Estratto del documento

Imprenditore

Tipi di distinzione tra imprese

  • Oggetto (imprenditore agricolo e commerciale)
  • Natura (impresa individuale, società, impresa pubblica)
  • Dimensione (piccolo imprenditore ed imprenditore medio-grande)

Definizione di imprenditore (articolo 2082)

I requisiti minimi per essere dichiarato imprenditore sono: attività (l'impresa è una serie coordinata di atti), scopo specifico (produzione o scambio di beni o servizi) e modalità di svolgimento (organizzazione, economicità, professionalità).

Non rientrano tra i requisiti minimi: liceità dell'attività svolta, scopo di lucro, orientamento al mercato dei beni e servizi realizzati.

L'impresa è attività produttiva di nuova ricchezza, non è impresa l'attività di mero godimento (proprietario di immobile che lo fitta), ma vi può essere anche godimento (proprietario di immobile che lo adibisce ad albergo; impiego di proprio denaro per compravendita di strumenti finanziari a fini speculativi o di investimento, ove vi sia organizzazione di attività d'impresa).

L'attività illecita è attività d'impresa anche al fine di tutelare i terzi creditori dall'imprenditore che svolge tale attività, ma l'imprenditore non potrà avvalersi delle norme che difendono lui dai terzi creditori.

L'organizzazione dell'attività d'impresa è organizzazione di fattore umano e capitale, ma non è necessaria la contemporanea presenza di entrambi (es. il gioielliere che non si avvale di collaboratori), così come non è necessario creare un complesso di beni immobili e mobili (es. quando si svolge un'attività finanziaria). Un minimo di organizzazione di almeno i 2 fattori è però necessario, altrimenti si rientra nell'ambito della figura del lavoratore autonomo.

L'economicità è requisito che prevede che l'attività di impresa sia svolta con metodo economico, al fine di coprire almeno i costi con i ricavi. Non è attività d'impresa quella che prevede la vendita di beni a "prezzo politico", ma lo è quella con fini altruistici che la esercita in modo economico. Lo scopo di lucro non è un requisito minimo perché riguarda la soggettività dell'imprenditore, l'economicità è invece requisito oggettivo (es. impresa sociale, cooperative). La professionalità richiede esercizio abituale e non occasionale dell'attività di impresa. Non è necessario l'esercizio continuativo (es. attività stagionali) o che l'attività sia l'unica svolta.

Può essere imprenditore anche chi svolge un "unico affare", purché comporti la presenza di una pluralità di atti (es. chi acquista un immobile allo stato grezzo per poi rivenderne gli appartamenti). La destinazione al mercato dei beni o servizi realizzati non è necessaria (impresa in conto proprio). I liberi professionisti non sono mai imprenditori, anche quando per lo svolgimento della propria attività si avvalgano di collaboratori o mezzi materiali dando vita ad organizzazione di attività economica. Possono essere imprenditori solo quando l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa (medico proprietario della clinica, docente proprietario di una scuola privata).

Tipi di imprenditore

Imprenditore commerciale ed imprenditore agricolo si distinguono in base all'oggetto dell'impresa. L'imprenditore agricolo non è soggetto a fattispecie quali obbligo di tenuta di scritture contabili, fallimento ecc.

Vecchio art. 2135 (attività agricole essenziali: coltivazione del fondo, selvicoltura ed allevamento di bestiame; per connessione: trasformazione o alienazione di prodotti agricoli). A seguito del passaggio ad un'agricoltura "industrializzata" l'art. 2135 doveva essere modificato. Da un lato viera chi riteneva attività agricola ogni forma di produzione fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico naturale, dall'altro chi riteneva di dover dare rilievo al modo di produzione. Si è scelto per la prima "teoria".

Nuovo art.2135 (attività agricole essenziali: coltivazione del fondo, selvicoltura ed allevamento di animali. Esse sono attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico animale o vegetale o di una fase del ciclo stesso, con anche utilizzo del fondo, bosco, acque dolci, salmastre o marine; per connessione: manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da attività agricola essenziale. Attività di fornitura di beni o servizi con utilizzo prevalente di attrezzature o risorse utilizzate nell'attività agricola esercitata). Si aggiungono quindi ad attività agricole quelle di orticoltura, coltivazioni in serra, floricoltura, cura del bosco per ottenere ricavi, allevamenti in batteria, allevamenti di animali e non bestiame (animali da cortile, da pelliccia, cavalli da corsa). Anche l'imprenditore ittico è imprenditore agricolo.

