Estratto del documento

Doveri coniugali secondo il codice civile

Assistenza morale e materiale

Secondo l'articolo 143 del codice civile, i doveri coniugali sono reciproca assistenza morale e materiale, ovvero sostegno sotto il profilo spirituale ed economico. Dal punto di vista del sostegno morale, ciascun coniuge è tenuto a rispettare la personalità dell'altro, quindi costituisce violazione di questo dovere qualsiasi forma di violenza, minaccia e aggressione.

Assistenza materiale e dovere di contribuzione

Per quanto riguarda il dovere di assistenza materiale, i coniugi devono cooperare nel soddisfacimento delle esigenze di vita dell'altro fornendo anche i mezzi economici necessari. Il sostegno economico è disciplinato dal dovere di contribuzione, cioè ciascun coniuge è tenuto a concorrere al soddisfacimento dei bisogni familiari in proporzione della capacità economica e di lavoro. Viola il dovere di contribuzione il coniuge che pretende di imporre all'altro un tenore di vita ristretto rispetto alle sue possibilità economiche.

Obbligo di fedeltà e collaborazione

Un altro dovere è l'obbligo di fedeltà che vincola i coniugi a creare un rapporto affettivo esclusivo. Un altro dovere consiste nel collaborare nell'interesse della famiglia, ovvero per realizzare la comunione di vita e il soddisfacimento dei bisogni della famiglia attraverso il proprio fattivo comportamento.

Coabitazione e relative violazioni

Poi vi è l'obbligo di coabitazione, inteso come impegno a convivere in modo continuato e costante presso la residenza familiare ed è principio irrinunciabile all'interno della vita matrimoniale. Viola questo dovere il coniuge che, senza motivazione, si allontana dalla casa familiare, decide di abitare da solo o non consente l'accesso alla dimora all'altro.

Interruzione giusta della convivenza

Se l'interruzione della convivenza deriva da giusta causa, cioè quando la coabitazione risulta intollerabile, questa non costituisce violazione dei doveri coniugali, mentre l'abbandono ingiustificato comporta la possibilità di addebito in sede di separazione a carico del coniuge che si è allontanato.

Conseguenze dell'allontanamento ingiustificato

Chi si allontana non ha diritto a percepire l'assegno di mantenimento o a godere di assistenza morale e materiale. Il coniuge che si allontana incorre in responsabilità penale se fa mancare all'altro i mezzi di sussistenza.

Cause di abbandono giustificato

Cause di abbandono giustificato invece sono la presentazione di una domanda di annullamento o scioglimento, la separazione personale e l'intollerabilità della convivenza.

Dovere verso la prole

Ancora i coniugi hanno il dovere di istruire, educare e mantenere la prole e di assumere scelte di indirizzo familiare di comune accordo. Quindi a ciascun coniuge spetta il potere di assumere decisioni e di dare attuazione all'indirizzo di vita concordato, cioè di intraprendere tutte le iniziative necessarie a rendere operanti le scelte. In caso di disaccordo spetta al giudice risolverlo.

Conseguenze della violazione dei doveri coniugali

Il giudice può condannare il coniuge inadempiente con una corresponsione di una somma di denaro. La violazione dei doveri inoltre legittima l'altro a chiedere l'addebito della separazione se la convivenza risulta intollerabile.

Effetti della crisi rispetto ai figli

In seguito all'interruzione della convivenza sorgono diverse esigenze rispetto alla prole come l'affidamento dei figli minorenni, la cura dei figli portatori di handicap e le modalità per assicurare il mantenimento della prole.

Affidamento dei figli

Per quanto riguarda l'affido, si cerca di tutelare l'interesse della prole. Il presupposto è che il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuo con ciascun genitore. La recente disciplina numero 54 del 2006 impone al giudice di valutare la possibilità di disporre dell'affidamento condiviso secondo il principio di bigenitorialità: proprio perché il minore ha diritto a mantenere un rapporto equo e continuo con entrambi, ovviamente devono essere stabiliti i tempi e modalità di cura e permanenza del minore ed entrambi i genitori devono essere posti in condizione di incontrare il figlio in maniera regolare.

Affidamento esclusivo

Esiste anche il caso in cui il giudice dispone l'affidamento esclusivo ad un solo genitore: questa è una scelta che il giudice deve motivare e diviene una soluzione utilizzabile solo quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore. Quando l'affidamento esclusivo viene richiesto da un coniuge, il giudice potrà opporsi a tale richiesta se non ci sono ragioni fondate. I presupposti dell'affidamento esclusivo sono abbandono morale e materiale, rifiuto del figlio, problemi di salute di un genitore, conflittualità esasperata che sfocia in comportamenti screditanti la funzione genitoriale ed educativa dell'altro. Questa conflittualità può provocare danni allo sviluppo psicofisico del figlio.

Affidamento a terzi

Esiste anche il caso dell'affidamento a terzi, che è l'inserimento temporaneo del minore in una famiglia diversa da quella nucleare, quando i genitori non risultano idonei alla cura dei figli. In questo caso, il minore deve essere ascoltato dal giudice se è compiuto da 10 anni e ha diritto a mantenere i rapporti con i parenti di ciascun genitore.

Decisioni sull'affidamento

Le decisioni relative all'affidamento spettano al tribunale che, nel caso di gravi inadempienze da parte di un genitore, può ammonirlo, disporre risarcimento danni nei confronti del minore e del coniuge e può condannarlo ad una pena pecuniaria.

Obbligo di mantenimento dei figli

Anche durante la crisi, i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli secondo due principi: il principio di continuità, ovvero continuare a mantenere la prole nonostante la crisi, e il principio di proporzionalità, cioè mantenere i figli in proporzione alle loro sostanze, ovvero in proporzione al reddito, e in queste rientrano anche le spese straordinarie.

Forme di mantenimento

Il mantenimento può assumere due forme: una forma diretta nell'ipotesi in cui il figlio sia collocato presso il genitore, e un'ipotesi indiretta quando il figlio non è collocato presso un genitore. Quest'ultimo deve egualmente partecipare all'obbligo di contribuzione verso il genitore affidatario con l'assegno perequativo, quindi il figlio è mantenuto direttamente dal genitore presso il quale vive mentre l'altro versa un contributo mensile. L'assegno di mantenimento comprende solo le spese ordinarie; per quelle straordinarie, il tribunale pone a carico delle parti una percentuale. L'assegno deve garantire il soddisfacimento del tenore di vita goduto durante la comunione di vita. Nel determinare la prestazione, il giudice deve tenere conto dei criteri di quantificazione, cioè delle attuali esigenze del figlio che variano in base all'età (provvedimenti rebus sic stantibus) del tenore di vita goduto quando viveva con entrambi, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi, si valuta anche il tempo che il genitore dedica alla prole.

Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 8
Riassunti esame Diritto di famiglia Pag. 1 Riassunti esame Diritto di famiglia Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 8.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti esame Diritto di famiglia Pag. 6
1 su 8
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher stefania.mitrugno di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto di famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Dell'anna Misurale Francesca.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community