per evitare la perdita di territorio italiano.
Trentino Alto Adige
È stato risolto tramite accordi nazionali (De Gasperi-Glucher) per evitare la sottrazione di territorio italiano. È bilingue.
Si può votare dopo quattro anni di residenza.
Presidente e vicepresidente devono essere un italiano e l'altro tedesco e poi viceversa si scambiano.
L'alto Trentino ha due province autonome: Trento e Bolzano.
In Trentino si hanno oltre che le leggi statali e regionali, anche quelle provinciali (delle province autonome).
Ripartizioni compiti Stato-Regione
Competenza esclusiva
Competenza esclusiva: elenco di materie in cui la regione fa ciò che vuole, esempio la materia urbanistica (Sicilia). La regione è libera ma deve rispettare dei limiti.
Limiti stabiliti dallo statuto:
- Limiti principi dell'ordinamento, la regione non può abolire il diritto di proprietà o regole sull'esproprio.
- Limiti accordi internazionali. Una regione non ha persone giuridiche internazionali (la Sicilia non si può legare alla lega araba).
- Limiti grandi riforme socio economiche, esempio una regione non poteva trattenere tutti i latifondi.
Competenza concorrente
Competenza concorrente: altro elenco di materie, lo Stato fissa i principi, la regione completa la normativa (Stato e regione concorrono). La migliore legge quadro è la legge Bucalossi 10/1976 = permesso di costruire e l'obbligo di demolizione.
Competenza integrativa attuativa
Competenza integrativa attuativa: lo Stato dà e toglie le facoltà alla regione di una particolare legge.
Legge solo dallo Stato: legge SCELBA 63/1952 era la legge che limitava i poteri delle regioni: finché lo Stato non ha fatto le leggi quadro, le regioni non potevano esercitare.
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Diritto amministrativo riassunto
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Riassunto di Diritto amministrativo
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Riassunto diritto amministrativo II
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Riassunto completo Diritto Amministrativo