Le attività per connessione presumono un requisito soggettivo (a svolgerle deve essere chi svolge anche quelle essenziali, cioè l'imprenditore agricolo) e uno oggettivo (prevalenza economica dell'attività essenziale su quella per connessione).

Art. 2195 (è imprenditore commerciale chi svolge una o più di queste attività: attività industriale di produzione di beni e/o servizi; trasporto di beni o persone per acqua o aria; attività intermediaria nella circolazione dei beni; attività bancaria o assicurativa; attività ausiliarie alle precedenti. È imprenditore commerciale chi non esercita attività che lo rendono imprenditore agricolo).

Il piccolo imprenditore è soggetto ad una disciplina meno rigorosa, è esonerato dalle scritture contabili anche se esercita attività commerciale, è esonerato dal fallimento. Art. 2083 (è piccolo imprenditore il coltivatore diretto del fondo, l'artigiano, il piccolo commerciante e chi esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia). La prevalenza si intende a livello economico.

Prima la legge fallimentare definiva il piccolo imprenditore attraverso limiti di reddito e di investimento, creando confusione con la definizione dettata dal codice civile. I limiti dettati dalla legge fallimentare sono stati abrogati o definiti anticostituzionali, così oggi la legge fallimentare non disciplina più la figura del piccolo imprenditore, ma dà delle soglie al di sotto delle quali l'imprenditore commerciale non fallisce. È necessario superare anche solo uno dei 3 limiti per essere esposti al fallimento (attivo patrimoniale nei 3 esercizi precedenti l'istanza di fallimento non superiore a 300mila euro; ricavi lordi non superiori a 200mila euro; debiti anche non scaduti non superiori a 500mila euro). I valori possono essere aggiornati con cadenza triennale.

La legge 860 del 1956 sovrastava la disciplina civilistica e fallimentare in tema di impresa artigiana. Il criterio di distinzione di tale impresa era la natura usuale ed artistica dei beni realizzati, quindi l'impresa artigiana era esonerata dal fallimento anche se violava il criterio della prevalenza o effettuava ingenti investimenti, tale esonero si estendeva anche alla società artigiana.

La legge quadro per l'artigianato ha sostituito tale legge includendo come requisiti per l'impresa artigiana: attività di realizzazione di beni o servizi; che l'artigiano dovesse prestare il proprio lavoro all'interno dell'impresa in modo prevalente, ma non è specificato rispetto agli altri fattori produttivi. Oltre che a fissare limiti quantitativi di dipendenti e riconoscere la qualifica artigiana anche ad imprese costituite come società, l'importanza di tale legge è che non si fissa come unica fonte normativa per l'impresa artigiana. Bisogna quindi rispettare anche i limiti dettati dall'art. 2083 e i limiti della legge fallimentare per essere esonerati dal fallimento.

È impresa familiare quella dove collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell'imprenditore. Impresa familiare non è sempre piccola impresa e viceversa. La disciplina iniziale prevedeva che il lavoro dei familiari fosse prestato a titolo gratuito, mentre oggi per i familiari che lavorino in modo continuato nell'impresa sono previste alcune tutele: diritto al mantenimento, diritto di partecipazione agli utili dell'impresa (in proporzione alla quantità di lavoro prestata), diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore dell'azienda, diritto di prelazione sull'azienda in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda. Le decisioni di gestione straordinaria sono prese a maggioranza di voto tra i membri della famiglia. Il diritto di partecipazione è trasferibile solo col consenso unanime degli altri familiari ed è liquidabile in denaro. Nell'impresa familiare i beni aziendali restano di proprietà dell'imprenditore, i diritti patrimoniali dei familiari sono diritti di credito nei confronti dell'imprenditore, gli atti di gestione ordinaria restano di competenza dell'imprenditore. Nei contatti con terzi l'imprenditore agisce in proprio, esposto al fallimento (in caso di imprenditore non piccolo) è solo l'imprenditore.

Alle società commerciali (qualunque sia l'attività svolta) si applica la disciplina generale dell'imprenditore, come ad esempio iscrizione al registro delle imprese e tenuta delle scritture contabili. Per le commerciali che esercitano attività agricola c'è l'esonero dal fallimento e altre procedure riservate all'imprenditore commerciale. Inoltre anche per le società che esercitano attività commerciale c'è l'esonero dal fallimento se non superano i limiti imposti dalla legge fallimentare.

