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Legislazione farmaceutica

Nasce dalla necessità di adottare strumenti normativi sui medicinali, in modo da garantire che il prodotto finale sia sicuro e che il mercato sia libero. Fa in modo che chi produce medicinali rispetti determinati criteri in modo che sia sicuro per chi lo deve utilizzare.

Le professioni sanitarie

Una professione sanitaria è una professione dove il soggetto ha un titolo abilitante rilasciato da un ente previsto dalla Repubblica Italiana a seguito di un esame abilitante (esame di stato) che permetta di lavorare nel settore sanitario (farmacista, medico chirurgo, odontoiatra, veterinario, psicologo). Medico, odontoiatra e veterinario hanno l’autorizzazione a prescrivere ricette, mentre il farmacista può produrre un farmaco galenico in base alla farmacopea. Lo psicologo non può prescrivere farmaci, dare indicazioni su farmaci o somministrarli, ma il medico psichiatra può farlo ed è il suo analogo.

Fondamenti normativi

Gli organi preposti a garantire il controllo delle normative si dividono in due gruppi:

  • Le istituzioni sovranazionali europee che a loro volta si dividono in istituzioni vincolanti, per cui le decisioni prese sono obbligatorie da eseguire (ONU, UE e Consiglio d'Europa), mentre le istituzioni non vincolanti danno delle indicazioni su come si dovrebbe agire, però è a discrezione delle nazioni se seguire o meno (OMS).
  • Le istituzioni nazionali: comprende il Ministero della Salute che si avvale di vari enti, il Consiglio Superiore di Sanità, l’Istituito Superiore di Sanità, l’ISPESL, l’Agenzia Italiana del Farmaco, i servizi sanitari regionali. Tra regioni si possono instaurare accordi che possono agevolare alcuni trattamenti, ad esempio nel caso delle liste di attesa.

Le norme possono avere valenza europea, nazionale o regionale. Il ticket è un prezzo che si paga per ripagare in parte sul Servizio Nazionale su prestazioni specialistiche o farmaci.

Già dal 1912 le varie convenzioni, a partire dall’ONU e poi tramite altre istituzioni, hanno lavorato sul controllo della produzione incontrollata degli oppiacei, per favorire una produzione sicura e contrastare la mobilitazione illecita che ad oggi rappresentano un problema. Nel caso degli oppiacei la sanzione è soprattutto penale oltre che amministrativa.

Alcune normative hanno la denominazione CE e risalgono a prima della comparsa dell’Unione Europea come tale, quindi tutto ciò che è antecedente al 1992 può avere denominazione CE, altrimenti è UE. Quando c’è una decisione in ambito farmaceutico la Comunità Europea coinvolge vari organi: il PGEU che raccoglie i rappresentanti nazionali per i farmacisti e l’EIPG che comprende rappresentanti nazionali dei farmacisti nell’industria. All’interno dei farmacisti industriali ci sono dei sottogruppi che comprendono coloro che si occupano dei farmaci da banco, di movimentazioni di grandi quantità di farmaco in Europa e fuori, di chi si occupa della pubblicizzazione e la farmacia ospedaliera.

Regolamenti e direttive

I regolamenti sono obbligatori per tutti gli stati membri della comunità e vanno adottati in tempi relativamente brevi e non ci sono ingerenze, cioè viene preso così com’è. Le direttive sono vincolanti solo per quanto riguarda il fine da raggiungere, per cui la si fa adattare alla normativa interna, quindi va trasformata in legge o decreto legislativo. Le decisioni sono obbligatorie e vincolanti solo per lo stato a cui sono rivolte nel caso in cui ci siano delle situazioni particolari che richiedano un controllo. Ci sono poi raccomandazioni, risoluzioni, comunicazioni del consiglio e linee guida della commissione che non sono vincolanti, ma pongono l’attenzione su un problema e stimolano a seguire dei consigli adottabili per la risoluzione.

L’EMA (European Medicines Agency) aveva una sede originaria a Londra, ma quando ha deciso di uscire dall’Europa ha dovuto cambiare sede e quindi si è trasferita ad Amsterdam. Si occupa di valutazione, sorveglianza e farmacovigilanza dei medicinali, quindi esprime pareri sulla sicurezza ed efficacia dei medicinali, coordina la sorveglianza, interviene sulla farmacovigilanza e cerca di rendere il più accessibili possibili le informazioni sui farmaci per permettere ai pazienti l’assunzione in modo sicuro, raccogliere informazioni su agenti patogeni, consulenza alle aziende produttrici di farmaci, sorveglianza della qualità dei medicinali immessi.