Lo stato e gli enti pubblici possono svolgere attività d'impresa in 3 modi differenti:

  • Attraverso strutture di diritto privato (costituendo società o partecipando in società già esistenti)
  • Attraverso enti di diritto pubblico (enti pubblici economici, che hanno come scopo esclusivo o principale lo svolgimento di attività di impresa), come ad esempio Enel, Eni, Ente Ferrovie dello Stato. Sono soggetti alla disciplina dell'imprenditore commerciale eccetto per il fallimento, poiché sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure
  • In modo diretto attraverso proprie strutture prive di distinta soggettività. L'attività di impresa è secondaria ed accessoria rispetto ai fini istituzionali (imprese-organo come enti di fornitura di gas, acqua ecc). Sono sottoposti allo statuto dell'imprenditore commerciale, con eccezione di iscrizione nel registro delle imprese e di procedure concorsuali

Le associazioni, fondazioni ed altri enti con fini ideali, qualora svolgano attività di impresa (anche come attività accessoria e non principale) sono soggetti in ogni caso al regime dell'imprenditore commerciale e quindi esposti anche alle procedure di fallimento.

L'impresa sociale è una ente privato che esercita attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; deve operare in modo responsabile e trasparente e favorendo il coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti interessati all'attività. L'impresa sociale può costituirsi in qualsiasi tipo societario privato (non possono essere imprese sociali le amministrazioni pubbliche, enti che erogano beni e servizi solo ai loro soci, società con unico socio persona fisica). Data l'assenza di scopo di lucro, il patrimonio sociale è indisponibile anche allo scioglimento, poiché va devoluto ad altri enti del Terzo settore o fondi per promozione di imprese sociali secondo le disposizioni dello statuto. Gli utili devono essere destinati allo svolgimento di attività statutarie, incremento del patrimonio dell'ente o erogati in modo gratuito ad altri enti del Terzo settore (non imprese sociali). Per le imprese sociali costituite in forma di società o consorzi è possibile destinare meno della metà degli utili alla rivalutazione di partecipazioni dei soci, distribuzione di dividendi. Allo scioglimento è consentita la restituzione del capitale versato ai soci. Sulle imprese sociali vi sono vari obblighi: iscrizione in apposita sezione del RI; tenuta delle scritture contabili e redazione del bilancio sociale; non sono esposte a fallimento ma a liquidazione coatta amministrativa. Devono essere costituite per atto pubblico e l'atto costitutivo deve includere info su: oggetto sociale; assenza di scopo di lucro; denominazione di impresa sociale; requisiti speciali per ricoprire cariche sociali; criteri di ammissione ed esclusione dei soci; prevedere forme di coinvolgimento di lavoratori; nominare uno o più sindaci ed un revisore legale (quest'ultimo per le imprese di maggiori dimensioni). Sono sottoposte a controllo del Ministero del lavoro.

Acquisto qualità imprenditore

Il principio della spendita del nome caratterizza l'individuazione dell'imprenditore. È imprenditore chi spende il proprio nome (anche tramite rappresentante, il mandatario) nel traffico giuridico. Anche se il rappresentante esercita sostanzialmente l'attività d'impresa e il rappresentato è privo di tali poteri (es. genitore e minore), imprenditore resta il rappresentato.

Attraverso il fenomeno di esercizio di attività d'impresa per interposta persona si ha il cosiddetto imprenditore occulto. L'imprenditore palese/prestanome è formalmente un individuo differente dal reale dominus dell'impresa (es. si costituisce una società per azioni con la totalità o quasi delle azioni in mano al reale dominus, ma l'imprenditore formale è un altro). Tale istituto è utilizzato per aggirare limiti all'esercizio di attività d'impresa o evitare di esporre il proprio patrimonio al rischio di fallimento, e proprio in questo caso sorge il problema poiché spesso l'imprenditore palese/prestanome è in genere un nullatenente e i creditori insoddisfatti rimarranno tali anche a seguito della procedura concorsuale.

Per risolvere il problema, una teoria proposta era quella dell'inscindibilità del rapporto potere-rappresentante, quindi chi a tutti gli effetti aveva il potere all'interno della società era anche esposto nei confronti dei creditori, ma ciò viola il normale regolamento della società per azioni e quindi non è applicabile. Un metodo valido utilizzato è quello dell'impresa fiancheggiatrice. Quando il reale dominus svolge attività quali sistematico finanziamento della società, direzione secondo un disegno unitario ecc, si può parlare di un'autonoma attività di impresa (impresa fiancheggiatrice) svolta dall'individuo attraverso l'impresa fiancheggiatrice della società fallita. Se si prova l'insolvenza della società fiancheggiatrice potrà fallire anche il socio o in ogni caso è possibile richiedere a lui i mezzi necessari per fronteggiare i debiti della procedura concorsuale dell'impresa fiancheggiata.

Inizio dell'impresa. La qualità di imprenditore per le persone fisiche si acquista dal momento dell'effettivo svolgimento dell'attività d'impresa (non è sufficiente l'intenzione o effettuare atti quali l'iscrizione al RI). Per le società si pensa invece che la costituzione sia già qualificabile per l'acquisto della qualità di imprenditore, ma parte della dottrina ritiene che anche in questo caso vi sia bisogno dell'effettivo inizio dell'attività d'impresa. La qualità di imprenditore si acquista anche al momento dello svolgimento di atti riguardanti una fase pre-operativa, purché siano atti (anche uno) utili a definire che l'attività avrà a tutti gli effetti inizio.

Fine dell'impresa. Per l'imprenditore persona fisica si aveva fine dell'impresa al momento della cessazione dell'attività, a seguito della fase di liquidazione e quindi avvenuta disgregazione del complesso aziendale. Poteva essere dichiarato fallito entro 1 anno dalla cessazione dell'attività. Per le società invece si aveva fine dell'impresa non quando avveniva la cancellazione dal RI, ma anche a seguito della definizione di tutti i rapporti pendenti (disparità con il trattamento dell'imprenditore individuale). Oggi invece il termine annuale per la dichiarazione di fallimento (sia per imprenditore individuale che società) decorre dal momento della cancellazione dal RI, se lo stato di insolvenza si è manifestato prima o entro un anno dalla cancellazione. In caso di impresa individuale o cancellazione d'ufficio è però necessario provare l'esatto momento in cui l'attività è cessata.

Capacità d'impresa. La capacità all'esercizio dell'attività d'impresa si acquista con la capacità di agire e quindi dai 18 anni. Si perde a seguito di inabilitazione o interdizione. Il minore o l'incapace che svolge attività d'impresa non è imprenditore, ma i contratti conclusi non sono annullabili. Ricoprire determinate cariche (impiegati dello Stato, avvocati, notai ecc) non vieta l'esercizio di attività di impresa, ma espone a maggiori sanzioni amministrative e penali in caso di reati di bancarotta nel fallimento. I rappresentanti legali possono svolgere attività d'impresa per conto di incapaci (minore o interdetto), è prevista una disciplina specifica per l'attività commerciale.

Anteprima
Vedrai una selezione di 21 pagine su 124
Riassunti esame diritto commerciale Pag. 1 Riassunti esame diritto commerciale Pag. 2
Anteprima di 21 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti esame diritto commerciale Pag. 6
Anteprima di 21 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti esame diritto commerciale Pag. 11
Anteprima di 21 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti esame diritto commerciale Pag. 16
Anteprima di 21 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti esame diritto commerciale Pag. 21
Anteprima di 21 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti esame diritto commerciale Pag. 26
Anteprima di 21 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti esame diritto commerciale Pag. 31
Anteprima di 21 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti esame diritto commerciale Pag. 36
Anteprima di 21 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti esame diritto commerciale Pag. 41
Anteprima di 21 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti esame diritto commerciale Pag. 46
Anteprima di 21 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti esame diritto commerciale Pag. 51
Anteprima di 21 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti esame diritto commerciale Pag. 56
Anteprima di 21 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti esame diritto commerciale Pag. 61
Anteprima di 21 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti esame diritto commerciale Pag. 66
Anteprima di 21 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti esame diritto commerciale Pag. 71
Anteprima di 21 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti esame diritto commerciale Pag. 76
Anteprima di 21 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti esame diritto commerciale Pag. 81
Anteprima di 21 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti esame diritto commerciale Pag. 86
Anteprima di 21 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti esame diritto commerciale Pag. 91
Anteprima di 21 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti esame diritto commerciale Pag. 96
1 su 124
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Francescopioer99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Blandini Antonio.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community