Comitati dell'EMA

L’EMA è organizzata in comitati, i principali sono:

  • Comitato per medicinali a uso umano: valutano la sicurezza del farmaco, controllano l’immissione in commercio e intervengono direttamente nel controllo, inoltre interviene nelle diatribe tra aziende farmaceutiche.
  • Comitato per medicinali veterinari.
  • Comitato per i medicinali orfani: istituito nel 2001, gestisce l’immissione in commercio di farmaci per un numero esiguo di individui, ossia le malattie rare.
  • Comitato per i medicinali a base di piante: il numero di persone che hanno subito effetti collaterali da prodotti vegetali è aumentato di molto, questo perché si ritiene che ciò che è vegetale sia sicuro a prescindere e quindi se ne abusa.
  • Comitato pediatrico: dal 2006, ci sono pochi farmaci esclusivamente pediatrici sul mercato.
  • Comitato per le terapie avanzate: riguarda la terapia genica e le cellule staminali.
  • Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza: annualmente raccoglie informazioni su paesi europei e fuori per dare l’allarme in maniera adeguata e controllata su farmaci in commercio.

L’OMS agisce nell’ambito dell’ONU e ha tra i vari compiti la compilazione della farmacopea internazionale che ingloba la farmacopea europea e quella di altri paesi extracomunitari, aggiorna la lista delle sostanze stupefacenti, reperta le piante medicinali e tiene la lista dei medicamenti essenziali per adulti e pediatrici.

Normativa nazionale

A livello nazionale secondo la costituzione a tutti i cittadini sul territorio italiano deve essere garantita la salute, ciò avviene attraverso leggi costituzionali come gli statuti speciali che conferiscono particolare autonomia. Le leggi dello Stato, indicate con L.(anno) devono essere approvate da entrambe le camere e promulgate poi dal Presidente della Repubblica, egli ha il potere di non accettare la legge e respingerla motivando, ciò obbliga a risistemare la legge in parlamento. Se le camere non modificano la legge, ma la riapprovano così com’è allora la legge è approvata.

Il decreto legge (DL) viene deliberato dal Consiglio dei Ministri e ha carattere di urgenza, vale per 60 giorni al termine dei quali diventa legge, oppure viene di poco modificata e portata avanti come decreto legge, altrimenti decade, ma se il decreto decade le scelte fatte durante i 60 giorni possono perdere di efficacia. Il decreto legislativo (D.Lvo) deve avere un oggetto ben definito, vale per un tempo limitato maggiore del decreto legge e può essere prorogato con piccole modifiche o convertito in legge, ha inoltre più autonomia del decreto legge. Il decreto del Presidente della Repubblica (DPR) è un decreto attuato dal capo dello Stato e in seguito ad esso sono emanati regolamenti governativi, nomina alti funzionari e dirigenti dello Stato e serve per le nomine dirette del capo di stato. Il DPR 309/1990 riguarda gli stupefacenti. Il testo unico è una raccolta di tutte le norme inerenti a un certo argomento, il testo unico degli stupefacenti raccoglie tutto ciò che è stato emanato negli anni riguardo gli stupefacenti.

Gli statuti sono deliberati dai consigli regionali e approvati con le leggi dello stato, le leggi regionali (L.R) valgono esclusivamente nella regione che l’ha emanata e deve essere approvata prima a livello centrale, sono necessarie per permettere alle regioni di essere in maggiore autonomia. Anche a livello nazionale ci sono delle normative secondarie come i regolamenti (Reg.) che sono deliberati dal Consiglio dei Ministri ed emanati dal Presidente della Repubblica, esistono i regolamenti ministeriali che vengono emanati da un solo ministro.

Carta del farmaco

La Carta del farmaco è stata elaborata da FOFI, AIFA e FNOMCEO, il farmaco è definito un bene esistenziale con lo scopo di tutelare la vita e la salute delle persone per migliorare la qualità della vita, deve essere un prodotto sicuro, efficace e possedere qualità. Ogni farmaco ha un potenziale di tossicità, sia se usato male che per particolari soggettività di chi usa il farmaco. Ogni fase di produzione deve essere fatta secondo precisi schemi qualitativi, il farmaco poi deve essere usato in modo corretto e appropriato, infatti a volte le terapie falliscono perché il farmaco è impiegato in modo scorretto.

Esiste inoltre l’impiego improprio di alcuni farmaci, come gli antibiotici. Deve essere sempre evidente, anche per i farmaci senza ricetta, che sono farmaci con effetto terapeutico, ma anche controindicazioni ed effetti collaterali. Il farmaco non può essere pubblicizzato, ossia il suo consumo non può essere spinto con pubblicità ingannevole, inoltre non è possibile la pubblicità in ospedale o cliniche. Se il farmaco è usato impropriamente può essere egli stesso causa di malattia. La farmacia è la naturale sede di erogazione del farmaco, inoltre in farmacia il farmaco deve essere erogato da una persona qualificata, ossia il farmacista. Il farmacista deve sempre spiegare al paziente ciò che fornisce se necessario o se lo richiede.

Il costo economico del farmaco, deciso tra Ministero della Salute e aziende farmaceutiche, pesano molto sui costi a livello nazionale, infatti spesso l’uso indiscriminato di farmaci comporta perdite incisive. Il farmaco non deve essere interpretato dal paziente come un sostitutivo di una corretta abitudine di vita, vale per i farmaci il cui uso può essere evitato se il paziente assumesse modalità di vita più corrette.

Decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006

Al momento vige il decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006 che serve a recepire la direttiva 83 del 2001 relativa al codice comunitario concernente ai medicinali per uso umano, racchiude all’interno anche la direttiva n. 94 del 2003 che comprende i principi e le direttrici delle buone prassi di fabbricazione dei medicinali di uso umano. Dal 2006 a oggi sono stati apportati una serie di aggiornamenti e per inglobarli tutti si può parlare di un testo unico del medicinale, all’interno si distinguono 13 titoli che hanno un totale di 160 articoli.

Il titolo I comprende tutte le definizioni, il titolo II il campo di applicazione, il titolo III l’immissione in commercio, cioè riguarda le modalità di ottenimento dell’autorizzazione all’immissione (AIC), ciò che riguarda i farmaci omeopatici e di origine vegetale tradizionale. Il titolo IV riguarda anche l’importazione oltre che all’autorizzazione alla produzione, le norme di buona produzione tra cui etichettatura e foglio illustrativo. Il titolo VI fa riferimento alla classificazione dei medicinali ai fini della fornitura. Il titolo VII riguarda il brokeraggio e la distribuzione di sostanze attive (definiti con l’ultimo aggiornamento nel 2014), inoltre esiste il titolo VII-bis per la vendita a distanza al pubblico (possibile solo alle farmacie online e solo per farmaci da banco), titolo VIII è per la pubblicità per i farmaci per cui è prevista, titolo IX è la farmacovigilanza. Ci sono poi due allegati che riguardano i protocolli analitici da effettuare e la definizione del prodotto.

Un medicinale è definito come una sostanza o associazione che aveva proprietà curative o profilattiche delle malattie umane, inoltre è una sostanza che può essere somministrata allo scopo di correggere, ripristinare o modificare funzioni fisiologiche. Una sostanza attiva è una sostanza che di per sé è in grado di esercitare un’azione farmacologica o immunologica, mentre l’eccipiente è ciò che accoglie il principio attivo, ma è diverso da essa.

La distribuzione all’ingrosso di medicinali riguarda il brokeraggio: il distributore è colui che dispone fisicamente di un magazzino, per cui acquista dall’azienda e distribuisce alle varie farmacie, mentre il broker è un intermediario che fa solo da tramite tra l’azienda, il distributore e la farmacia, per cui fisicamente non possiede farmaci.

Farmaci vegetali e falsificati

Riguardo ai farmaci vegetali è stata introdotta una definizione in più, ossia si parla di medicinale falsificato: contengono principi attivi non dichiarati o concentrazioni non dichiarate, tra i più falsificati ci sono gli antitumorali perché hanno costi importanti sul sistema sanitario nazionale. La definizione di falso medicinale vale quando per qualsiasi motivo vengono a mancare informazioni caratterizzanti il farmaco, quindi se nella tracciabilità o rintracciabilità non si può risalire al farmaco, allora è considerato falsificato. Per la tracciabilità devono esser messi a disposizione tutti i registri di produzione dalle materie prime fino al prodotto in vendita e se manca qualche informazione il prodotto non può andare in commercio o va ritirato.

Campo di applicazione

Il campo di applicazione è per i farmaci che prevedono un iter produttivo, dalla sintesi all’imballaggio, prodotti in quantità significative, per cui tutto ciò che rientra nel decreto deve essere rispettato. Se in un prodotto non si può dare una chiara definizione di medicinale, perché può essere classificato diversamente, come i prodotti simili-integratori, lo si definisce direttamente come farmaco così deve rispettare il decreto. Il decreto inoltre vale anche per le materie prime dei farmaci industriali, mentre i farmaci magistrali sono esclusi dall’applicazione.

Il decreto 219 non si applica alle formule magistrali, alle forme officinali, a quelle ancora in forma di definizione, ai prodotti intermedi, ai radionuclidi, al sangue e ai farmaci destinati alle terapie avanzate (biotecnologici), ma il loro uso deve comunque sottostare all’autorizzazione dell’AIFA.

Le formulazioni magistrali possono ricalcare una formulazione industriale, ma devono differire per qualche caratteristica, inoltre deve essere dimostrato perché è necessario fare la formulazione magistrale.

In casi di emergenza è possibile che il Ministero autorizzi la temporanea distribuzione di un medicinale a cui non è autorizzata l’immissione in commercio.

Autorizzazione alla produzione e immissione in commercio

Chi produce un farmaco industriale ha bisogno dell’autorizzazione alla produzione e quella all’immissione in commercio, riguarda prodotti preconfezionati con foglietto illustrativo e confezionamento caratteristico. In commercio poi ci sono due tipi di farmaci: il medicinale di riferimento oppure il medicinale generico che ha le stesse caratteristiche del brand, ma per il quale essendo scaduto il brevetto possono metterlo in commercio usando però il nome del principio attivo. Quando il medico prescrive il farmaco prescrive il principio attivo, poi sta al farmacista chiedere se si vuole l’originale o il generico, a meno che non ci sia una motivazione del medico per cui il farmaco originale non può essere sostituito.

Per produrre un farmaco l’AIFA deve dare l’autorizzazione, per cui lo stabilimento deve avere locali, apparecchiature adeguate e personale formato. Le modalità di ottenimento del farmaco devono seguire le norme di buona fabbricazione. Quando l’azienda si è attrezzata allora riceve la visita dell’AIFA, le ispezioni possono essere richieste anche dall’EMA, soprattutto nel caso di produzione di farmaci biotecnologici. L’autorizzazione deve essere data sia all’azienda, ma anche alle aziende terziste, cioè che comprano intermedi prodotti da altre aziende.

Ogni azienda che produce farmaci ha una parte dove si occupa esclusivamente di ottenere l’AIC (autorizzazione all’immissione in commercio). La vendita del farmaco deve sottostare all’ottenimento dell’autorizzazione dall’AIFA. Il titolare dell’AIC è responsabile della commercializzazione del medicinale, vale per 5 anni, dopo si può chiedere il rinnovo fornendo all’AIFA la nuova documentazione che attesta di quanto il farmaco sia ancora funzionale e allora ha il rinnovo illimitato. Sei mesi prima della scadenza l’azienda deve fornire tutte le informazioni aggiuntive raccolte nei cinque anni. Se nella richiesta di rinnovo il dossier prodotto non fornisce una valutazione rischio-beneficio positiva, allora l’AIFA può non rinnovare l’AIC e quindi ritirare il farmaco dal commercio. Quando viene chiesta l’AIC l’azienda ha 6 mesi di tempo per immettere il farmaco in commercio, altrimenti può avere la proroga fino a 3 anni, se ancora non è messo in commercio il farmaco allora l’AIC è rifiutata.

Con il rinnovo illimitato ogni 3 anni l’azienda deve fornire i documenti di sicurezza riguardo la farmacovigilanza o altri studi condotti, se non sono consegnati allora può esserci la revoca dell’AIC. L’AIC ha valore nazionale o europeo e viene rilasciata solo ai richiedenti sul territorio relativo, quando si fa la domanda si deve fornire l’allegato tecnico: una raccolta di tutte le informazioni riguardanti il farmaco.

Con l’AIC nazionale è possibile vendere il farmaco soltanto in Italia ed è rilasciato dall’AIFA dopo lo studio del documento tecnico comune entro 210 giorni. La commissione tecnico scientifica inoltre compila un rapporto di valutazione del medicinale.

La domanda completa per l’AIC comprende il CTD inviato all’AIFA e può essere di vari tipi: un tipo è se il principio attivo è nuovo, quindi vanno indicate tutte le caratteristiche della molecola, mentre esiste anche la domanda ibrida nel caso in cui si tratti di una miscela di composti, alcuni dei quali già autorizzati. Esiste la domanda semplificata per mettere in commercio un farmaco generico allo scadere della copertura brevettuale, per cui il principio attivo è già noto, per questo l’AIFA si avvarrà dei documenti dell’azienda originale che aveva presentato il primo farmaco.

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Scienze chimiche CHIM/08 Chimica farmaceutica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martina.cantiani di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione farmaceutica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Calabretti Antonella.
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